Sentenza 18 settembre 2014
Massime • 1
Integra il reato di violenza sessuale tentata, e non un'ipotesi di desistenza volontaria, il mancato soddisfacimento delle richieste a sfondo sessuale del reo, conseguente al rifiuto opposto dalla vittima della violenza o della minaccia, in quanto l'impossibilità di portare a consumazione il reato per l'opposizione della parte offesa costituisce un fatto indipendente dalla volontà dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell'art. 56, comma terzo, cod. pen., nella condotta del soggetto che, dopo aver percosso, tentato di immobilizzare e spogliare la propria convivente, l'aveva poi costretta ad uscire dall'abitazione per le minacce di costei di urlare ed attirare l'attenzione dei vicini).
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Cass. pen., Sez. III, 22 ottobre 2025, sentenza n. 34368 LE MASSIME “Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta ‘persona della famiglia' fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza” “Integra il reato di violenza sessuale tentata, e non un'ipotesi di desistenza volontaria, il mancato soddisfacimento delle richieste a sfondo sessuale del reo, conseguente al rifiuto opposto dalla vittima della violenza o della minaccia, in quanto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2014, n. 51420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51420 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/09/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2523
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 14040/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.C. , nato a (OM) ;
avverso la sentenza del 10/10/2013 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita per la parte civile l'avv. Morace Domenico che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo uno dei rilievi formulati con l'atto di impugnazione e riguardante il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza emessa, a seguito di rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale della medesima città riducendo la pena inflitta a M.
.C. ad anni uno di reclusione e confermando nel resto la sentenza impugnata.
A M.C. si rimprovera il reato (capo a) previsto dagli artt. 56 e 609 bis c.p. perché, malmenandola, colpendola con calci, immobilizzandola sul letto e tentando di soffocarla con l'ausilio di un cuscino premuto sul volto, compiva atti idonei e non equivoci diretti a costringere D.Z.S. a subire atti sessuali;
non riuscendo nell'intento per la reazione della vittima che riusciva a guadagnare la fuga, in (OM) , nonché del reato
(capo b) previsto dall'art. 61 c.p., n. 2 e art. 582 c.p. perché, al fine di eseguire il delitto che precede, volontariamente cagionava a D.Z.S. lesioni personali giudicate guaribili in gg. cinque. In (OM) .
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, M.C. che affida il gravame a cinque motivi con i quali deduce:
1) la violazione di legge e la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti su punti decisivi per il giudizio (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non essendo configurabile il delitto contestato sul rilievo che, nel caso di specie, si verserebbe nell'ipotesi della desistenza volontaria ex art. 56 c.p., comma 3;
2) l'illogicità della motivazione per la ritenuta affidabilità della versione della parte civile del tutto contraddittoria ed incompatibile anche rispetto al quadro istruttorie agli atti (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e);
3) l'illogicità del percorso logico-giuridico seguito dal tribunale e confermato dalla corte d'appello per l'affermazione della colpevolezza dell'imputato anche alla luce dell'utilizzo del potere di disporre d'ufficio l'assunzione dei mezzi di prova (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);
4) la nullità della motivazione per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per omesso riscontro estrinseco delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, nonché per assenza e/o carenza di motivazione su prove decisive a discarico (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);
5) la violazione di legge per aver ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte offesa nonostante l'assenza di puntuali nonché motivazione apparente non essendo stata fornita una spiegazione alle evidenti contraddizioni in cui è incorsa la parte offesa nel descrivere il fatto e difetto di motivazione in quanto la Corte ha fondato il proprio convincimento solo sulle dichiarazioni della parte offesa senza prendere in considerazione altri elementi agli atti di causa decisivi a minarne la credibilità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
Il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo di gravame, essendo tra loro collegati, possono essere congiuntamente esaminati. Con essi, il ricorrente sostanzialmente si duole del fatto che la Corte territoriale ha ricostruito in modo illogico e contraddittorio il fatto, attribuendo piena credibilità alla persona offesa ed omettendo di considerare come il fatto storico non fosse sussumibile nella fattispecie incriminatrice ipotizzata al capo a) della rubrica in presenza di una conclamata condotta di desistenza volontaria da parte del ricorrente stesso.
2. I rilievi sono manifestamente infondati.
2.1. Con logica ed adeguata motivazione, come tale sottratta al sindacato di legittimità, la Corte felsinea è partita dal presupposto che la persona offesa, quanto al nucleo centrale della vicenda, ha descritto il fatto denunciato in modo coerente e conforme sia nella querela che nel corso dell'esame disposto in sede di integrazione probatoria dal giudice dell'udienza preliminare. La Corte d'appello ha escluso che la narrazione fosse riconducibile ad intenti calunniosi o ritorsivi posto che la D.Z. aveva riferito anche fatti (quale il rapporto consensuale consumato nel corso della stessa notte, o la frequentazione del prevenuto nei mesi successivi) sicuramente valutabili anche a favore della tesi opposta, circostanze che non avrebbe mai narrato se animata dalla volontà di attribuire all'ex compagno illeciti mai commessi.
Peraltro, le dichiarazioni della persona offesa sono risultate, secondo la Corte del merito, ampiamente e decisivamente riscontrate sia dalla prova dichiarativa che da quella documentale. Ciò posto, è sufficiente osservare come la Corte distrettuale - dopo aver premesso che il procedimento è nato dalla querela sporta, in data 14 luglio 2007, dalla parte lesa - abbia ricordato che D. .Z.S. , compagna dell'imputato all'epoca del fatto, riferì l'episodio nel quale rimase vittima il (OM) , dichiarando che al mattino, dopo che aveva trascorso la notte con il ricorrente, costui pretese un rapporto sessuale e, al rifiuto della donna, la insulto, allontanandosi dalla stanza per poi rientrarvi, e, adirandosi, afferrò la persona offesa per il collo, sollevandola da terra, buttandola sul letto e tentando di immobilizzarla e di spogliarla;
quindi il ricorrente prese un cuscino e lo schiacciò sul volto della querelante alla quale, subito dopo, il M. concesse di recarsi in bagno previa assicurazione che non avrebbe gridato;
la D.Z. , udendo la vicina di casa, G.
.D. , uscire dalla propria abitazione, chiese al ricorrente di farla uscire, posto che in caso contrario si sarebbe messa ad urlare attirando l'attenzione della predetta vicina di casa;
il M. quindi aprì la porta colpendo la querelante con un calcio. La D.Z. venne accompagnata in ospedale proprio da G.
.D. , la quale notò segni al viso, al collo ed alle braccia della persona offesa che fu visitata e refertata per aver riportato escoriazioni ed ematomi al collo ed agli arti compatibili con pressione esercitata da terzi ed edema al labbro superiore, lesioni guaribili in giorni cinque.
G.D. riferì, a sua volta, di aver notato il ricorrente in slip all'interno dell'abitazione mentre intimava alla compagna di andare via;
di avere accompagnato quest'ultima in ospedale apprendendo in quel frangente dalla D.Z. che il ricorrente voleva avere un rapporto sessuale ed al rifiuto della donna aveva tentato di soffocarla con un cuscino.
Da un fax del (OM) inviato dal M. alla D.
.Z. il ricorrente formulava le sue scuse per quanto era accaduto il precedente XXXXXXXX.
In conformità all'omologa valutazione espressa dal giudice di primo grado, la Corte territoriale ha pertanto ritenuto, con congrua motivazione priva di vizi logici, le dichiarazioni della persona offesa attendibili e riscontrate dalla deposizione di G. .D. , dal referto medico e dal fax proveniente dall'imputato. Quanto specificamente alle lesioni riportate nella certificazione medica, la Corte d'appello ha stimato le stesse idonee a riscontrare la narrazione della parte lesa, atteso che esse erano localizzate proprio nelle parti del corpo (volto e collo) interessate dall'aggressione e che l'entità delle stesse (cinque giorni) pure appariva compatibile con la dinamica dell'azione, concretatasi in uno schiaffo (comportante l'edema al volto); in un afferramento al collo (produttivo delle ecchimosi) e nell'utilizzo del cuscino, il quale non aveva verosimilmente lasciato alcun segno.
Nè la Corte distrettuale si è sottratta al compito di esaminare specificamente le doglianze difensive, accreditandone l'infondatezza. Al cospetto di un lineare apparato argomentativo, il ricorrente si limita, da un lato, a proporre una lettura alternativa degli atti processuali e, dall'altro, a segnalarne altri del tutto sforniti i decisività quanto al thema decidendum obliterando che il sindacato di legittimità sui provvedimenti giurisdizionali non può mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi diretti ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito come, anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di cassazione rimanga circoscritto nell'ambito di un controllo di sola legittimità, con la conseguenza che la possibilità, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo" non le conferisce il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, bensì quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova omessa o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 16/01/2007, Romagnolo, Rv. 235732). Ne consegue che, anche di fronte alla previsione di un ampliamento dell'area entro la quale il controllo sulla motivazione deve operare, non muta affatto la natura del sindacato di legittimità, che rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché, per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508). In definitiva, nel caso di specie, il ricorrente impropriamente chiede al giudice di legittimità di rivisitare gli atti del processo proponendo una propria ricostruzione del fatto, alternativa rispetto a quella accertata attraverso la logica e doppia conforme decisione dei giudici del merito.
2.2. Va piuttosto esaminato, in diritto, il riproposto rilievo circa la desistenza volontaria che si assume aver connotato la condotta del ricorrente, il quale sostiene, richiamando le dichiarazioni della persona offesa, di aver egli stesso aperto la porta dell'appartamento consentendo alla vittima di uscire dandole un calcio nel sedere. Questa Corte ha già affermato il principio, al quale occorre dare continuità, secondo il quale integra il reato di violenza sessuale tentata, e non un'ipotesi di desistenza volontaria (art. 56 c.p., comma 3), il mancato soddisfacimento delle richieste a sfondo sessuale del reo da parte della vittima conseguente al rifiuto opposto da quest'ultima, in quanto l'impossibilità di portare a consumazione il reato per l'opposizione della parte offesa costituisce un fatto indipendente dalla volontà del reo (Sez. 3, n. 1397 del 14/12/2011, dep. 17/01/2012, P., Rv. 251644). Nel caso di specie, la dinamica dell'episodio, come condivisibilmente affermato dalla Corte del merito, è scindibile in due fasi: nella prima, il ricorrente ha cercato con le modalità descritte nell'imputazione di avere un rapporto sessuale con la compagna;
nella seconda, le permetteva di alzarsi ed andare in bagno e, a fronte della minaccia di costei di urlare ed attirare l'attenzione della vicina, la scaraventava fuori dall'abitazione con un calcio. Ciò posto, è di tutta evidenza come la questione della desistenza volontaria abbracci esclusivamente la prima fase, nel corso della quale il ricorrente aveva cercato con modalità violente di indurre la partner al preteso rapporto, il quale però non si era realizzato, e la Corte territoriale ha accertato, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, che il ricorrente interruppe l'azione criminosa per un fatto indipendente dalla sua volontà ossia per essersi trovato di fronte ad un fermo rifiuto della compagna e ciò nonostante tentò reiteratamente ed aggressivamente di costringerla al rapporto preteso, non riuscendovi a causa della resistenza della parte lesa. Non rileva dunque che successivamente il ricorrente avesse ritenuto, in un contesto radicalmente mutato, di non riprendere l'iter criminis in quanto, da un lato, l'azione non si interruppe per sua volontà e, dall'altro, si era nel frattempo concretamente materializzata anche la preoccupazione che terzi percepissero la valenza delle sue condotte aggressive.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità è compatta nel ritenere che la scelta di desistere deve essere operata liberamente, con la conseguenza che la desistenza dall'azione delittuosa non può ritenersi volontaria quando la sua prosecuzione sia impedita da fattori esterni che ne renderebbero estremamente improbabile il successo (Sez. 4, n. 32145 del 24/06/2010, Sergi, Rv. 248183), necessitando perciò di una deliberazione assunta in piena libertà, scevra da qualsiasi fattore esterno suscettibile di influire sulla determinazione dell'agente (Sez. 1, n. 11865 del 26/02/2009, Fondino, Rv. 243923).
3. Manifestamente infondato, per la genericità nella sua proposizione, è anche il terzo motivo del ricorso.
La doglianza è stata infatti meramente enunciata senza che sia stato sviluppato il contenuto della censura conseguendo da ciò l'inammissibilità per assenza del requisito di specificità del motivo di gravame.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla refusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
condanna l'imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile D.Z.S. che liquida in complessivi Euro 2.500,00 otre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2014