Sentenza 20 ottobre 2000
Massime • 1
Il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli artt.32 cod. nav. e 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima. In assenza, quindi, di alterazioni dello stato di fatto, quali determinate da sconvolgimenti del terreno o da fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali, la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione. (fattispecie in tema di occupazione abusiva di area ritenuta appartenente al demanio marittimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2000, n. 12606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12606 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Presidente del 20/10/2000
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere N. 3484
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere N. 10165/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DE IN, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 20 dicembre 1999 n. 4947, con la quale, in riforma della sentenza del Pretore di Marsala/Castelvetrano 5 dicembre 1997 n. 272, è stato dichiarato prosciolto a) dal reato p. e p. dagli artt. 54 e 1161 cod. nav., commesso in Campobello di Mazara fino al 1994, perché estinto per prescrizione. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Wladimiro DE NUNZIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 20 dicembre 1999 n. 4947 - con la quale, in riforma della sentenza del Pretore di Marsala/Castelvetrano 5 dicembre 1997 n. 272, è stato dichiarato prosciolto perché estinto per prescrizione dal reato ascrittogli, per aver occupato in località Tre Fontane mq. 58 di demanio marittimo, costruendovi sopra una casa - AN ND propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- violazione dell'art. 129 c.p.p. perché l'area occupata non è demaniale.
L'impugnazione è infondata.
La sentenza impugnata ha interpretato correttamente sia l'art. 129 c.2 c.p.p., applicando la causa estintiva in luogo della formula assolutoria voluta dal ricorrente, sia le norme vigenti in tema di demanialità, ritenendo prevalenti le risultanze catastali sulla proprietà demaniale del terreno detenuto dal ricorrente. Il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra l'avvenuta esecuzione ai sensi dell'art. 32 cod. nav. della delimitazione della zona di demanio marittimo in cui esso è compreso. Infatti, secondo l'art. 58 Regol. per la nav. mar. il verbale di delimitazione, debitamente redatto, corredato, sottoscritto e approvato, diviene formalmente obbligatorio per lo Stato ed è, quindi, inserito di diritto nelle mappe catastali.
Pertanto, fermo restando che la demanialità dipende da fenomeni naturali e che la delimitazione è solo un procedimento amministrativo di ricognizione in contraddittorio, quando in seguito al suddetto procedimento un terreno sia stato riconosciuto come demaniale, finché la situazione di fatto rimane inalterata e non si verificano sconvolgimenti del terreno o fenomeni di spostamento della linea della battigia per cause naturali, la natura demaniale del terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione.
Nella specie, sarebbe singolare che l'intestazione del terreno in questione al demanio nelle mappe catastali fosse avvenuta al di fuori di un procedimento di delimitazione, considerando che dalla sentenza d'appello risulta che le operazioni propedeutiche all'impianto del catasto furono compiute in contraddittorio con i proprietari frontisti, fra i quali non poteva non esservi la Capitaneria di Porto competente, sicché la contraria affermazione contenuta nella deposizione testimoniale riportata nella sentenza pretorile, non può che essere intesa con riferimento al periodo successivo all'intestazione in catasto del terreno al demanio. In ogni caso, il fatto che l'imputato non abbia dato alcuna prova della sua asserzione che il terreno stesso era stato in passato oggetto di negoziazione tra privati conferma la correttezza della valutazione del Giudice d'appello, che ha dato conseguentemente la prevalenza alle risultanze catastali, ritenendo quindi che non risultasse evidente dagli atti l'innocenza dell'imputato ai fini della prevalenza sulla prescrizione secondo la regola posta dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2000