Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
Il procedimento di nomina di uno o più commissari liquidatori da parte del presidente del tribunale, previsto dagli artt. 30 cod. civ. e 11 delle disp. di att. del cod. civ., con riguardo (oltre che alle fondazioni) alle associazioni riconosciute, per il caso che l'autorità governativa ne abbia dichiarato l'estinzione o l'assemblea ne abbia deliberato lo scioglimento, ha la natura di un intervento di volontaria giurisdizione non rivolto a risolvere un conflitto su diritti. Detto procedimento è estensibile in via analogica alle associazioni non riconosciute nei limiti in cui è compatibile con la qualità, propria di tali associazioni, di enti privi della personalità giuridica ed essenzialmente disciplinati dagli accordi fra gli associati e, dunque, con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui lo scioglimento dell'associazione sia stato negozialmente convenuto dagli associati o sia comunque fra loro incontroverso. Ne consegue che, qualora il presidente del tribunale, adito con il suddetto procedimento, nomini il liquidatore di un'associazione non riconosciuta al di fuori di tali presupposti, cioè in presenza di una situazione di conflitto fra gli associati circa il verificarsi dello scioglimento dell'ente, il relativo provvedimento, ancorché pronunciato nella forma del decreto, assume natura decisoria e carattere sostanziale di sentenza di accoglimento di una domanda di risoluzione del contratto associativo e come tale è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione (che, ove accolto, comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento - ex art. 382, terzo comma, secondo inciso, cod. proc. civ. - per l'improponibilità di simile domanda in sede non contenziosa), senza che a detta impugnabilità osti la circostanza che il provvedimento sia già stato impugnato dinanzi alla corte d'appello (posto che tale iniziativa, non essendo coerente con la natura decisoria del provvedimento stesso, non può influire sull'esperibilità del rimedio adeguato a quella natura.
Commentario • 1
- 1. Scioglimento associazione non riconosciuta: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5632 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Dott. Michele Cantillo Presidente
Dott. Pasquale Reale Consigliere
Dott. Giulio Graziadei rel. "
Dott. Laura Milani "
Dott. Giuseppe Salmè "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EN e VA SI. elettivamente domiciliati in Roma, piazza Adriana n. 15, presso l'avv. Cesare Crosta, che, con l'avv. Adriano Schiona, li difende per procura a margine del ricorso;
ricorrenti contro
ND e IO NN, elettivamente domiciliati in Roma, via F. Liuzzi n. 23, presso l'avv. Aldo Maria Luchini, che li difende per procura a margine del controricorso;
resistenti per la cassazione del decreto reso il 3 dicembre 1997 dal Presidente del Tribunale di Rieti;
sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Crosta, per i ricorrenti;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La Corte, considerato:
- che ND e IO NN, nelle qualità di presidente e vicepresidente, nonché di "soci fondatori" dell'associazione sportiva non riconosciuta "Energy fitness center club", con ricorso del 2 settembre 1997 hanno chiesto al Tribunale di Rieti di dichiarare lo scioglimento di detta associazione e di nominare un liquidatore, ai sensi dell'art. 27 cod. civ., adducendo il determinarsi di un dissidio insanabile con gli altri fondatori EN e VA SI e della conseguente impossibilità di funzionamento dell'assemblea;
- che i SI si sono opposti, sostenendo che la paralisi dell'attività associativa era ascrivibile al comportamento degli istanti, ed in particolare a quello di ND NN, la cui esclusione per "indegnità" avrebbe posto termine alla situazione di stallo;
- che il Presidente di detto Tribunale, con decreto del 3 dicembre 1997, ha disposto lo scioglimento dell'associazione ed ha nominato liquidatore il dott. IO Di Vittorio, ritenendo che il contrasto fra gli associati, quale ne fossero le responsabilità, di per sè integrava causa di scioglimento dell'ente, perché bloccava ogni scelta dell'organo deliberativo, ed aggiungendo che l'esperimento da parte dei SI di separata azione, per ottenere l'esclusione dall'associazione di ND NN, non giustificava un differimento dell'apertura della liquidazione all'esito della relativa controversia;
- che i SI, con ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 della Costituzione e notificato il 18 dicembre 1997, hanno denunciato la radicale nullità del suddetto decreto, in quanto arbitrariamente emesso nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione previsto soltanto per le associazioni riconosciute o le società di capitali e comunque subordinato alla mancanza di contestazioni sul verificarsi dello scioglimento, ed inoltre hanno criticato l'apprezzamento inerente all'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, tornando a sostenere che si trattava di mere difficoltà emendabili per il tramite del giudizio di esclusione dell'associato responsabile (la cui pendenza avrebbe imposto la sospensione del processo);
- che i NN, resistendo con controricorso e con successiva memoria, hanno pregiudizialmente dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto inerente a provvedimento non definitivo, reclamabile ed in effetti reclamato davanti alla Corte d'appello di Roma;
- che gli artt. 30 cod. civ. ed 11 disp. att. cod. civ., con riguardo alle associazioni riconosciute, contemplano la nomina di uno o più commissari liquidatori, da parte del presidente del tribunale (su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero, od anche d'ufficio), quando l'autorità governativa ne abbia dichiarato l'estinzione o quando l'assemblea ne abbia disposto lo scioglimento;
- che tale nomina, in coerenza con la sua adozione in sede camerale e senza la necessità di costituzione di contraddittorio in senso stretto, ha la natura di un intervento di volontaria giurisdizione, rivolto non a risolvere un conflitto su diritti, ma a tutelare i convergenti interessi dei soggetti coinvolti dal fatto estintivo-risolutivo già acclarato e dichiarato, con un ruolo di supplenza a fronte della loro inerzia;
- che l'estensibilità in via analogica di dette disposizioni alle associazioni non riconosciute (negata da questa Corte a fini diversi da quello in esame, quale l'esclusione di un mutamento soggettivo nel rapporti in corso;
v. sent. n. 9656 del 19 agosto 1992) può essere affermata, sotto il profilo processuale, nei limiti della compatibilità delle norme con la qualità di tali associazioni di enti privi di personalità giuridica ed essenzialmente disciplinati dagli accordi fra gli associati (art. 36 cod. civ.), e, dunque, solo se lo scioglimento sia stato negozialmente convenuto, o comunque sia incontroverso fra i partecipanti, di modo che siano parimenti configurabili gli estremi per affidare al presidente del tribunale quella funzione di supplenza;
- che le condizioni di siffatta estensione si armonizzano con le menzionate caratteristiche del provvedimento presidenziale, il quale non può assumere la consistenza di statuizione su posizioni in conflitto circa il verificarsi o meno dello scioglimento, dovendo restare sul piano della scelta del liquidatore in presenza di totale concordanza delle parti sull'esaurimento della vita dell'associazione;
- che il superamento di tali confini, con una pronuncia che definisca le contestazioni insorte fra gli associati, accerti il fatto estintivo e disponga lo scioglimento, conferisce al provvedimento in questione natura decisoria, in relazione alla provenienza dell'atto da un organo munito di attribuzioni giurisdizionali ed al suo tradursi in un comando con forza esecutiva e con idoneità ad incidere in modo vincolante sui diritti degli associati;
- che, pertanto, in linea con il prevalente ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nella similare ipotesi della nomina del liquidatore di società ai sensi dell'art. 2450 cod. civ. (v., fra le più recenti, Cass. n. 8303 del 1^ settembre 1997, n. 4137 del 10 aprile 1995, n. 11109 del 10 novembre 1993), si deve ritenere che la nomina del liquidatore di un'associazione non riconosciuta, ove disposta dal presidente del tribunale previa definizione del contrasto fra gli associati sul verificarsi d'impossibilità di raggiungimento degli scopi perseguiti con il contratto associativo, ha il carattere sostanziale di sentenza di accoglimento di domanda di risoluzione del contratto stesso, e dunque è impugnabile con ricorso per cassazione ex. art. 111 della Costituzione, e, se impugnata, va cassata senza rinvio (art. 382
terzo comma: cod. proc. civ.), per l'improponibilità di detta domanda in sede non contenziosa;
- che l'indicata situazione si è verificata nella vicenda in esame, atteso che il conflitto tra i NN ed i SI sulle cause della pacifica paralisi dell'associazione ha aperto un dibattito sui contrapposti diritti alla prosecuzione o cessazione dell'attività associativa e dei patti di essa costitutivi;
- che l'applicazione alla fattispecie dei riportati principi non trova ostacolo nella circostanza che il provvedimento del Presidente del Tribunale di Rieti sia stato oggetto di reclamo dinanzi alla Corte d'appello di Roma, dato che la relativa iniziativa, non coerente con la rilevata natura decisoria dell'atto, non può interferire sull'esperibilità del rimedio discendente da tale natura;
- che, in conclusione, il ricorso deve essere accolto, con gli effetti sopra delineati;
- che la natura e la sostanziale novità della problematica affrontata rendono equa l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali;
p.q.m.
- accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999