Sentenza 17 febbraio 2003
Massime • 1
Qualora il lavoratore abbia dedotto, con il ricorso introduttivo di primo grado, l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa, costituisce domanda nuova quella proposta nel corso del giudizio per ottenere l'accertamento della nullità del medesimo licenziamento per l'inosservanza, a vario titolo, della procedura prevista dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, in quanto tale ulteriore prospettazione comporta la deduzione di un'altra, diversa 'causa petendi', con l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, ne' tale nullità può essere rilevata dal giudice, ex art. 1421 cod. civ., poiché il principio della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado, della nullità deve essere coordinato con i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
UR SE rapp.to e difeso dagli avv.ti Maurizio Olivetti, del Foro di Venezia, e Alessandro Graziata, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Premuda, n. 6, giusta procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
LA MURRINA s.r.l. rapp.ta e difesa dall'avv. Gianni Barillari, del Foro di Padova, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Agostino Depretis, n. 86, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Spagnolo, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 00027/2000 del 30.06/19.09.2000. R.G. n. 00161/2000 notificata il 23 ottobre 2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03 dicembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzurella;
Uditi gli avv.ti Alessandro Graziani per AS GI e Gianni Barillari per La Murrina s.r.l.;
Udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano. che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, la Corte di Appello di Venezia, confermava, dichiarando l'integrale compensazione delle spese del grado, la sentenza del Tribunale di Venezia n. 00571/99 del 17 settembre 1999/02 febbraio 2000. rigettando l'appello principale proposto GI AS e quello incidentale proposto dalla La Murrina s.r.l. (in appresso solo società). Aveva a sua volta il Tribunale rigettato la domanda di impugnativa del licenziamento intimato dalla società al proprio dirigente AS e tutte le altre domande connesse, compresa quella di risarcimento dei danni, nonché la domanda riconvenzionale della società diretta al risarcimento dei danni e al pagamento di acquisti effettuati dal ricorrente in corso di rapporto e mai saldati. Il AS aveva dedotto che, già capo reparto dello stabilimento di Marcon e poi dirigente dell'unità di Murano alle dipendenze della società operante nella lavorazione del vetro, in data 24 febbraio 1997 aveva avuto l'ordine di non recarsi in Murano, e previa convocazione per le ore 19 nella sede di Marcon, si era visto contestare ammanchi sulle forniture di oro;
che tali contestazioni erano state poi ribadite con lettera del 26 successivo;
che il 04 marzo 1997 egli aveva impugnato il licenziamento del 24 febbraio;
e che il 14 marzo 1997 gli era stato intimato il licenziamento in tronco per l'ammanco dell'oro e per essersi il dipendente presentato ripetutamente al lavoro in stato di alterazione alcolica.
Osservava la Corte di Appello, per quanto in questa sede sub iudice in relazione ai motivi di ricorso: in nessuna parte del ricorso introduttivo il AS aveva dedotto la violazione dell'art. 22 del contratto collettivo dei dirigenti dell'industria; non risultavano neanche doglianze in ordine alle modalità del licenziamento, oltre un semplice riferimento "ad un licenziamento verbale in data 25 febbraio 1997", e tanto non risultava neanche nel petitum, avendo esso per oggetto solo l'indennità supplementare per la non giustificatezza del licenziamento;
il giudice di primo grado, pertanto, non doveva motivare sulla domanda di "recesso illegittimo perché verbale e privo di contestuale motivazione scritta", perché non tempestivamente e anche confusamente (imprecisioni di date) proposta;
d'altronde il ricorrente non aveva neanche fornito una prova convincente di essere stato verbalmente licenziato e sul punto non aveva neanche articolato prova;
l'unico teste presente al colloquio del 24 febbraio aveva escluso la circostanza, e di quelli presenti al colloquio del 25 febbraio solo la figlia del ricorrente aveva riferito di aver ascoltato il NI dire al padre di ritenersi licenziato;
tanto, essendo anche oltre le medesime dichiarazioni in proposito dello stesso ricorrente, certamente meno precise, deponeva per l'inattendibilità della teste;
tutte le denunziate violazioni della procedura ex art. 7 della legge n. 300 del 1970 non risultavano nel ricorso introduttivo;
la documentazione agli atti e le prove acquisite in istruttoria confermavano la giustificatezza del licenziamento e la stessa giusta causa del provvedimento espulsivo;
non sussisteva la ingiuriosità del licenziamento, essendo l'ammanco dell'oro contenuto nei limiti essenziali alla contestazione tecnico-giuridica del fatto;
infondata era la domanda di risarcimento del danno biologico e patrimoniale per legittimo esercizio del potere di recesso.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza AS GI affidandosi a cinque motivi di censura.
La Murrina s.r.l. si è costituita con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo di ricorso il AS denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 e 22 del CCNL Dirigenti aziende industriali. Deduce il ricorrente che "effettivamente .... nelle note difensive del 06.09.1999 e in sede di discussione finale" era stata prospettata la "illegittimità del licenziamento verbale nulla comminato e, comunque, l'illegittimità del licenziamento comminato per violazione dell'art. 22 del CCNL Dirigenti"; dunque, la natura verbale del licenziamento, desunta prima dall'incontro del 24 febbraio 1997 e poi da quello del 25 febbraio, era stata evidenziata, così come "la costruzione ex posi di un licenziamento scritto con motivazioni affatto diverse e nuove rispetto alle precedenti relative al licenziamento verbale"; la originaria richiesta di ingiustificatezza del licenziamento comportava l'esame degli aspetti formali e procedurali del provvedimento: sui fatti introdotti in giudizio dell'avvenuto allontanamento dall'azienda per una presunta frode e della natura verbale del recesso, peraltro senza contestuale motivazione scritta, erano stati articolati per otto capitoli di prova;
in sostanza, a più riprese, era stata denunziata la violazione dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966. Con il terzo motivo di ricorso il AS denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato da parte ricorrente in primo e in secondo grado di giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.). Deduce il ricorrente, circa l'asserita mancata prova certa del licenziamento verbale, che dalla istruttoria testimoniale risultavano elementi non valutati dal giudice di appello, e in particolare che al dipendente era stato impedito di riprendere servizio nel suo posto di lavoro dopo l'invito a portarsi alla sede centrale dell'azienda, ed era stato definitivamente allontanato dal lavoro dal NI con il quale aveva avuto i colloqui;
in sede di libero interrogatorio il AS aveva analiticamente descritto le fasi degli incontri e dell'allontanamento, e dunque era risultato sostanzialmente il licenziamento orale del 24 febbraio 1997, documentato dalla decurtazione, pari a sei giorni, della retribuzione di quel mese. Con il quarto motivo di ricorso il AS denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e 7 della legge n. 300 del 1970. Deduce in proposito che la Corte di merito aveva presupposto la introduzione del solo tema relativo al merito del recesso, pretermettendo ogni valutazione sugli aspetti procedurali del licenziamento disciplinare, nonostante che dal ricorso introduttivo era chiaramente desumibile la violazione dell'art. 7 di cui in titolazione.
I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione fra loro e importanti analoghe questioni decisionali, sono inammissibili.
La sentenza impugnata assume che il ricorso introduttivo del giudizio era stato proposto - sul solo presupposto della ingiustificatezza del provvedimento, e in ragione anche del petitum richiesto - contro il provvedimento comunicato con lettera del 14 marzo 1997. a seguito di contestazione degli addebiti con lettera del 26 febbraio 1997 e risposta con lettera del 24 marzo 1997 di impugnazione del licenziamento del 24 febbraio 1997 e giustificazioni sui fatti addebitati.
Nei quattro motivi di ricorso il AS. pur ammettendo sostanzialmente che la nullità del licenziamento del 24 febbraio (ma anche, o, forse, ovvero, del 25 febbraio) per la forma orale della sua intimazione era stata esplicitamente prospettata solo in un momento successivo alla proposizione del ricorso introduttivo. sostiene, ribadendo questioni già sottoposte al vaglio del giudice di appello, che la indicazione analitica dello svolgimento dei fatti dal 24 febbraio alla data della intimazione per iscritto del licenziamento (14 marzo), denunziavano, sotto forma di ingiustificatezza del licenziamento, anche la violazione delle norme procedimentali poste a tutela del lavoratore punito con la massima sanzione disciplinare.
L'assunto difensivo non trova legittimo ingresso in questa sede. La Corte di merito non ha solo affermato la insussistenza del ventilato licenziamento orale del 24 o 25 febbraio, ma ne ha motivato, analizzando singolarmente i vari elementi allegati al giudizio, la infondatezza della pretesa. Risulta, così, in sentenza:
che, in nessuna parte del ricorso introduttivo era stata prospettata la violazione dell'art. 22 del contratto collettivo, poi richiamata dal AS, e/o invocata la disciplina vincolistica sui licenziamenti;
il petitum azionato (indennità supplementare, risarcimento dei danni) si ricollegava certamente alla illegittimità nel merito, sotto il profilo della ingiustificatezza, del provvedimento;
il teste PA, sola persona presente all'incontro del 24 febbraio, ne aveva escluso l'esistenza; la sola figlia del AS, tra le tre persone presenti al colloquio del 25 febbraio, aveva riferito della espressione del sig. NI. della direzione aziendale, diretta al padre, di ritenersi licenziato;
tale testimonianza era. tuttavia, inattendibile per contrasto con le altre testimonianze e per una precisione, in punto di fatto, lontana finanche da quella desumibile da quanto espresso dallo stesso ricorrente;
la imprecisione sulle date 24 o 25 febbraio deponeva per una ricostruzione mirata (e tardiva) dei fatti accaduti in quei giorni.
Ed allora, come è facile arguire dalle circostanze di fatto, come accertate dal giudice del riesame, si verte in tema di valutazione di merito di elementi probatori. insindacabile in questa sede ove logicamente e congruamente motivata, le cui diverse angolazioni prospettate in ricorso non possono essere introdotte nel giudizio di legittimità.
Nè, surrettiziamente, può farsi riferimento all'assunto, secondo cui la prospettata ingiustificatezza del licenziamento avrebbe comunque comportato anche l'esame delle (eventuali) violazioni della formale procedura a tutela del lavoratore per l'applicabilità delle sanzioni disciplinari, perché costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità l'obbligo di precisare nella introduzione dell'impugnazione i motivi ad essa sottesi, la cui modificazione in corso di causa comporta violazione, inammissibile, del principio dell'immutabilità della causa pretendi (Cass. 20 agosto 1992, n. 0 9711 "Nel caso in cui il lavoratore abbia dedotto con il ricorso introduttivo in primo grado l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo, costituisce domanda nuova quella proposta nel corso del giudizio per ottenere l'accertamento della nullità del licenziamento medesimo, avente natura disciplinare, per l'inosservanza della procedura prevista dall'art. 7 dello statuto, in quanto tale domanda importa deduzione di altra "causa petendi" con l'inserimento di un fatto nuovo e di un diverso tema di indagine e di decisione. Nè l'esame di una tale domanda può ritenersi imposto dal principio dell'art. 1421 cod. civ. sulla rilevabilità d'ufficio della nullità in ogni stato e grado del giudizio, atteso che tale principio va coordinato con le regole del processo e, segnatamente, con i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.), i quali escludono che il giudice possa dichiarare di sua iniziativa una nullità il cui accertamento presupponga l'esercizio di una azione diversa da quella in effetti proposta".
Con il quinto motivo di ricorso il AS denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato da parte ricorrente in primo e in secondo grado di giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.). Deduce il ricorrente che non sussistevano le circostanze dell'ammanco dell'oro e della violazione del generale obbligo di vigilanza, perché, in sintesi, non si era tenuto conto della esistenza di una piazza, alla quale avevano accesso anche altre persone, nella quale si consumava oro per fini produttivi, ed il cui controllo non era stato affidato al AS. essendo esso riservato alla sede aziendale centrale di Turate;
comunque la generica violazione dell'obbligo di vigilanza non costituiva motivo sufficiente per l'adozione di un provvedimento espulsivo per giusta causa e quindi senza preavviso. Il motivo è infondato.
Va premesso che "il giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato al lavoratore e il relativo licenziamento in tronco per giusta causa - che costituisce la più grave delle sanzioni disciplinari - è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità" (fra le tante, Cass. 09.08.1995, n. 0 8734). Orbene, la sentenza impugnata, facendo riferimento alla qualifica di dirigente del AS. e alla valutazione di grave incapacità gestionale desumibile dall'addebito contestato (inadeguatezza di vigilanza sulle scorte di oro tanto da non accorgersi della sparizione di ingente quantità di esso, contestata finanche "ad occhio" da altro impiegato), ha ritenuto legittimo e corretto l'assunto della sentenza appellata circa la integrazione di tale comportamento di fatti determinativi del venir meno della fiducia del datore di lavoro nel proprio dirigente. In realtà, secondo il giudice del riesame e in risposta a relativa contestazione sul punto, detta incapacità gestionale "da un lato presenta elementi colposi di grave inadempimento dell'obbligo di diligenza nella prestazione, dall'altro, ove si ponga mente alla natura strettamente fiduciaria del rapporto e alla posizione di unico vertice nell'unità produttiva, si appalesa come suscettibili di perpetuare una situazione di non collaborazione con l'imprenditore (si pensi, oltre alla grave non attenzione, all'atteggiamento di chiusura alla legittima richiesta di spiegazioni) e - in luogo di risolvere l'impasse - di creare difficoltà nella conduzione dello stabilimento".
In questa sede, in ricorso si prospetta una serie di rivalutazioni degli elementi di causa con riferimenti ad elementi testimoniali, che si assumono introdotti in giudizio, ma non riportati nella loro letteralità. volta ad una reinterpretazione dei compiti del AS nell'organizzazione aziendale, cui questa Corte non può prestare la minima attenzione per carenza degli elementi fattuali necessari al controllo del criterio logico-giuridico percorso nella sentenza impugnata.
Nè, infine, una qualche rilevanza può riconoscersi alla contestazione rivolta al AS di presentarsi in azienda in stato di euforia alcolica, sia sotto il profilo di cui ai primi quattro motivi di ricorso, nei confronti del quale ogni argomentazione è assorbita, sia sotto quello di cui al quinto motivo se non altro in ragione della sua non decisività. avendo comunque la Corte di merito ritenuto il comportamento del AS in rapporto alle proprie mansioni da solo integrante la giusta causa di licenziamento.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato, e, per il principio della soccombenza, AS GI va condannato al rimborso in favore della La Murrina s.r.l. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna AS GI al rimborso in favore della La Murrina s.r.l. delle spese del giudizio di cassazione in Euro 34.00 oltre a Euro 3.000.00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003