CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2026, n. 20105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20105 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UE OS GI AN, nato in [...] il [...] (CUI 076X2YG) avverso l'ordinanza del 14/04/2026 emessa dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Andrea Natale;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IZ NO, che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, con le conseguenti determinazioni in punto libertà personale;
in subordine, accertare presso la Corte di appello di Roma se sia stato attivato il contraddittorio con la difesa sulla richiesta di proroga del termine di custodia cautelare udite le conclusioni dell'Avv. Caterina Suppa, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha disposto la proroga dei termini di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata a fini estradizionali nei confronti di GI AN UE Penale Sent. Sez. 6 Num. 20105 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 28/05/2026 OS nel contesto della procedura volta a delibare la sussistenza dei presupposti per dare esecuzione a un mandato di arresto a fini di estradizione processuale su richiesta delle Autorità peruviane. Nell'ordinanza impugnata si dà conto del fatto che - nel corso del procedimento - si è reso necessario chiedere informazioni alle Autorità dello Stato richiedente;
dette informazioni sono giunte, ma sono state ritenute incomplete e si è pertanto reso necessario sollecitare un'integrazione delle stesse, con termine per il deposito della relativa documentazione fissato al 20 maggio 2026. Nel provvedimento impugnato, si evidenzia che, alla luce delle scansioni procedimentali sopra ripercorse, si è determinato un ritardo della definizione del procedimento, non imputabile alla Corte di appello, ma alle Autorità peruviane;
il che, secondo la Corte territoriale, giustifica l'accoglimento della richiesta di proroga del termine di custodia cautelare (applicata in data 17 aprile 2025, in scadenza al 16 aprile 2026), persistendo la necessità di conservare uno stato custodiale sull'interessato in attesa della decisione sulla domanda di estradizione. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo tre motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza impugnata, poiché emessa su richiesta del Procuratore generale, senza fissare la necessaria udienza camerale, ex art. 127 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 714, comma 4, cod. proc. pen. Difettano i presupposti per disporre la proroga del termine di custodia cautelare. Non può ritenersi sussistente il presupposto della "necessità" di disporre la proroga del termine di custodia: le integrazioni informative sono state richieste solo in data 10 aprile 2026, quando la documentazione valutata come insoddisfacente era pervenuta all'attenzione della Corte territoriale già in data 27 novembre 2025, con successive integrazioni del 2 e del 9 dicembre 2025. Laddove la Corte territoriale avesse esaminato tempestivamente le precedenti comunicazioni, la richiesta di integrazione avrebbe potuto essere formulata con maggiore anticipo;
sarebbe stato dunque possibile, per la Corte territoriale, giungere ad una decisione prima della scadenza del termine della misura cautelare;
il che dimostra che la proroga del termine di custodia non è necessaria. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 714, comma 4, cod. proc. pen. sotto un altro profilo. Difetta un altro dei presupposti utili a giustificare la proroga del termine di custodia cautelare: gli approfondimenti istruttori richiesti dalla Corte territoriale e posti a fondamento della proroga non 2 possono essere qualificati come di "particolare complessità", requisito la cui presenza è viceversa prescritta dall'art. 714, comma 4, cod. proc. pen. In ogni caso, la Corte territoriale non ha motivato sulle ragioni per cui si devono ritenere detti approfondimenti istruttori come "accertamenti di particolare complessità". Il che integra un difetto di motivazione suscettibile di denuncia ex art. 719 cod. proc. pen. 3. All'udienza in camera di consiglio del 28/05/2026 le parti hanno illustrato gli argomenti a sostegno delle rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere accolto il primo motivo di ricorso, risultando conseguentemente assorbite le ulteriori censure. 2. Dagli atti - cui la Corte ha accesso diretto, in ragione del tipo di vizio processuale dedotto con il primo motivo (per tutte, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - emerge quanto segue: (i) che il ricorrente è ininterrottamente sottoposto a misura cautelare di carattere custodiale a far data dal 17 aprile 2025; (ii) che, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 marzo 2026, la Corte di appello di Roma ha disposto l'acquisizione di ulteriori informazioni presso le Autorità peruviane, rinviando il procedimento all'udienza del 20 maggio 2026; (iii) che, in data 13 aprile 2026, il Procuratore generale presso la Corte territoriale, ai sensi dell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. ha chiesto di prorogare il termine di custodia cautelare;
(iv) che, in data 14 aprile 2026, la Corte di appello di Roma ha prorogato i termini di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, «nei limiti massimi consentiti dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen.». 2.1. Dal fascicolo trasmesso a questa Corte è possibile poi ricavare ulteriori informazioni utili nel caso in esame: (i) non risulta che, prima di pronunciarsi sulla richiesta di proroga formulata dal Procuratore generale, la Corte di appello abbia celebrato udienza: sono agli atti tutti i verbali delle udienze celebrate nel procedimento estradizionale e, tra essi, non figura alcun verbale relativo all'udienza deputata a vagliare la richiesta di proroga del termine di custodia cautelare;
(ii) non risulta che, prima di pronunciarsi sulla richiesta di proroga, la Corte territoriale abbia promosso un contraddittorio cartolare sulla richiesta di proroga 3 del termine di custodia cautelare. 2.2. A tale ultimo riguardo, si osserva che, sebbene l'ordinanza impugnata esordisca con la premessa «lette le eccezioni e produzioni della FE e udito il Procuratore generale Ada Congedo» deve ritenersi che tale indicazione sia il frutto di un refuso;
infatti: - (i) dagli atti non emerge alcun documento che attesti l'esistenza di avvisi, richieste di pareri o interlocuzioni con la difesa del sig. UE OS;
(ii) nella motivazione dell'ordinanza di proroga qui impugnata nessuna eccezione o produzione della difesa del ricorrente viene esposta e, tantomeno, affrontata nel merito;
(iii) l'esistenza di un refuso è confermata dal fatto che, mentre nell'ordinanza si sostiene di avere "udito" il Procuratore generale Ada Congedo, dagli atti emerge che la richiesta di proroga del termine di custodia è stata presentata per iscritto dalla Sostituta Procuratrice generale Tiziana Gualtieri. 3. Sulla scorta degli elementi sopra ripercorsi può dirsi univocamente dimostrato che la Corte territoriale abbia provveduto sulla richiesta di proroga del termine di custodia cautelare ex art. 714, comma 2, cod. proc. pen. senza attivare alcuna forma di contraddittorio - camerale o cartolare - con la difesa. L'omessa attivazione del contraddittorio determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente eccepita dall'interessato con il ricorso per cassazione qui in esame. 4. L'art. 714, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen. disciplina le ipotesi in cui la custodia cautelare può essere prorogata. La disposizione in parola, tuttavia, non detta una disciplina del procedimento nell'ambito del quale deve essere delibata la richiesta di proroga. Soccorre allora il dettato dell' art. 714, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. che dispone che «si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280». In forza di tale richiamo, risulta pertinente l'applicazione della disciplina codificata dall'art. 305, comma 2, del codice di rito che prevede che, allorché si rendano necessari accertamenti particolarmente complessi nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero e sentito il difensore, possa adottare il provvedimento di proroga del termine di custodia cautelare. Nell'art. 305, comma 2 - così come nell'art. 714, comma 4, secondo periodo - viene in rilievo la possibilità di prorogare il termine di custodia cautelare ove sia necessario procedere ad accertamenti particolarmente complessi. Nessun ostacolo 4 si pone all'applicazione del dettato dell'art. 305, comma 2, alla materia estradizionale, regolata dall'art. 714 del codice di rito, data l'identità di ratio che si colloca alla base delle due diverse ipotesi di proroga. Né vi sono ostacoli normativi rispetto all'eventuale coinvolgimento della difesa in tale segmento procedimentale. Al contrario, tale coinvolgimento è doveroso, posto che si tratta della possibile adozione di un provvedimento che incide con effetti potenzialmente immediati sul bene della libertà personale, la cui compressione potrebbe essere prorogata nel tempo sulla base di presupposti sui quali la difesa deve potere esercitare il diritto al contraddittorio. 5. L'applicazione della disciplina dettata dall'art. 305, comma 2, cod. proc. pen. alle ipotesi di richiesta della proroga della misura cautelare disposta a fini estradizionali non determina tuttavia la necessità di attivare forme di contraddittorio camerale ex art. 127 cod. proc. pen. (come invece sostenuto nel ricorso). A proposito dell'interpretazione dell'art. 305 cod. proc. pen., la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che «il contraddittorio tra le parti, richiesto per la proroga della custodia cautelare, non necessita della procedura camerale partecipata, potendo svolgersi nella forma del contraddittorio cartolare, sempre che sia concreto ed effettivo» (Sez. 1, n. 33038 del 18/04/2011, [...], Rv. 250820; Sez. 6, n. 1994 del 19/05/1995, [...], Rv. 202828; Sez. 1, n. 206 del 14/01/1994, [...], Rv. 196649). Tale orientamento è peraltro replicato anche in materia di forme che può assumere il contraddittorio in materia di sospensione dei termini di custodia cautelare disciplinati dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato in più occasioni che - in presenza di richieste di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. - si rende necessaria la preventiva instaurazione del contraddittorio con la difesa, precisandosi che esso deve essere effettivo, ancorché attuabile con libertà di forme e senza che occorra anche la partecipazione personale dell'imputato (Sez. U, n. 40701 del 31/10/2001, [...], Rv. 219948; Sez. 6, n. 42570 del 11/09/2017, [...], Rv. 271305; Sez. 6, n. 39016 del 18/07/2017, La Rosa, Rv. 270966). 6. La correttezza dell'approdo interpretativo qui raggiunto è confermata anche da altro precedente di questa Corte, che - in un caso che presenta similitudini con quello in esame - ha ritenuto applicabile alle ipotesi sospensione del termine previsto dall'art. 714, comma 4-bis, cod. proc. pen. la disciplina dettata dal legislatore all'art. 304 cod. proc. pen., con necessità di previa instaurazione del 5 Il Consi A le e estensore ( contraddittorio con la difesa, attuabile con libertà di forme e senza che occorra anche la partecipazione personale dell'imputato (Sez. 6, n. 29681 del 14/09/2020, [...], in proc. Varguta, Rv. 279693 - 01). 7. In conclusione: in caso di richiesta di proroga del termine di custodia cautelare formulata ai sensi dell'art. 714, comma 4, secondo periodo, la Corte di appello deve decidere all'esito del contraddittorio tra le parti, che deve essere concreto ed effettivo, ma che non necessita della procedura camerale partecipata, potendo svolgersi anche nella forma del contraddittorio cartolare, risultando applicabile la disciplina dettata dall'art. 305, comma 2, applicabile in materia estradizionale in forza del richiamo contenuto nell'art 714, comma 2, cod. proc. pen. 8. Nel caso in esame, la Corte di appello di Roma ha disposto la proroga del termine di custodia cautelare senza promuovere il contraddittorio con la difesa (v. supra, considerato in diritto n. 2). Ne discende la nullità dell'ordinanza qui impugnata, che deve essere annullata. Vengono dunque meno gli effetti della proroga della custodia cautelare, con la conseguenza che il termine di custodia cautelare applicata al ricorrente è scaduto in data 16 aprile 2026. Il che spiega la ragione per cui si deve disporre l'annullamento senza rinvio. Dall'annullamento senza rinvio dell'ordinanza che ha disposto la proroga del termine di custodia cautelare oramai scaduto, discende, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. pen., l'immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 40701 del 31/10/2001, [...], Rv. 219948 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara la cessazione della misura cautelare in atto, ordinando la rimessione in libertà di UE OS GI AN se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28/05/2026
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Andrea Natale;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IZ NO, che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, con le conseguenti determinazioni in punto libertà personale;
in subordine, accertare presso la Corte di appello di Roma se sia stato attivato il contraddittorio con la difesa sulla richiesta di proroga del termine di custodia cautelare udite le conclusioni dell'Avv. Caterina Suppa, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha disposto la proroga dei termini di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata a fini estradizionali nei confronti di GI AN UE Penale Sent. Sez. 6 Num. 20105 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 28/05/2026 OS nel contesto della procedura volta a delibare la sussistenza dei presupposti per dare esecuzione a un mandato di arresto a fini di estradizione processuale su richiesta delle Autorità peruviane. Nell'ordinanza impugnata si dà conto del fatto che - nel corso del procedimento - si è reso necessario chiedere informazioni alle Autorità dello Stato richiedente;
dette informazioni sono giunte, ma sono state ritenute incomplete e si è pertanto reso necessario sollecitare un'integrazione delle stesse, con termine per il deposito della relativa documentazione fissato al 20 maggio 2026. Nel provvedimento impugnato, si evidenzia che, alla luce delle scansioni procedimentali sopra ripercorse, si è determinato un ritardo della definizione del procedimento, non imputabile alla Corte di appello, ma alle Autorità peruviane;
il che, secondo la Corte territoriale, giustifica l'accoglimento della richiesta di proroga del termine di custodia cautelare (applicata in data 17 aprile 2025, in scadenza al 16 aprile 2026), persistendo la necessità di conservare uno stato custodiale sull'interessato in attesa della decisione sulla domanda di estradizione. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo tre motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza impugnata, poiché emessa su richiesta del Procuratore generale, senza fissare la necessaria udienza camerale, ex art. 127 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 714, comma 4, cod. proc. pen. Difettano i presupposti per disporre la proroga del termine di custodia cautelare. Non può ritenersi sussistente il presupposto della "necessità" di disporre la proroga del termine di custodia: le integrazioni informative sono state richieste solo in data 10 aprile 2026, quando la documentazione valutata come insoddisfacente era pervenuta all'attenzione della Corte territoriale già in data 27 novembre 2025, con successive integrazioni del 2 e del 9 dicembre 2025. Laddove la Corte territoriale avesse esaminato tempestivamente le precedenti comunicazioni, la richiesta di integrazione avrebbe potuto essere formulata con maggiore anticipo;
sarebbe stato dunque possibile, per la Corte territoriale, giungere ad una decisione prima della scadenza del termine della misura cautelare;
il che dimostra che la proroga del termine di custodia non è necessaria. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 714, comma 4, cod. proc. pen. sotto un altro profilo. Difetta un altro dei presupposti utili a giustificare la proroga del termine di custodia cautelare: gli approfondimenti istruttori richiesti dalla Corte territoriale e posti a fondamento della proroga non 2 possono essere qualificati come di "particolare complessità", requisito la cui presenza è viceversa prescritta dall'art. 714, comma 4, cod. proc. pen. In ogni caso, la Corte territoriale non ha motivato sulle ragioni per cui si devono ritenere detti approfondimenti istruttori come "accertamenti di particolare complessità". Il che integra un difetto di motivazione suscettibile di denuncia ex art. 719 cod. proc. pen. 3. All'udienza in camera di consiglio del 28/05/2026 le parti hanno illustrato gli argomenti a sostegno delle rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere accolto il primo motivo di ricorso, risultando conseguentemente assorbite le ulteriori censure. 2. Dagli atti - cui la Corte ha accesso diretto, in ragione del tipo di vizio processuale dedotto con il primo motivo (per tutte, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - emerge quanto segue: (i) che il ricorrente è ininterrottamente sottoposto a misura cautelare di carattere custodiale a far data dal 17 aprile 2025; (ii) che, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 marzo 2026, la Corte di appello di Roma ha disposto l'acquisizione di ulteriori informazioni presso le Autorità peruviane, rinviando il procedimento all'udienza del 20 maggio 2026; (iii) che, in data 13 aprile 2026, il Procuratore generale presso la Corte territoriale, ai sensi dell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. ha chiesto di prorogare il termine di custodia cautelare;
(iv) che, in data 14 aprile 2026, la Corte di appello di Roma ha prorogato i termini di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, «nei limiti massimi consentiti dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen.». 2.1. Dal fascicolo trasmesso a questa Corte è possibile poi ricavare ulteriori informazioni utili nel caso in esame: (i) non risulta che, prima di pronunciarsi sulla richiesta di proroga formulata dal Procuratore generale, la Corte di appello abbia celebrato udienza: sono agli atti tutti i verbali delle udienze celebrate nel procedimento estradizionale e, tra essi, non figura alcun verbale relativo all'udienza deputata a vagliare la richiesta di proroga del termine di custodia cautelare;
(ii) non risulta che, prima di pronunciarsi sulla richiesta di proroga, la Corte territoriale abbia promosso un contraddittorio cartolare sulla richiesta di proroga 3 del termine di custodia cautelare. 2.2. A tale ultimo riguardo, si osserva che, sebbene l'ordinanza impugnata esordisca con la premessa «lette le eccezioni e produzioni della FE e udito il Procuratore generale Ada Congedo» deve ritenersi che tale indicazione sia il frutto di un refuso;
infatti: - (i) dagli atti non emerge alcun documento che attesti l'esistenza di avvisi, richieste di pareri o interlocuzioni con la difesa del sig. UE OS;
(ii) nella motivazione dell'ordinanza di proroga qui impugnata nessuna eccezione o produzione della difesa del ricorrente viene esposta e, tantomeno, affrontata nel merito;
(iii) l'esistenza di un refuso è confermata dal fatto che, mentre nell'ordinanza si sostiene di avere "udito" il Procuratore generale Ada Congedo, dagli atti emerge che la richiesta di proroga del termine di custodia è stata presentata per iscritto dalla Sostituta Procuratrice generale Tiziana Gualtieri. 3. Sulla scorta degli elementi sopra ripercorsi può dirsi univocamente dimostrato che la Corte territoriale abbia provveduto sulla richiesta di proroga del termine di custodia cautelare ex art. 714, comma 2, cod. proc. pen. senza attivare alcuna forma di contraddittorio - camerale o cartolare - con la difesa. L'omessa attivazione del contraddittorio determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente eccepita dall'interessato con il ricorso per cassazione qui in esame. 4. L'art. 714, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen. disciplina le ipotesi in cui la custodia cautelare può essere prorogata. La disposizione in parola, tuttavia, non detta una disciplina del procedimento nell'ambito del quale deve essere delibata la richiesta di proroga. Soccorre allora il dettato dell' art. 714, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. che dispone che «si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280». In forza di tale richiamo, risulta pertinente l'applicazione della disciplina codificata dall'art. 305, comma 2, del codice di rito che prevede che, allorché si rendano necessari accertamenti particolarmente complessi nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero e sentito il difensore, possa adottare il provvedimento di proroga del termine di custodia cautelare. Nell'art. 305, comma 2 - così come nell'art. 714, comma 4, secondo periodo - viene in rilievo la possibilità di prorogare il termine di custodia cautelare ove sia necessario procedere ad accertamenti particolarmente complessi. Nessun ostacolo 4 si pone all'applicazione del dettato dell'art. 305, comma 2, alla materia estradizionale, regolata dall'art. 714 del codice di rito, data l'identità di ratio che si colloca alla base delle due diverse ipotesi di proroga. Né vi sono ostacoli normativi rispetto all'eventuale coinvolgimento della difesa in tale segmento procedimentale. Al contrario, tale coinvolgimento è doveroso, posto che si tratta della possibile adozione di un provvedimento che incide con effetti potenzialmente immediati sul bene della libertà personale, la cui compressione potrebbe essere prorogata nel tempo sulla base di presupposti sui quali la difesa deve potere esercitare il diritto al contraddittorio. 5. L'applicazione della disciplina dettata dall'art. 305, comma 2, cod. proc. pen. alle ipotesi di richiesta della proroga della misura cautelare disposta a fini estradizionali non determina tuttavia la necessità di attivare forme di contraddittorio camerale ex art. 127 cod. proc. pen. (come invece sostenuto nel ricorso). A proposito dell'interpretazione dell'art. 305 cod. proc. pen., la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che «il contraddittorio tra le parti, richiesto per la proroga della custodia cautelare, non necessita della procedura camerale partecipata, potendo svolgersi nella forma del contraddittorio cartolare, sempre che sia concreto ed effettivo» (Sez. 1, n. 33038 del 18/04/2011, [...], Rv. 250820; Sez. 6, n. 1994 del 19/05/1995, [...], Rv. 202828; Sez. 1, n. 206 del 14/01/1994, [...], Rv. 196649). Tale orientamento è peraltro replicato anche in materia di forme che può assumere il contraddittorio in materia di sospensione dei termini di custodia cautelare disciplinati dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato in più occasioni che - in presenza di richieste di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. - si rende necessaria la preventiva instaurazione del contraddittorio con la difesa, precisandosi che esso deve essere effettivo, ancorché attuabile con libertà di forme e senza che occorra anche la partecipazione personale dell'imputato (Sez. U, n. 40701 del 31/10/2001, [...], Rv. 219948; Sez. 6, n. 42570 del 11/09/2017, [...], Rv. 271305; Sez. 6, n. 39016 del 18/07/2017, La Rosa, Rv. 270966). 6. La correttezza dell'approdo interpretativo qui raggiunto è confermata anche da altro precedente di questa Corte, che - in un caso che presenta similitudini con quello in esame - ha ritenuto applicabile alle ipotesi sospensione del termine previsto dall'art. 714, comma 4-bis, cod. proc. pen. la disciplina dettata dal legislatore all'art. 304 cod. proc. pen., con necessità di previa instaurazione del 5 Il Consi A le e estensore ( contraddittorio con la difesa, attuabile con libertà di forme e senza che occorra anche la partecipazione personale dell'imputato (Sez. 6, n. 29681 del 14/09/2020, [...], in proc. Varguta, Rv. 279693 - 01). 7. In conclusione: in caso di richiesta di proroga del termine di custodia cautelare formulata ai sensi dell'art. 714, comma 4, secondo periodo, la Corte di appello deve decidere all'esito del contraddittorio tra le parti, che deve essere concreto ed effettivo, ma che non necessita della procedura camerale partecipata, potendo svolgersi anche nella forma del contraddittorio cartolare, risultando applicabile la disciplina dettata dall'art. 305, comma 2, applicabile in materia estradizionale in forza del richiamo contenuto nell'art 714, comma 2, cod. proc. pen. 8. Nel caso in esame, la Corte di appello di Roma ha disposto la proroga del termine di custodia cautelare senza promuovere il contraddittorio con la difesa (v. supra, considerato in diritto n. 2). Ne discende la nullità dell'ordinanza qui impugnata, che deve essere annullata. Vengono dunque meno gli effetti della proroga della custodia cautelare, con la conseguenza che il termine di custodia cautelare applicata al ricorrente è scaduto in data 16 aprile 2026. Il che spiega la ragione per cui si deve disporre l'annullamento senza rinvio. Dall'annullamento senza rinvio dell'ordinanza che ha disposto la proroga del termine di custodia cautelare oramai scaduto, discende, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. pen., l'immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 40701 del 31/10/2001, [...], Rv. 219948 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara la cessazione della misura cautelare in atto, ordinando la rimessione in libertà di UE OS GI AN se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28/05/2026