Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
La ripetibilità della integrazione al minimo indebitamente erogata per periodi anteriori al primo gennaio 1996 è attualmente regolata in via esclusiva dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 260, 261, 262 e 263 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a norma delle quali nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS o di altri enti pubblici di previdenza obbligatoria non si fa luogo a recupero dell'indebito se i soggetti medesimi (salva l'ipotesi del loro dolo) siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a L. 16.000.000, mentre il recupero avviene nei limiti dei tre quarti dell'indebito, con le modalità di cui al comma 262 dell'articolo citato (e con esclusione degli eredi del pensionato), per i percettori di reddito superiore a tale limite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5155 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA BARBUTO, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2600/95 del Tribunale di VERONA, depositata il 22/12/95 R.G.N.6433/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 /02/99 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato LI MARZI PER DELEGA BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza in data 3 agosto /30 settembre 1994, il Pretore - giudice del lavoro di Verona - pronunciando sulla domanda proposta dalla sig. SA AT nei confronti dell'INPS perché fosse dichiarata irripetibile ex art.52 legge 9 marzo 1989, n.88 la somma di L.
2.928.240 che l'Istituto in data 11 ottobre 1993 le aveva comunicato essere stata indebitamente erogata per il periodo novembre 1989 /settembre 1993 per superamento del reddito -. dichiarava cessata la materia del contendere (per accoglimento della domanda in sede amministrativa) relativamente alle somme percepite prima del 1^ gennaio 1992 e dichiarava irripetibile la residua somma di L.1.120.000, relativa al 1992, ai sensi dell'art.13 della legge 30 dicembre 1991, n.412..
Il Tribunale -Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 1^ /22 dicembre 1995 rigettava l'appello dell'INPS che veniva condannato nelle spese del grado.
Ha ritenuto il giudice del gravame che a norma dell'art.52 legge 9 marzo 1989, n.88, come autenticamente interpretato dall'art.13 legge 30 dicembre 1991, n.412, sono irripetibili le somme erogate dall'ente per errore di qualsiasi natura, salvo il dolo dell'interessato o la mancata segnalazione da parte del pensionato di situazioni ostative alla percezione del trattamento non noti all'ente. Nel caso di specie, non essendovi stati comportamenti differenziati della pensionata nel corso del tempo anche gli importi erogati successivamente al 1^ gennaio 1992 avrebbero dovuto ritenersi irripetibili. D'altro latò, lo stesso I.N.P.S. nell'atto di appello ha riconosciuto di avere verificato solo nel corso dell'anno 1993 la situazione reddituale della assicurata, ostativa alla integrazione al minimo, rendendo così palese una propria disorganizzazione i cui effetti non avrebbero dovuto ricadere sull'ignaro pensionato. Con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale 1993, n.39, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.13 della legge 30 dicembre 1991, n.412 nella parte in cui detta norma appare applicabile anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore o pendenti a tale data, il Tribunale ha ritenuto che l'anteriorità doveva essere verificata con riguardo alla fonte che dava titolo alla erogazione pensionistica (provvedimento formale di assegnazione o di riliquidazione); conseguentemente il rapporto doveva ritenersi pendente alla data di entrata in vigore della legge ult.cit.. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'Istituto di previdenza con unico motivo.
Resiste l'assicurata con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col motivo di annullamento, l'INPS deduce violazione e falsa applicazione ari. 52 legge 88/89; art. 13 legge 412/91; tutti in relazione all'art.360 c.p.c. n.ri 3 e 5 e sostiene che, contrariamente all'assunto del Tribunale, la prestazione pensionistica è periodica e continuativa, onde l'applicabilità dell'art.13 della legge 412/1991 citata doveva essere verificata in relazione al pagamento dei singoli ratei, così come stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 1995, n.1315. Ne conseguiva la ripetibilità delle quote di maggiorazione sociale della pensione indebitamente erogate, sotto la vigenza del citato art. 13, per il periodo successivo al 1^ gennaio 1992. Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti delle considerazioni che seguono.
A seguito dell'entrata in vigore (1 gennaio 1997) dell'art. 1, commi 260, 261, 262, 263 e 265 della legge 23 dicembre 1996, n.662 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica), le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 17 marzo 1997, n. 2333) hanno stabilito che l'art.52 della legge 9 marzo 1989, n.88 non trova applicazione per effetto, appunto, della normativa introdotta con la citata legge n.662 del 1996 la quale sostituendo retroattivamente e per il periodo di tempo sino alla data della sua entrata in vigore la precedente normativa (costituente eccezione all'art.2033 c.civ.), disciplina l'indebito versamento per periodi anteriori al 1^ gennaio 1996, di prestazioni pensionistiche, trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria senza distinzione tra i vari tipi di pensione (come invece prevedeva l'art.52 cit.), stabilendo la ripetibilità a seconda del reddito del pensionato, e salvo in ogni caso il dolo di quest'ultimo, con riferimento esclusivo agli enti erogatori a carico dei quali sono poste tali prestazioni (e tra questi è da ricomprendere l' INPS.). Il Collegio aderisce pienamente all'indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite (senza che sia ora opportuno riportare il complesso iter argomentativo sviluppato nella sentenza ult.cit.) per la sua aderenza al contenuto testuale e allo scopo della legge del 1966, quale risultante anche dai lavori parlamentari. Conseguentemente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di pari grado, designato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto secondo il quale la ripetibilità della integrazione al minimo indebitamente erogata per periodi anteriori al 1^ gennaio 1996 è attualmente regolata in via esclusiva dalle disposizioni di cui all'art 1, commi 260, 261, 262 e 263 della legge 23 dicembre 1996, n.662, a norma delle quali nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS o di altri enti pubblici di previdenza obbligatoria non si fa luogo a recupero dell'indebito se i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a L. 16. 000. 000, mentre il recupero avviene nei limiti dei tre quarti dell'indebito, con le modalità di cui al comma 262 dell'articolo citato (e con esclusione degli eredi del pensionato) per i percettori di reddito superiore a tale limite.
Allo stesso giudice è opportuno rimettere altresì il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. T. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Vicenza.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999