Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/2002, n. 10684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10684 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
06-84 /02 Reg. Gen. N. 21568/99 REPUBBL DELLOPOLO ITALIANO IN NO SUPREMA DI CASSAZIONE LA CORTE Gou. 28290 SEZIONE 2a CIVILE Presidente Rp. 22.15 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Dott. Antonio VELLA Consigliere Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Antonino ELEFANTE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Soli dal Sig. per diritt 155 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere 11 22 LUG. 2002 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso n. 21568/99 proposto Oggetto: Pagamento da somma. OCCHI NERI S.r.l., in persona del suo Amministratore €0,77 L1500 CANCELLERIA FA Rastelletti, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Ma- 6889284 rio Coli come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE G889785
contro
NI AL, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 82, presso lo studio dell'Avv. Silvio Su- 305/02 ster che unitamente all'Avv. Filippo Indelli la rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 795/99 del 21.05.1999 / 09.07.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.02.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Silvio Suster. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 09.11.1995, la CH ER s.r.l. conveniva AL AR davanti al Tribunale di Ferra- ra ed esponeva che era rimasta debitrice nei confronti della AR della somma di £. 115.022.104; che il 25.09.95 era stato raggiunto l'accordo di dilazionare il pagamento di tale debito in rate mensili e di riprendere il rapporto di lavorazione;
che il 26.10.1995, contravvenendo agli accordi, la AR aveva condizionato la consegna dei capi nel frattempo confe- zionati al pagamento della ricevuta bancaria di £. 26.100.000 con scadenza 31.10.1995, importo già compreso nella somma rateizzata;
che la AR inoltre all'incaricato del ritiro dei capi aveva consegnato solo una parte della merce, pretenden- do il rilascio in garanzia dei nuovi tessuti destinati alla lavora- 2 zione, creando così una situazione di enorme difficoltà con lo scopo di rilevare l'azienda a prezzo vile. La CH ER chiede- va, pertanto, che la convenuta venisse condannata al risarci- mento dei danni nella misura di £. 100.000.000. Costituitasi, la AR contestava la domanda, assumen- do che si era dichiarata disponibile alla dilazione di paga- mento a condizione che la banca presso cui scontava le tratte e ricevute bancarie avesse a sua volta consentito il differi- mento. Ma poiché la banca l'aveva rifiutato si era vista co- stretta a respingere la proposta. In tale contesto la sua pretesa di pagamento della ricevuta bancaria era del tutto legittima. Contestava di aver rifiutato la consegna di parte dei capi con- fezionati e preteso tessuti in garanzia. In via riconvenzionale chiedeva la condanna della CH ER al pagamento della somma di £. 115.022.104. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva quella incidentale. Il gravame proposto dalla CH ER veniva respinto dalla Corte d'appello di Bologna, con la sentenza n. 795/99 del 21. 05.1999/09.07.1999 ora impugnata. Premesso che dell'accordo di dilazionare l'estinzione del de- bito non vi era alcuna prova documentale in quanto la propo- sta scritta della CH ER non risultava firmata dalla Zaratti- ni, osservava la Corte territoriale che dalla prova orale non ri- 3 sultava l'avvenuta conclusione di tale accordo, per cui era del tutto legittima la richiesta della AR di pagamento dell' importo della ricevuta bancaria in scadenza. Riteneva poi la Corte d'appello che il rifiuto della AR di consegnare tutta la merce non aveva finalità estorsive, come sostenuto dalla CH ER, ma era giustificato dall'anticipo con cui la com- mittente aveva disposto il ritiro (25.10.95) rispetto alla data di scadenza (2.11.95). Invero l'iniziale posizione della AR di condizionare la consegna della merce al pagamento della rice- vuta bancaria era stata immediatamente abbandonata, tant'è che tutti i capi disponibili erano stati consegnati. Neppure ri- sultava provato che la creditrice avesse ricevuto la consegna dei tessuti in pegno. In conclusione la pretesa risarcitoria della CH ER non risultava supportata da idonei riscontri pro- batori per cui andava rigettata. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la CH ER deducendo due motivi di annullamento. La AR resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché omesso esame di fatti de- cisivi, la ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver esaminato solo in parte la deposizione della teste RI GO za, omettendo di considerare un particolare decisivo costituito 4 dalla risposta affermativa al capitolo 2 della prova dal se- guente letterale tenore "vero che in data 25.9.95 la ditta Za- rattini ha aderito alla richiesta della CH ER, rappresentata dall'amministratore TE FA, di dilazionare il paga- mento del debito maturato a quella data in rate mensili di £.
7.000.000 ciascuna a partire dal 30.11.95"; omettendo altresì di considerare altra circostanza decisiva che, cioè, il rapporto AR riprese con le pattuite modalità di pa- CH ER - gamento tanto che in breve periodo furono eseguiti versamenti per circa £. 80.000.000. Inoltre l'impugnata sentenza ha erroneamente valutato la deposizione del teste NI allorché ha escluso il com- portamento coercitivo e vessatorio dalla AR, che aveva condizionato la consegna della merce al pagamento delle rice- vute bancarie. La Corte territoriale, statuendo la inesistenza del patto di dilazione sia del debito pregresso sia delle forniture correnti, ha omesso di esaminare la eccezione della CH ER tendente all'affermazione della inesigibilità del credito.
1.1. Il motivo è infondato. Trattasi all'evidenza di doglianze di merito tendenti alla ri- valutazione delle risultanze processuali, non deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, che nel caso specifico non ri- 5 corre avendo i giudici di merito correttamente giustificato il lo- ro convincimento, allorché hanno rilevato che, in base alla prova orale, risultata vaga e generica, non era stata dimo- strata l'avvenuta conclusione dell'accordo di dilazionare il pa- gamento del debito, né provato il comportamento vessatorio della AR nel pretendere il pagamento delle ricevute ban- carie scadute. Al riguardo non ha senso sostenere che sarebbe stata tra- scurata parte della deposizione della GO e interpretata er- roneamente la deposizione dell'NI perché è principio costantemente affermato da questa Corte che la valutazione delle risultanze processuali nonchè della prova testimoniale insieme al controllo sulla loro concludenza come la scelta, fra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione - involgono apprezzamenti di fatto ri- servati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discute- re ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni av- verse (ex plurimis: Cass.
8.11.1996 n. 9744; 6.9.1995 n. 9384; Cass. 14.4.1994 n. 3498); onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi con- siderati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ri- 6 corrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione e mancata applicazione dell'art. 1362 c.c. ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente assume che la Corte d'appello nell'interpretare il contratto avrebbe trascurato circostanze essenziali e cioè: a) l' accettazione da parte della AR di versamenti per £. 80.000.000 imputati alle forniture correnti e non al credito pregresso;
b) la mancata richiesta di pagamento dell'intero de- bito pregresso, ma l'abusiva emissione di una ricevuta banca- ria per importo notevolmente inferiore;
c) la oggettiva ragione- volezza dell'accordo così come rappresentato dalla CH ER. Da tali circostanze la Corte d'appello avrebbe dovuto dedurre che era stato raggiunto l'accordo di dilazionare il pagamento del debito.
2.1. Anche tale motivo è infondato. Con esso la ricorrente, sotto l'apparente aspetto della viola- zione di norme di legge (art. 1362 c.c.) e di presunti vizi moti- vazionali, mira a censurare la valutazione che la Corte d' ap- pello ha dato sull'esistenza, portata e conclusione del negozio M giuridico, dimenticando che tale valutazione è riservata al giu- dice di merito, il cui apprezzamento soggiace, in sede di legit- timità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e al controllo di una motiva- 7 zione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica sia quella del vizio di motivazione esigo- no una specifica indicazione e, cioè, la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragio- namento del giudice, poiché altrimenti la critica alla ricostru- zione del rapporto negoziale si traduce nella proposta di un' interpretazione diversa da quella censurata, inammissibile come tale in sede di legittimità (Cass. 10.7.2000 n. 9157; 11.8. 1999 n. 8590; 13.5. 1998 n. 4832). L'impugnata sentenza ha dato ampia ed esauriente giustifi- cazione del proprio convincimento, allorché, interpretando le risultanze processuali, ha ritenuto che il contratto di dilazio- nare il pagamento del debito non si era perfezionato perché le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo, eviden- ziando come in tale contesto risultava del tutto legittima la ri- chiesta della AR di pagamento delle ricevute bancarie scadute. La ricorrente pretende di utilizzare le regole ermeneutiche di interpretazione dei contratti per provare l'esistenza dell' accor- do ovvero di un pactum de non petendo che, invece, risulta non essere stato raggiunto. Mentre con le circostanze indicate sub a), b) e c) tende a da- re prevalenza, nella ricostruzione dei fatti, e peraltro sulla ba- 8 se di considerazioni personali, ad ulteriori elementi rispetto a quelli, invece, esaminati e valutati dalla Corte d'appello e che, quindi, devono ritenersi da questa implicitamente considerati non decisivi. Le censure, pertanto, concretano una soggettiva ricostru- zione dei fatti, contrastante con quella adottata dal giudice di merito, la quale, in quanto corretta logicamente e giuridica- mente, è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, es- sendo il giudice di merito, solo che ne dia adeguata giustifica- zione, d'individuare gli elementi che esso ritiene decisivi della controversia a preferenza di altri. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va riget- tato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese 109T129.11 processuali, liquidate come in dispositivo. 456T 30PP
P. Q. M.
TOT. 160,10 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro. 40, 60, oltre Euro 2.500,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 26 febbraio 2002. franco dousinter BIDENTIL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino IL CANCELLIERE C1 AL ER 22 LUG 2002 9