Sentenza 3 maggio 1999
Massime • 3
Poiché la ricezione dell'impugnazione rientra tra gli adempimenti che incombono al difensore presso cui la parte abbia eletto domicilio ai fini della definizione del giudizio arbitrale, la notifica dell'impugnazione per nullità del lodo eseguita presso il difensore costituito nel giudizio e domiciliatario della parte è del tutto validamente effettuata, e questo benché non si renda applicabile nella fattispecie la disciplina di cui all'art. 330 cod. proc. civ. atteso il fatto per cui il rapporto fra la parte ed il suo difensore nel giudizio arbitrale si svolge sul piano meramente contrattuale del mandato con rappresentanza.
Alla elezione di domicilio contenuta nel precetto (a norma e con l'effetto di cui all'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ.) notificato unitamente al lodo esecutivo non può essere ricondotto l'effetto di cui all'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., che consegue - invece - unicamente alla elezione di domicilio contenuta "nell'atto di notificazione della sentenza".
Nè la normativa statale, ne' quella della regione Puglia prevedono un termine entro il quale la adottata deliberazione con la quale la Giunta municipale di un Comune abbia conferito l'incarico ai difensori di impugnare un lodo arbitrale, debba essere affissa all'albo pretorio, limitandosi l'art. 47 della legge n. 142 del 1990 a prevedere che tutte le deliberazioni comunali e provinciali siano pubblicate mediante affissione all'albo pretorio "per quindici giorni successivi", sicché, alla scadenza del quindicesimo giorno il suprocedimento di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni - quali quella in questione - non soggette al controllo preventivo di legittimità (comma secondo dello stesso articolo), alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, divengono esecutive, se non siano state dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (comma terzo dello stesso articolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1999, n. 4397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4397 |
| Data del deposito : | 3 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL PE, titolare dell'omonima impresa, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 9, presso l'avvocato S. VOTANO, rappresentato e difeso dall'avvocato AUGUSTO DI CAGNO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 07869/96 proposto da:
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso l'avvocato M. CURATOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERNICOLA DE LEONARDIS, LORUSSO FELICE EUGENIO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EL PE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 271/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 14/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Votano, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Intini, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con l'assorbimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza 14 marzo 1996, qui impugnata, la Corte d'appello di Bari dichiarò la nullità del lodo arbitrale pronunciato il 13 giugno 1991 nella controversia tra l'imprenditore IU LO e il Comune di Gioia del Colle, reso esecutivo il 10 ottobre 1991 e notificato al Comune il 25 ottobre 1991 (compensando tra le parti le spese del giudizio).
Ritennero i giudici del merito:
a) che l'impugnazione del lodo fosse stata regolarmente notificata presso la sede dell'impresa LO e nel domicilio eletto ai fini del giudizio arbitrale, essendo irrilevante la successiva elezione di altro domicilio contenuta nell'atto di precetto;
b) che l'impugnazione del lodo fosse tempestiva, perché, dopo la riforma di cui alla legge 3 febbraio 1983, n. 28, il termine d'impugnazione decorre dalla data in cui il lodo, reso esecutivo dal Pretore, venga notificato;
c) che il collegio arbitrale, fosse stato illegittimamente costituito perché era stato formato in conformità dell'art. 61 della legge regionale 15 maggio 1985, n. 27, dichiarato poi costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 33 del 1995 in quanto non prevedeva la nomina di alcun arbitro da parte dell'ente pubblico appaltante.
Ricorre per cassazione IU LO, che propone sei motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso l'amministrazione convenuta, proponendo altresì ricorso incidentale (sulle questioni di merito non esaminate dalla Corte d'appello che ha annullato il lodo per la illegittima costituzione del collegio arbitrale).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione degli artt. 8 e 25 della legge regionale Puglia n. 25 del 1985 e degli artt. 46 e 47 della legge n. 142 del 1990, nonché
omesso esame di un punto decisivo della controversia e lamenta che la Corte di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla questione preliminare relativa alla dedotta decadenza della deliberazione 12 luglio 1991 con la quale la Giunta municipale del Comune di Gioia del Colle aveva conferito l'incarico ai difensori di impugnare il lodo arbitrale: tale deliberazione, infatti, era stata affissa all'albo pretorio il 7 agosto 1991, quindi tardivamente, ne' - dichiarata immediatamente esecutiva - era stata trasmessa all'organo di controllo nei prescritti cinque giorni dalla adozione. Il motivo è infondato.
Come rileva il Comune resistente, ne' la normativa statale ne' quella regionale prevedono un termine entro il quale la adottata deliberazione debba essere affissa all'albo pretorio, disponendo l'art. 47 della legge n. 142 del 1990 che tutte le deliberazioni comunali e provinciali siano pubblicate mediante affissione all'albo pretorio "per quindici giorni consecutivi", sicché alla scadenza del quindicesimo giorno il subprocedimento di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità (comma 2 dello stesso art. 47) alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione divengono esecutive, se non siano state dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (comma 3, stesso articolo). E la deliberazione della giunta municipale nella specie, adottata nell'ambito delle sue competenze e non soggetta al controllo preventivo di legittimità (per la esclusione derivante dall'art. 46 legge 142/1990, sicché non doveva essere trasmessa all'organo di controllo), era stata dichiarata immediatamente eseguibile e fu infine affissa all'albo pretorio per i prescritti quindici giorni - dal 7 al 21 agosto 1991 -, essendo stato così perfezionato il subprocedimento di pubblicazione.
Non è dunque controvertibile che la deliberazione della giunta municipale del Comune di Gioia del Colle 12 luglio 1991 sia, sotto i considerati profili, valida ed efficace.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione del disposto di cui all'art. 55, comma 5, legge 142 del 1990, nonché omesso esame di punto decisivo della controversia e lamenta che la Corte di merito abbia omesso di pronunciarsi su un ulteriore profilo di invalidità della deliberazione comunale 12 luglio 1991, "nulla di diritto", perché priva della attestazione circa la relativa copertura finanziaria.
Il motivo è infondato. L'esame diretto degli atti (cui questa Corte è tenuta poiché la censura implica una questione di legittimazione processuale della parte che propose l'impugnazione di nullità del lodo) consente infatti di verificare che la dichiarazione 12 luglio 1991 della Giunta municipale del Comune di Gioia del Colle (che affida agli avvocati De Leonardi e Lorusso l'incarico di rappresentanza e difesa in funzione della impugnazione del lodo) non solo reca nella premessa il richiamo al parere favorevole del direttore di ragioneria, ma nella parte dispositiva opera la imputazione della spesa presumibile a uno specifico capitolo del bilancio, dando per altro atto del "carattere non certo e definitivo dell'esborso" nel momento della decisione di promuovere il giudizio (con le parole stesse della sentenza 12026 del 1990 delle Sezioni unite di questa Corte, cui il testo della deliberazione fa espresso rinvio).
3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione degli artt. 137, 139, 141 e 330 c.p.c. e dell'art. 43 c.c., nonché omesso esame di punti decisivi della controversia e lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto la validità della notificazione dell'atto di impugnazione del lodo, eseguita nel domicilio eletto presso il difensore che aveva assistito l'LO nel giudizio arbitrale, non abbia tenuto conto della nuova elezione di domicilio contenuta nel precetto notificato contestualmente al lodo arbitrale, abbia ritenuto la validità della ulteriore notificazione "indirizzata personalmente al signor LO IU ed eseguita in luogo indicato come suo domicilio, ma non corrispondente ne' alla sede dell'impresa individuale ne' alla residenza del destinatario, con consegna di copia a tale IL Annunziata, neppure identificata come convivente di LO IU.
Il motivo è infondato.
Con piena ragione la Corte di merito ha ritenuto la validità della notificazione della impugnazione per nullità del lodo arbitrale eseguita nella specie presso il difensore costituito nel giudizio arbitrale e domiciliatario della parte, con tale pronuncia adeguandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 6596 del 1981; n. 292 del 1982; n. 5922 del 1983; nn. 3117 e 3118 del 1987; sez. I, n. 7597 del 1990) secondo cui la notificazione in tale forma è validamente effettuata, benché non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 330, primo comma, seconda ipotesi, c.p.c. ("tenuto conto che il rapporto tra la parte e il suo difensore nel giudizio arbitrale si svolge sul piano meramente contrattuale del mandato con rappresentanza"), perché la ricezione dell'impugnazione rientra tra gli adempimenti che incombono al difensore domiciliatario per la definizione del giudizio arbitrale sul fondamento, in particolare, dell'art. 141, secondo comma, c.p.c.. Non attiene dunque alla fattispecie la giurisprudenza di questa Corte richiamata dal ricorrente, che in tema di notificazione del lodo arbitrale afferma il principio generale secondo cui la notificazione alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'impugnazione di nullità pur quando la parte medesima sia stata assistita nel giudizio arbitrale da un procuratore e abbia eletto domicilio presso di lui e ciò per la ragione che in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza implicare costituzione in senso proprio, e perciò resta inapplicabile la disciplina di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c.. Infine la Corte di merito ha con fondamento negato che alla elezione di domicilio contenuta nel precetto (a norma e con l'effetto di cui all'art. 480, comma 3, c.p.c.), notificato unitamente al lodo esecutivo, possa essere ricondotto l'effetto di cui all'art. 330, primo comma, prima ipotesi, c.p.c., che consegue unicamente alla elezione di domicilio contenuta ""nell'atto di notificazione della sentenza": sicché ancora a ragione la Corte di merito ha escluso che la impugnazione di nullità dovesse essere - in via esclusiva, come afferma il ricorrente - notificata al domicilio eletto nel precetto.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 829 n. 2, c.p.c., omesso esame di punto decisivo della controversia e contraddittorietà della motivazione e denuncia l'asserito errore della Corte di merito che ha ritenuto che solo dalla notificazione del lodo reso esecutivo decorre il termine per impugnarlo.
Il motivo è infondato.
Come già più volte questa Corte ha avuto occasione di pronunciarsi (e da ultimo con Cass. 9389/99 7), secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della novella di cui alla legge 6 gennaio 1994, n. 25, il lodo arbitrale acquista valore di sentenza ed è quindi impugnabile unicamente a seguito del deposito e del decreto pretorile di esecutività. Con la duplice conseguenza che è inammissibile la impugnazione proposta prima del decreto di esecutività del pretore e che soltanto la notificazione del lodo reso esecutivo è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Sicché a ragione la Corte di merito ha negato nella specie tale effetto alla notificazione del lodo eseguita il 27 giugno 1991, prima della dichiarazione di esecutività intervenuta il 10 ottobre successivo, ha considerato la ulteriore notificazione del 25 ottobre idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per la impugnazione e ha ritenuto tempestiva la notificazione eseguita il 25 novembre 1991 (così prorogata di diritto la scadenza, essendo festivo il 24 novembre).
5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 136 Cost.; 38, 100, 112, 157, 817, 829, n. 2 e n. 3 c.p.c.; 47 e 48 D.P.R. n. 1063 del 1962, nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia e lamenta che la Corte di merito abbia dichiarato la nullità del lodo a norma dell'art. 829, n. 2, c.p.c. che configura la ipotesi di inosservanza di forme e modi della nomina degli arbitri come stabiliti nel patto compromissorio e prescritti nel codice di rito, quando invece nella specie gli arbitri erano stati nominati in conformità al disposto della legge regionale Puglia 16 maggio 1985, n. 27 e la pretesa nullità non era stata dedotta nel giudizio arbitrale (dove, attenendo alla composizione del collegio arbitrale, sarebbe dovuta essere eccepita entro i termini di cui all'art. 38 c.p.c.) ed era sopravvenuta, con la dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 61, comma 3, l.r. Puglia n. 27 del 1985, tre anni dopo la stessa proposizione della impugnazione del lodo. Sicché il silenzio serbato al riguardo dal Comune di Gioia del Colle nel corso del giudizio arbitrale aveva in ogni caso significato la tacita rinuncia a far valere la nullità (art. 157, comma 3, c.p.c.) e sulla questione si era perciò formato l'insuperabile giudicato.
Il motivo è infondato, pur se la motivazione della sentenza impugnata - il cui dispositivo è conforme al diritto - deve essere corretta nel senso di cui ora si dirà.
A ragione il ricorrente rileva come alla fattispecie non si attagli la ipotesi di cui all'art. 829, n. 2, c.p.c. che consiste nella deviazione dal modello prefigurato dalla clausola compromissoria e dalle norme integrative dettate dai capi 1 e 2 del titolo VIII del codice di rito (e che ovviamente presuppone la validità della stessa clausola). E ancora a ragione obbietta che, configurata la nullità nell'ambito dell'ipotesi di cui all'art. 829, n. 2, c.p.c., si sarebbe al riguardo verificata la preclusione espressamente ivi prevista, non essendo stata una tale nullità dedotta nel giudizio arbitrale.
Si deve dunque considerare che nel caso in esame il collegio arbitrale fu costituito in conformità alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto dettato ad integrazione del contratto 5 giugno 1985 che, quanto alla composizione del collegio arbitrale (cui erano rimesse le eventuali controversie relative alla esecuzione del contratto), rinviava alla disciplina del capitolato generale d'appalto (approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) e quindi, necessariamente, al disposto dell'art. 61, comma 3, legge regione Puglia n. 27 del 1985 che provvedendo "nella materia delle opere e dei lavori pubblici o di pubblico interesse che si realizzano nella regione" (art. 1), prescriveva per "il collegio arbitrale di cui agli artt. 43 e 45 del capitolato generale d'appalto" una speciale composizione. Con la conseguenza che, dichiarata (da Corte Cost. n. 33 del 1995) durante lo sviluppo del giudizio di impugnazione la illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 3, legge regione Puglia 27/1985 (dal Comune di Gioia del Colle espressamente eccepita nell'atto di impugnazione come ragione di nullità della clausola e quindi del lodo), la validità della clausola compromissoria doveva essere valutata in rapporto alla intervenuta pronuncia di incostituzionalità della disciplina normativa relativa alla composizione del collegio arbitrale cui la clausola stessa si era uniformata. La nullità della clausola, ritenuta in ragione del rilevato contrasto con il principio di cui all'art. 3 Cost. (per la evidente disparità di trattamento tra la posizione dell'ente locale committente rispetto all'altro contraente, al quale soltanto era consentito di nominare un arbitro di propria fiducia), aveva comportato perciò la nullità del lodo a norma dell'art. 628, n. 1, c.p.c., e non con riguardo alla diversa ipotesi di cui al n. 2 dello stesso articolo, come erroneamente ha invece affermato la Corte di merito: che tuttavia ha inteso condividere (pur se con motivazione espressa in termini non rigorosi a confronto del modello normativo) la prospettazione difensiva del Comune di Gioia del Colle, fondata sulla nullità della clausola compromissoria, riconoscendo nella specie, come conseguenza della decisione della Corte Costituzionale, "un vizio che, fin dall'origine, si riflette negativamente sulla stessa potestas iudicandi degli arbitri travolgendo la loro decisione" (e valutando un simile vizio "più radicale e profondo" della mera incompetenza del giudice arbitrale, la cui eccezione è preclusa se non previamente dedotta nel giudizio arbitrale).
6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.136 Cost., in relazione agli artt. 38, 100, 112, 157, 817, 829 n. 2 e n. 3 c.p.c.; 47 e 48 D.P.R. n. 1063 del 1962, nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia e lamenta che la Corte di merito abbia disatteso il principio - operante nella specie - secondo cui l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale trova un limite insuperabile nelle situazioni giuridiche ormai esaurite, consolidate perciò e intangibili, insuscettibili di essere diversamente regolate. Tale limite è segnato non soltanto dal giudicato, ma opera pure quando l'interessato non abbia attivato alcuno dei rimedi offerti contro la norma ritenuta in contrasto con i principi costituzionali: come è avvenuto nella specie, non avendo il Comune di Gioia del Colle sollevato la questione di legittimità costituzionale del disposto di cui all'art. 61 legge regione Puglia 27/1985 nel corso dell'intero sviluppo del giudizio arbitrale, ne' avendo eccepito alcun vizio riconducibile alla composizione del collegio arbitrale, sicché il rapporto processuale, concluso con il deposito del lodo, si è esaurito nella vigenza della norma dichiarata incostituzionale oltre tre anni più tardi, e il carattere processuale di essa rende operante il principio "tempus regit actum".
Il motivo è infondato.
Già si è rilevato, nella discussione del quinto motivo di impugnazione, come la fattispecie corrisponde alla ipotesi di nullità di cui al n. 1 dell'art. 829 c.p.c. - in tal senso corretta la motivazione della sentenza impugnata -, nullità che ben può essere per la prima volta dedotta in sede di impugnazione del lodo, non operando al riguardo la preclusione invece prevista per le ipotesi di cui ai nn. 2, 4, 6, 8 dello stesso articolo;
mentre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 l.r. Puglia 27/1985, per i suoi effetti di nullità sulla clausola compromissoria, era per certo improponibile davanti al Collegio arbitrale. Sicché - vertendo il giudizio di impugnazione sulla eccepita nullità della clausola compromissoria perché conforme a norma ritenuta in contrasto con un principio della Costituzione - non può dirsi che il rapporto dedotto fosse esaurito e divenuto irretrattabile, come insuscettibile di essere regolato alla luce della pronuncia, intervenuta nel corso del giudizio, che ha dichiarato appunto la illegittimità costituzionale di quella norma. Nè infine, con riguardo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, può invocarsi il principio, operante in tema di successione delle leggi nel tempo, della irretroattività della legge abrogatrice (secondo cui tempus regit actum) e per altro nella specie la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale ha comportato la nullità della clausola (contrattuale) compromissoria che ad essa si era adeguata e da tale nullità è derivata la nullità del procedimento arbitrale e del lodo conclusivo.
7. Infondati essendo tutti i motivi dell'impugnazione, il ricorso deve essere rigettato, essendo stata la motivazione della sentenza impugnata corretta nel senso di cui sub 5. Nel rigetto del ricorso principale rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato. La considerazione - infine - della causa di nullità del lodo - operante nella specie - induce il Collegio a riconoscere giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese anche di questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
compensa tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 1999