Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di violenza sessuale tentata, e non un'ipotesi di desistenza volontaria (art. 56, comma terzo, cod. pen.), il mancato soddisfacimento delle richieste a sfondo sessuale del reo da parte della vittima conseguente al rifiuto opposto da quest'ultima, in quanto l'impossibilità di portare a consumazione il reato per l'opposizione della parte offesa costituisce un fatto indipendente dalla volontà del reo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2011, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 14/12/2011
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 2717
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 19458/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.D. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza emessa il 7 febbraio 2011 dalla corte d'appello di Brescia;
udita nella pubblica udienza del 14 dicembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. VILLINI ANGELO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A P.D. venne contestato il reato di tentativo di violenza sessuale aggravata per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere con violenza il minore M.F. , di 15 anni, a compiere atti sessuali consistenti in un rapporto orale, prendendogli e piegandogli il braccio destro all'indietro, di notte in una strada buia e solitaria, e poi afferrando di nuovo per il collo il giovane che era riuscito a fuggire, sbattendolo contro un cancello, minacciandolo con una pistola giocattolo priva di tappo rosso, e dicendogli la frase "o mi fai un bocchino o ti sparo". Il Gup del tribunale di Mantova, a seguito di giudizio abbreviato, con sentenza del 27.2.2009, ritenne che i fatti si fossero effettivamente svolti come contestati e che la condotta era diretta a perpetrare una violenza sessuale. Ritenne però che il prevenuto non era andato oltre alle richieste ed aveva desistito volontariamente dal suo intento, cosicché era riscontrabile l'ipotesi della desistenza di cui all'art. 56 c.p., comma 3, mentre nei fatti compiuti era raffigurabile il reato di violenza privata aggravata, per avere costretto il giovane a seguirlo e a dargli il numero di telefono. Dichiarò quindi il P. colpevole del reato di violenza privata aggravata e lo condannò alla pena di anni due e mesi due di reclusione, oltre la risarcimento del danno in favore della parte civile con una provvisionale di Euro 5.000,00.
Proposero appello sia l'imputato sia il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova.
La corte d'appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, rigettò l'appello dell'imputato e, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, riqualificò il fatto e dichiarò l'imputato colpevole del reato di tentata violenza sessuale aggravata, condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, e confermando nel resto la sentenza di primo grado. Ritenne la corte d'appello che la rinuncia a proseguire l'azione non era dipesa da una determinazione presa in libertà o da resipiscenza ma dalla obiettiva impossibilità di portare a termine il reato per la ferma opposizione della persona offesa.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al tentativo di violenza sessuale. Lamenta che la motivazione della sentenza impugnata è carente e manifestamente illogica in ordine alla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni del giovane, non avendo considerato le gravi contraddizioni in cui lo stesso è caduto.
2) violazione dell'art. 56 c.p., comma 3, e art. 609 bis c.p., essendo erroneo e manifestamente illogico l'assunto della corte d'appello secondo cui la desistenza del prevenuto non era da attribuirsi ad un atto volontario dello stesso, ma ad un atto indipendente dalla sua volontà, e precisamente al pervicace rifiuto del giovane a soddisfare le richieste sessuali e quindi alla impossibilità di portare a consumazione il reato. E difatti, dalle sue stesse dichiarazioni, risulta che il M. non aveva opposto un pervicace e determinato rifiuto ma si era semplicemente limitato a tentare di divincolarsi e ad opporre il proprio rifiuto verbale, sicché l'imputato ben avrebbe potuto tenere più decisivi comportamenti. Il prevenuto, invece, si limitò ad andarsene così desistendo volontariamente dall'azione.
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, perché la corte d'appello non ha tenuto presente che il ragazzo non si era affatto intimorito e che comunque l'intimidazione ed il timore erano determinati dalla presenza dell'arma e non dal luogo. Le parti civili hanno successivamente depositato due distinte memorie difensive, con le quali chiedono l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso si risolva in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali e sia comunque infondato, avendo la corte d'appello fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per il fatto contestato, da qualificarsi giuridicamente nel senso indicato.
Ed invero, quanto al primo motivo, la corte d'appello ha rilevato che il racconto del ragazzo era non solo intrinsecamente credibile, ma era stato anche insuperabilmente riscontrato dai tabulati telefonici e dalla stessa inverosimiglianza della versione dell'imputato, mentre erano irrilevanti le leggere discrasie ne le dichiarazioni del giovane - rese peraltro a quasi un anno dai fatti - circa le caratteristiche del luogo in cui era stato condotto e la zona del corpo che fu attinta dall'arma, anche perché il medesimo aveva richiamato quanto riferito nella denuncia fatta nell'immediatezza della violenza e nessuna contestazione gli era stata fatta. Quanto al secondo motivo non è ravvisabile alcun errore di diritto o alcun vizio di motivazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "La desistenza dall'azione delittuosa può ritenersi volontaria quando la prosecuzione non sia impedita da fattori esterni che renderebbero estremamente improbabile il successo di essa, e la scelta di desistere sia, pertanto, operata liberamente" (Sez. 4^, 24.6.2010, n. 32145, Sergi, m. 248183); "L'esimente della desistenza nel tentativo richiede che la determinazione del soggetto agente di non proseguire nell'azione criminosa si concreti indipendentemente da cause esterne che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana" (Sez. 2^, 29.9.2009, n. 41484, Aloisio, m. 245233);
"L'esimente della desistenza volontaria nel tentativo non richiede un'autentica resipiscenza, potendo essere giustificata da motivi di qualsiasi natura, anche utilitaristici, ma necessita di una deliberazione assunta in piena libertà, indipendentemente da fattori esterni suscettibili di influire sulla determinazione dell'agente" (Sez. 1^, 26.2.2009, n. 11865, Fondino, m. 243923). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, "La prova della riconducibilità della desistenza volontaria alla volizione dell'agente, nonché della non dipendenza dell'avverarsi dell'evento da fattori esterni grava su chi la deduce" (Sez. 1^, 2.2.2010, n. 21955, Agosta, m. 247402). Orbene, nel caso in esame, la corte d'appello ha accertato, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, che l'imputato interruppe l'azione criminosa per un fatto indipendente dalla sua volontà, e cioè per il pervicace e determinato rifiuto del M. a soddisfare le sue richieste sessuali, ossia per la obiettiva impossibilità di portare a consumazione il reato per la ferma opposizione della parte offesa. Correttamente, quindi, ha ritenuto che non ricorressero i requisiti per ravvisare una ipotesi di desistenza volontaria. Quanto al terzo motivo, la corte d'appello ha plausibilmente e con congrua motivazione ravvisato l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, perché l'imputato agì deliberatamente in un luogo isolato e buio, ossia in un contesto di grande suggestività intimidatoria ove un ragazzo era indotto a pensare di non avere scampo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012