Sentenza 27 ottobre 2006
Massime • 1
La legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione spetta, in via esclusiva, per espressa designazione del legislatore, al P.M. che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al P.G. presso la Corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570 cod. proc. pen. nel giudizio di cognizione. (In motivazione la Corte osserva che l'autonomia funzionale conferita dall'ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del P.M. rispetto a tutte quelle attività per le quali non é diversamente stabilito induce a ritenere che, anche in tema di impugnazione, non é consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell'organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che é naturalmente legittimato a contestarlo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2006, n. 38846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38846 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 27/10/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3162
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 014775/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di POTENZA;
nei confronti di:
EL RO, N. IL 22/02/1977;
avverso ORDINANZA del 10/03/2006 della CORTE d'APPELLO di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI Giovanni;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CIAMPOLI L., il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che, con ordinanza del 10.3.2006, la Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile la richiesta presentata dal Procuratore Generale per fare revocare il provvedimento in data 28.1.2006 con cui il GIP del Tribunale della stessa città aveva applicato a AE TR, a norma dell'art. 671 c.p.p., la disciplina del reato continuato, pur essendo funzionalmente incompetente ad esercitare le funzioni di giudice dell'esecuzione;
che il Procuratore Generale proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 666 c.p.p., comma 6, e dell'art.585 c.p.p., comma 1, lett. a), sull'assunto che non erano decorsi i termini per impugnare il provvedimento del GIP in quanto l'avviso, trasmesso al P.M. presso il tribunale, era stato poi erroneamente inviato dall'Ufficio della Procura alla Procura Generale;
che il ricorso deve dichiararsi inammissibile;
che la legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione spetta in via esclusiva, per espressa designazione fatta dal legislatore, al P.M. che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al procuratore generale presso la corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570 c.p.p. nel giudizio di cognizione, dato che l'autonomia funzionale conferita dall'ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del P.M. rispetto a tutte quelle attività per le quali non è diversamente stabilito, induce a ritenere che, anche in tema di impugnazione, non è consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell'organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che è naturalmente legittimato a contestarlo (Cass., Sez. I, 8 febbraio 1999, Veltri, rv. 213287; Sez. 1,2 febbraio 1999, Moro, rv. 212743);
che nel caso di specie del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione è stato dato ritualmente avviso al P.M. presso il Tribunale e che la decisione assunta a norma dell'art. 671 c.p.p. è divenuta irrevocabile perché non impugnata, restando del tutto irrilevante la circostanza che l'ufficio del P.M. abbia trasmesso l'avviso, per errore, alla Procura Generale;
che, pertanto, la Corte territoriale ha correttamente dichiarato l'inammissibile la richiesta di revoca.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2006