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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott.ssa NI RE Presidente ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3177 del ruolo generale V.G. 2025, promossa con ricorso depositato in data 15.07.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] , ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Matteo Bellemo in Chioggia (Ve), Viale della Repubblica nr. 69, che li rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: scioglimento del matrimonio Con provvedimento del giorno 21.10.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data ex art. 473bis.51, comma 2, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 24.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, che di seguito si riproducono: “I coniugi:
1. Chiedono che il Tribunale adito voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Chioggia il 19.09.2009, con conseguente ordine di annotazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di Chioggia (Ve).
2. Domandano che siano omologate le condizioni concordate in atti e in particolare: - Assegnazione della casa familiare in
Chioggia, Via Vecchia Romea n. 63, alla Sig.ra , con obbligo per il Sig. di Parte_2 Parte_1
sostenere integralmente le spese di utenze e manutenzione;
- Affidamento condiviso del minore
con collocamento prevalente presso la madre, diritto di visita ampio e Persona_1
regolato in ricorso. - Contributo paterno al mantenimento del figlio minore nella misura di
€300,00 # mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie interamente a carico del padre. - Assegno divorzile in favore della Sig.ra nella misura Parte_2
di €300,00 # mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. - Reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione del minore.
3. Spese di lite compensate tra le parti”.
Conclusioni del P.M: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 19.09.2009 contratto matrimonio con rito civile in Chioggia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 19.10.2019, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 7565/2019) omologata con decreto del Tribunale di Venezia del 25.10.2019.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge
– domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 24.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 19.10.2019, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 7565/2019) omologata con decreto del Tribunale di Venezia del 25.10.2019.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale del figlio minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19.09.2009 da
[...]
e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Parte_1 Parte_2
Comune di Chioggia al n. 52, parte I, dell'anno 2009;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29.11.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa NI RE