Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
Per ottenere la riduzione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 133 bis cod. pen. è necessario che l'imputato alleghi l'indispensabile documentazione atta a chiarire la sua posizione economica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2000, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Mauro Losapio Presidente del 13/1/2000
1. " Fabio Mazza Consigliere SENTENZA
2. " Vito Savino " N. 42
3. " Francesco Marzano " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo Sepe " N. 37116/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da LE NI nato a [...] il 13/6/'57;
AL TE nato a [...] il 1^/7/'59; BA IA nato a [...] il 30/6/'98; MA AN nata a [...] il 3/7/'65; AF IS nata a [...] il 4/7/'70; ET GI nato a [...] il 29/9/'57.
Avverso la sentenza 25/5/'99 della seconda sezione penale della Corte di Appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vito Savino.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Mario Favalli che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di ET, macchi, AF, e per il rigetto dei ricorsi di BA, LE, AL.
Udito il difensore della ricorrente MA AN, avv. Tullio Padovani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso della sua assistita.
OSSERVA:
1) La seconda sezione penale della Corte di Appello di Firenze con sentenza del 25/5/'99, in riforma parziale di sentenza del GUP del tribunale di Pisa del 28/5/'94, per reati in materia di droga, continuati, commessi sino alla primavera del '93, accordando l'attenuante dell'art. 62 n. 6 seconda parte del C.P., in concorso di gia' concesse attenuanti generiche e della già calcolata diminuente dell'art. 442 CPP, riduceva le pene inflitte a LE NI, AL TE, BA IA, MA AN, AF IS, HE GI, nell'ordine, ad anni due mesi dieci di reclusione lire 46.665.000 di multa, anni due mesi sei giorni venti lire 21.000.000, anni due mesi sette lire 21.000.000, anni due mesi sei giorni venti lire 21.000.000, anni due mesi sette lire 21.000.000, anni due mesi sette giorni dieci lire 21.000.000. 2) avverso la sentenza della Corte di Appello tutti i prevenuti indicati hanno proposto ricorsi per cassazione.
LE contesta il mancato riconoscimento della diminuente- attenuante dell'art. 73 comma 7^ DPR 309/'90 e del nesso di continuazione con fatti-reato oggetto di sentenza di patteggiamento, definitiva, emessa dal GUP del tribunale di Pisa nei suoi confronti in data 20/5/'94 (sentenza n. 98).
AL si lamenta della mancata concessione delle attenuanti dei commi 5^ e 7^ dell'art. 73 DPR 409/'90. BA evidenzia mancanza e manifesta illogicità di motivazione sul punto della negata concessione a lui dell'attenuante dell'art. 73 comma 7^ DPR 309/'90. MA prospetta quattro motivi di impugnazione, in successione subordinata:
- mancanza di motivazione riguardo alla destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti acquistate e detenute dalla ricorrente, - mancanza di motivazione circa l'affermata non riconoscibilità dell'attenuante del 5^ comma dell'art. 73 DPR 309/'90;
- inosservanza del disposto del comma 7^ dell'art. 73 DPR 309/'90;
- inosservanza dell'art. 133 bis CP. AF espone motivo di impugnazione uguale a quello svolto da BA.
ET eccepisce erronea valutazione delle risultanze processuali nella mancata applicazione di commi 5^ e 7^ dell'art. 73 DPR 309/'90, nonché mancata applicazione dell'art. 133 bis CP. 3) I ricorsi non sono fondati, vanno perciò rigettati. Permesso in via generale che per un esteso e continuativo commercio di droga (quale si evince dalle sentenze di merito) risultano inflitte pene certamente non severe, riguardo alle doglianze di mancata applicazione delle attenuanti dei commi 5^ e 7^ dell'art. 73 DPR 309/'90 si osserva che l'interpretazione normativa dei giudici del merito e la loro motivazione di disconoscimento delle attenuanti risultano corrette.
L'ipotesi di lieve entità dei fatti di detenzione-commercio di droga è riconoscibile quando facciano propendere in tal senso la qualità- quantità della droga trattata e le modalità-circostanze delle azioni delittuose in esame.
Nella vicenda complessiva di cui ci si occupa, i giudici toscani con motivazione sufficiente e non illogica, quindi non censurabile nel giudizio di legittimità per il limite dell'art. 606 comma 1^ lettera e) CPP, escludendo la gravità marginale dei reati addebitati ai ricorrenti, in considerazione del tipo di droga trattata, dei relativi quantitativi, della reiterazione dei comportamenti illeciti (cessioni ripetute di cocaina da parte di AL in quantitativi di 10-15 grammi per volta ricezione reiterata a fini di spaccio di cocaina ed extasy, e reiterata cessione di cocaina da parte del duo ET-MA dall'autunno '92 all'aprile '93, con ricezione- detenzione in uniche soluzioni di grammi 10, 30, 50 di cocaina). L'attenuante del 7^ comma dell'art. 73 DPR 309/'90 delinea una collaborazione fattiva particolarmente significativa ed importante nei risultati prodotti (la conferma e' offerta dalla prevista consistenza della riduzione sanzionatoria):neutralizzazione di attività criminosa in corso, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti in materia di droga. Quando collaborazione ci sia stata, ma non abbia raggiunto l'indicata efficacia, è riconoscibile l'attenuante più modesta dell'art. 62 n. 6 seconda parte CP.
Nella vicenda di cui si occupa proprio questo è stato l'orientamento dei giudici, i quali rilevano che le dichiarazioni dei collaboratori si sono limitate a rafforzare, arricchendolo, quadro probatorio già esistente, ad aggiungere, di nuovo, indicazione di fornitore di sostanze stupefacenti (capitali, sostanze, attrezzature); a riguardo, giustamente, è stata ritenuta non significativa l'iniziativa degli impugnanti BA e AF di consegnare, prima di essere perquisiti, modesti quantitativi di droga. I ricorrenti affermano invece che la loro collaborazione ha prodotto effetti tali da giustificare l'applicazione del 7^ comma dell'art. 73 DPR 309/'90;
ma, in presenza di diverso avviso dei giudici non arbitrariamente motivato, questo assunto non è considerabile nel giudizio di legittimità.
Il riferimento da parte dell'impugnante LE all'affermato doto che alla correa SA UN, avente la sua stessa posizione processuale, giudicata con rito ordinario, l'attenuante è stata invece concessa (con sentenza del Tribunale di Pisa del 9/11/'94), è inconferente, in quanto oggetto del presente giudizio di legittimità è soltanto la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 25/5/'99, che non ha giudicato la SA e che, per le ragioni esposte, non si constata illogica nella spiegazione della mancata concessione dell'attenuante a LE.
Ugualmente motivata è la decisione dei giudici di seconda istanza di rigetto di istanza di LE, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione dei reati giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 25/5/'99 con altri reati in materia di droga oggetto di sentenza di patteggiamento, divenuta definitiva, emessa dal GUP del Tribunale di Pisa il 20/5/'94 escludono l'applicabilità della continuazione, non cogliendo l'indispensabile identità del disegno criminoso (valutano i reati giudicati nei due procedimenti penali legati a sistema di vita, ma non caratterizzati da ideazione e programmazione criminosa unitarie, sia pure in linee generiche, precedenti la consumazione). Riguardo alla destinazione allo spaccio della droga ricevuta e detenuta da MA AN, si osserva che è intervenuta condanna pure per cumulativo addebito di cessione di sostanze stupefacenti, e che dai giudici di merito si rileva che la cessione è stata ammessa dalla prevenuta.
La MA si duole pure della mancata applicazione dell'art. 133 bis Cp, in quanto casalinga ed impossidente. Orbene, per ottenere la riduzione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 133 bis CP, è necessario che l'imputato alleghi l'indispensabile documentazione atta a chiarire la sua posizione economica. Tale documentazione non è stata esibita, è quindi corretta la considerazione dei giudici fiorentini che la doglianza non può essere accolta, perché l'assunto della prevenuta di essere impossidente e senza reddito non è stata provata. Il riferimento nel ricorso al disposto dell'art. 21 Disp. Att. CPP (dichiarazione di essere impossidente resa dalla
MA all'autorità giudiziaria in occasione di reso interrogatorio) è irrilevante, dovendosi l'impossidenza-assenza di reddito, ai fini della applicabilità dell'art. 133 bis CP, provare appunto documentalmente.
Identico motivo di gravame prospettato da ET GI non è in via preliminare considererebbe, in quanto non risulta oggetto di appello.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria 1 marzo 2000