Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2000, n. 12606
CASS
Sentenza 20 ottobre 2000

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Il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli artt.32 cod. nav. e 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima. In assenza, quindi, di alterazioni dello stato di fatto, quali determinate da sconvolgimenti del terreno o da fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali, la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione. (fattispecie in tema di occupazione abusiva di area ritenuta appartenente al demanio marittimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2000, n. 12606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12606
    Data del deposito : 20 ottobre 2000

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