Sentenza 11 settembre 2017
Massime • 1
La decisione sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art.304, comma 2, cod. proc. pen., richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio con la difesa, attuabile con libertà di forme e senza che occorra anche la partecipazione personale dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza di proroga disposta dal giudice a seguito di udienza camerale il cui avviso era stato notificato al solo difensore dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/09/2017, n. 42570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42570 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2017 |
Testo completo
42570-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DELL'11/09/2017 SENT. N. SEZ. - Presidente - GIOVANNI CONTI 1579/2017 - Rel. Consigliere - ANDREA TRONCI REGISTRO GENERALE ANGELO COSTANZO N.23586/2017 FABRIZIO D'CA IE SILVESTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE AN GO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 16/03/2017 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Аб 1 до RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di SI UG TE ricorre per cassazione avverso il provvedimento in data 16.03.2017 con cui il Tribunale di Palermo, adito a seguito dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza adottata il precedente 15.02.2017 dalla Corte d'assise d'appello del capoluogo siciliano, di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, ex art. 304 co. 2 cod. proc. pen.
2. Deduce in proposito il legale ricorrente "erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., 13, 24 e 111 Cost., nonché in relazione all'art. 6 CEDU": ciò per avere la Corte palermitana fatto luogo alla celebrazione dell'ordinanza fissata a seguito della richiesta formalizzata dal locale P.G., senza aver provveduto alla relativa notifica all'imputato personalmente, in aperto contrasto con i principi sanciti dalle richiamate disposizioni costituzionali e comunitarie. Non avrebbe infatti rilievo, in senso contrario, il valorizzato carattere strettamente tecnico della questione oggetto dell'istanza decisa con il provvedimento qui impugnato, atteso che l'iter procedurale seguito dalla Corte d'assise d'appello "impedisce, di fatto, all'imputato di conoscere dell'esistenza di un procedimento direttamente refluente sul bene primario ed inviolabile della (sua) libertà personale e, conseguentemente, di esercitare il proprio inviolabile diritto di difesa, scegliendo un difensore per tale specifico procedimento incidentale ovvero predisponendo memorie o ancora chiedendo di essere sentito". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto non ha fondamento e va pertanto disatteso, con la conseguente statuizione in tema di spese del grado.
2. Il punto di partenza del discorso del Collegio non può che essere costituito dalla constatazione già opportunamente valorizzata dal Tribunale distrettuale - della cautela, sulla scia dell'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, di cui a Sez. Un. n. 40701 del 31.10.2001, Rv. 219948 - che nessuna disposizione specifica risulta essere stata dettata dal legislatore con riferimento al sub-procedimento incidentale di cui all'art. 304 cod. proc. pen.: donde la 2 Аб coerente conclusione che il giudice non è tenuto all'osservanza di alcuna specifica forma, appunto perché non contemplata. Il che, lungi dall'essere una soluzione apodittica e contrastante con i principi generali dell'ordinamento, trova la propria ragion d'essere nella possibilità di una scadenza anche ravvicinata dei termini di custodia e nella conseguente necessità di non "ingabbiare" il giudice nel rispetto di moduli procedimentali fissi e predeterminati, lasciandogli piena libertà nella scelta di forme agili e semplificate, che tuttavia e l'importanza del principio non ha necessità di essere ulteriormente sottolineata devono - garantire il rispetto di un contraddittorio reale con la difesa, tale cioè da assicurare l'effettivo esercizio delle prerogative difensive (v. Sez. 6, sent. n. 28560 del 26.06.2009, Rv. 244425 ed anche Sez. 6, sent. n. 37406 del 13.10.2011, Rv. 250811). La Corte d'assise d'appello di Palermo ha appunto fatto applicazione dei criteri suddetti e, all'apprezzabile fine di garantire lo svolgimento di un più pregnante contraddittorio orale, ha disposto la convocazione delle parti, formalizzata mediante la notifica del relativo avviso di fissazione dell'udienza camerale.
3. Tanto premesso, può ora passarsi ad affrontare la sola censura cui il ricorrente ha affidato la propria richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, per violazione del diritto di difesa. In proposito, risulta illuminante il parallelo con il disposto dell'art. 305 del codice di rito, in tema di "proroga della custodia cautelare", così come recita la rubrica dell'articolo testé citato, che prevede esplicitamente che la relativa decisione sia che essa rientri nella previsione di cui al primo comma, sia che ricada nell'ambito della disciplina di cui al comma successivo sia assunta dopo aver "sentito il difensore", cui è pertanto esplicitamente circoscritta l'interlocuzione con il giudice. L'identità di ratio che presiede alle norme dettate dagli artt. 304 e 305 cod. proc. pen., che concernono entrambe peculiari ipotesi ritenute idonee a legittimare il protrarsi del sacrificio della libertà personale dell'individuo sottoposto a misura cautelare, è talmente evidente da non richiedere ulteriori considerazioni;
e, d'altro canto, non a caso il modulo procedimentale libero di cui si è detto riguardo all'art. 304 - vincolato unicamente al concreto conseguimento del risultato al quale è preordinato, ossia alla realizzazione del contraddittorio 3 Аб -con la difesa è il medesimo da seguirsi per l'ipotesi di cui all'art. 305 del codice di rito (cfr. Sez. 1, sent. n. 33038 del 18.04.2011, Rv. 250820 e n. 41757 del 18.11.2002, Rv. 2223462). Alla stregua di quanto precede, risulta quanto mai pertinente il richiamo alla seguente massima di questa Corte, in materia di proroga custodiale, secondo cui, "A norma dell'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice, prima di provvedere sulla richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare, ha l'obbligo di sentire il pubblico ministero e il difensore, ma non la parte personalmente, non essendo questa annoverata tra i soggetti che la norma indica quali contraddittori necessari. Invero nel procedimento incidentale "de quo" ciò che acquista decisivo rilievo è l'aspetto della difesa tecnica, per cui nessun avviso dell'udienza deve essere dato all'indagato. Tale disposizione risponde ai principi di ragionevolezza poiché le questioni dedotte attengono esclusivamente alla sfera della difesa tecnica e, quindi, a facoltà esercitabili dal solo difensore, del tutto diverse da questioni attinenti al fatto contestato, in relazione alle quali è imprescindibile il diritto all'autodifesa dell'indagato. La omessa previsione dell'intervento dell'indagato o imputato nella norma in questione non è, pertanto, frutto di una dimenticanza del legislatore, ma di una scelta discrezionale dovuta alla natura tecnico-giuridica del provvedimento" (così, esaustivamente, Cass. Sez. 2, sent. n. 2388 del 20.05.1992, Rv. 190634). Non solo, ma va doverosamente rimarcato che il giudice delle leggi, con sentenza n. 434 del 6-15 settembre 1995, chiamato a pronunciarsi sulla ipotizzata illegittimità costituzionale del menzionato art. 305 cod. proc. pen., per via della mancata adozione del procedimento camerale di cui all'art. 127 dello stesso codice, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Carta Fondamentale quest'ultimo, proprio anche in ragione della "estromissione dal procedimento incidentale dell'indagato, al quale neppure si riconosce il diritto di aver notizia e di interloquire in merito alla richiesta di proroga della propria coercizione" ha dichiarato non fondata la relativa questione, sottolineando la - conformità ai precetti costituzionali della esegesi della norma fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità. Essendo appena il caso di aggiungere che la doverosa ed assoluta tutela del principio del contraddittorio non implica affatto che essa debba essere sempre declinata allo stesso modo, in rapporto alla totalità delle situazioni processuali, non potendo pertanto che ribadirsi quanto 4 er perspicuamente osservato dalla già citata pronuncia del 1992, della sezione 2 di questa Corte. Non senza aggiungere, conclusivamente, che il ricorrente difensore al di là della impropria parificazione tra la mancata conoscenza del procedimento, da parte dell'interessato, e la pretesa ignoranza di un procedimento sub-incidentale, interno al primo - nulla è stato in grado di dire in ordine al concreto pregiudizio all'esercizio delle facoltà difensive che sarebbe derivato dal mancato avviso diretto al TE, essendo anzi sintomatico che non una osservazione critica sia stata mossa alla sostanza del provvedimento adottato, sì da poter far insorgere non peregrine questioni circa la sussistenza dell'interesse all'impugnazione del proprio rappresentato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, l'11.09.2017. Il Consigliere est. Il Presidente Andra Drone Druk DEPOSITATO IN CANCELLERIA iL 18 SET 2017 PREM IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pere Esposito 5