Sentenza 30 novembre 2010
Massime • 1
All'annullamento senza rinvio, in caso di ricorso "per saltum" avverso una sentenza del giudice di primo grado del tutto priva di motivazione e quindi nulla, deve seguire la trasmissione degli atti al giudice di primo grado e non a quello di appello, posto che il potere di quest'ultimo di completare o integrare la motivazione mancante presuppone pur sempre un preesistente atto di appello che abbia devoluto un tema di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2010, n. 44948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44948 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 30/11/2010
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 3746
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 18684/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. di Firenze;
nei confronti di:
AR AN, nato a *Empoli il 21/9/1975*;
avverso la sentenza del Tribunale di Empoli, in data 14 maggio 2004;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo l?annullamento con rinvio;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla udienza del 14 maggio 2004, il Giudice monocratico del Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Empoli, ha pronunciato il seguente dispositivo: "dichiara AR AN colpevole del reato ascritto e applicato l?art. 648 c.p., comma 2, concesse le attenuanti generiche e l?attenuante dell?avvenuto risarcimento del danno lo condanna alla pena di mesi due di reclusione e Euro 100,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Ordina la sospensione condizionale della pena e la non menzione".
Con provvedimento di carattere generale, datato 16 novembre 2005 ed avente ad oggetto: "Deposito fascicoli rinvenuti nell?ufficio della dott.ssa (...) relativi a procedimenti penali, cause di lavoro, cause di locazione in cui e? stato letto il dispositivo ma non depositata la motivazione", il magistrato responsabile del Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, in esecuzione di delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, ha ordinato "alla cancelleria penale il deposito dei fascicoli penali gia? deliberati relativi al ruolo della dott.ssa (...) ma privi di motivazione"; ha ordinato, altresi?, "la formazione di un documento contenente l?intestazione della sentenza, le generalita? degli imputati, l?imputazione, l?indicazione delle conclusioni delle parti e la fotocopia del dispositivo conforme attestandone la conformita? all?originale", disponendo, infine, che "detto documento sara? depositato in cancelleria e considerato come sentenza a tutti gli effetti".
A seguito delle comunicazioni di rito, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullita? della "sentenza," per totale carenza di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e? fondato.
Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, per il giudizio.
Come gia? statuito da questa Sezione in un caso simile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16336 del 16/4/2010) questo Collegio ritiene infatti di aderire all?orientamento prevalente secondo il quale e? nulla la sentenza del giudice monocratico del tutto priva di motivazione, ancorche? consti del dispositivo letto in udienza;
alla declaratoria di nullita? - si e? puntualizzato - consegue la trasmissione al giudice di primo grado e non a quello di appello, in quanto quest?ultimo ha il potere di completare o integrare la motivazione, mentre nell?ipotesi in cui in motivazione manchi, egli dovrebbe sostituirsi al primo giudice, redigendo la motivazione in sua vece e privando l?imputato di un grado di giudizio (Sez. 2, 9 aprile 2008, P:G: in proc. Bloise;
Sez. 2, 5 aprile 2004, P.G. in proc. Covello). Sul punto va d?altra parte rammentato che le Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 27 novembre 2008, n. 3287) hanno avuto modo di precisare che la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall?art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullita? della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo "decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di reformatio in peius (ovviamente se appellante e? il solo imputato) procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante utilizzando le prove gia? legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti". Ma e? proprio tale aspetto a convincere della impossibilita?
di far "regredire" il procedimento in appello, giacche?, cio? che difetta - rispetto alla vicenda scrutinata dalle Sezioni Unite - e?
proprio un atto di appello che abbia devoluto un tema di "merito" al giudice del gravame, cosi? da investirlo dei correlativi poteri di scrutinio della decisione di primo grado "immotivata", surrogandone i relativi contenuti nell?ambito della sfera cognitiva propria del rimedio dell?appello. In sostanza, ove all?annullamento della pronuncia di primo grado, totalmente priva di motivazione, conseguisse la trasmissione degli atti alla Corte di appello, tale organo non potrebbe decidere "nel merito", proprio perche? nessuno si e? doluto del "merito" della decisione di primo grado. D?altra parte, la tesi secondo la quale il pubblico mistero, in una vicenda come quella qui in esame, non avrebbe "interesse" a proporre ricorso, per mancata "specificazione delle ragioni dell?illegittimita? della decisione ovvero dell?indicazione del vantaggio pratico perseguito con l?annullamento della medesima" (Sez. 3, 14 ottobre 2008, n. 46201, P.G. in proc. Locato) anche a voler prescindere dai profili di particolare "singolarita?" del caso di specie ("ordine" generale di deposito e assegnazione di "valore" di sentenza al documento formato dalla cancelleria), che lo fa porre davvero ai margini della abnormita? - non pare condivisibile, giacche? e? solo in presenza di una motivazione (qualunque essa sia) che le parti possono articolare e "dimostrare" un concreto interesse alla impugnazione, altrimenti preclusa per definizione, in palese contrasto con l?art. 111 Cost..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, per il giudizio.
Cosi? deciso in Roma, il 30 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2010