Sentenza 22 marzo 2016
Massime • 1
In tema di reati demaniali, l'indicazione di un terreno nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo comprova che è stata, a suo tempo, espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli artt.32 cod. nav. e 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima; ne consegue che, in assenza di alterazioni dello stato di fatto, determinate da sconvolgimenti del terreno o da fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali, la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2016, n. 18691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18691 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2016 |
Testo completo
1 8 6 9 1/ 1 6 ☐ ☐ REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE . Асп Sent. n. sez.902 Composta da Aldo Fiale Presidente - PU - 22/03/2016 Angelo Matteo Socci R.G.N. 1245/2016 1 DR Gentili . Antonella Di Stasi Alessio Scarcella - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: - D'AI SA, n. 3/05/1937 a Lampedusa - D'AI AM, n. 2/11/1946 a Lampedusa - D'AI CE, n. 17/11/1931 a Lampedusa avverso la sentenza della Corte d'Appello di PALERMO in data 21/10/2015; visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P. Filippi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dell'Avv. E. Rechichi, in sostituzione dell'Avv. A. Russello, che ha chiesto accogliersi i ricorsi;
: .RITENUTO IN FATTO :
1. Con sentenza emessa in data 21/10/2015, depositata in data 30/10/2015, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del tribunale di Agrigento che aveva condannato i tre attuali ricorrenti alla pena di 2 mesi di arresto ed e + 22.000,00 di ammenda ciascuno, subordinando la sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo entro 90 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza, in relazione a fatti accertati in data antecedente a prossima al 4/02/2011, relativamente ai reati di cui agli artt. 54/55 e 1161 cod. nav., 4, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, d. lgs. n. 42 del 2004, commessi secondo le modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte nei capi di imputazione.
2. Hanno proposto congiunto ricorso D'AI SA, D'AI AM e D'AI CE a mezzo del comune difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deducono due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen., 44, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, d. lgs. n. 42 del 2004, nonché degli artt. 521, comma secondo, e 604 cod. proc. pen. quanto all'ordinanza istruttoria del 21/10/2015 e correlato vizio di mancata assunzione di prova decisiva. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostengono le ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe confermato la sentenza di condanna per un fatto diverso da quello oggetto di contestazione;
in particolare, riassumendo quanto emerso in sede istruttoria dibattimentale, e descrivendo le opere oggetto di contestazione, le ricorrenti sostengono che nel capo di imputazione non si contesta che le stesse avrebbero realizzato in difformità e/o senza il permesso di costruire una scavo di sbancamento per mq. 11,50 e di profondità pari a mt. 2,40 e volume di mc. 27,60, ma di aver occupato uno spazio demaniale marittimo in quanto avevano realizzato nella fascia di rispetto di 30 mt. Qal confine demaniale, senza il permesso dell'autorità marittima e gli altri titoli autorizzativi, le seguenti opere: a) fondazione scoperta di mq. 12,40; b) recinzione di cantiere chiusa per mq. 0,60; c) scavo di sbancamento per mq. 1,05. Diversamente, le ricorrenti sarebbero state condannate per aver realizzato senza permesso di costruire e senza nulla osta paesaggistico uno sbancamento 2 n.o.di mq. 1,05 nonché per aver occupato con lo stesso scavo senza dell'autorità marittima uno spazio demaniale;
ciò avrebbe determinato la dedotta violazione di legge e il correlato vizio motivazionale, in quanto non si sarebbe risposto a quando dedotto con il 3° motivo di appello che avrebbe reso necessaria una perizia tecnica, del resto richiesta;
sostengono infatti le ricorrenti che lo sbancamento sarebbe stato autorizzato, trattandosi di scavo destinato ad ospitare non già le vasche prefabbricate preesistenti, ma una vasca idrica interrata, come emergerebbe dalla relazione del consulente tecnico di parte e dagli allegati alla stessa c.t.p.; arbitraria sul punto sarebbe l'affermazione della Corte d'appello in quanto, era il progetto approvato dal Comune di Lampedusa a prevedere la realizzazione della vasca idrica interrata proprio nello spazio antistante l'edificio, vasca per la quale era previsto lo scavo di sbancamento necessario per allocarla, ciò che sarebbe evincibile anche dagli elaborati grafici trasmessi dal Comune alla ASL di Palermo che aveva approvato il progetto dal punto di vista igienico - sanitario a seguito delle integrazioni richieste anche per la vasca idrica;
proprio valutando le tavole 9 e 10 allegate al progetto emergerebbe, sostengono le ricorrenti, che la vasca e lo sbancamento relativo erano state autorizzate;
la Corte d'appello avrebbe altresì travisato quanto dichiarato dal teste Di AR, affermando che la prova dell'abusivo sbancamento fosse desumibile dalla deposizione di quest'ultimo, avendo questi dichiarato che l'adeguamento alle richieste dall'ASL era avvenuta prima del rilascio della concessione edilizia, avendo il teste affermato che lo sbancamento era stato autorizzato e che il relativo elaborato era stato prodotto a seguito della nota ASL e trasmesso al Comune con gli elaborati approvati dall'ASL medesima, riguardante proprio la vasca idrica interrata posta nel terrazzino antistante l'edificio; ciò quindi confermerebbe che è corretta l'interpretazione del capo di imputazione laddove si contesta la sola realizzazione senza permesso di costruire alla sola porzione di mq. 1,05, ossia di quella parte che occuperebbe lo spazio demaniale, ritenuta dalle ricorrenti non difforme rispetto al progetto approvato;
censurabile, altresì, sarebbe la motivazione laddove ritiene che la prova dell'abuso sarebbe desumibile dal progetto in variante in corso d'opera prodotto dalla difesa, da cui in particolare sarebbe desumibile uno spostamento dell'allocazione dell'opera, probabilmente dietro suggerimento della Capitaneria;
sul punto, osservano le ricorrenti, i tecnici del genio civile incaricati dall'autorità marittima di esaminare l'istanza di concessione edilizia in sanatoria, non avevano : mai asserito che fosse assente il titolo autorizzativo, limitandosi a rilevare che lo sbancamento in parte invadesse il confine demaniale;
alla luce di quanto sopra, conclusivamente, sostengono le ricorrenti che la Corte d'appello avrebbe dovuto 3 ammettere la perizia tecnica richiesta, al fine di stabilire se lo sbancamento risultasse o meno autorizzato o se fosse diverso da quello autorizzato.
2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 54/55 e 1161 cod. nav. e 47 cod. pen. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostengono le ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe desunto la prova dell'abusiva occupazione del suolo demaniale dal diverso reato urbanistico e paesaggistico, affermando che eventuali imprecisioni delle mappe catastali "pur apparendo plausibili", non rileverebbero in quanto il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale deriva dalla realizzazione dello scavo nella misura di mq. 1,05 - non - autorizzato o nell'ampliamento di quello preesistente (ma non sarebbe chiaro, si osserva, cosa si intenda per "preesistente"); secondo la Corte d'appello ogni altra deduzione relativa alla mancata indicazione nel permesso di costruire della necessità del n.o. dell'autorità marittima deriva proprio dal fatto che lo scavo, in quanto non autorizzato, non avrebbe dovuto essere eseguito;
orbene, contestando sul punto l'assenza di giustificazione del "sequestro" del cantiere e dell'ordine di demolizione e rimessione in pristino stato dei luoghi, sostengono le ricorrenti che il confine demaniale sarebbe solo virtuale e non fisico, in quanto tracciato solo sulle mappe, tagliando non solo lo scavo di sbancamento ma anche il fabbricato;
se così è allora tutti motivi di cui ai punti 2° e 3° dell'atto di appello avrebbero dovuto essere esaminati dai giudici di appello, emergendo delle imprecisioni nelle mappe catastali e degli errori grossolani in ordine alla corretta individuazione del confine demaniale che si assume "invaso"; poiché, infatti, il fabbricato risaliva alla fine dell'ottocento, era stato evidentemente il confine "virtuale" a "tagliare" un fabbricato già esistente e non quest'ultimo ad invadere già il confine;
ancora, si aggiunge, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 55, comma terzo, cod. Nav. in quanto il fabbricato ricadeva in zona C3 del programma di fabbricazione vigente adottato in assenza di p.r.g. dal Comune con l'acquisizione del parere dell'autorità marittima;
infine, censurabile sarebbe la motivazione laddove la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile l'art. 47 cod. pen., in quanto l'occupazione sarebbe derivata dalla sola realizzazione di uno scavo non autorizzato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi non possono ritenersi manifestamente infondati, donde dev'essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai reati edilizi e paesaggistici oggetto di contestazione, attesa l'intervenuta prescrizione, dovendosi, pertanto, disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per procedere alla rideterminazione della pena quanto al residuo reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, avente natura permanente.
4. Seguendo l'ordine sistematico suggerito dalla struttura dell'impugnazione proposta in questa sede può procedersi anzitutto nell'esame del primo motivo. Sul punto, al fine di evidenziarne l'infondatezza, è sufficiente rilevare come, operando una reciproca integrazione delle motivazioni delle due sentenze (attesa la natura di doppia conforme), emerga chiaramente e di ciò ne da atto in - particolare la sentenza di primo grado alla pag. 3 che la contestazione riguardava non solo l'occupazione abusiva dello spazio demaniale marittimo, ma anche la realizzazione in assenza dell'autorizzazione dell'autorità marittima e senza permesso di costruire e del preventivo n.o. dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, delle opere edilizie meglio descritte nell'imputazione; la sentenza di primo grado peraltro evidenzia come l'abusività delle predette opere edilizie emergeva dalla documentazione prodotta all'ud. 2/04/2012 e all'ud. 19/11/2013, chiarendo come si trattasse di opere edilizie "non conformi" al progetto approvato e realizzate entro i 30 mt. dal confine demaniale marittimo, senza la prescritta autorizzazione dell'autorità marittima, e senza permesso di costruire e n.o. paesaggistico, aggiungendo che le stesse fossero "in difformità" dal permesso di costruire n. 18/2010. A fronte di tale apparato argomentativo (arricchito dalle ulteriori considerazioni sviluppate dalla Corte d'appello che, al fine di evitare incomprensioni derivate dalla stessa struttura della impugnazione d'appello, si prende carico di inquadrare a pag. 5 della sentenza impugnata i fatti oggetto di contestazione, osservando alla successiva pag. 6 come la tesi difensiva si fondasse sull'erroneo presupposto che le violazioni contestate si riferissero alla costruzione del manufatto principale), le censure delle ricorrenti sono prive di pregio. Ed invero, tra le opere oggetto di contestazione v'è anche lo scavo di sbancamento di cui si discute, scavo che non solo avrebbe determinato l'occupazione abusiva dello spazio demaniale, ma anche "ex se" integrato la violazione edilizia e paesaggistica in quanto non descritto per come affermato - nelle sentenze di merito, non essendo consentito a questa Corte procedere all'apprezzamento fattuale che l'esame del progetto comporterebbe nel 5 progetto approvato né assentito dall'autorità preposta alla tutela del vincolo;
ben si comprende, quindi, la decisione della Corte d'appello di rigettare la richiesta di perizia ex art. 603 cod. proc. pen. (posto che nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, essendo incensurabile, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello ove logicamente e congruamente motivata come nel caso in esame -, in quanto costituente giudizio di fatto: Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013 - dep. 06/09/2013, Bommarito, Rv. 257062), atteso che quanto emergente dalle sentenze di primo e secondo grado escludeva che le opere in contestazione e segnatamente lo scavo fossero state autorizzate preventivamente, non potendo questa Corte, lo si ribadisce, procedere (come pure "invitata" dalla difesa alla pag. 13 del ricorso, alla lettura "integrale" della c.t.p. come anche alla lettura degli elaborati grafici trasmessi e alla lettura delle richiamate tavole 9 e 10) all'esame degli atti processuali al fine di verificare la fondatezza della tesi alternativa proposta (ossia che lo scavo fosse autorizzato), posto che il denunciato vizio di travisamento probatorio non può essere dedotto semplicemente chiedendo alla Cassazione di verificare la documentazione acquisita nel corso dell'istruzione dibattimentale al fine di spingere questa Corte di legittimità a sostituire all'apprezzamento fattuale posto in essere dai giudici di merito, quello che parimenti di merito dovrebbe essere svolto da questa Corte Suprema. Trattasi, infatti, in questo caso, di ipotesi riferibile non al travisamento della prova ma al travisamento del fatto, il cui sindacato è vietato: deve qui ribadirsi, infatti, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (v., tra le tante: Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007 - dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 - dep. 26/06/2012, Minervini, Rv. 253099). Quanto, poi, al presunto travisamento delle dichiarazioni del teste Di AR a parte il mancato rispetto del principio dell'autosufficienza (Sez. 4, n. 37982 del 6 26/06/2008 - dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023) - le ricorrenti non solo non specificano in alcun modo la decisività che tale presunto travisamento probatorio avrebbe avuto sul fatto, ma soprattutto tentano prospettando la questione sotto il profilo del vizio di travisamento della prova - di rendere ammissibile una censura che, invece, si risolve nella deduzione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione testimoniale, censura n quanto tale preclusa davanti a questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087). Il primo motivo di ricorso si appalesa pertanto infondato.
5. Non miglior sorte merita il secondo motivo. Ed infatti - premesso che non v'è erroneità nel desumere la prova del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale dal reato urbanistico e paesaggistico ad esso collegato, atteso che i predetti reati risultano integrati proprio dall'occupazione abusiva realizzata con le descritte modalità non ha pregio la censura relativa alla presunta esistenza di errori nelle mappe catastali, laddove si consideri che, tenuto conto dell'incontestabilità dell'occupazione in relazione a quanto emergente dalla decisione impugnata (atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli artt.32 cod. nav. e 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima, sicchè, in assenza, quindi, di alterazioni dello stato di fatto, quali determinate da sconvolgimenti del terreno o da fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali, la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione: Sez. 3, n. 12606 del 20/10/2000 - dep. 04/12/2000, Indelicato, Rv. 217394; Sez. 3, n. 36179 del 02/07/2003 - dep. 22/09/2003, Faraone, Rv. 225884), la censura difensiva ancora una volta pretende da questa Corte di sostituire la valutazione operata "in fatto” dalla Corte d'appello e dal primo giudice sulla questione della "corretta" individuazione del confine demaniale che, essendo "virtuale", avrebbe "tagliato" non solo lo scavo ma anche il fabbricato;
sul punto, la Corte d'appello 7 a pag. 7 risponde alla identica censura evidenziando che, pur volendo considerare "plausibile" tale argomentazione, la stessa comunque non rileverebbe in quanto "oggettivamente" ciò che risulta contestato è l'abusiva occupazione dello spazio demaniale attuata mediante lo sbancamento entro l'area di rispetto di 30 mt. dal mare, ciò che lo si ripete - "oggettivamente" risulta innegabile. Trattasi di valutazione del tutto coerente con le emergenze processuali ed immune da vizi logici, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità. Quanto alla presunta violazione, infine, dell'art. 55, comma quarto, cod. nav., la stessa è priva di pregio, in quanto, nel caso in esame, non si discute del "fabbricato" ma delle altre opere oggetto di contestazione, sicchè non rileva che il fabbricato in oggetto ricadesse nella zona C3 del programma di fabbricazione, posto che ciò di cui era contestata l'abusività erano le "altre" opere descritte. Infine, quanto alla presunta violazione dell'art. 47 cod. pen., la Corte d'appello chiarisce a pag. 7 della sentenza impugnata che le ricorrenti, per realizzare tale scavo, necessitavano della preventiva autorizzazione della Capitaneria e tale specifico obbligo non era previsto dal p.d.c. (semplicemente, n.d.r.) perché non era stato autorizzato alcuno sbancamento nuovo e più ampio rispetto al "preesistente", resosi necessario per l'allocazione della vasca. Da qui, dunque, l'irrilevanza e infondatezza della tesi dell'errore scusabile per le ragioni esplicitate dalla Corte d'appello, dovendosi, in ogni caso, qui ricordare come non sia nemmeno deducibile prospettare l'errore ex art. 47 cod. pen. in relazione a norme destinate in origine a regolare rapporti non penali (v., in termini: Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015 - dep. 19/06/2015, Ceppaglia, Rv. 263808). Anche il secondo motivo si appalesa quindi infondato.
6. Come già anticipato, tuttavia, la non manifesta infondatezza dei motivi impone a questa Corte la declaratoria di annullamento senza rinvio pe intervenuta prescrizione dei reati edilizio e paesaggistico. Ed infatti, il termine di prescrizione per i reati di cui all'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, comma primo, d. lgs. n. 42 del 2004, risulta interrotto all'atto della sospensione dei lavori con verbale di diffida del 10/02/2010 (v., per il reato edilizio: Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015 - dep. 18/12/2015, P.G. in proc. Quartieri e altri, Rv. 265626; v. per il reato paesaggistico: Sez. 3, n. 40265 del 26/05/2015 - dep. 07/10/2015, Amitrano e altro, Rv. 265161), sicchè avuto riguardo al termine quinquennale a scadere al 10/12/2015, il termine di prescrizione massima risulta interamente decorso alla data del 14/03/2016, 8 tenuto conto del periodo di sospensione di mesi 3 e gg. 4 (dal 20/09 al'8/11/2013 e dal 23/11/2012 al 7/01/2013). Diversamente, invece, il termine di prescrizione non risulta decorso per il residuo reato di abusiva occupazione di spazio demaniale. Ed infatti, la permanenza di tale reato è interrotta dalla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 35419 del 11/06/2010 - dep. 01/10/2010, Ferrara, Rv. 248301). In ogni caso, quand'anche si ritenesse di dover individuare il momento di interruzione della permanenza alla data dell'accertamento (4/02/2011), il termine di prescrizione quinquennale del reato non sarebbe ancora decorso, tenuto conto dei periodi di sospensione dianzi indicati, con conseguente spostamento del termine massimo di prescrizione alla data dell'8/05/2016, successiva alla sentenza di questa Corte.
7. Conclusivamente, l'impugnata sentenza dev'essere annullata senza rinvio, limitatamente ai reati edilizio e paesaggistico per intervenuta prescrizione, con conseguente revoca delle statuizioni accessorie (Sez. 3, n. 8409 del 30/11/2006 - dep. 28/02/2007, Muggianu, Rv. 235952; Sez. 3, n. 51010 del 24/10/2013 - dep. 18/12/2013, Criscuolo, Rv. 257916), rinviando ad altra sezione della Corte d'appello il compito di procedere alla rideterminazione della pena in virtù della conferma della sentenza per il solo reato di abusiva occupazione di spazio demaniale, divenendo pertanto irrevocabile la statuizione sulla responsabilità penale del ricorrente per detto reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui agli artt. 44 D.P.R. n. 380/2001 e 181, D. Lgs. n. 42/2004 perché estinti per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena quanto al reato di occupazione abusiva di spazio demaniale. Revoca gli ordini di demolizione e di rimessione in pristino. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 22 marzo 2016 Il Presidente Il Consiglie estensore Aldo Fiale DEPOSITATA IN CANCELLERIA Alessio Scarcella ملاAcro full - 5 MAG 2019 IL CANCELL Luana Makian