Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
F CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. 1 Aula B 1-7 GEN 2001 IL CANCELLIERE 0 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano / LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 17 Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.3085/98 6 Msh residente 0 Dott. Ettore -Cron. Canevari' Consigliere " Fabrizio 0 " Bruno Battimiello " Rel. -Rep. " Federico Roselli -Ud. 23.10.2000 " Florindo Minichiello -Oggetto: Lavoro CANCELLERIA ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da ES AD, ER DE, IN IN e TA AU, elett.te dom.te in Roma alla via Arno n. 47 presso l'avv. Franco Agostini, che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrenti
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso gli avv.ti Carlo De Angelis, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale Rilasciata copia legale al Sig. NI;
4361 /MPSal Sig. per diritti L.
1.3 FEB. 2001 per diritt 22 FEB. 2001 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE RA IA e LA PE, che lo rappre- sentano e difendono in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso resistente con sola procura sentenza (in forma di per l'annullamento della ordinanza) del Tribunale di Piacenza in data 5 marzo 1997 (R.G. 699/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo AE AD, RA DE, PA IN e AS AU ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza collegiale indicata in epigrafe che, in applicazione dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, 1. n. 662 del 1996 (legge finanziaria per il 1977), ha dichiarato estinto il giudizio vertente sulla c.d. cristallizzazione, al 30 settembre 1983, dell'importo della (seconda) pensione anch'essa integrata al minimo, della quale ciascuna di esse è titolare. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Premessa l'ammissibilità del ricorso, trattandosi di ordi- nanza avente carattere decisorio e definitivo, l'unico moti- denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, vo, commi 181-183 1. n.662/1996, l'illegittimità costituzionale della norma medesima (su cui si fonda la pronuncia di estin- zione), in relazione agli artt. 3,24,38,102 e 104 Cost., nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Il motivo è infondato. Premesso che la materia è ora regola- ta dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 36, va qui richiamata, al fine di dimostrare l'infondatezza del ricorso in esame, in particolare della sollevata ecce- zione di incostituzionalità, la giurisprudenza della Corte, secondo cui "E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituziona- le dell'art. 3 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabili- tà al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del primo gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensa- zione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la volun- tas legis '> non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento de- gli interessi in conflitto, una soddisfazione ancorchè ridot- ta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un as- setto legislativo di composizione degli interessi in conflit- to in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudi- ce non potrebbe valutare la soccombenza virtuale.". Investen- do poi l'accertamento del diritto alla cristallizzazione la verifica del requisito reddituale, si configura una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsio- ne di estinzione del giudizio (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicembre 1999 n. 13979; 14 dicembre 1999 n. 14056; 11 gen- naio 2000 n. 229). Di recente, i suddetti principi hanno ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sentenza 20 luglio 2000 n. 310). Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità (art. 36, comma 5, 1. n. 448/1998).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000. + Presidentsune precurs Il Consigliere estensore Вино Baltiniello Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 1.7 GEN. 2001 oggi, A DL CA ABORATORE G M E I CANCELLERIA R T P I O E V I H G S S M 7 A N I I 2 N L L L 6 L A 5 O O ' A 1 V V I 1 I E 1 S V W - E D 8 O N - O D 4 S 8 N I I V S N G ' I I S N S Y E O I L T V 'O S S V A Ì 5