Sentenza 4 gennaio 2001
Massime • 4
Nel rito del lavoro, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 15 del 1977, all'appellante deve essere comunicato l'avviso di deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione (essendo indifferente che il provvedimento sia stato emesso entro il termine ordinatorio di cinque giorni ovvero oltre tale termine), con la conseguenza che - ove tale comunicazione non sia invece avvenuta e l'appellante non sia comparso all'udienza fissata in quel decreto - deve necessariamente emettersi un nuovo provvedimento di fissazione di altra udienza di discussione, da comunicare all'appellante non comparso, essendo irrilevante, al riguardo, l'esistenza presso il tribunale di una prassi difforme, nel senso della mancata comunicazione del decreto in questione.
Nel caso in cui la parte costituita in primo grado con difensore munito di procura per tutti i gradi del giudizio non sia però costituita nel successivo grado di appello, non può ritenersi consentita la notificazione alla stessa del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza d'appello, presso il suo difensore e domiciliatario in primo grado, giacché la mancata costituzione della parte nel secondo grado attesta di per sè la sopravvenuta inoperatività della procura originariamente rilasciata e comporta la correlativa inoperatività della contestuale elezione di domicilio che a quella procura è strettamente e funzionalmente collegata.
Nel caso in cui la parte costituita in primo grado con difensore munito di procura per tutti i gradi del giudizio non sia però costituita nel successivo grado di appello, non può ritenersi consentita la notificazione alla stessa del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza d'appello, presso il suo difensore e domiciliatario in primo grado, giacché la mancata costituzione della parte nel secondo grado attesta di per sè la sopravvenuta inoperatività della procura originariamente rilasciata e comporta la correlativa inoperatività della contestuale elezione di domicilio che a quella procura è strettamente e funzionalmente collegata.
Nel rito del lavoro, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 15 del 1977, all'appellante deve essere comunicato l'avviso di deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione (essendo indifferente che il provvedimento sia stato emesso entro il termine ordinatorio di cinque giorni ovvero oltre tale termine), con la conseguenza che - ove tale comunicazione non sia invece avvenuta e l'appellante non sia comparso all'udienza fissata in quel decreto - deve necessariamente emettersi un nuovo provvedimento di fissazione di altra udienza di discussione, da comunicare all'appellante non comparso, essendo irrilevante, al riguardo, l'esistenza presso il tribunale di una prassi difforme, nel senso della mancata comunicazione del decreto in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2001, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0066/01 Composta dagli Ill.m igg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente Lavoro t Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere R.G.N. 5877/98 Cron.1920 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 28/11/00 ORD INANZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO COPIE Richiesta cepta esecutiva elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, dal Sig. BOE presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, per diritti L. F il 72 of rappresentato e difeso dagli avvocati PICCIOTTO IL CANCELLIERE GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, UMBERTO LUIGI, FABIANI giusta delega in atti;
COSMA DICASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Rilasciata copia legale INPS contro al Sig BENASSI O BANASSI CATIA, elettivamente domiciliata imer diritti L. 12 FEB. 2001 IL CANCELLIEREROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta 2000 difende, giusta delega in atti;
190 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 209/97 del Tribunale di PARMA, depositata il 20/01/98 R.G.N. 207/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso l'estinzione per rinuncia. -2- J ORDINANZA Premesso che l'INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 20 gennaio 1998 del Tribunale di Parma, che, respingendo l'appello dell'Istituto, ha accertato il diritto di AN (o BE) IA alla corresponsione della indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti ai sensi dell'art.7, terzo comma, d.l. 21 marzo 1988 n.86, convertito dalla legge 20 maggio 1988 n.160 e successive modificazioni ed integrazioni;
rilevato che, dopo la notifica del ricorso, al quale la AN (o BE) ha resistito con controricorso, l'INPS ha depositato in data 23 novembre 2000 presso la cancelleria di questa Corte atto di rinuncia, ritualmente sottoscritto dal legale of rappresentante e dal difensore e comunicato all'avvocato della resistente che vi ha apposto il visto;
considerato che
, ricorrendo tutti i presupposti della fattispecie legale di cui all'art.390 c.p.c., il giudizio di cassazione va dichiarato estinto;
considerato, altresì, che non trova applicazione nella specie l'art.391, terzo comma, c.p.c., non essendovi stata adesione della controparte alla rinuncia con le modalità richieste da tale disposizione;
che, pertanto, l'INPS deve essere condannato al pagamento, in favore della medesima, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;
udite le conclusioni, favorevoli alla pronuncia di estinzione, formulate dal Pubblico Ministero all'udienza pubblica del 28 novembre 2000;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso;
condanna l'INPS al pagamento, in favore della controparte, delle spese di tale giudizio, liquidate in lire 12000, oltre lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per onorari. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 Il Presidente bruin Ravagman' Shill & COLLABORATORE DI CAN IMA Depositde in Christiania 23 GEN. 2001 NORATORE FAN COLLERIA 3 53 . N 1-8-73 S I 1 A E TO G G IT E IR L D ELLA ~ D