Articolo 36 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
Articolo 33Articolo 37
Versione
28 ottobre 1947
Art. 36.
Le sentenze della Corte d'appello sono comunicate immediatamente dalla cancelleria, oltreche' al presidente della Commissione elettorale mandamentale, al sindaco che ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.
La sentenza della Corte di appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, anche senza ministero di avvocato. Puo' essere impugnata anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello che ha emesso la decisione.
Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta', fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa. La decisione e' immediatamente pubblicata.
Per l'esecuzione e notificazione delle sentenze della Corte di cassazione si osservano le disposizioni di cui al primo comma.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1947
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