CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 14490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14490 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IT NZ nato a [...] il [...] AS LI nato a [...] il [...] LI OR nato a [...] il [...] ER NZ AN nato a [...] il [...] IG EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NZ TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilitii dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato SINATRA CORRADO in difesa di IT NZ e LI OR dopo il dibattimento insiste sui -notivi di ricorso CHIEDE L'ACCOGLIMENTO. L'avvocato VITALE TE in difesa di IG EL dopo il dibattimento si Penale Sent. Sez. 2 Num. 14490 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: TUTINELLI NZ Data Udienza: 15/12/2022 riporta ai motivi già dedotti e insiste per raccoglimento. L'avvocato VITALE TE in difesa di ER NZ AN dopo il dibattimento si riporta ai motivi di ricorso, chiede raccoglimento;
l'avvocato VITALE TE in difesa di AS LI dopo il dibattimento si riporta ai motivi di ricorso, chiede l'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza 3 aprile 2019, il GIP del Tribunale di Termini Imerese ha condannato: - IT CE e RA:LI RE in relazione ai reati di cui ai capi 1-2-3 previa riqualificazione in termini di ricettazione, esclusione della recidiva contestata i Militello e ritenuta la sola recidiva specifica e reiterata in relazione al Ìc1/4CLI; AS IL in relazione ai reati di cui ai capi 4-5-6-7-8-9-10-11- 12 per come contestati;
ER CE EL in relazione al reato di cui al capo 22; IG EL in relazio le ai reati di cui ai capi 17-19. Con il provvedimento in questa SE de impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 3 aprile 2019 dal GIP del Tribunale di Termini Imerese riqualificando in termini di ricettazione tutti i reati ascritti agli imputati IT CE e LI RE nonché il delitto contestato al capo 12 all'imputato AS IL in termir i di ricettazione 2. Propongono ricorso per cas3azione gli imputati IT CE, LI RE, AS Filippc, ER CE EL , IG EL 2.1. Ricorso LI RE - IT CE con l'Avv. Corrado NA . 2.1.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 8 9 cod proc pen evidenziando come, all'esito della riqualificazione in termini di ricettazione, dovrebbe ritenersi qualificante il luogo dove statoVccertato il possesso e quindi fondata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa in relazione alla diversa imputazione di riciclaggio. 2.1.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolc 648 cod pen affermandosi la mancata valutazione delle spiegazioni fornite dai coimputati con riguardo al possesso dei mezzi oggetto del processo e della prospettata presenza di documenti conservati all'interno del cruscotto. Inoltre, con riferimento al capo B), non sarebbe stato accertato se il numero di telaio fosse o meno artefatto, risulterebbe che solo parte dei pezzi in contestazione risultavano ii provenienza illecita e, per quanto riguarda il capo C), il solo organo motore a/eva il numero abraso e questo era stato acquistato da uno sfasciacarrozze il che escludeva la necessità di registrazione o ulteriori formalità. 2.1.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche essendo il IT soggetto incensurato e che non ha cc ndanne o carichi pendenti successivi ai fatti e risultando il LI soggetto poco incline alla violenza o alla commissione di delitti. 2.2 Ricorso AS IL con l'Avvocato Maria Teresa Nascè del Foro di Palermo. 2.2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 648 bis cod pen e ai capi 440-10. In particolare, non risulterebbe condivisibile la qt_alificazione giuridica non potendo essere imputata al AS la contraffazione del telaio e la predisposizione di una targa diversa da quella autentica. ME ) sarebbe corretta la valutazione della Corte in termini di maggiore verosimiglianza della prospettazione accusatoria dovendosi anche rilevare che dalle stesse non sarebbe possibile desumere lo svolgimento di alcuna attività illecita e il successivo contatto tra il AS e il NT non sarebbe idonea a dimostrare con certezza la partecipazione al delitto in contestazione posto che, fra l'altro, in tale intercettazione, il AS esclude ogni intervento sull'automobile. Ne conseguirebbe la necessità di riqualificare fatti in termini di ricettazione. 2.2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 648 e 648 bis affermando che, in considerazione degli elementi già esp)sti nel primo motivo, al più avrebbe potuto riqualificarsi la vicenda in termini di ricettazione. 2.2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 648 cod pen in relazione ai capi 5 e 11. Si lamenta in particolare l'assenza di una rigorosa verifica dibattimentale in relazione all'elemento soggettivo non potendosi ritenere sufficiente la mancata giustificazione del possesso e non essendo il dolo eventuale strutturalmente compatibile con il delitto di ricettazior e. 2.2.4. Con il quarto motivo, 51 lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 367 642 cod pen non potendosi ritenere sufficiente, ai fini della dichiarazione di penale responsabilità il fatto che pezzi dell'automobile di cui è stato der unciato il furto siano stati trovati nella disponibilità dell'imputato. 2.2.5 Con il quinto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione gli articoli 62 bis, 99 e 133 cod pen. Secondo il ricorrente, la dichiarazione di recidiva risulterebbe illegittima difettando circostanze concretamente significative di una particolare pericolosità dell'imputato in considerazione del modestissimo ruol ) ricoperto da costui. Per le medesime considerazioni si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche affermando che né i precedenti penali né la gravità del fatto potrebbero fondare i, diniego delle stesse. 2.3 Ricorso ER CE EL con l'Avv. Mauro. 2.3.1. Con il primo motivo,si la -nenta vizio di motivazione in relazione gli articoli 648 cod pen e 192 cod proc pen. In particolare, difetterebbe la prova che l'imputato avesse la disponibilità esc usiva del magazzino ove furono rinvenuti i beni di provenienza illecita e anzi il fatto che l'immobile sia stato oggetto di due effrazioni successive al sequestro e all'applicazione della misura cautelare personale dimostrerebbe il contrario. Difetterebbe comunque qualsivoglia indagine circa la titolarità del magazzino. 2.3.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione agli articoli 42-43-648 cod pen e 192 cod r roc pen. In particolare, difetterebbe la prova dell'elemento psicologico non risultar do sufficiente la mancata spiegazione della disponibilità dei beni. Nel caso di sPecie, infatti, si tratta di beni liberamente oggetto di compravendita tra privati e acquisibili da qualsiasi sfasciacarrozze. Il ricorrente richiama sul punto la giurisprudenza del Tribunale di Napoli, di Genova, di TE e i relativi "principi di diritto". 2.3.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione agli articoli 42-43-648-712 cod pen e all'articolo 192 cod proc pen. Si lamenta in particolare che, al più, potrebbe ritenersi sussistente un mero sospetto sulla provenienza illecita dei beni acquistati. 2.3.4. Con il quarto motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione agli articoli 62 bis cod pen 192 cod proc p en. In particolare, il riferimento alla gravità dei fatti contestati, ai precedenti pianali e alla mancanza di positivi elementi valutazione non sarebbe sufficiente fondare tale diniego posto che mancherebbe una effettiva valutazione dell'atteggiz mento collaborativo dell'imputato consistito nella consegna delle chiavi del magazzino di cui gli operanti non conoscevano nemmeno l'ubicazione. Mancherebbe inoltre una specifica motivazione sulla commisurazione della pena poiché già il GIP sarebbe partito da considerazioni non corrispondenti a quanto acclarato in relazione all'unico reato di ricettazione che non potrebbe essere ritenuto grave. Inoltre i precedenti penali sarabbero stati valutati più volte a sfavore dell'imputato posto che avrebbero giustificato l'applicazione della recidiva, la parannetrazione della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Ricorso IG EL con l'Avv. Stefano Vitale. 2.4.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermata penale responsabilità pe - i fatti di cui al capo 17 dell'imputazione. lth In particolare, l'interpretazionE fornita alle intercettazioni risulterebbe meramente ipotetica e priva di risccntri. Dovrebbe considerarsi del resto che i pezzi della autovettura in contestazio le sono stati trovati in un terreno adiacente dal sito sottoposto a monitoraggio, nn erano presenti nell'officina del IG e risulterebbe insufficiente il fatto che l'autovettura rubata sia entrata nell'officina ove il GG lavorava. 2.4.2. Con il secondo motivo, si 13menta vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per i fatti di cui al capo 19 dell'imputazione. Non risulterebbe in alcun modo provata la :onsapevolezza della provenienza furtiva del bene e irrilevante risulterebbe il fatto che sia stato ripreso l'ingresso dell'automobile presso officina dove lavorava il GG. 2.4.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per i fatti di cui al capo 18. In particolare, illegittima sarebbe la riforma dell'as;oluzione di primo grado in assenza di un chiaro coefficiente psicologico in capo all'imputato. 2.4.4. Con il quarto motivo, si amenta violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti ceneriche rispetto alla recidiva. Difetterebbe inoltre la prova di una maggiore pericolosità del per effetto della commissione del delitto de quo in conseguenza della modesta gravità del fatto, delle modalità complessive dell'azione incriminata, dell'occasionalità del comportamento contestato il lungo lasso di tempo tra3corso dai fatti in argomento, della condotta susseguente a tali episodi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili 1. Ricorso LI RE IT CE con l'Avv. Corrado NA. 1.1 Al primo motivo del ricorso ic1/4CLI - IT è manifestamente infondato. Ai ricorrenti risultava oric inariamente contestato il riciclaggio di tre é RA automobili e, in sede di appello, qgp condottOrsTata riqualificata in termini di ricettazione. Già in primo grado era stata evidenziata come non vi fossero elementi per individuare il luogo di materiale consumazione delle condotte. In atti non risulta alcun elemento tale da desunere in che luogo fosse stata acquistata la disponibilità dei beni in contestazione. MEo è possibile revocare in dubbio il fatto che la consumazione del delittc , di ricettazione avviene con la ricezione di beni e che il possesso è soltanto un p rofilo che attiene a un momento successivo alla consumazione del delitto medesimo che attiene all'accertamento della disponibilità in tal modo acquisita. Risulta dunque logica, lineare e congrua motivazione dei giudici del merito che hanno evidenziato che, in difetto di ulteriori elementi, risulta corretta l'applicazione del criterio della residenza. tst 1.2. Il secondo motivo del ricorso) LI — IT risulta parimenti manifestamente infondato. Risulta ino:ontestato in atti il fatto che i primi tre capi di imputazione riguardavano beni di provenienza furtiva della cui provenienza i ricorrenti non hanno saputo fornire adeguata spiegazione. Non vi è elemento per ritenere che la condanna abbia avuto ad oggetto beni di provenienza lecita. Di conseguenza, la Corte di appello si è sul punto correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base de l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede;
in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 1.3. Manifestamente infondato Ellche il motivo riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche sussistendo sul punto motivazione adeguata in presenza di condotte reiterate e in difetto di elementi valutabili a favore del IT e all'esito della valorizzazi )ne dei precedenti del LI. 2. Ricorso AS IL con l'Avvocato Maria Teresa Nascè del Foro di Palermo. 2.1. I primi due motivi del r corso AS risultano ispirate ad una inammissibile valutazione parcellizzdta ed atomistica degli atti del fascicolo processuale. Sussiste motivazione logica e congrua in relazione al capo 10 e dalle circostanze di fatto oggetto di diretto accertamento da parte degli operanti (segnatamente la presenza del veicol) da cui sono stati tratti di dati identificativi del telaio in prossimità dell'officina che si trovava sotto osservazione) che si fondono con la altrettanto lineare I alutazione del fatto che, in quello stesso periodo, l'imputato cercava con insisti3nza pezzi di ricambio necessari per rendere l'automobile di provenienza furtiva funzionante. Congrua anche la motivazione sul capo 4 in considerazione del sopralluoogo notturno e alle circostanze di fatto rilevate dagli operanti (pagina 16 della motiv3zione di secondo grado) che permettevano di individuare perfino l'origine dei dat utilizzati per l'operazione contestata. 2.1.1. Tali accertamenti di fatto, per come correttamente richiamati, hanno permesso di evidenziare in maniera logica e certa la presenza di un contributo causale dell'imputato nella modificazione del bene stesso il che esclude in radice la possibilità di procedere alla riqualif cazione richiesta in sede di ricorso. 2.2. Con riferimento ai capi 5 e :.1 della imputazione, come già anticipato in relazione alla valutazione dei motivi ci ricorso presentato da diverso imputato, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquis:o in mala fede;
in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la proveniewa del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 2.3. Il quarto motivo di ricorso ri;
ulta del tutto privo di fondamento. Infatti, il ritrovamento di parte della meccanica dell'automobile nella disponibilità del ricorrente, in difetto di alcun elemento diverso dalle dichiarazioni del ricorrente che concretamente riscontri la presenza di una precedente riparazione dell'automobile successiviimente denunciata come rubata, costituisce prova logica pienamente idonea a ritE nere la falsità della denuncia di furto e della richiesta di risarcimento presentata a la compagnia assicurativa. 2.4. Anche in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio risulta sussistente motivazione logica, congrua, coerente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. pagina 21 della motivazione). 2.4.1. In particolare, quanto a la ritenuta recidiva, risulta correttamente valorizzata la stabilità della scel:a criminosa unitamente alla accertata progettazione commissione di ulteriori delitti successivamente alla riportate condanna che, proprio in relazione alla assoluta indifferenza mostrata rispetto alle reazioni dell'ordinamento, costituiscono prova della ingravescente pericolosità dell'imputato. 2.4.2. Quanto al diniego delle :ircostanze attenuanti generiche, risultano correttamente valorizzati i precederti penali, la gravità dei fatti contestati e comunque la mancanza di elementi p )sitivi valutabili a favore degli imputati. 2.4.3. Quanto infine alla determinazione della pena base, questa risulta assai prossima ai valori minimi edittali cor la conseguenza che non risulta necessaria motivazione ulteriore rispetto alla ind cata congruità della stessa. 3. Ricorso ER CE Em3nuele con l'Avv. Mauro. 3.1. Il primo motivo del ricorso ER risulta manifestamente infondato. Sussiste nelle sentenze di merito moivazione congrua sulla disponibilità in fatto del magazzino. Lo stesso ricorrente nen pone in dubbio tale circostanza limitandosi a contestare il carattere esclusivo di tale disponibilità. Anche sotto questo aspetto, tuttavia, le allegazioni difensive, da t. na parte, si esauriscono nella enunciazione di profili meramente ipotetici, del tutto inidonei a incidere sulla logica della decisione come del resto correttamer te evidenziato dalle decisioni di merito. Per altro verso, il motivo così formulato ri5,ulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori d ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fat:o posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e divers parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 153099). 3.2. Il secondo e il terzo motivo d al ricorso ER risultano manifestamente infondati dovendosi sul punto richiamare le argomentazioni in diritto già sviluppate nell'esame del terzo motivo del ricors D IT - LI). 3.3. Il quarto motivo del ricorso l'ALMERI è manifestamente infondato. 3.3.1. La valutazione fatta dai giudici del merito in sede di determinazione della pena base e di diniego delle ciro)stanze attenuanti generiche risulta corretta potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, g te iere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione. Infatti, un dato polivalente può essere utilizzato più volte sotto c ifferenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). 3.3.2. Quanto alla ritenuta reciciva, risulta corretta, anche con riferimento alla posizione del ER, la valori;
zazione dei precedenti penali sub specie di indifferenza rispetto alle precedenti sanzioni, di protratta progettualità nello svolgimento di attività illecita, di stabilità della scelta criminosa;
ragioni pienamente coerenti alla desunta pre;
enza di una pericolosità ingravescente. 4. Ricorso IG EL con l'Avv. Stefano Vitale 4.1. Il primo motivo del ricorso IG risulta manifestamente infondato. Pienamente logica risulta l'interpretazione offerta in sede giudiziale alle intercettazioni in relazione al capo 17 dell'imputazione. I giudici del merito hanno dato correttamente conto della presenza di un elemento di fatto che permetteva di fornire alle richiamate captazioni L na chiave di lettura unitaria costituito dalla identificazione dell'automobile di prDvenienza furtiva all'interno del locale di pertinenza del ricorrente;
circostanza - questa - che permetteva di dare un senso compiuto al contenuto delle intercettE zioni stesse. I diversi argomenti utilizzati in sede di articolazione del ricorso risultano non tenere conto di tali profili di logicità della interpretazione giudiziale e muovano comunque da una inammissibile v)lutazione parcellizzata ed atomistica del contenuto del fascicolo processuale. 4.2. Anche in relazione ai capi 18 e 19 dell'imputazione (e quindi al secondo e al terzo motivo del ricorso RIGGI)) risulta sussistente nei provvedimenti di merito motivazione logica, linear , congrua e conforme a consolidata giurisprudenza di questa Corte e quindi, per tali caratteri, insuscettibile di ulteriore sindacato in questa sede. In particolai e, non solo la Corte di merito si è richiamata ai principi di diritto già esplicitati in materia di ricettazione di cui si è già dato conto esaminando il terzo motivo del ricors ) IT - LI, ma ha fornito - con particolare riferimento al capo 19 - anche ulteriori elementi da cui desumere, indirettamente, la piena consapevolEzza dell'illiceità della provenienza del bene costituiti dal fatto che, all'ingresso nell'officina, il veicolo risultava perfettamente funzionante e dalle modalità con cui il veicolo stesso, poco dopo il furto, è stato colà trasportato. 4.3. Il quarto motivo di ricorso è, ancora una volta, manifestamente infondato. La valutazione fatta dai giudici del merito in sede di determinazione della pena base e di diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta corretta. Infatti, risulta logica la valuta;
:ione dei precedenti vantati dall'imputato potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, te iere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principic del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). Quanto alla ritenuta recidiva, r sulta corretta, anche con riferimento alla posizione del IG, la valorizza ione dei precedenti penali sub specie di indifferenza rispetto le precedent sanzioni, protratta progettualità nello svolgimento di attività illecita, stat ilità della scelta criminosa da cui risulta pienamente legittima la desunta pres2nza di una pericolosità ingravescente. 5. Alle suesposte considerazioni zonsegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una so -ima che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi E condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022 Il ConsigIiere estensore Il Presiden
udita la relazione svolta dal Consigliere NZ TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilitii dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato SINATRA CORRADO in difesa di IT NZ e LI OR dopo il dibattimento insiste sui -notivi di ricorso CHIEDE L'ACCOGLIMENTO. L'avvocato VITALE TE in difesa di IG EL dopo il dibattimento si Penale Sent. Sez. 2 Num. 14490 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: TUTINELLI NZ Data Udienza: 15/12/2022 riporta ai motivi già dedotti e insiste per raccoglimento. L'avvocato VITALE TE in difesa di ER NZ AN dopo il dibattimento si riporta ai motivi di ricorso, chiede raccoglimento;
l'avvocato VITALE TE in difesa di AS LI dopo il dibattimento si riporta ai motivi di ricorso, chiede l'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza 3 aprile 2019, il GIP del Tribunale di Termini Imerese ha condannato: - IT CE e RA:LI RE in relazione ai reati di cui ai capi 1-2-3 previa riqualificazione in termini di ricettazione, esclusione della recidiva contestata i Militello e ritenuta la sola recidiva specifica e reiterata in relazione al Ìc1/4CLI; AS IL in relazione ai reati di cui ai capi 4-5-6-7-8-9-10-11- 12 per come contestati;
ER CE EL in relazione al reato di cui al capo 22; IG EL in relazio le ai reati di cui ai capi 17-19. Con il provvedimento in questa SE de impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 3 aprile 2019 dal GIP del Tribunale di Termini Imerese riqualificando in termini di ricettazione tutti i reati ascritti agli imputati IT CE e LI RE nonché il delitto contestato al capo 12 all'imputato AS IL in termir i di ricettazione 2. Propongono ricorso per cas3azione gli imputati IT CE, LI RE, AS Filippc, ER CE EL , IG EL 2.1. Ricorso LI RE - IT CE con l'Avv. Corrado NA . 2.1.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 8 9 cod proc pen evidenziando come, all'esito della riqualificazione in termini di ricettazione, dovrebbe ritenersi qualificante il luogo dove statoVccertato il possesso e quindi fondata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa in relazione alla diversa imputazione di riciclaggio. 2.1.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolc 648 cod pen affermandosi la mancata valutazione delle spiegazioni fornite dai coimputati con riguardo al possesso dei mezzi oggetto del processo e della prospettata presenza di documenti conservati all'interno del cruscotto. Inoltre, con riferimento al capo B), non sarebbe stato accertato se il numero di telaio fosse o meno artefatto, risulterebbe che solo parte dei pezzi in contestazione risultavano ii provenienza illecita e, per quanto riguarda il capo C), il solo organo motore a/eva il numero abraso e questo era stato acquistato da uno sfasciacarrozze il che escludeva la necessità di registrazione o ulteriori formalità. 2.1.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche essendo il IT soggetto incensurato e che non ha cc ndanne o carichi pendenti successivi ai fatti e risultando il LI soggetto poco incline alla violenza o alla commissione di delitti. 2.2 Ricorso AS IL con l'Avvocato Maria Teresa Nascè del Foro di Palermo. 2.2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 648 bis cod pen e ai capi 440-10. In particolare, non risulterebbe condivisibile la qt_alificazione giuridica non potendo essere imputata al AS la contraffazione del telaio e la predisposizione di una targa diversa da quella autentica. ME ) sarebbe corretta la valutazione della Corte in termini di maggiore verosimiglianza della prospettazione accusatoria dovendosi anche rilevare che dalle stesse non sarebbe possibile desumere lo svolgimento di alcuna attività illecita e il successivo contatto tra il AS e il NT non sarebbe idonea a dimostrare con certezza la partecipazione al delitto in contestazione posto che, fra l'altro, in tale intercettazione, il AS esclude ogni intervento sull'automobile. Ne conseguirebbe la necessità di riqualificare fatti in termini di ricettazione. 2.2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 648 e 648 bis affermando che, in considerazione degli elementi già esp)sti nel primo motivo, al più avrebbe potuto riqualificarsi la vicenda in termini di ricettazione. 2.2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 648 cod pen in relazione ai capi 5 e 11. Si lamenta in particolare l'assenza di una rigorosa verifica dibattimentale in relazione all'elemento soggettivo non potendosi ritenere sufficiente la mancata giustificazione del possesso e non essendo il dolo eventuale strutturalmente compatibile con il delitto di ricettazior e. 2.2.4. Con il quarto motivo, 51 lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 367 642 cod pen non potendosi ritenere sufficiente, ai fini della dichiarazione di penale responsabilità il fatto che pezzi dell'automobile di cui è stato der unciato il furto siano stati trovati nella disponibilità dell'imputato. 2.2.5 Con il quinto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione gli articoli 62 bis, 99 e 133 cod pen. Secondo il ricorrente, la dichiarazione di recidiva risulterebbe illegittima difettando circostanze concretamente significative di una particolare pericolosità dell'imputato in considerazione del modestissimo ruol ) ricoperto da costui. Per le medesime considerazioni si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche affermando che né i precedenti penali né la gravità del fatto potrebbero fondare i, diniego delle stesse. 2.3 Ricorso ER CE EL con l'Avv. Mauro. 2.3.1. Con il primo motivo,si la -nenta vizio di motivazione in relazione gli articoli 648 cod pen e 192 cod proc pen. In particolare, difetterebbe la prova che l'imputato avesse la disponibilità esc usiva del magazzino ove furono rinvenuti i beni di provenienza illecita e anzi il fatto che l'immobile sia stato oggetto di due effrazioni successive al sequestro e all'applicazione della misura cautelare personale dimostrerebbe il contrario. Difetterebbe comunque qualsivoglia indagine circa la titolarità del magazzino. 2.3.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione agli articoli 42-43-648 cod pen e 192 cod r roc pen. In particolare, difetterebbe la prova dell'elemento psicologico non risultar do sufficiente la mancata spiegazione della disponibilità dei beni. Nel caso di sPecie, infatti, si tratta di beni liberamente oggetto di compravendita tra privati e acquisibili da qualsiasi sfasciacarrozze. Il ricorrente richiama sul punto la giurisprudenza del Tribunale di Napoli, di Genova, di TE e i relativi "principi di diritto". 2.3.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione agli articoli 42-43-648-712 cod pen e all'articolo 192 cod proc pen. Si lamenta in particolare che, al più, potrebbe ritenersi sussistente un mero sospetto sulla provenienza illecita dei beni acquistati. 2.3.4. Con il quarto motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione agli articoli 62 bis cod pen 192 cod proc p en. In particolare, il riferimento alla gravità dei fatti contestati, ai precedenti pianali e alla mancanza di positivi elementi valutazione non sarebbe sufficiente fondare tale diniego posto che mancherebbe una effettiva valutazione dell'atteggiz mento collaborativo dell'imputato consistito nella consegna delle chiavi del magazzino di cui gli operanti non conoscevano nemmeno l'ubicazione. Mancherebbe inoltre una specifica motivazione sulla commisurazione della pena poiché già il GIP sarebbe partito da considerazioni non corrispondenti a quanto acclarato in relazione all'unico reato di ricettazione che non potrebbe essere ritenuto grave. Inoltre i precedenti penali sarabbero stati valutati più volte a sfavore dell'imputato posto che avrebbero giustificato l'applicazione della recidiva, la parannetrazione della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Ricorso IG EL con l'Avv. Stefano Vitale. 2.4.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermata penale responsabilità pe - i fatti di cui al capo 17 dell'imputazione. lth In particolare, l'interpretazionE fornita alle intercettazioni risulterebbe meramente ipotetica e priva di risccntri. Dovrebbe considerarsi del resto che i pezzi della autovettura in contestazio le sono stati trovati in un terreno adiacente dal sito sottoposto a monitoraggio, nn erano presenti nell'officina del IG e risulterebbe insufficiente il fatto che l'autovettura rubata sia entrata nell'officina ove il GG lavorava. 2.4.2. Con il secondo motivo, si 13menta vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per i fatti di cui al capo 19 dell'imputazione. Non risulterebbe in alcun modo provata la :onsapevolezza della provenienza furtiva del bene e irrilevante risulterebbe il fatto che sia stato ripreso l'ingresso dell'automobile presso officina dove lavorava il GG. 2.4.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per i fatti di cui al capo 18. In particolare, illegittima sarebbe la riforma dell'as;oluzione di primo grado in assenza di un chiaro coefficiente psicologico in capo all'imputato. 2.4.4. Con il quarto motivo, si amenta violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti ceneriche rispetto alla recidiva. Difetterebbe inoltre la prova di una maggiore pericolosità del per effetto della commissione del delitto de quo in conseguenza della modesta gravità del fatto, delle modalità complessive dell'azione incriminata, dell'occasionalità del comportamento contestato il lungo lasso di tempo tra3corso dai fatti in argomento, della condotta susseguente a tali episodi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili 1. Ricorso LI RE IT CE con l'Avv. Corrado NA. 1.1 Al primo motivo del ricorso ic1/4CLI - IT è manifestamente infondato. Ai ricorrenti risultava oric inariamente contestato il riciclaggio di tre é RA automobili e, in sede di appello, qgp condottOrsTata riqualificata in termini di ricettazione. Già in primo grado era stata evidenziata come non vi fossero elementi per individuare il luogo di materiale consumazione delle condotte. In atti non risulta alcun elemento tale da desunere in che luogo fosse stata acquistata la disponibilità dei beni in contestazione. MEo è possibile revocare in dubbio il fatto che la consumazione del delittc , di ricettazione avviene con la ricezione di beni e che il possesso è soltanto un p rofilo che attiene a un momento successivo alla consumazione del delitto medesimo che attiene all'accertamento della disponibilità in tal modo acquisita. Risulta dunque logica, lineare e congrua motivazione dei giudici del merito che hanno evidenziato che, in difetto di ulteriori elementi, risulta corretta l'applicazione del criterio della residenza. tst 1.2. Il secondo motivo del ricorso) LI — IT risulta parimenti manifestamente infondato. Risulta ino:ontestato in atti il fatto che i primi tre capi di imputazione riguardavano beni di provenienza furtiva della cui provenienza i ricorrenti non hanno saputo fornire adeguata spiegazione. Non vi è elemento per ritenere che la condanna abbia avuto ad oggetto beni di provenienza lecita. Di conseguenza, la Corte di appello si è sul punto correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base de l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede;
in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 1.3. Manifestamente infondato Ellche il motivo riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche sussistendo sul punto motivazione adeguata in presenza di condotte reiterate e in difetto di elementi valutabili a favore del IT e all'esito della valorizzazi )ne dei precedenti del LI. 2. Ricorso AS IL con l'Avvocato Maria Teresa Nascè del Foro di Palermo. 2.1. I primi due motivi del r corso AS risultano ispirate ad una inammissibile valutazione parcellizzdta ed atomistica degli atti del fascicolo processuale. Sussiste motivazione logica e congrua in relazione al capo 10 e dalle circostanze di fatto oggetto di diretto accertamento da parte degli operanti (segnatamente la presenza del veicol) da cui sono stati tratti di dati identificativi del telaio in prossimità dell'officina che si trovava sotto osservazione) che si fondono con la altrettanto lineare I alutazione del fatto che, in quello stesso periodo, l'imputato cercava con insisti3nza pezzi di ricambio necessari per rendere l'automobile di provenienza furtiva funzionante. Congrua anche la motivazione sul capo 4 in considerazione del sopralluoogo notturno e alle circostanze di fatto rilevate dagli operanti (pagina 16 della motiv3zione di secondo grado) che permettevano di individuare perfino l'origine dei dat utilizzati per l'operazione contestata. 2.1.1. Tali accertamenti di fatto, per come correttamente richiamati, hanno permesso di evidenziare in maniera logica e certa la presenza di un contributo causale dell'imputato nella modificazione del bene stesso il che esclude in radice la possibilità di procedere alla riqualif cazione richiesta in sede di ricorso. 2.2. Con riferimento ai capi 5 e :.1 della imputazione, come già anticipato in relazione alla valutazione dei motivi ci ricorso presentato da diverso imputato, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquis:o in mala fede;
in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la proveniewa del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 2.3. Il quarto motivo di ricorso ri;
ulta del tutto privo di fondamento. Infatti, il ritrovamento di parte della meccanica dell'automobile nella disponibilità del ricorrente, in difetto di alcun elemento diverso dalle dichiarazioni del ricorrente che concretamente riscontri la presenza di una precedente riparazione dell'automobile successiviimente denunciata come rubata, costituisce prova logica pienamente idonea a ritE nere la falsità della denuncia di furto e della richiesta di risarcimento presentata a la compagnia assicurativa. 2.4. Anche in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio risulta sussistente motivazione logica, congrua, coerente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. pagina 21 della motivazione). 2.4.1. In particolare, quanto a la ritenuta recidiva, risulta correttamente valorizzata la stabilità della scel:a criminosa unitamente alla accertata progettazione commissione di ulteriori delitti successivamente alla riportate condanna che, proprio in relazione alla assoluta indifferenza mostrata rispetto alle reazioni dell'ordinamento, costituiscono prova della ingravescente pericolosità dell'imputato. 2.4.2. Quanto al diniego delle :ircostanze attenuanti generiche, risultano correttamente valorizzati i precederti penali, la gravità dei fatti contestati e comunque la mancanza di elementi p )sitivi valutabili a favore degli imputati. 2.4.3. Quanto infine alla determinazione della pena base, questa risulta assai prossima ai valori minimi edittali cor la conseguenza che non risulta necessaria motivazione ulteriore rispetto alla ind cata congruità della stessa. 3. Ricorso ER CE Em3nuele con l'Avv. Mauro. 3.1. Il primo motivo del ricorso ER risulta manifestamente infondato. Sussiste nelle sentenze di merito moivazione congrua sulla disponibilità in fatto del magazzino. Lo stesso ricorrente nen pone in dubbio tale circostanza limitandosi a contestare il carattere esclusivo di tale disponibilità. Anche sotto questo aspetto, tuttavia, le allegazioni difensive, da t. na parte, si esauriscono nella enunciazione di profili meramente ipotetici, del tutto inidonei a incidere sulla logica della decisione come del resto correttamer te evidenziato dalle decisioni di merito. Per altro verso, il motivo così formulato ri5,ulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori d ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fat:o posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e divers parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 153099). 3.2. Il secondo e il terzo motivo d al ricorso ER risultano manifestamente infondati dovendosi sul punto richiamare le argomentazioni in diritto già sviluppate nell'esame del terzo motivo del ricors D IT - LI). 3.3. Il quarto motivo del ricorso l'ALMERI è manifestamente infondato. 3.3.1. La valutazione fatta dai giudici del merito in sede di determinazione della pena base e di diniego delle ciro)stanze attenuanti generiche risulta corretta potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, g te iere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione. Infatti, un dato polivalente può essere utilizzato più volte sotto c ifferenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). 3.3.2. Quanto alla ritenuta reciciva, risulta corretta, anche con riferimento alla posizione del ER, la valori;
zazione dei precedenti penali sub specie di indifferenza rispetto alle precedenti sanzioni, di protratta progettualità nello svolgimento di attività illecita, di stabilità della scelta criminosa;
ragioni pienamente coerenti alla desunta pre;
enza di una pericolosità ingravescente. 4. Ricorso IG EL con l'Avv. Stefano Vitale 4.1. Il primo motivo del ricorso IG risulta manifestamente infondato. Pienamente logica risulta l'interpretazione offerta in sede giudiziale alle intercettazioni in relazione al capo 17 dell'imputazione. I giudici del merito hanno dato correttamente conto della presenza di un elemento di fatto che permetteva di fornire alle richiamate captazioni L na chiave di lettura unitaria costituito dalla identificazione dell'automobile di prDvenienza furtiva all'interno del locale di pertinenza del ricorrente;
circostanza - questa - che permetteva di dare un senso compiuto al contenuto delle intercettE zioni stesse. I diversi argomenti utilizzati in sede di articolazione del ricorso risultano non tenere conto di tali profili di logicità della interpretazione giudiziale e muovano comunque da una inammissibile v)lutazione parcellizzata ed atomistica del contenuto del fascicolo processuale. 4.2. Anche in relazione ai capi 18 e 19 dell'imputazione (e quindi al secondo e al terzo motivo del ricorso RIGGI)) risulta sussistente nei provvedimenti di merito motivazione logica, linear , congrua e conforme a consolidata giurisprudenza di questa Corte e quindi, per tali caratteri, insuscettibile di ulteriore sindacato in questa sede. In particolai e, non solo la Corte di merito si è richiamata ai principi di diritto già esplicitati in materia di ricettazione di cui si è già dato conto esaminando il terzo motivo del ricors ) IT - LI, ma ha fornito - con particolare riferimento al capo 19 - anche ulteriori elementi da cui desumere, indirettamente, la piena consapevolEzza dell'illiceità della provenienza del bene costituiti dal fatto che, all'ingresso nell'officina, il veicolo risultava perfettamente funzionante e dalle modalità con cui il veicolo stesso, poco dopo il furto, è stato colà trasportato. 4.3. Il quarto motivo di ricorso è, ancora una volta, manifestamente infondato. La valutazione fatta dai giudici del merito in sede di determinazione della pena base e di diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta corretta. Infatti, risulta logica la valuta;
:ione dei precedenti vantati dall'imputato potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, te iere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principic del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). Quanto alla ritenuta recidiva, r sulta corretta, anche con riferimento alla posizione del IG, la valorizza ione dei precedenti penali sub specie di indifferenza rispetto le precedent sanzioni, protratta progettualità nello svolgimento di attività illecita, stat ilità della scelta criminosa da cui risulta pienamente legittima la desunta pres2nza di una pericolosità ingravescente. 5. Alle suesposte considerazioni zonsegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una so -ima che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi E condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022 Il ConsigIiere estensore Il Presiden