Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2006, n. 38846
CASS
Sentenza 27 ottobre 2006

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La legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione spetta, in via esclusiva, per espressa designazione del legislatore, al P.M. che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al P.G. presso la Corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570 cod. proc. pen. nel giudizio di cognizione. (In motivazione la Corte osserva che l'autonomia funzionale conferita dall'ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del P.M. rispetto a tutte quelle attività per le quali non é diversamente stabilito induce a ritenere che, anche in tema di impugnazione, non é consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell'organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che é naturalmente legittimato a contestarlo).

Commentari4

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    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2006, n. 38846
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38846
Data del deposito : 27 ottobre 2006

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