Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di rifiuti, la circostanza che un veicolo risulti ancora iscritto negli elenchi del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) non ne esclude la natura di rifiuto speciale, nel caso in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2009, n. 20424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20424 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 27/01/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 211
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - N. 25287/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN MO, nato a [...] il [...];
AN RO, nato a [...] l'[...];
imputati D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. b);
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 31.3.08;
Sentita la relazione del Cons. Dott. Guicla I. Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO E MOTIVI DEL RICORSO
I due ricorrenti odierni sono stati condannati in primo grado per violazione al c.d. decreto Ronchi in quanto trovati nell'atto di trasportare, su un autocarro, un motocarro OM considerato rifiuto destinato alla rottamazione senza che, però, fossero in possesso della prescritta autorizzazione.
Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso gli imputati deducendo:
1) erronea applicazione della norma sostanziale speciale e difetto di motivazione (art. 606, lett. b) ed e) in rel. al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. b)).
Più in particolare, rinnovando il motivo di appello, ci si duole della mancata dimostrazione del fatto che l'autoveicolo trasportato fosse definibile come "rifiuto".
In realtà esso - come affermato anche da un teste - era ancora iscritto al PRA e, come tale, potenzialmente circolante. Si cita, in proposito, una pronuncia di questa stessa sezione (n. 4362/91 - rv. 186811) in cui si enuncia il principio secondo cui un veicolo a motore può essere considerato rifiuto solo quando non sia più usabile.
2) mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 606 c.p.p., lett. e) in rel. agli artt. 132 e 133 c.p.). I ricorrenti concludono, pertanto, invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La decisione impugnata non risulta, infatti, censurabile posto che ha dato ampiamente conto del fatto che dal verbale di sequestro era evincibile lo stato di elevato degrado del veicolo sì da non poter esser più circolante.
Inconferente, è, pertanto, il riferimento alla persistente iscrizione del veicolo nell'apposito elenco del PRA perché, come giustamente si obietta, la circostanza pur vera non incide ai fini della qualificazione del veicolo come rifiuto.
Ed infatti, è proprio una delle decisioni di questa S.C. citate dal ricorrente a confermare il principio che "rientrano nella nozione di rifiuti speciali i veicoli a motore, i rimorchi e loro parti. A tal fine è necessario che si tratti di mezzi non più usabili come tali, anche se ancora non privi di valore economico, è, cioè, sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all'abbandono, non nel senso di "re nullius", bensì in quello traslato - funzionale - di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita." (Sez. 3^ 18.3.91, Gallello, Rv. 186811). A ogni buon conto il ragionamento svolto dalla Corte è corretto anche perché dettagliato e puntuale anche nel sottolineare, come ulteriore elemento di contorno a riprova della natura di rifiuto del veicolo trasportato, fosse la "destinazione del trasporto presso la sede della ditta Magli che doveva avviare le pratiche per la demolizione".
Del tutto infondato, al limite dell'inammissibilità, è l'ulteriore motivo afferente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a AN RO.
Sul punto, lungi dall'essere vera la generica doglianza del ricorrente, si rinviene espressa motivazione che evoca i "(sei) precedenti" a carico dell'imputato "essendo state, peraltro, invocate solo sulla base della pretesa incensuratezza, al di là dell'assenza concreta di danno all'ambiente, frutto unicamente del tempestivo intervento delle Forze dell'Ordine.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna, in solido, dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 c.p.p. e ss. c.p.p. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 27 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2009