Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
In caso di illegittima anticipata cessazione del rapporto di locazione ad uso non abitativo al conduttore dev'essere riconosciuto il diritto ad essere risarcito del danno, da commisurare alla perdita dei profitti dell'attività dalla data dell'indebito rilascio fino a quella in cui si sarebbe prevedibilmente protratto il rapporto, anche alla stregua del regime vincolistico, senza peraltro considerare la possibile ulteriore detenzione della quale il conduttore avrebbe potuto fruire in base a provvedimenti giudiziali o disposizioni legislative recanti fissazioni, sospensioni o proroghe dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, che hanno valore esclusivamente processuale, senza incidere sull'avvenuta cessazione del rapporto e sulle conseguenze che da essa scaturiscono in ordine alla mora nella restituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/1999, n. 5948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5948 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GRASSO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA FE, RA LE, RA DE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 28, presso lo studio dell'avvocato MANILIO FRANCHI, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati CLAUDIO CONSOLO, STEFANO DINDO, MAURO MAZZUCCATO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NI DO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 10755/97 proposto da:
NI DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO ROMANELLI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ARTURO TAROZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RA FE, RA LE, RA DE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 743/97 del Tribunale di VERONA, emessa il 24/12/96 e depositata il 28/04/97 (R.G. 743/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/99 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Stefano DINDO;
udito l'Avvocato Gustavo ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato il 25.1.1978, EL MO in NA conveniva davanti al Pretore di Verona Giocondo TI per sentir dichiarare cessata la proroga legale della locazione relativa all'intero stabile sito in Verona, Vicolo Campanile Dietro Filippini n. 12, adibito a trattoria con, sovrastante abitazione. Deduceva l'attrice di avere necessità di disporre dell'intero stabile per destinarlo, previa esecuzione dei lavori necessari a realizzare distinti alloggi, ad abitazione propria e del marito, nonché dei tre figli, due dei quali erano in procinto di contrarre matrimonio, mentre la terza, già coniugata, occupava a titolo di locazione un alloggio inidoneo alle esigenze della famiglia. Il convenuto resisteva.
2. Il Pretore accoglieva la domanda, e il Tribunale di Verona, con sentenza del 14.7.1979, rigettava l'appello del TI, al quale a seguito della morte della MO avevano resistito il marito della predetta CE NA ed i tre figli, e confermava la decisione.
3. Il 24.3.1983, in esecuzione della sentenza del tribunale, veniva attuato il rilascio dell'immobile nella parte adibita a trattoria.
4. La Corte di cassazione, con sentenza n. 4964/87, accogliendo il ricorso del NA, cassava con rinvio la sentenza del Tribunale di Verona del 14.7.179. Considerava la S.C. che erroneamente il tribunale aveva ritenuto sussistente la necessità, atteso che, nel regime della legge n. 253 del 1950, ove la necessità che abilita il locatore a far cessare la proroga legale ai sensi dell'art. 4 è qualificata dagli attributi dell'urgenza e dell'improrogabilità, deve escludersi che integri siffatta situazione il mero desiderio del genitore di abitare, in un unico edificio, con i propri figli, aventi ciascuno una famiglia autonoma;
che, avuto riguardo alla autonoma necessità dei figli della locatrice, il solo matrimonio non integra di per sè stato di necessità, occorrendo altresì la dimostrazione di una effettiva situazione di disagio, per inidoneità dell'alloggio o per l'eccedenza del canone corrisposto rispetto a quello percepito per l'immobile del quale si richiede il rilascio;
che, mentre al locatore di più appartamenti va riconosciuta facoltà di scelta ai fini della cessazione della proroga legale per necessità, nel caso in cui, nelle more del giudizio, il locatore ottenga la disponibilità di altro alloggio, lo stato di necessità viene meno, salvo che il locatore dimostri l'inidoneità dell'alloggio alle sue esigenze.
5. Il TI aveva, nel frattempo, proposto domanda di ripristino della locazione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 253 del 1950, per non avere i NA tempestivamente adibito l'immobile all'uso dedotto, e, in esecuzione della sentenza di appello, aveva riacquistato la detenzione dell'immobile, che si era protratta tra il 7.10.1991 ed il 10. 12.1993, data in cui era stato estromesso per effetto di sfratto per morosità; anche la sentenza di ripristino era stata tuttavia cassata con rinvio dalla S.C., con sentenza n. 1153/96; non è nota la sorte del susseguente giudizio.
6. Il Tribunale di Verona, quale giudice di rinvio designato dalla S.C. con la sentenza n.49641/87 per il riesame della domanda di cessazione della proroga legale per necessità, con sentenza del 28.4.1997, accogliendo l'appello del TI, rigettava la domanda introdotta dalla MO e proseguita dagli eredi;
accoglieva inoltre la domanda del TI, proposta ai sensi dell'art. 389 c.p.c., di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione della sentenza di rilascio cassata dalla S.C., e condannava in solido i NA al pagamento della somma di L. 400.000.000 con gli interessi legali dal 7.10.1991. Considerava il tribunale: a) che non era configurabile la necessità dei NA, sia perché il mero desiderio di riunire in un unico stabile le varie famiglie non valeva ad integrarla, sia perché la dedotta necessità abitativa era smentita dalla mancata destinazione dell'immobile all'uso dedotto (oggetto del separato giudizio sopra richiamato), sia perché avrebbe potuto trovare adeguata soluzione alternativa in una villa di campagna di proprietà dei locatori, ovvero, disponendo i medesimi di numerosi appartamenti concessi in locazione, mediante l'intimazione di sfratto ad altri inquilini;
b) che, avendo il TI rilasciato l'immobile per il periodo che va dal 24.3.1983 al 7.10.1991, il predetto doveva essere risarcito del danno ingiustamente patito;
c) che il contratto doveva ritenersi cessato in data 14.7.1993, data in cui il TI era stato definitivamente estromesso per morosità; d) che ai fini della quantificazione del danno occorreva tener conto del reddito teorico ricavabile dall'attività nel periodo sopra considerato, del valore delle giacenze e degli arredi alla data del 24.3.1983, nonché del valore di avviamento, e doveva essere determinato, alla stregua delle condivisibili conclusioni del C.T.U., in L. 275.188.000 per mancato reddito dal 1983 al 1991, in 10.500.000 per perdita delle giacenze, in 48.354.000 per perdita degli arredi, ed in L. 115.707.000 per perdita dell'avviamento dal 1983 al 1991; f) che la condanna doveva tuttavia essere limitata, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., all'importo di L. 400.000.000 richiesto dal TI.
7. Avverso tale sentenza i NA hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi. Ha resistito con controricorso il TI, che ha proposto a sua volta ricorso incidentale, affidato a cinque motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n. 7887/97
2. Con il primo motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione del principio di diritto vincolante ex art. 384 c.p.c., violazione dell'art. 4 della legge n. 253 del 1950 e difetto di motivazione, i ricorrenti censurano la decisione del giudice di rinvio nella parte in cui, accogliendo l'appello del TI, ha rigettato la domanda di cessazione della proroga legale per necessità del locatore.
Sostengono: a) che lo stato di necessità deve essere valutato ex ante, e che pertanto erroneamente il tribunale ha tenuto conto della mancata destinazione dell'immobile all'uso dedotto (oggetto di un separato giudizio, ancora pendente, nel quale la S.C. ha peraltro cassato con rinvio la sentenza che la domanda di ripristino del TI aveva accolto); b) che dei pari erroneamente il tribunale ha ritenuto idonee soluzioni alternative al fine di soddisfare l'esigenza abitativa dei NA l'utilizza ione di una villa di loro proprietà o l'intimazione di sfratto ad altri inquilini, scelti nel vasto patrimonio immobiliare dei predetti, atteso che l'utilizzazione della villa, ubicata fuorì dalla città e priva di riscaldamento, avrebbe imposto una disagevole convivenza tra quattro nuclei familiari, e che, per pacifico principio giurisprudenziale, il locatore di più immobili ha ampia facoltà di scelta nell'individuare quello che ritiene idoneo alle sue esigenze.
3. Il motivo non è fondato.
La S.C., con la sentenza n. 4964/87, aveva statuito, fissando il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, che non integra l'urgente ed improgabile necessità idonea a far cessare la proroga legale al sensi dell'art. 4 della legge n. 253 del 1950 il mero desiderio del genitore di abitare, in un unico edificio, con i propri figli, aventi ciascuno una famiglia autonoma. Ora, il tribunale si è puntualmente attenuto al suindicato principio, ponendo in rilievo come l'azione fosse stata introdotta dalla MO proprio in vista della auspicata realizza ione di tale desiderio, certamente apprezzabile sotto il profilo umano, ma non integrante di per sè la situazione di pressante ed indifferibile necessità richiesta dall'art. 4 della legge n. 253 del 1950. E tale argomento è sufficiente a sorreggere la decisione.
Le ulteriori considerazioni circa il successivo comportamento omissivo dei NA, ritenuto dal tribunale indicativo della originaria insussistenza della necessità, risultano quindi superflue nell'economia della pronuncia, e non giova pertanto ai ricorrenti denunciarne l'erroneità.
E del pari prive di efficacia decisiva, con conseguente carenza di interesse a censurarle, sono anche le ulteriori osservazioni svolte dal tribunale circa la possibile utilizzazione della villa o l'intimazione dello sfratto ad altri inquilini, in quanto concernenti comportamenti che, avrebbero potuto assumere rilievo, qualora uno stato di necessità fosse stato comunque accertato, come soluzioni alternative idonee ad ovviare alla riconosciuta necessità, laddove tale situazione il giudice di rinvio aveva già escluso in radice, con argomentazione corretta ed esaustiva.
4. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano motivazione insufficiente, contraddittoria o addirittura omessa circa il criterio di quantificazione del danno.
Sostengono di aver proposto al giudice di rinvio due criteri alternativi per la determinazione del danno da rilascio: a) con riferimento alle spese per la sistemazione dell'esercizio commerciale in altra sede;
b) in riferimento alla perdita dei profitti ritraibili nel periodo di prevedibile ulteriore durata del contratto, destinato a cessare, alla stregua della legislazione vigente, il 31.12.1984. Deducono: a) che il tribunale non ha indicato le ragioni che lo hanno indotto a non applicare il primo dei due criteri;
b) che ha tenuto conto del mancato reddito per il periodo compreso tra il 243.1983 (data del rilascio) ed il 7.10.1991 (data del ripristino della locazione in virtù del parallelo giudizio intrapreso dal TI per non avere i NA adibito l'immobile del quale avevano ottenuto il rilascio all'uso dedotto), senza fornire motivazione alcuna;
c) che il termine finale del periodo di riferimento (7.10.1991) è comunque errato, poiché doveva tenersi conto della prevedibile durata del contratto, destinato a cessare il 31.12.1984 ai sensi dell'art. 67, lettera a), della legge n. 382 del 1978, e dell'art. l5-bis della legge n. 94 del 1982; d) che nessun danno il TI aveva comunque sofferto, poiché, a seguito del già ricordato ripristino della locazione, aveva goduto dell'immobile per un periodo corrispondente alla residua durata originaria del contratto.
5. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1571, 1575, 1453, 1223, c.c., 58, lettera b), e 67, lettera a), della legge non 292 del 1978, 15-bis della legge n. 94 del 1982, ed omessa motivazione, i ricorrenti deducono che l'impugnata sentenza ha dichiarato erroneamente che il contratto è venuto ad effettiva scadenza il 14.7.1993, atteso che, alla stregua della suindicata normativa, il contratto era destinato a cessare il 31.12.1984.
6. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., deducono i ricorrenti che il tribunale, liquidando il danno da mancato reddito con riferimento al periodo compreso tra il 24.3.182 ed il 7.10.1991, avrebbe pronunciato ultra petita, poiché il TI aveva soltanto richiesto il risarcimento del danno per l'estromissione anticipata rispetto alla prevedibile scadenza contrattuale, individuabile, per quanto dedotto nel precedente motivo, nel 31.12.1984.
7. Con il quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1227, comma 2, c.c., ed omessa motivazione, i ricorrenti lamentano l'omessa considerazione, da parte del tribunale, del criterio di risarcimento ricollegato al costo di trasferimento della trattoria in altri locali analoghi.
8. Con il sesto motivo, denunciando omessa motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1226, 2697 c.c., oltreché degli artt. 58, lettera b), e 67, lettera a), della legge n. 392 del 1978. e 15-bis della legge n. 94 del 1982, i ricorrenti sostengono che, qualora non fossero stati reperibili altri locali analoghi nel centro storico di Verona, il danno doveva essere liquidato equitativamente con riferimento alla perdita di capacità di profitto dell'azienda nel periodo di prevedibile durata ulteriore del contratto.
9. Con il settimo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1223), 1225, 1226, 1227, comma 2, 2697 c.c., ed omessa motivazione, i ricorrenti sostengono che erroneamente il tribunale avrebbe calcolato tra le voci di danno non solo il mancato reddito, anche la perdita dell'avviamento aziendale, senza considerare che al termine della locazione l'esercizio doveva comunque chiudere, sicché non era configurabile un diritto ad ottenere una somma pari all'avviamento a titolo di danno per escomio prematuro;
deducono altresì che nel determinare il danno determinato dalla perdita delle giacenze e degli arredi dovevano essere portate in detrazione le somme ricavabili mediante la vendita dei suddetti beni.
10. Con l'ottavo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2697 c.c., ed omessa motivazione, i ricorrenti sostengono che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto automatico il progressivo incremento del reddito, valutando inoltre questo al lordo del costo del lavoro e delle imposte, anziché al netto.
11. I suesposti motivi possono essere congiuntamente esaminati, in ragione della loro intima connessione, e vanno accolti per quanto di ragione.
12. Per quanto concerne il dedotto omesso esame del criterio alternativo per la determinazione del danno da rilascio con riferimento alle spese per la sistemazione dell'esercizio commerciale in altra sede (oggetto del secondo e quinto motivo), osserva il Collegio che l'omissione del tribunale non rileva, atteso che il proposto criterio si palesa inadeguato al caso in esame che concerne, come è pacifico, una osteria tipica esercitata in locali del centro storico, il cui trasferimento in altri locali era reso assai difficoltoso, se non addirittura precluso, dalla specificità del luogo di insediamento e di esercizio dell'impresa.
13. Per converso risulta corretto, al fini della determinazione del danno derivante dall'indebito anticipato rilascio dell'immobile per effetto di ingiustificata anticipata cessazione del rapporto di locazione soggetto a proroga legale per necessità del locatore, il criterio della commisurazione della perdita subita dal conduttore, esercente un attività commerciale, con riferimento al profitto ritraibile dall'esercizio dell'impresa nel periodo di ulteriore prevedibile durata del contratto.
In tal senso questa S.C. ha infatti avuto modo di pronunciarsi in riferimento ad analoga fattispecie di illegittima anticipata cessazione di rapporto di locazione ad uso non abitativo (nel caso allora esaminato, per avere il locatore, ente pubblico, ottenuto la riconsegna anticipata dell'immobile, locato ad uso artigianale in regime privatistico, rispetto alla scadenza convenzionale, in esecuzione di un provvedimento amministrativo illegittimo), statuendo che al conduttore deve essere riconosciuto il diritto ad essere risarcito del danno, da commisurare alla perdita dei profitti dell'attività dalla data dell'indebito rilascio fino a quella in cui si sarebbe prevedibilmente protratto il rapporto, anche alla stregua del regime vincolistico (sent. n. 2513/1984). 14. Il tribunale non si è attenuto a tale principio. Ha invero ritenuto, senza peraltro giustificare in alcun modo la sua decisione, di considerare il periodo compreso tra il 24.3.1983 ed il 7.10.1991. Ora, mentre appare corretto il termine iniziale, riferito alla data del rilascio in esecuzione della sentenza di cessazione della proroga legale per necessità del locatore successivamente cassata, risulta erroneo il termine finale, coincidente con la data del ripristino della locazione a seguito del positivo esercizio dell'azione di cui all'art. 8 della legge n. 253 del 1950 (peraltro ancora sub iudice, avendo la S.C., con sentenza n. 11536/1996, cassato con rinvio la sentenza di merito, sul rilievo che non è dato ripristinare un rapporto del quale sia già maturata la scadenza).
La corretta applicazione del suindicato criterio di determinazione del danno impone per converso di ricostruire la durata prevedibile del rapporto di locazione ad uso non abitativo alla stregua della legislazione di vincolo vigente al momento dell'indebito rilascio dell'immobile; legislazione che correttamente i ricorrenti individuano, nel terzo e sesto motivo, nell'art. 67, lettera a), della legge n. 392 del 1978, e nell'art. 15-bis della legge n. 94 del 1982 (in virtù dei quali deducono che la scadenza è
fissata al 31.12.1984).
Vanno pertanto accolti, nei sensi suindicati, il secondo, terzo e sesto motivo, mentre risulta infondato il quarto, atteso che non già di ultrapetizione si tratta, bensì di erronea individuazione del termine finale del periodo di riferimento da considerare per la liquidazione della perdita.
La sentenza va pertanto cassata nella parte in cui ha attribuito rilevanza ai fini della quantificazione del danno da perdita di profitti il periodo 1983/1991, e la questione concernente la determinazione del detto periodo, alla stregua della sopraindicata legislazione deve essere rimessa al giudice di rinvio, che a tale periodo dovrà far riferimento per la quantificazione dei presumibili profitti (v. infra n. 19).
Va ancora precisato, al fine di delimitare il compito del detto giudice, che ai fini del risarcimento da indebito anticipato rilascio può tenersi conto soltanto della durata legale del contratto come rapporto de iure alla quale avrebbe avuto diritto il conduttore, e non anche della possibile ulteriore detenzione della quale il conduttore avrebbe potuto fruire in base a provvedimenti giudiziali o disposizioni legislative recanti fissazioni, sospensioni o proroghe dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio. Occorre invero considerare che, per costante giurisprudenza, le suddette dilazioni hanno valore strettamente ed esclusivamente processuale, in quanto attengono all'esecuzione, senza riflessi sul piano sostanziale, nel senso che non incidono sull'avvenuta cessazione del rapporto e sulle conseguenze che da essa scaturiscono in ordine alla mora nella restituzione (sent. n. 4429/89; n. 8662/91; n. 10820/95; n. 587/99). Ne discende una eventuale detenzione in virtù di dilazioni, in quanto si svolge comunque in contrasto con l'obbligo del conduttore di rilasciare l'immobile alla scadenza del contratto e costituisce illecito contrattuale ai sensi dell'art. 1591 c.c., non assume rilievo ai fini della pretesa risarcitoria del conduttore per danni da anticipato rilascio, non potendo sorgere posizioni tutelabili da un comportamento contra ius.
15. Da quanto osservato discende altresì che l'impugnata sentenza è erronea anche nella parte in cui ha dichiarato la definitiva cessazione del contratto alla data del 14.7.1993, poiché tale termine non risulta determinato con riferimento alla prevedibile durata del rapporto originario secondo la legislazione vigente all'epoca del rilascio, bensì con riferimento alla diversa ed ulteriore vicenda del ripristino del rapporto (derivante dall'esercizio dell'azione di cui all'art. 8 della legge n. 253) del 1950) successivamente conclusa a seguito di sopravvenuto sfratto per morosità, della quale, peraltro, il giudice di rinvio non era chiamato ad occuparsi, essendo pendente separato giudizio sulla questione del ripristino.
Sotto tale profilo risulta quindi fondato anche il terzo motivo. 16. Per quanto concerne, in particolare, la quantificazione del danno, va anzitutto esaminata la censura, svolta con il secondo motivo, con la quale i ricorrenti deducono: a) che il conduttore non poteva pretendere il risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile per effetto dell'anticipato rilascio, avendo richiesto ed ottenuto il ripristino del rapporto, in virtù del quale aveva comunque usufruito del godimento dei locali dal 7.10.1991 al 10.12.1993, e quindi per un periodo addirittura superiore a quello di ulteriore prevedibile durata del rapporto al momento del rilascio (destinato, secondo i ricorrenti, a concludersi il 31. 12.1984); b) che il conduttore non aveva comunque il diritto di richiedere il ripristino di un rapporto ormai cessato.
Per disattendere il primo profilo della censura, che sembra prospettare una sorta di compensatio lucri cum damno, è sufficiente notare che il danno da perdita degli utili per il periodo di ulteriore prevedibile durata del rapporto, una volta verificatosi per effetto dell'indebito rilascio, non può ritenersi in tutto o in parte compensato dalla successiva disponibilità dell'immobile scaturente da diverso titolo, e cioè dalla sentenza di ripristino:
il danno ed il vantaggio per il conduttore non hanno infatti la medesima fonte, come è invece necessario perché operi l'invocata compensatio (sent. n. 1436/76; n. 550/78; n. 6624/87; n. 5045/90; n. 10218/94; n. 4237/97). Quanto al secondo profilo di doglianza, osserva il Collegio che non giova ai ricorrenti dedurre, nel presente giudizio, che il ripristino è stato indebitamente disposto ed attuato, in quanto sul punto risulta pendente separato giudizio, sicché ogni valutazione al riguardo è in questa sede preclusa.
17. È fondata la doglianza dei ricorrenti relativa all'attribuzione al danneggiato di un indennizzo a titolo di perdita dell'avviamento.
Rileva il Collegio che erroneamente il tribunale ha ritenuto cumulabile l'attribuzione dei mancati utili con l'indennizzo per la perdita dell'avviamento. Ed infatti, la valutazione dei mancati utili ritraibili dalla gestione dell'esercizio commerciale postula l'esercizio figurativo dell'impresa, come se fosse stata vitale e dotata di avviamento, anche successivamente all'avvenuto rilascio, sicché sotto tale profilo dell'avviamento aziendale il conduttore ha in sostanza beneficiato, senza subire alcuna apprezzabile perdita. Nè, d'altra parte, è configurabile una perdita del valore di avviamento riferita al momento di cessazione del rapporto secondo la prevedibile durata legale, atteso che l'attività imprenditoriale del conduttore era comunque destinata a cessare con l'esaurimento del rapporto, senza diritto a compenso per la perdita dell'avviamento, dovendo applicarsi nel presente giudizio, già pendente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 2392 del 1978, la normativa precedente (art. 82 della citata legge), e cioè la restrittiva disciplina dettata dall'art. 4 della legge n. 19 del 1963), che esclude il compenso nel caso in cui il locatore non tragga vantaggio dalla pregressa attività svolta dal conduttore, come avviene nel caso, ricorrente nella specie, di destinazione dei locali già adibiti ad attività commerciale ad uso abitativo.
18. Non è invece fondata la censura mossa dai ricorrenti con il settimo motivo relativamente alla liquidazione del danno per la perdita delle giacenze e degli arredi, ritenuta eccessiva e viziata dall'omessa considerazione dell'eventuale ricavato di una vendita dei suindicati beni.
Il tribunale ha invero liquidato il danno facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ed in tal modo ha assolto all'onere della motivazione, atteso che i ricorrenti non deducono di aver svolto nel giudizio di rinvio specifiche contestazioni sul punto, così sollecitando il tribunale a tenerne conto.
19. E per analoghe considerazioni vanno disattese le doglianze svolte nell'ottavo motivo, in punto di progressivo incremento del reddito e di mancata considerazione, nella determinazione del reddito presunto, del costo del lavoro e degli oneri fiscali. Restano conseguentemente fermi gli importi annui del presunto reddito, da valere, ovviamente, solo in relazione al periodo di ulteriore durata legale del rapporto, che il giudice di rinvio dovrà determinare secondo i principi enunciati nel paragrafi n. 12 e n. 14. Ricorso n. 10755/97
20. Il ricorso incidentale è inammissibile.
Per effetto del richiamo compiuto dall'art. 371, comma 3, c.p.c. al precedente art. 366, anche il ricorso incidentale deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa.
Ne consegue che vige anche per il ricorso incidentale il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, nel senso che dall'esame del solo ricorso, senza necessità di ricorrere ad altri atti, deve essere consentito al giudice di legittimità di acquisire adeguata conoscenza dello svolgimento della vicenda processuale, delle posizioni assunte dalle parti e delle questioni sottoposte all'esame dei giudici (sent. n. 3119/89; n. 2803/90;
n.4013/95).
Nella specie il ricorso incidentale non reca l'esposizione sommaria dei fatti, che non è dato neppur desumere dai motivi ai quali il ricorso è affidato, e va pertanto dichiarato inammissibile. 21. In conclusione, va rigettato il primo motivo del ricorso principale;
gli altri motivi vanno accolti per quanto di ragione nei sensi e nei limiti sopraindicati;
il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile,
L'impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rimessa per nuovo esame ad altro giudice.
Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione del Tribunale di Verona, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo del ricorso principale;
accoglie per quanto di ragione gli altri motivi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa in relazione ai motivi accolti l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Verona. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 12 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999