Sentenza 11 giugno 2010
Massime • 1
La permanenza è interrotta dalla sentenza di condanna, anche se non irrevocabile, onde dal giorno della pronuncia è configurabile un nuovo reato. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di abusiva occupazione del demanio marittimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2010, n. 35419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35419 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 11/06/2010
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2402
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 45261/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FE OL N. IL *11/02/1948*;
avverso la sentenza n. 4885/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 07/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO A. M. che ha concluso per l?inammissibilita? del ricorso;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per l?inammissibilita? del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 07.07.09 confermava in parte la sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. Carinola, in data 30.10.07, che aveva giudicato FE OL perche? imputato:
- a) del reato D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44 - art. 81 c.p.; per avere con piu? azioni, abusivamente costruito su circa mq. 130 di demanio marittimo, n. 2 casotti in lamiera ed una tettoia in pali di legno;
accertato in *Mondragone in data 12.09.1994*;
- b) del reato di cui agli artt. 54, 1161 c.n., per avere arbitrariamente occupato lo spazio del demanio marittimo di cui al capo a);
- c) del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., per avere arbitrariamente invaso il predetto terreno demaniale con le opere di cui al capo A) al fine di occuparlo;
accertato in *Mondragone in data 04.07.2005*;
Il Tribunale aveva mandato assolto l?imputato dal reato di cui al capo A) per precedente giudicato ed aveva condannato per i reati ai capi B) e C);
La Corte di appello, come gia? evidenziato, in parziale riforma della sentenza impugnata, concedeva all?imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto;
Avverso tale decisione l?imputato propone impugnazione per cassazione, deducendo:
MOTIVO ex art. 606 c.p.c., comma 1, lett. b) e). Il ricorrente, censura la decisione impugnata:
1) - per violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 1161 c.n. e artt. 633, 639 bis c.p., per avere ritenuto il concorso di entrambe le ipotesi di reato, senza considerare che l?imputato era stato condannato, per l?occupazione del suolo demaniale, con una prima sentenza del 1998 che aveva interrotto la continuazione, mentre il presente procedimento era conseguente alla protrazione della stessa condotta, che non era quella di arbitraria occupazione bensi? quella di semplice prosecuzione della medesima occupazione, sicche? non era piu? possibile individuare il diverso elemento soggettivo che sorreggeva le due ipotesi di reato;
doveva ravvisarsi nella specie un concorso apparente di norme che comportava l?applicabilita? del solo reato contravvenzionale previsto dal c.n. in quanto legge speciale, con le relative conseguenze in termini di pena;
Chiede pertanto l?annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN DIRITTO
Il motivo relativo all?impossibilita? di ritenere il concorso de reati ex artt. 633, 639 bis c.p. e artt. 54, 1161 c.n. e? infondato, atteso che la Giurisprudenza e? consolidata nel considerare ammissibile il concorso tra i predetti reati (Cass. pen. Sez. 3^, 07.09.1995). Va tuttavia osservato che nella specie il delitto di invasione arbitraria non e? piu? sussistente per difetto del dolo specifico richiesto dalla norma, atteso che l?invasione deve essere finalizzata all?occupazione;
per come emerge dalla stessa imputazione, il ER ha invaso il suolo al fine della costruzione dei casotti e della tettoia;
per questa attivita? di costruzione (abusiva) - inizialmente contestata al capo a) - e? stato gia? condannato con la sentenza del Pretore di Cerinola n. 248/1996, irrevocabile il 25.06.1998 (come riportato nella sentenza impugnata), sicche? risulta evidente che il fatto - reato - in questa sede ascritto al capo c)- e? ormai coperto dal giudicato.
Sia la condotta materiale che l?elemento psicologico sono certamente i medesimi di quelli oggetto della precedenza sentenza e si sono entrambi esauriti con la realizzazione delle costruzioni, cui l?invasione era finalizzata.
Ne consegue l?annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente al delitto ex artt. 633 e 639 bis c.p., perche?
l?azione penale non poteva essere esercitata per essere stato l?imputato gia? giudicato per il medesimo fatto.
Diverso discorso deve farsi per la contravvenzione ascritta al capo b), attesa la diversita? dell?elemento oggettivo, consistente nell?attivita? di occupazione, attivita? a carattere permanente, sostenuta dal dolo generico e cioe? dalla semplice coscienza e volonta? dell?azione.
La precedente condanna del 1996 ha avuto l?effetto di interrompere la permanenza, sicche? correttamente e? stato contestato il nuovo reato al capo b); si e? infatti affermato che: "La permanenza e? interrotta dalla sentenza di condanna, anche se non irrevocabile, onde dal giorno della pronuncia e? configurabile un nuovo reato."Cassazione penale, sez. 6^, 22 aprile 1980. La sentenza impugnata ha ritenuto la continuazione tra i reati, ritenendo piu? grave quello ascritto al capo c), sicche? non e?
possibile in questa sede rideterminare la pena da irrogare in concreto per il reato contravvenzionale residuo;
va ricordato che resta fermo il giudicato sull?affermazione di responsabilita? dell?imputato in ordine al reato ascritto al capo b) - sicche?, all?annullamento della sentenza per il reato al capo c), consegue la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli ai soli fini della rideterminazione della pena per la contravvenzione al c.n..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., perche? l?azione penale non poteva essere esercitata per essere stato il AR CO gia?
giudicato per il medesimo fatto.
Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena in ordine al residuo reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.n.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010