Sentenza 3 marzo 2003
Massime • 1
L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorché cumulando in detta sede la veste di domiciliataria, mentre resta al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all'esercizio della professione, o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione di esecutività del lodo (art. 825 cod. proc. civ.) o per l'intimazione del precetto ed il promuovimento dell'esecuzione forzata, potendo l'elezione di domicilio riguardare la notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, in relazione alla riconducibilità di detta impugnazione al rapporto od affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, non anche quando sia accessoria all'incarico difensivo per il procedimento arbitrale o per i successivi momenti dell'esecutività ed esecuzione del lodo, atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario -domiciliatario, stante la diversificazione e la separazione del procedimento di formazione ed attuazione del lodo e del giudizio rivolto a denunciarne la nullità. Tuttavia, l'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione presso quel difensore, anziché alla parte personalmente, non implica, inesistenza, ma nullità della notificazione medesima, e, dunque, un vizio emendabile con effetto "ex tunc" (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2003, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE ENPAM, (ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SOGESS - SERVIZI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI SOCIALI E SANITARI S.R.L.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 05495/00 proposto da:
SOGESS - SERVIZI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI SOCIALI E SANITARI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato NICOLA BOSCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO MONACO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FONDAZIONE ENPAM, (ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI), in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 3015/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
uditi gli avvocati Giovanni ARIETA, Antonio MONACO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluse che provvedendo sul ricorso principale, il dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnativa per nullità del lodo arbitrale, assorbito il ricorso incidentale, condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tra l'NP (Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici) e la S.r.l. OG (Società di organizzazione e gestione dei servizi sociali e sanitari), è insorta controversia, con riferimento a contratti inerenti alla progettazione e realizzazione di sistemi informatici.
Le relative questioni, in base a clausola compromissoria, sono state portate alla cognizione di arbitri, i quali, con lodo del 10 novembre 1997, hanno riconosciuto un residuo credito della Società per lire 720.000.000, con gli interessi legali ed il maggior danno di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ.. Gli avvocati Nicola Bosco ed Antonio Monaco, quali difensori e domiciliatari per delega loro conferita con la domanda di arbitrato, hanno assistito la OG nel relativo procedimento, e poi, il 17 dicembre 1997, hanno notificato all'NP il lodo, nonché precetto per il pagamento dell'indicata somma, all'uopo avvalendosi di procura, sempre con elezione di domicilio, rilasciata per il compimento di tali atti e per l'eventuale esecuzione forzata. L'NP ha impugnato per nullità il lodo, davanti alla Corte d'appello di Roma, con citazione notificata il 4 marzo 1998 alla OG, presso gli avvocati Bosco e Monaco. La OG si è costituita con comparsa del 14 maggio 1998.
La Corte d'appello, con sentenza depositata il 19 ottobre 1999, ha respinto l'impugnazione.
L'NP, mediante atto notificato il 1 febbraio 2000, ha chiesto la cassazione di detta sentenza, formulando sette motivi. La OG ha replicato con controricorso, ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale condizionato, con un unico motivo. L'NP ha risposto al ricorso incidentale con controricorso. Entrambe le parti, in occasione dell'udienza di discussione fissata dinanzi alla Sezione prima civile, hanno depositato memorie. Con la propria memoria, la OG ha dedotto che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare che la notificazione dell'impugnazione, in quanto effettuata con le indicate modalità e non personalmente ad essa convenuta, era inesistente, di modo che rendeva ininfluente la sua costituzione dopo il decorso del termine di cui all'art. 828 primo comma cod. proc. civ..
A seguito d'ordinanza della Sezione prima del 14 giugno 2002, la quale ha evidenziato la presenza di contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al quesito pregiudiziale sollevato dalla OG, la causa è stata assegnata a queste Sezioni unite, ai sensi dell'alt. 374 secondo comma cod. proc. civ..
L'NP ha depositato ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. La deduzione della OG, rivolta a contestare l'esistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte d'appello, investe l'ammissibilità dell'impugnazione per nullità, e, quindi, ponendo problematica da affrontarsi anche d'ufficio, va esaminata, indipendentemente dalla sua formulazione soltanto con la memoria.
L'impugnazione per nullità deve essere dichiarata ammissibile. Queste Sezioni unite, con sentenza del 14 dicembre 1981 n. 6596, hanno ritenuto che la notificazione della citazione introduttiva del giudizio ex art. 828 cod. proc. civ., eseguita con consegna di copia presso il legale che sia stato difensore e domiciliatario della parte davanti agli arbitri, è valida, in quanto il relativo mandato, pur non essendo qualificabile come procura alla lite, e consequenzialmente sottraendosi alle disposizioni dettate dall'art. 330 primo comma cod. proc. civ. per il caso di costituzione mediante procuratore, comprende la ricezione di quell'atto, quale adempimento connesso al compito affidato, ed in quanto inoltre l'elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 141 secondo comma cod. proc. civ, opera per tutti gli atti concernenti il rapporto contrattuale cui accede.
Il principio è stato ribadito, sempre a Sezioni unite, con sentenze del 18 gennaio 1982 n. 292 e n. 293, 12 ottobre 1983 n. 5922, 1 aprile 1987 n. 3117 e n. 3118, e poi è stato condiviso e riaffermato dalla Sezione prima, con sentenze del 27 luglio 1990 n. 7597 e 3 maggio 1999 n. 4397. La medesima Sezione prima, con sentenze del 14 gennaio 1999 n. 345 (depositata dopo la deliberazione in camera di consiglio della citata sentenza n. 4397 del 1999), 3 agosto 2001 n. 10699, e, da ultimo, 17 settembre 2002 n. 13578, ha invece considerato irrituale detta notificazione, sempre che reiezione di domicilio non sia inserita pure nel compromesso o nella clausola compromissoria (ipotesi nella quale sarebbe invocabile l'art. 141 cod. proc. civ.), sul rilievo che la rafforzata autonomia e la natura privatistica dell'arbitrato, anche rituale, dopo le innovazioni introdotte in materia dalla legge 5 gennaio 1994 n. 25, non solo non consentono di applicare al difensore davanti agli arbitri le norme attinenti alla costituzione in giudizio a mezzo di procuratore, ma nemmeno autorizzano a comprendere il ricevimento dell'atto d'impugnazione per nullità fra i poteri conferiti con il mandato per il procedimento arbitrale e con la connessa elezione di domicilio, esaurendosi l'uno e l'altra con la pronuncia del lodo;
ha poi ritenuto che la relativa inosservanza integri inesistenza della notificazione medesima, in ragione della sua esecuzione presso persona ed in un luogo privi di ogni collegamento con il destinatario, e ne ha tratto il corollario dell'inammissibilità dell'impugnazione, se il convenuto non si costituisca, o si costituisca dopo il decorso del termine perentorio assegnato per l'impugnazione medesima (novanta giorni dalla notificazione della decisione arbitrale od un anno dall'ultima sottoscrizione di essa), per effetto del determinarsi di definitività del lodo. Il contrasto va risolto con l'enunciazione del principio seguente. L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorché cumulando in detta sede la veste di domiciliataria, mentre resta al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all'esercizio della professione, o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione di esecutività del lodo (art. 825 cod. proc. civ.) o per l'intimazione del precetto ed il promuovimento dell'esecuzione forzata. L'effettuazione presso quel difensore, anziché alla parte personalmente, implica nullità, non inesistenza della notificazione.
e, dunque, un vizio emendabile con effetto ex tunc (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. La prima delle riportate affermazioni discende dalle connotazioni che l'arbitrato (anche rituale) ha assunto nell'innovativa disciplina di cui alla citata legge n. 25 del 1994 (modificativa degli arti 806 e segg. cod. proc. civ.), e che esigono la revisione dell'orientamento meno recente.
Detta legge ha accentuato la natura privatistica del procedimento, nel quale gli arbitri non svolgono funzioni giurisdizionali, non si sostituiscono agli organi dello Stato, ma si inseriscono in una vicenda negoziale, con il compito di dare assetto a determinate posizioni in conflitto mediante un dictum che esprime adempimento d'incarico contrattuale.
Proprio per tale natura del procedimento non è in esso prevista e non occorre la difesa tecnica, mediante conferimento dello ius postulando le parti possono stare davanti agli arbitri di persona, ovvero possono avvalersi di un fiduciario non abilitato all'esercizio della professionale legale.
Queste caratteristiche del procedimento arbitrale e del lodo, evidenziate dalle pronunce della Sezione prima che hanno abbandonato il precedente indirizzo, e poi, sia pure a diversi fini, da consolidato orientamento anche a Sezioni unite (v. senti 3 agosto 2000 n. 527 ed 11 giugno 2001 n. 7858), comportano che la delega per la difesa davanti agli arbitri, quale sia la qualità del delegato, non può includere il potere di ricevere atti secondo le disposizioni dettate per il procuratore munito dello ius postulandi (arti 170, 285 e 330 cod. proc. civ.). Tale potere, con riferimento alla notificazione in discorso, non può essere evinto dalle regole generali poste per il contratto di mandato dall'art. 1708 cod. civ.. L'impugnazione per nullità, sollecitando un controllo giudiziale sulla validità dell'atto conclusivo del compito negoziale affidato agli arbitri, apre un procedimento intrinsecamente e funzionalmente differenziato;
la ricezione dell'atto di esso introduttivo non è qualificabile come adempimento incluso nell'oggetto del mandato, o comunque necessario al suo completamento, in quanto non ne costituisce fisiologico sviluppo, ma inerisce ad una vicenda, oltre che successiva ed eventuale, nettamente distinta per modalità e scopi perseguiti (v. Cass. 15 giugno 1999 n. 5932, 25 febbraio 2000 n. 2149). Per analoghe considerazioni si deve negare conferenza, rispetto al quesito in esame, alla circostanza che delegato alla difesa nel procedimento arbitrale sia stato un legale, il quale poi abbia ricevuto procura pure per ottenere l'esecutività del lodo o promuoverne l'esecuzione, dato che l'incarico specificamente conferito per la concreta attuazione del dictum arbitrale non può abbracciare gli atti di una vicenda diversa, ed anche logicamente contrapposta, quale appunto il giudizio instaurato dall'altra parte per rimuovere il titolo che si vorrebbe eseguire.
Il potere di ricevere l'impugnazione per nullità, peraltro, non può in sè discendere dall'elezione di domicilio, inserita nel mandato difensivo per il procedimento arbitrale o nella procura per l'esecutività e l'esecuzione del lodo.
Tale elezione, in quanto strettamente connessa all'atto cui accede, e quindi priva di una vita più ampia ed autonoma, ha un ambito di operatività necessariamente corrispondente a quello dell'incarico del quale costituisce parte integrante (v. Cass. s.u. 20 giugno 2000 n. 458, ed inoltre Cass. 28 luglio 1999 n. 8173 e 4 gennaio 2001 n. 66). La tesi della persistente efficacia di detta elezione di domicilio, nella fase della notificazione dell'impugnazione per nullità, non trova sostegno nelle disposizioni dell'alt. 141 cod. proc. civ.. Questa norma, la quale contempla la notificazione mediante consegna al domiciliatario, in via facoltativa (primo comma). ovvero obbligatoria, quando l'elezione di domicilio sia inclusa in un contratto con espressa previsione di doverosità di quelle modalità (secondo comma), va coordinata con l'art. 47 cod. civ., che delinea il domicilio eletto come deroga al domicilio legale circoscritta ad atti od affari determinati.
Il collegamento delle due norme evidenzia che la notificazione presso il domiciliatario, facoltativa od obbligatoria che sia, comunque postula che l'atto da notificare faccia parte di quelli considerati, direttamente od indirettamente, con l'elezione di domicilio.
Ne consegue che l'elezione di domicilio può riguardare la notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, in relazione alla riconducibilità di detta impugnazione al rapporto od affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, non anche quando sia accessoria all'incarico difensivo per il procedimento arbitrale o per i successivi momenti dell'esecutività ed esecuzione del lodo, atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario-domiciliatario (pure se interno allo "affare compromesso"), alla luce di quanto già osservatosi sulla diversificazione e separazione del procedimento di formazione ed attuazione del lodo e del giudizio rivolto a denunciarne la nullità.
La seconda parte del principio sopra enunciato, circa gli effetti dell'irrituale notificazione dell'impugnazione per nullità, anziché alla parte personalmente, presso il difensore domiciliatario, in base a delega conferita ai limitati fini dell'assistenza nel procedimento arbitrale, od anche a procura attinente all'esecutività ed all'esecuzione del lodo, richiede una premessa di ordine generale.
L'ordinamento gradua le conseguenze dei vizi dell'atto giuridico soltanto in termini di nullità od annullabilità.
Muovendo dal rilievo che anche l'atto nullo può produrre alcuni effetti, nei casi e nel concorso di specifici presupposti, dottrina e giurisprudenza hanno da tempo elaborato la nozione dell'atto inesistente, vale a dire del non-atto, per escludere dall'area della nullità quelle situazioni in cui difettino i requisiti minimi di forma e contenuto occorrenti per l'astratta collocazione di un fatto in una determinata figura di atto giuridico (v., ex pluribus, Cass. s.u. 10 ottobre 1997 n. 9859). L'applicazione di tale parametro distintivo dell'inesistenza dalla nullità, in tema di vizi della notificazione per inosservanza delle prescrizioni sulla persona ed il luogo della consegna, deve tenere conto che l'art. 160 cod. proc. civ., dopo aver sanzionato tale inosservanza con la previsione di nullità, fa salvo l'art. 156 cod. proc. civ., pure nella parte (terzo comma) in cui esclude che la nullità medesima possa essere pronunciata a fronte di raggiungimento dello scopo, vale a dire del verificarsi della piena conoscenza da parte del destinatario dell'atto da notificare. L'indicata salvezza delle disposizioni dell'art. 156 c.p.c. consente di fissare i confini della nullità della notificazione, oltre i quali si ricade nell'inesistenza.
La violazione di dette prescrizioni resta nell'ambito della nullità, se ed in quanto i relativi vizi siano logicamente conciliabili con il verificarsi di quella conoscenza, sulla scorta di un certo legame di essa con la notificazione invalida (sia pure integrata da evenienze ulteriori ed aggiuntive), e cioè quando la conoscenza medesima sia ipotizzabile come potenziale sviluppo dell'attività irritualmente posta in essere dall'ufficiale notificante.
La conoscenza ascrivibile invece solo a fatti accidentali, operanti come accadimenti esterni ed autonomi, privi di ogni nesso con l'indicata attività, non è nemmeno astrattamente qualificabile come raggiungimento dello scopo, tenendosi conto che la relativa espressione delinea il verificarsi dell'obiettivo cui l'atto invalido è preordinato non per una qualunque causa,
indipendentemente dalla sua natura, ma in forza del sopravvenire di situazioni emendative che possano portare al conseguimento del fine programmato mediante integrazione della potenziale (ancorché incompleta) idoneità dell'atto stesso.
La vicenda in esame va ricondotta nella nullità, dato che la consegna della citazione introduttiva del giudizio d'impugnazione del lodo, presso la persona (munita o meno della qualità di avvocato) che abbia svolto incarico difensivo e funzioni di domiciliataria nel procedimento arbitrale, è consegna in luogo ed a soggetto non inclusi fra quelli all'uopo contemplati dagli artt. 139 e segg. cod. proc. civ., ma è pur sempre dotata di quel minimo collegamento con il destinatario sufficiente per far prospettare la raggiungibilità dello scopo, nel senso dinanzi specificato. Detto collegamento è segnato dalla contiguità del procedimento arbitrale e del giudizio d'impugnazione del lodo e dalla riconducibilità di entrambi in un unico affare sostanziale:
circostanze implicanti la possibilità che la conoscenza del documento sia conseguita dal destinatario per effetto di un'iniziativa del consegnatario (ancorché non dovuta). Il collegamento trova conferma nell'art. 830 secondo comma cod. proc. civ., il quale, dopo la pronuncia di nullità del lodo,
contempla la decisione nel merito solo in assenza di volontà contraria di tutte le parti, e, quindi, lascia aperta l'eventualità di un ritorno per il merito davanti agli arbitri, così evidenziando che procedura arbitrale e giudizio d'impugnazione del lodo, per quanto distinti per struttura e natura, sono segmenti di una vicenda unitaria sotto il profilo degli interessi sostanziali delle parti che hanno stipulato il compromesso o la clausola compromissoria. La conclusione si coordina e si armonizza con l'indirizzo giurisprudenziale che ravvisa inesistenza e non nullità, in casi di notificazione dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario in una fase processuale pregressa, ma non contigua, il quale sia stato poi sostituito, od il cui mandato non sia stato rinnovato nella fase successiva conclusasi con la pronuncia investita dall'impugnazione medesima (v. Cass. s.u. 4 novembre 1996 n. 9539, ed inoltre Cass. 27 giugno 1994 n. 6143, 13 settembre 2000 n. 12047, 4 gennaio 2001 n. 66, 26 gennaio 2001 n. 1100). Negli indicati casi, la soluzione di continuità, fra il giudizio cui ineriva l'anteriore incarico ed il giudizio d'impugnazione, preclude il riscontro di ogni legame del consegnatario dell'atto con il destinatario della notificazione, e, correlativamente, in riferimento al menzionato criterio di distinzione fra nullità ed inesistenza a seconda dell'applicabilità o meno dell'art. 156 cod. proc. civ. a seguito di sopravvenuta conoscenza dell'atto, non consente di definire tale sopravvenienza come raggiungimento dello scopo.
Nell'ipotesi invece in cui il giudizio d'impugnazione segua il procedimento nel quale è stato rilasciato il mandato ed eletto il domicilio, sia pure ad altri fini, il predetto collegamento (con gli estremi del possibile raggiungimento dello scopo nel senso dinanzi specificato) è configurabile, nonostante la diversità od anche la natura non giurisdizionale di quel procedimento, intervenendo il dato temporale, unito all'identità degli interessi sottesi, a segnare quel minimo di nesso sufficiente per evidenziare una situazione di nullità e non d'inesistenza (cfr Cass. 21 aprile 1990 n. 3344, 7 aprile 2000 n. 4356, 22 novembre 2000 n. 15082, 13 dicembre 2000 n. 15747). Definitosi il quesito pregiudiziale in conformità del principio sopra riportato, con la consequenziale affermazione dell'ammissibilità dell'impugnazione per nullità proposta dall'NP, per effetto del superamento dei vizi della sua notificazione in dipendenza della costituzione della convenuta OG, si devono rimettere gli atti, per la decisione sui ricorsi (e le statuizioni connesse), alla Sezione prima civile, all'uopo già designata.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, riunisce i ricorsi, dichiara ammissibile l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, e trasmette gli atti alla Sezione prima civile per la decisione sui ricorsi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 16 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2003