Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1999, n. 4397
CASS
Sentenza 3 maggio 1999

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Poiché la ricezione dell'impugnazione rientra tra gli adempimenti che incombono al difensore presso cui la parte abbia eletto domicilio ai fini della definizione del giudizio arbitrale, la notifica dell'impugnazione per nullità del lodo eseguita presso il difensore costituito nel giudizio e domiciliatario della parte è del tutto validamente effettuata, e questo benché non si renda applicabile nella fattispecie la disciplina di cui all'art. 330 cod. proc. civ. atteso il fatto per cui il rapporto fra la parte ed il suo difensore nel giudizio arbitrale si svolge sul piano meramente contrattuale del mandato con rappresentanza.

Alla elezione di domicilio contenuta nel precetto (a norma e con l'effetto di cui all'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ.) notificato unitamente al lodo esecutivo non può essere ricondotto l'effetto di cui all'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., che consegue - invece - unicamente alla elezione di domicilio contenuta "nell'atto di notificazione della sentenza".

Nè la normativa statale, ne' quella della regione Puglia prevedono un termine entro il quale la adottata deliberazione con la quale la Giunta municipale di un Comune abbia conferito l'incarico ai difensori di impugnare un lodo arbitrale, debba essere affissa all'albo pretorio, limitandosi l'art. 47 della legge n. 142 del 1990 a prevedere che tutte le deliberazioni comunali e provinciali siano pubblicate mediante affissione all'albo pretorio "per quindici giorni successivi", sicché, alla scadenza del quindicesimo giorno il suprocedimento di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni - quali quella in questione - non soggette al controllo preventivo di legittimità (comma secondo dello stesso articolo), alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, divengono esecutive, se non siano state dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (comma terzo dello stesso articolo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1999, n. 4397
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4397
    Data del deposito : 3 maggio 1999

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