CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21674 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO NO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale MA De Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/11/2025, la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio disposto, a seguito di annullamento, da parte di Sez. 6, n 21229 del 20/03/2025, limitatamente alla pena sostitutiva, confermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 27/10/2021, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. Massimo Cacciari, difensore di fiducia di NO CO, articolando un unico motivo con cui censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la motivazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 21674 Anno 2026 Presidente: IN EA Relatore: AN SC Data Udienza: 13/05/2026 2 della sentenza, per avere negato la sostituzione della pena con quella pecuniaria in ragione delle condizioni economiche dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il motivo proposto. 1.1. La sentenza rescindente ha annullato la sentenza della Corte di appello di Bologna del 30/01/2024 (con cui veniva confermata la sentenza del Tribunale di Bologna del 27/10/2021, appellata dal CO), limitatamente alla pena sostitutiva, rilevando il mancato pronunciamento sulla richiesta relativa e rinviando per nuovo giudizio sul punto. Con la sentenza impugnata la Corte di appello, quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, rigettando la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della sostituzione della pena soccorrono criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.; tuttavia, ciò non implica che il giudice debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 – 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 – 01). Pur dopo l’intervento legislativo attuato con d.lgs. n. 150/2022 sulla legge 689/81, all’evidente obiettivo di estendere l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (trasformate in pene sostitutive), anche nel testo attualmente vigente l'art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice, che deve valutare se applicare una pena sostitutiva, di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale». 1.3. Ciò premesso, questo Collegio non ignora che in alcune pur recenti pronunce si è affermato che la richiesta di sostituzione con pena pecuniaria possa essere rigettata nel caso di prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, [...], Rv. 286318 – 01; Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, dep. 22/11/2022, Majer, Rv. 283954 – 01), a fronte di diverso orientamento che va invece consolidandosi nel solco di quanto affermato da Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, [...], Rv. 247274 – 01, secondo cui la prognosi di inadempimento ostativa deve essere riferita soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni e non dunque alla pena pecuniaria (Sez. 2, n. 1724 del 18/12/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289194 – 01; Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, [...], Rv. 288012 – 01; Sez. 4, n. 8873 del 28/01/2025, C., Rv. 288419 – 01; Sez. 3, n. 35655 del 07/04/2025, [...], Rv. 288729 – 01; Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, [...], Rv. 286771 – 01). Tuttavia, nella specie, la questione di diritto sottesa al contrasto interpretativo non assume rilievo: invero, il giudice del rinvio, nel ritenere non accoglibile la richiesta di pena pecuniaria sostitutiva, non ha dato esclusiva evidenza alla “oggettiva impossibilità di poter adempiere al pagamento della sanzione pecuniaria”, ma anche alla esistenza di plurime condanne per delitti contro il patrimonio, da cui ha tratto la valutazione in termini di tendenza alla recidivanza e di dedizione dell’imputato alle attività illecite, sì da escludere la idoneità della chiesta pena sostitutiva ad assolvere alla funzione rieducativa ed a perseguire un effetto deterrente (vds. pag. 2 della sentenza impugnata). La impossibilità di inadempimento non è, dunque, l’unica ratio decidendi, di talché il giudice del rinvio ha reso motivazione compiuta e logica del diniego della sostituzione con pena pecuniaria, dando rilievo, tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ai precedenti penali ed alle condizioni di vita del soggetto (siccome totalmente dedito all’espletamento di attività illecite), quali parametri ritenuti di sicura decisività al fine di escludere l’efficacia della sanzione sostitutiva. 2. Alla pronuncia consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SC AN EA IN
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale MA De Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/11/2025, la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio disposto, a seguito di annullamento, da parte di Sez. 6, n 21229 del 20/03/2025, limitatamente alla pena sostitutiva, confermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 27/10/2021, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. Massimo Cacciari, difensore di fiducia di NO CO, articolando un unico motivo con cui censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la motivazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 21674 Anno 2026 Presidente: IN EA Relatore: AN SC Data Udienza: 13/05/2026 2 della sentenza, per avere negato la sostituzione della pena con quella pecuniaria in ragione delle condizioni economiche dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il motivo proposto. 1.1. La sentenza rescindente ha annullato la sentenza della Corte di appello di Bologna del 30/01/2024 (con cui veniva confermata la sentenza del Tribunale di Bologna del 27/10/2021, appellata dal CO), limitatamente alla pena sostitutiva, rilevando il mancato pronunciamento sulla richiesta relativa e rinviando per nuovo giudizio sul punto. Con la sentenza impugnata la Corte di appello, quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, rigettando la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della sostituzione della pena soccorrono criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.; tuttavia, ciò non implica che il giudice debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 – 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 – 01). Pur dopo l’intervento legislativo attuato con d.lgs. n. 150/2022 sulla legge 689/81, all’evidente obiettivo di estendere l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (trasformate in pene sostitutive), anche nel testo attualmente vigente l'art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice, che deve valutare se applicare una pena sostitutiva, di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale». 1.3. Ciò premesso, questo Collegio non ignora che in alcune pur recenti pronunce si è affermato che la richiesta di sostituzione con pena pecuniaria possa essere rigettata nel caso di prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, [...], Rv. 286318 – 01; Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, dep. 22/11/2022, Majer, Rv. 283954 – 01), a fronte di diverso orientamento che va invece consolidandosi nel solco di quanto affermato da Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, [...], Rv. 247274 – 01, secondo cui la prognosi di inadempimento ostativa deve essere riferita soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni e non dunque alla pena pecuniaria (Sez. 2, n. 1724 del 18/12/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289194 – 01; Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, [...], Rv. 288012 – 01; Sez. 4, n. 8873 del 28/01/2025, C., Rv. 288419 – 01; Sez. 3, n. 35655 del 07/04/2025, [...], Rv. 288729 – 01; Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, [...], Rv. 286771 – 01). Tuttavia, nella specie, la questione di diritto sottesa al contrasto interpretativo non assume rilievo: invero, il giudice del rinvio, nel ritenere non accoglibile la richiesta di pena pecuniaria sostitutiva, non ha dato esclusiva evidenza alla “oggettiva impossibilità di poter adempiere al pagamento della sanzione pecuniaria”, ma anche alla esistenza di plurime condanne per delitti contro il patrimonio, da cui ha tratto la valutazione in termini di tendenza alla recidivanza e di dedizione dell’imputato alle attività illecite, sì da escludere la idoneità della chiesta pena sostitutiva ad assolvere alla funzione rieducativa ed a perseguire un effetto deterrente (vds. pag. 2 della sentenza impugnata). La impossibilità di inadempimento non è, dunque, l’unica ratio decidendi, di talché il giudice del rinvio ha reso motivazione compiuta e logica del diniego della sostituzione con pena pecuniaria, dando rilievo, tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ai precedenti penali ed alle condizioni di vita del soggetto (siccome totalmente dedito all’espletamento di attività illecite), quali parametri ritenuti di sicura decisività al fine di escludere l’efficacia della sanzione sostitutiva. 2. Alla pronuncia consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SC AN EA IN