CASS
Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 30538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30538 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IV MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2022 del TRIBUNALE della LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. PIERGIORGIO MOROSINI per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. UMBERTO SFORZA che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, Sezione per il riesame, con ordinanza del 17/10/2022, ha accolto l'appello del pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia avverso l'ordinanza emessa in data 17/3/2021 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IV MA in relazione al reato di concorso in devastazione di cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 419 cod. pen. 2. Il ricorrente è sottoposto a indagini in ordine ai fatti accaduti al nell'Istituto penitenziario di Foggia il 9 marzo 2020 allorché, nel corso di una rivolta, i detenuti avrebbero posto in essere condotte di devastazione, consistite, tra le altre, nella distruzione di suppellettili, nel divellere cancelli e porte e nell'avere appiccato l'incendio all'ufficio matricola e nella zona antistante dello stesso e di alcuni materassi, così riuscendo a evadere in massa e creare pericolo per la sicurezza del carcere e per l'ordine pubblico. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 30538 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 06/04/2023 In specifico a MM NT viene contestato di avere devastato, in concorso con altri, l'ufficio demaniale, rompendone i vetri e appiccando l'incendio. 2.1. Per tali fatti il pubblico ministero, evidenziata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rinvenuti nelle video riprese effettuate anche dagli agenti della polizia penitenziaria, e delle esigenze cautelari, in specifico del pericolo di reiterazione dei reati, ha richiesto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. 2.2. Il giudice per le indagini preliminari, omessa qualsivoglia motivazione in merito alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, considerata la situazione eccezionale nella quale il reato risultava commesso, ha escluso che allo stato fossero configurabili le esigenze cautelari prospettate e ha rigettato la richiesta. 2.3. Avverso l'ordinanza ha proposto appello il pubblico ministero che ha evidenziato come tale conclusione, nella quale non si sarebbe tenuto conto della gravità dei fatti e che da questi emergerebbe un effettivo, concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati, sarebbe errata e ha pertanto insistito per l'applicazione della misura. 2.4. Il Tribunale di riesame, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'attuale ricorrente, ha condiviso gli argomenti del pubblico ministero quanto alla sussistenza del pericolo di reiterazione di reati caratterizzati dalla violenza e, accolta l'impugnazione, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo dei difensori, avvocati Umberto Sforza e Claudio Sforza, in due distinti atti, ha dedotto i seguenti sovrapponibili motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e 110, 112, comma primo n. 1 e 419 cod. pen. Nel primo comune motivo la difesa, premessi i criteri di valutazione della gravità indiziaria ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, rileva che la conclusbne cui è pervenuto il Tribunale sarebbe errata. Gli esigui elementi emersi, infatti, non sarebbero idonei a ritenere che le condotte contestate siano riferibili al ricorrente e ciò neanche a titolo di concorso dello stesso con la condotta materialmente posta in essere da altri. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 274 e 275 cod. proc. pen. Nel secondo comune motivo la difesa, evidenziata la distanza temporale dai fatti e l'eccezionalità del contesto e della situazione nella quale questi si sono svolti, le proteste per le restrizioni imposte dall'insorgere della pandemia, evidenzia che la conclusione quanto all'attualità delle esigenze 2 cautelari sarebbe errata. Sotto altro profilo, poi, il giudice del riesame avrebbe omesso di considerare la possibilità di tutelare le esigenze eventualmente esistenti con misure meno afflittive, quali da ultimo gli arresti domiciliari, così che la motivazione circa l'adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere sarebbe del tutto carente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato. 1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito,sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio;
b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, quindi, deve essere volto a verificare che quest'ultima sia "effettiva" (ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a 3 / base della decisione adottata), non sia "manifestamente illogica" (perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica), non risulti internamente "contraddittoria" (ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute) e, infine, non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è, in conclusione, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv 255460). 2. Nel primo comune motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di devastazione. La doglianza è manifestamente infondata. Il Tribunale, con il riferimento alle informative e alle relazioni di servizio redatte dai diversi agenti della polizia penitenziaria coinvolti nella rivolta all'interno del carcere di Foggia del 9 marzo 2020, nonché ai filmati delle videocamere di sorveglianza e dei video ripresi dai cellulari degli agenti, ha fornito una motivazione adeguata e coerente. Dagli elementi indicati, infatti, il Tribunale ha tratto correttamente la sussistenza sia degli elementi costitutivi del reato che della partecipazione del ricorrente alla commissione dello stesso. 4 Evidenziando la presenza di detenuti divisi in gruppi, armati di bastoni e spranghe, che provvedevano alla distruzione di impianti di sorveglianza, del locale cucina, delle attrezzature anche informatiche, degli arredi e della documentazione cartacea dell'ufficio matricola, che appiccavano l'incendio all'ufficio demaniale e tentavano di liberare le detenute, il provvedimento ha dato conto della sussistenza dei gravi indizi del reato di devastazione. Reato il cui elemento oggettivo consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza (cfr. Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci, Rv. 284143 - 02). Con lo specifico riferimento alla partecipazione del ricorrente all'incendio della palazzina matricola per come risulta dalla nota della polizia giudiziaria del 2 aprile 2020 nella quale si dà atto dei filmati nei quali NT è ripreso mentre compie azioni violente, l'ordinanza ha evidenziato gli elementi sui quali si fonda la conclusione nei termini del concorso dello stesso nella commissione del reato. In ciò conformandosi alla giurisprudenza di legittimità per la quale, comunque, ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso nel reato di devastazione non è necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi (cfr. Sez. 1, n. 11912 del 18/01/2019, Oppedisano, Rv. 275322 - 02). 2. Nel secondo comune motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari e quanto all'adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere. La doglianza è complessivamente infondata. 2.1. Il riferimento ai precedenti penali desumibili dal certificato penale e dai carichi pendenti, così come agli ulteriori episodi di violenza che si sono verificati anche in epoca successiva agli atti di devastazione e ai reati commessi dal ricorrente all'interno degli altri istituti, risulta adeguato quanto alla ritenuta attualità del pericolo di recidiva. Sotto tale profilo, pertanto, la prognosi effettuata dal Tribunale risulta corretta e non è sindacabile in questa sede. 5 /4« 2.2. A soluzioni sostanzialmente analoghe si deve pervenire in ordine alla scelta della misura da applicare. La considerazione secondo la quale non possa farsi ragionevole affidamento su di uno spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni conseguenti all'applicazione di una misura meno afflittiva, infatti, non risulta, allo stato degli atti e degli elementi emersi, palesemente illogica. Ragione questa per la quale la censura della difesa sul punto è infondata. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 6/4/2023
sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. PIERGIORGIO MOROSINI per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. UMBERTO SFORZA che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, Sezione per il riesame, con ordinanza del 17/10/2022, ha accolto l'appello del pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia avverso l'ordinanza emessa in data 17/3/2021 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IV MA in relazione al reato di concorso in devastazione di cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 419 cod. pen. 2. Il ricorrente è sottoposto a indagini in ordine ai fatti accaduti al nell'Istituto penitenziario di Foggia il 9 marzo 2020 allorché, nel corso di una rivolta, i detenuti avrebbero posto in essere condotte di devastazione, consistite, tra le altre, nella distruzione di suppellettili, nel divellere cancelli e porte e nell'avere appiccato l'incendio all'ufficio matricola e nella zona antistante dello stesso e di alcuni materassi, così riuscendo a evadere in massa e creare pericolo per la sicurezza del carcere e per l'ordine pubblico. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 30538 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 06/04/2023 In specifico a MM NT viene contestato di avere devastato, in concorso con altri, l'ufficio demaniale, rompendone i vetri e appiccando l'incendio. 2.1. Per tali fatti il pubblico ministero, evidenziata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rinvenuti nelle video riprese effettuate anche dagli agenti della polizia penitenziaria, e delle esigenze cautelari, in specifico del pericolo di reiterazione dei reati, ha richiesto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. 2.2. Il giudice per le indagini preliminari, omessa qualsivoglia motivazione in merito alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, considerata la situazione eccezionale nella quale il reato risultava commesso, ha escluso che allo stato fossero configurabili le esigenze cautelari prospettate e ha rigettato la richiesta. 2.3. Avverso l'ordinanza ha proposto appello il pubblico ministero che ha evidenziato come tale conclusione, nella quale non si sarebbe tenuto conto della gravità dei fatti e che da questi emergerebbe un effettivo, concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati, sarebbe errata e ha pertanto insistito per l'applicazione della misura. 2.4. Il Tribunale di riesame, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'attuale ricorrente, ha condiviso gli argomenti del pubblico ministero quanto alla sussistenza del pericolo di reiterazione di reati caratterizzati dalla violenza e, accolta l'impugnazione, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo dei difensori, avvocati Umberto Sforza e Claudio Sforza, in due distinti atti, ha dedotto i seguenti sovrapponibili motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e 110, 112, comma primo n. 1 e 419 cod. pen. Nel primo comune motivo la difesa, premessi i criteri di valutazione della gravità indiziaria ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, rileva che la conclusbne cui è pervenuto il Tribunale sarebbe errata. Gli esigui elementi emersi, infatti, non sarebbero idonei a ritenere che le condotte contestate siano riferibili al ricorrente e ciò neanche a titolo di concorso dello stesso con la condotta materialmente posta in essere da altri. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 274 e 275 cod. proc. pen. Nel secondo comune motivo la difesa, evidenziata la distanza temporale dai fatti e l'eccezionalità del contesto e della situazione nella quale questi si sono svolti, le proteste per le restrizioni imposte dall'insorgere della pandemia, evidenzia che la conclusione quanto all'attualità delle esigenze 2 cautelari sarebbe errata. Sotto altro profilo, poi, il giudice del riesame avrebbe omesso di considerare la possibilità di tutelare le esigenze eventualmente esistenti con misure meno afflittive, quali da ultimo gli arresti domiciliari, così che la motivazione circa l'adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere sarebbe del tutto carente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato. 1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito,sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio;
b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, quindi, deve essere volto a verificare che quest'ultima sia "effettiva" (ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a 3 / base della decisione adottata), non sia "manifestamente illogica" (perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica), non risulti internamente "contraddittoria" (ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute) e, infine, non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è, in conclusione, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv 255460). 2. Nel primo comune motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di devastazione. La doglianza è manifestamente infondata. Il Tribunale, con il riferimento alle informative e alle relazioni di servizio redatte dai diversi agenti della polizia penitenziaria coinvolti nella rivolta all'interno del carcere di Foggia del 9 marzo 2020, nonché ai filmati delle videocamere di sorveglianza e dei video ripresi dai cellulari degli agenti, ha fornito una motivazione adeguata e coerente. Dagli elementi indicati, infatti, il Tribunale ha tratto correttamente la sussistenza sia degli elementi costitutivi del reato che della partecipazione del ricorrente alla commissione dello stesso. 4 Evidenziando la presenza di detenuti divisi in gruppi, armati di bastoni e spranghe, che provvedevano alla distruzione di impianti di sorveglianza, del locale cucina, delle attrezzature anche informatiche, degli arredi e della documentazione cartacea dell'ufficio matricola, che appiccavano l'incendio all'ufficio demaniale e tentavano di liberare le detenute, il provvedimento ha dato conto della sussistenza dei gravi indizi del reato di devastazione. Reato il cui elemento oggettivo consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza (cfr. Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci, Rv. 284143 - 02). Con lo specifico riferimento alla partecipazione del ricorrente all'incendio della palazzina matricola per come risulta dalla nota della polizia giudiziaria del 2 aprile 2020 nella quale si dà atto dei filmati nei quali NT è ripreso mentre compie azioni violente, l'ordinanza ha evidenziato gli elementi sui quali si fonda la conclusione nei termini del concorso dello stesso nella commissione del reato. In ciò conformandosi alla giurisprudenza di legittimità per la quale, comunque, ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso nel reato di devastazione non è necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi (cfr. Sez. 1, n. 11912 del 18/01/2019, Oppedisano, Rv. 275322 - 02). 2. Nel secondo comune motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari e quanto all'adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere. La doglianza è complessivamente infondata. 2.1. Il riferimento ai precedenti penali desumibili dal certificato penale e dai carichi pendenti, così come agli ulteriori episodi di violenza che si sono verificati anche in epoca successiva agli atti di devastazione e ai reati commessi dal ricorrente all'interno degli altri istituti, risulta adeguato quanto alla ritenuta attualità del pericolo di recidiva. Sotto tale profilo, pertanto, la prognosi effettuata dal Tribunale risulta corretta e non è sindacabile in questa sede. 5 /4« 2.2. A soluzioni sostanzialmente analoghe si deve pervenire in ordine alla scelta della misura da applicare. La considerazione secondo la quale non possa farsi ragionevole affidamento su di uno spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni conseguenti all'applicazione di una misura meno afflittiva, infatti, non risulta, allo stato degli atti e degli elementi emersi, palesemente illogica. Ragione questa per la quale la censura della difesa sul punto è infondata. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 6/4/2023