Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/09/2017, n. 42570
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Sentenza 11 settembre 2017

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La decisione sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art.304, comma 2, cod. proc. pen., richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio con la difesa, attuabile con libertà di forme e senza che occorra anche la partecipazione personale dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza di proroga disposta dal giudice a seguito di udienza camerale il cui avviso era stato notificato al solo difensore dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/09/2017, n. 42570
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42570
    Data del deposito : 11 settembre 2017

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