Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
L'esimente della desistenza volontaria nel tentativo non richiede un'autentica resipiscenza, potendo essere giustificata da motivi di qualsiasi natura, anche utilitaristici, ma necessita di una deliberazione assunta in piena libertà, indipendentemente da fattori esterni suscettibili di influire sulla determinazione dell'agente. (Nel caso di specie, gli autori di un progetto omicidiario avevano deciso di non portarlo a termine esclusivamente per la situazione di rischio che si era determinata in quanto la madre della vittima designata aveva saputo che quest'ultima si era allontanata con una persona da cui si sarebbe potuto facilmente risalire ai complici. La Corte ha ritenuto che la conoscenza, da parte degli autori dell'iniziativa criminosa, dell'intervento di un fatto concreto, tale da rendere probabile la loro individuazione, costituisse un forte condizionamento esterno idoneo a incidere sulla scelta se proseguire o meno l'azione in corso).
Commentario • 1
- 1. Il reato di estorsione tra tentativo e desistenza volontaria ex art. 56, co. 1 e 3, c.p.Marika Zanerolli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2009, n. 11865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11865 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 847
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 043062/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI;
nei confronti di:
1) ND NN, N. IL 05/03/1967;
e dallo stesso ND;
avverso ORDINANZA del 10/11/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del ricorso del P.M., e dichiararsi inammissibile il ricorso del FO.
Sentito il difensore avv. RAULLI.
OSSERVA
FO NI è stato raggiunto da ordinanza di custodia in carcere emessa il 27/10/08 dal GIP del Tribunale di Napoli perché ritenuto gravemente indiziato di concorso nel tentato omicidio di matrice camorristica di HI DO, commesso in Gricignano nel 2003, e in strumentali violazioni delle leggi sulle armi, reati entrambi aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Gli indizi sono stati desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Di RA LO, già capo dell'omonimo sodalizio camorristico, e del di lui fratello Di RA CA. Secondo quanto i predetti hanno riferito la decisione di eliminare lo HI, che era legato al clan detto "dei casalesi", per contrasti tra lo stesso e il FO venne presa dal Di RA LO e l'omicidio avrebbe dovuto essere eseguito in casa dell'indagato, dove la vittima doveva essere condotta da tale La CI ON, ad opera dell'indagato medesimo, del Di RA CA e di altri. Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Napoli in sede di riesame, con ordinanza in data 10/11/08, solo per quanto concerne la violazione delle leggi sulla armi ed è stato invece annullato per quanto concerne il tentato omicidio, essendo stata ravvisata l'ipotesi della desistenza volontaria. Ha rilevato in proposito il giudice del riesame che il Di RA CA ha dichiarato che il progetto omicida non era stato realizzato in quanto la madre dello HI aveva saputo che costui si era allontanato con il La CI, sicché il piano di ucciderlo e farlo scomparire era divenuto troppo rischioso.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica e il difensore dell'indagato. Il P.M. deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che l'indagato e i suoi complici avevano già compiuto attività esecutive del progetto omicida (appostamento con armi, individuazione del sito dove occultare il corpo dello vittima con predisposizione del materiale necessario per il seppellimento clandestino) e che il piano non era stato portato a termine non per loro libera scelta ma, oltre che per la valutazione di inopportunità di reiterarne quel giorno l'esecuzione a causa del rischio derivante da quanto la madre dello HI aveva potuto percepire, in primo luogo per il mancato arrivo dello stesso HI il quale - secondo ciò che hanno dichiarato il Di RA LO e altro collaboratore confesso di avere partecipato all'azione, SS NI - avrebbe capito che qualcosa non andava e aveva evitato di cadere nell'agguato adducendo una scusa.
Il difensore dell'indagato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del racconto dei Di RA, le cui dichiarazioni si sostiene difettare di autonomia ed essere in contrasto tra loro.
Il ricorso proposto nell'interesse del FO deve essere dichiarato senz'altro inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., poiché investe esclusivamente aspetti di fatto e il merito della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni su cui è stato fondato il provvedimento restrittivo, valutazione che il Tribunale ha effettuato con adeguato apparato argomentativo immune da vizi sindacabili in questa sede in cui, anche attraverso il richiamo alla più analitica ordinanza del GIP, si evidenzia il carattere diretto della chiamata del Di RA CA e lo spessore del riscontro alla stessa derivante, nel nucleo essenziale, dalle dichiarazioni del fratello Di RA LO, atteso il ruolo di vertice da costui ricoperto all'interno del clan, mentre nessun concreto elemento è stato dedotto per corroborare la mera ipotesi, basata solo sul fatto che sono stati insieme detenuti, di un accordo calunniatorio tra i predetti collaboratori ai danni dell'indagato. Deve invece trovare accoglimento il gravame con cui il P,M. si è doluto dell'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare quanto all'addebito di concorso in tentato omicidio per essere stati ravvisati gli estremi della desistenza volontaria. Tale conclusione invero, se anche si prescinde dai rilievi che il P.M. ricorrente ha formulato al riguardo sul piano fattuale, non risulta giuridicamente corretta neppure alla stregua della ricostruzione del Tribunale che ha individuato la ragione per cui l'azione non venne portata a termine unicamente nella valutazione da parte degli indagati della situazione di rischio che si era determinata per avere la madre dello HI saputo che costui si era allontanato con il La CI, persona da cui si sarebbe facilmente potuto risalire ai complici.
Va in proposito ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, se per ritenere realizzata l'ipotesi di cui all'art. 56 c.p.p., comma 3 non occorre che la volontà di desistere dall'azione si sia formata per autentica resipiscenza, potendo trovare la sua ragione in motivi di qualsiasi natura ed anche pratici e utilitaristici, è però necessario, tenuto conto della finalità della norma e per rendere giustificato il trattamento estremamente favorevole che la sua applicazione comporta, che tale deliberazione sia avvenuta in una situazione di piena libertà ulteriore indipendente da fattori esterni suscettibili di influire sulla determinazione dell'agente (cfr., tra le molte, Sez. 1, 8/4/97, P.M. e Satinino, rv. 207.647; Sez. 5, 7/12/99, P.M. in proc. Maravolo, rv.216.438; Sez. 2, 23/4/03, Iadanza e altri, rv.238.304; Sez. 5, 3/12/04, Dominici, rv. 232.124; Sez. 1, 2/12/05, Plivia, rv.233.355). E non si può certo ritenere che l'avere gli autori di un'iniziativa criminosa appreso, come secondo il Tribunale si è verificato nel caso di specie, l'intervento di un fatto concreto tale da rendere probabile l'eventualità di essere individuati non costituisca un forte condizionamento esterno idoneo a incidere sulla scelta se proseguire o meno l'azione in corso.
L'ordinanza impugnata va pertanto in questa parte, in accoglimento del gravame del P.M., annullata con rinvio per nuovo esame da compiersi tenendo presente l'enunciato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di tentato omicidio e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso del FO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille alla Cassa delle ammende, e dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009