Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 1
È valida la notificazione presso il domicilio eletto quando il destinatario sia detenuto per altra causa, presupponendo l'elezione, a differenza della mera dichiarazione, l'indicazione di persona legata da un rapporto fiduciario tale da impegnarla a ricevere gli atti riguardanti l'imputato e a consegnarli al medesimo. (Fattispecie di notifica, presso il difensore domiciliatario, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di imputato in stato di detenzione domiciliare).
Commentario • 1
- 1. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2008, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 02/10/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1231
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 004787/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA US N. IL 10/04/1929;
avverso SENTENZA del 04/03/2005 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
Udito il P.G. in persona del Dott. G. Ciani, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 4/3/2005, confermava quella in data 14/5/2004 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato EP TA colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p., comma 3, (allontanamento arbitrario, in data 26/8/2002, dal luogo di restrizione domiciliare) e lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia.
Il Giudice distrettuale, dopo avere disatteso l'eccezione in rito circa l'asserita irritualità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base dell'accertamento espletato dagli organi di polizia preposti al controllo, che non avevano rinvenuto in casa lo TA, il quale versava nella condizione di detenuto domiciliare in esecuzione dell'ordinanza 8/5/2002 del Tribunale di Sorveglianza di Genova. Ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo l'inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento sempre alla notifica dell'avviso ex art.415 bis c.p.p., eseguita presso il difensore domiciliatario anziché
nel luogo, ben noto alla Procura procedente, dove egli - all'epoca - era detenuto.
Il ricorso non è fondato.
Osserva, invero, la Corte che la notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini presso il domicilio eletto, con indicazione del domiciliatario nella persona del suo difensore di fiducia, deve ritenersi validamente eseguita anche se l'imputato - all'epoca - era detenuto per altra causa.
Il domicilio eletto, infatti, implicando, a differenza di quello dichiarato, l'indicazione non solo del luogo in cui gli atti devono essere notificati ma anche della persona presso la quale la notifica deve essere eseguita, presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliatario e imputato, in forza del quale il primo s'impegna a riceversi gli atti riguardanti il secondo e a consegnarli al medesimo. L'elezione di domicilio, in sostanza, rappresenta la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire il luogo e la persona presso cui intende che siano eseguite le notificazioni, con l'effetto che queste, così effettuate, offrono sufficiente garanzia in ordine alla conoscenza dei relativi atti da parte del destinatario, anche se detenuto, specie se l'obbligo di informare costui grava sul suo difensore di fiducia, individuato come domiciliatario. D'altra parte, nel caso concreto, non si contesta che l'atto di cui si discute sia pervenuto ad effettiva conoscenza del destinatario ed abbia comunque raggiunto il suo effetto. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009