Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5155
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Sentenza 26 maggio 1999

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La ripetibilità della integrazione al minimo indebitamente erogata per periodi anteriori al primo gennaio 1996 è attualmente regolata in via esclusiva dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 260, 261, 262 e 263 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a norma delle quali nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS o di altri enti pubblici di previdenza obbligatoria non si fa luogo a recupero dell'indebito se i soggetti medesimi (salva l'ipotesi del loro dolo) siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a L. 16.000.000, mentre il recupero avviene nei limiti dei tre quarti dell'indebito, con le modalità di cui al comma 262 dell'articolo citato (e con esclusione degli eredi del pensionato), per i percettori di reddito superiore a tale limite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5155
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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