Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2001, n. 66
CASS
Sentenza 4 gennaio 2001

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Nel rito del lavoro, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 15 del 1977, all'appellante deve essere comunicato l'avviso di deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione (essendo indifferente che il provvedimento sia stato emesso entro il termine ordinatorio di cinque giorni ovvero oltre tale termine), con la conseguenza che - ove tale comunicazione non sia invece avvenuta e l'appellante non sia comparso all'udienza fissata in quel decreto - deve necessariamente emettersi un nuovo provvedimento di fissazione di altra udienza di discussione, da comunicare all'appellante non comparso, essendo irrilevante, al riguardo, l'esistenza presso il tribunale di una prassi difforme, nel senso della mancata comunicazione del decreto in questione.

Nel caso in cui la parte costituita in primo grado con difensore munito di procura per tutti i gradi del giudizio non sia però costituita nel successivo grado di appello, non può ritenersi consentita la notificazione alla stessa del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza d'appello, presso il suo difensore e domiciliatario in primo grado, giacché la mancata costituzione della parte nel secondo grado attesta di per sè la sopravvenuta inoperatività della procura originariamente rilasciata e comporta la correlativa inoperatività della contestuale elezione di domicilio che a quella procura è strettamente e funzionalmente collegata.

Nel caso in cui la parte costituita in primo grado con difensore munito di procura per tutti i gradi del giudizio non sia però costituita nel successivo grado di appello, non può ritenersi consentita la notificazione alla stessa del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza d'appello, presso il suo difensore e domiciliatario in primo grado, giacché la mancata costituzione della parte nel secondo grado attesta di per sè la sopravvenuta inoperatività della procura originariamente rilasciata e comporta la correlativa inoperatività della contestuale elezione di domicilio che a quella procura è strettamente e funzionalmente collegata.

Nel rito del lavoro, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 15 del 1977, all'appellante deve essere comunicato l'avviso di deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione (essendo indifferente che il provvedimento sia stato emesso entro il termine ordinatorio di cinque giorni ovvero oltre tale termine), con la conseguenza che - ove tale comunicazione non sia invece avvenuta e l'appellante non sia comparso all'udienza fissata in quel decreto - deve necessariamente emettersi un nuovo provvedimento di fissazione di altra udienza di discussione, da comunicare all'appellante non comparso, essendo irrilevante, al riguardo, l'esistenza presso il tribunale di una prassi difforme, nel senso della mancata comunicazione del decreto in questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2001, n. 66
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 66
    Data del deposito : 4 gennaio 2001

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