Sentenza 28 luglio 1999
Massime • 1
Quando la procura "ad litem" e un'elezione di domicilio riferita alla parte ed al difensore sono contestuali ed il complessivo tenore dell'atto è tale da svincolare il conferimento della procura dall'elezione di domicilio della parte, si è in presenza di atti ontologicamente differenti, sicché è possibile che l'eventuale nullità della procura non si comunichi all'elezione di domicilio ed è concepibile il permanere in vita dell'elezione di domicilio nonostante la cessazione del rapporto di rappresentanza processuale. Allorquando, invece, i due atti, per il loro tenore, si rivelino funzionalmente connessi e posti in rapporti di reciproca interdipendenza, le vicende attinenti alla validità ed efficacia del conferimento della procura si ripercuotono anche sull'elezione di domicilio. Ne discende che in ipotesi in cui a margine di un atto processuale introduttivo di giudizio sia stata conferita la procura ad un difensore e si sia eletto espressamente domicilio unitamente ad esso presso altro avvocato, la morte del suddetto difensore, atteso lo stretto collegamento fra il conferimento della procura e tale congiunta elezione di domicilio, determina anche la cessazione dell'elezione di domicilio della parte e, pertanto, qualora la morte del difensore sia avvenuta dopo la chiusura della discussione, la successiva notificazione della sentenza, da farsi personalmente alla parte (come prescritto dal secondo comma dell'art. 286 C.p.c.), ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, non può essere effettuata presso quel domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1999, n. 8173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8173 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ALBANELLA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GINO AMATUCCI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO ACQUEDOTTO DEL CALORE, in persona del Commissario Prefettizio pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso l'avvocato CERQUETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SANSONE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 560/96 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 02/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRESCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Amatucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Condemi, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il consorzio Acquedotto del Calore chiese al presidente del tribunale di Vallo della Lucania l'emissione di un decreto ingiuntivo nel confronti del comune di Albanella, per il pagamento della somma di lire 709.035.135, con interessi e rivalutazione, a titolo di spese di esercizio, manutenzione, quote arretrate ed accessori in relazione a forniture di acqua concernenti gli anni dal 1982 al 1989. Il provvedimento fu emesso e il comune di Albanella, con atto notificato il 30 dicembre 1989, propose opposizione sostenendo convenzione stipulata con il consorzio degli acquedotti delle valli del Sele, Calore e Montestella, quest'ultimo ente era obbligato a versare le quote per le forniture e la manutenzione, e che le somme richieste erano eccessive, perché in parte prescritte e perché predeterminate senza alcun oggettivo accertamento. Chiese pertanto la revoca e la declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo, con le pronunzie consequenziali.
Il consorzio Acquedotto del Calore si costituì in giudizio per resistere all'opposizione, della quale chiese il rigetto. Il tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza depositata il 19 giugno 1993, in parziale accoglimento dell'opposizione revocò il decreto ingiuntivo e condannò il comune di Albanella a pagare al consorzio Acquedotto del Calore la somma di lire 288.702.810, con gli interessi. Compensò per metà le spese del giudizio, ponendo il pagamento dell'altra metà a carico dell'opponente. Contro tale sentenza l'ente territoriale propose appello con atto notificato il 7 gennaio 1994, deducendo: a) che l'apposizione della formula esecutiva al titolo era illegittima, perché la sentenza, non passata in giudicato, gli era stata notificata con precetto il 19 dicembre 1993; b) che la sentenza stessa andava notificata a norma dell'art. 286, secondo comma, c.p.c., in quanto l'avv. Vincenzo Scarpa, procuratore costituito di esso Comune, era deceduto;
c) che il tribunale aveva errato nel valutare i documenti allegati a sostegno della domanda ed aveva omesso di motivare su punti decisivi della controversia, trascurando di considerare sia la carenza probatoria in ordine al credito vantato dall'Acquedotto del Calore sia la convenzione tra l'appellante e il consorzio Acquedotti delle valli del Sete, Calore e Montestella, convenzione ritenuta non opponibile all'appellato, al quale essa era stata comunicata fin dal 12 giugno 1969 con richieste (ripetute) di estromissione dal consorzio.
Chiese pertanto l'accertamento che nulla era dovuto all'appellato, che eventuali somministrazionì d'acqua erano a carico del consorzio Acquedotti delle Valli del Sete, Calore e Montestella, che (in subordine) la somma dovuta fosse ridotta alle sole prestazioni effettuate previa determinazione delle quantità d'acqua effettivamente erogate.
Il consorzio Acquedotto del Calore eccepì l'inammissibilità dell'appello, perché proposto oltre i termini fissati dal codice di rito, ponendo in evidenza che l'avv. Scarpa era deceduto dopo la pubblicazione della sentenza, notificata al Comune di Albanella presso il domicilio eletto il 22 ottobre 1993, data dalla quale era iniziata la decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., onde non poteva dubitarsi che l'atto di appello, notificato il 7 gennaio 1994, fosse tardivo. Nel merito chiese il rigetto del gravame perché infondato.
La corte di appello di Salerno, con sentenza n. 560/1996 depositata il 2 dicembre 1996, notificata il 13 marzo 1997, dichiarò inammissibile l'impugnazione e condannò l'appellante al pagamento delle spese del grado, considerando:
Che, secondo le risultanze degli atti, il sindaco del comune di Albanella, nel conferire la procura all'avv. Vincenzo Scarpa, aveva eletto domicilio insieme con quest'ultimo in Vallo della Lucania alla via F.Cammarota 116 presso lo studio dell'avv. Baratta (come da procura a margine dell'atto di opposizione);
Che l'avv. Scarpa era deceduto il 3 settembre 1993, cioè dopo la pubblicazione della sentenza appellata, avvenuta il 19 giugno 1993;
Che il consorzio Acquedotto del Calore aveva notificato tale sentenza al comune di Albanella il 23 (recte: 22) ottobre 1993 nel domicilio eletto, cioè in Vallo della Lucania alla via F.Cammarota 116 presso lo studio dell'avv. Baratta, mentre l'appello era stato proposto con atto notificato il 7 gennaio 1994;
Che, ai sensi dell'art. 286 secondo comma c.p.c., nell'ipotesi in cui l'evento interruttivo riguardi il procuratore (art. 301 c.p.c.) la notificazione va eseguita alla parte personalmente;
Che il consorzio Acquedotto del Calore, dopo il decesso dell'avv. Scarpa, aveva notificato personalmente la sentenza al comune di Albanella nel domicilio eletto ex art. 141 c.p.c., pacificamente applicabile in tema di atti che, in deroga al principio sancito dall'art. 170 c.p.c., vanno notificati alla parte personalmente;
Che, alla stregua di tali principi, risultava evidente la ritualità della notificazione della sentenza in questione, anche agli effetti della decorrenza del termine breve d'impugnazione di cui agli artt.325 - 326 c.p.c., onde l'appello proposto dal comune di Albanella con atto notificato il 7 gennaio 1994 era tardivo, perché formulato oltre il termine di trenta giorni di cui al citato art. 325. Contro la suddetta sentenza il comune di Albanella, in persona del sindaco p.t., ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati con memoria.
Il consorzio Acquedotto del Calore resiste con controricorso. Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che, nella specie, il termine breve per l'appello - di cui all'art. 325 c.p.c. - dovesse decorrere dalla notifica effettuata il 22 ottobre 1991 (presso il domicilio eletto in Vallo della Lucania) e non dalla successiva notifica eseguita, insieme col precetto, il 16 dicembre 1991.
La tesi fatta propria dalla corte territoriale sarebbe inficiata da un grosso errore di giudizio, perché avrebbe confuso la notifica compiuta ai sensi dell'art. 170 c.p.c. con quella eseguita ai sensi dell'art. 141 c.p.c. nel domicilio eletto. Nel caso in esame, come risulterebbe dal tenore della notificazione in data 22 ottobre 1993, questa sarebbe stata indirizzata al comune di Albanella, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Scarpa, e quindi sarebbe stata diretta al detto avvocato, la cui menzione non avrebbe avuto alcun senso se destinataria della notifica fosse stata direttamente la parte rappresentata, a norma dell'art. 286, c.p.c. Peraltro, in base all'art. 285 c.p.c., la notifica della sentenza, per il decorso del termine breve, andrebbe eseguita a norma dell'art. 170, primo e terzo comma, c.p.c. e quindi al procuratore costituito. La ricezione di tali atti rientrerebbe poi tra i poteri del difensore, il quale, a termini dell'art. 84 c.p.c., può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo.
Poiché la medesima controparte avrebbe ammesso l'esistenza di un mandato con rappresentanza ed avrebbe indicato il rappresentante, sarebbe implicita la destinazione della notifica a quest'ultimo e non al rappresentato.
Ciò risulterebbe confermato dal consorzio che avrebbe ammesso, costituendosi in giudizio, di avere appreso l'avvenuto decesso dell'avv. Scarpa soltanto dopo la proposizione dell'appello. Se il procuratore di controparte realmente non era a conoscenza del decesso dell'avv. Scarpa, sarebbe lecito interpretare la relata, stante la sua formulazione, come notifica al procuratore costituito, secondo la previsione normativa, seguita poi dalla notifica alla parte ai fini dell'esecuzione.
Andrebbe inoltre ricordata la costante giurisprudenza che avrebbe stabilito l'equipollenza delle notifiche effettuate al procuratore costituito ed alla parte presso il procuratore.
Con il secondo mezzo il ricorrente - richiamati gli artt. 170, 285 e 286 c.p.c. - sostiene che, nel caso in esame, pur volendo ritenere la notifica eseguita alla parte e non al procuratore costituito, andrebbe posto in luce che detta notifica sarebbe stata comunque compiuta nel domicilio eletto dal medesimo procuratore e sarebbe perciò nulla stante la morte di quest'ultimo.
La ratio dell'art. 286 c.p.c. sarebbe quella di consentire che la notificazione raggiunga il suo scopo portando l'atto a conoscenza della parte interessata. Ammettere che essa possa aver luogo presso il domicilio eletto dal procuratore deceduto significherebbe provare di ogni senso la norma.
Invero nella specie l'elezione di domicilio dovrebbe ritenersi strettamente collegata con il conferimento della procura all'avv. Scarpa, come sarebbe dato desumere con chiarezza dal testo di tale procura apposta a margine dell'atto di opposizione, con la conseguenza che le vicende attinenti alla validità della procura spiegherebbero effetti anche sull'elezione di domicilio. Il Comune ricorrente mai avrebbe avuto rapporti con l'avv. Baratta, presso il quale il compianto avv. Scarpa avrebbe eletto domicilio, sicché il nominato avv. Baratta sarebbe stato domiciliatario non già di esso Comune bensì del procuratore di questo.
Ne deriverebbe, ancora una volta, la nullità della prima notificazione (effettuata il 22 ottobre 19932).
1 due motivi, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto. Essi sono fondati, nei sensi e nei termini in prosieguo indicati.
Come risulta dagli atti, di cui questa corte può prendere diretta cognizione essendo dedotto un error in procedendo, il sindaco del comune di Albanella rilasciò procura all'avv. Enzo Scarpa il 27 dicembre 1989 a margine dell'atto di opposizione. La procura, dopo le formule di rito, reca la seguente finale proposizione: "Eleggo domicilio con Voi in Vallo della Lucania alla via F. Cammarota, 116, presso lo studio dell'avv. A. Baratta".
Già il dettato testualmente ora trascritto rende palese lo stretto nesso esistente tra l'elezione di domicilio presso l'avv. Baratta e la persona del procuratore destinato a costituirsi in giudizio (avv. Scarpa): il collegamento è rivelato dal fatto che l'elezione di domicilio era effettuata "con Voi" (cioè con l'avv. Scarpa) presso lo studio Baratta. In altre parole tale elezione in tanto aveva luogo e ragion d'essere in quanto coincideva con quella eseguita dall'avv. Scarpa al quale erano attribuite le funzioni procuratorie di cui agli artt. 83 e seg. c.p.c., mentre all'avv. Baratta era riservato soltanto il ruolo di domiciliatario.
Come si evince dalla sentenza della corte di appello, il tribunale di Vallo della Lucania pronunziò sull'opposizione a decreto ingiuntivo con sentenza depositata il 19 giugno 1993. Sempre dalla sentenza della corte di appello si apprende poi che l'avv. Scarpa mancò ai vivi il 3 settembre 1993 (la circostanza è pacifica), quindi mentre era in corso il termine annuale (c.d.lungo) per l'impugnazione, previsto dall'art. 327 c.p.c., in quanto a quella data non risultava alcuna notifica della sentenza del tribunale, onde non era operante il termine di trenta giorni per l'appello, di cui all'art. 325 c.p.c. (e perciò non trova applicazione nella fattispecie il disposto dell'art. 328 c.p.c., come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 3 marzo 1986 n. 41, il quale presuppone che alcuno degli eventi in esso previsti avvenga durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325). Era invece applicabile l'art.286, secondo comma, c.p.c., alla stregua del quale, se si è avverato uno dei casi previsti dall'art. 301 (morte, radiazione o sospensione del procuratore), la notificazione si fa alla parte personalmente.
Sempre in base alle risultanze degli atti si rileva che la sentenza del tribunale fu notificata al Comune di Albanella in persona del sindaco p.t. "rapp.to e difeso dall'Avv.to Vincenzo Scarpa", elett. dom. in Vallo della Lucania alla via F.Cammarota 116 presso lo studio dell'avv. A.Baratta.
Orbene, al collegio pare indubbio che destinatario di tale notificazione fosse il procuratore avv. Scarpa (a quella data deceduto da poco meno di due mesi) e non la parte personalmente;
e ciò sulla base di argomentazioni letterali e logiche. Invero, oltre all'inequivoco tenore testuale della suddetta relazione, l'espressa menzione in essa dell'avv. Scarpa come procuratore e difensore del Comune può avere significato soltanto sul presupposto che a lui fosse diretta la notificazione (evidentemente perché la parte notificante ne ignorava la scomparsa), al sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 285 e 170 primo comma c.p.c., allo scopo di provocare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione ex artt. 3325 - -126 c.p.c. (scopo non realizzabile se la notifica sia fatta personalmente alla parte, quando questa sia costituita a mezzo di procuratore). Diversamente opinando, quella esplicita menzione resterebbe inspiegabile, essendo essa non soltanto superflua ma in contrasto rispetto all'intento di eseguire una notifica personale alla parte. In tale contesto la notificazione è però da ritenere giuridicamente inesistente, perché il decesso del difensore, determinando l'estinzione ex lege del rapporto professionale, rendeva impossibile qualsiasi riferimento dell'attività notificatoria al destinatario dell'atto.
Le precedenti considerazioni già impongono di considerare giuridicamente inesatta la tesi fatta propria dalla sentenza impugnata, secondo cui nel caso di specie la pronunzia del tribunale di Vallo della Lucania sarebbe stata notificata personalmente al comune di Albanella nel domicilio eletto ex art. 141 c.p.c. Ma, anche se (ignorando gli elementi letterali e logici suddetti) si volesse ritenere quella notifica come personalmente eseguita nei confronti dell'ente territoriale, del pari dovrebbe giungersi alla conclusione della sua nullità, siccome effettuata non presso la sede del Comune bensì nel domicilio eletto con la procura conferita all'avv. Scarpa a margine dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
È vero, infatti, che la procura ad litem e l'elezione di - domicilio costituiscono atti ontologicamente differenti, sicché l'eventuale nullità della prima non si comunica alla seconda (v., recentemente, Cass., 5 febbraio 1998, n. 1162). Ad avviso del collegio, tuttavia, tale principio torna applicabile quando il complessivo tenore dell'atto sia tale da svincolare il conferimento della procura dall'elezione di domicilio, consentendo a quest'ultima il suo autonomo permanere in vita nonostante la cessazione del rapporto di rappresentanza processuale. Ma quando i due atti si rivelino funzionalmente connessi e posti in rapporti di reciproca interdipendenza, sembra inevitabile che le vicende attinenti alla validità ed efficacia dell'uno si ripercuotano anche sull'altro (cfr. Cass., 16 marzo 1981, n. 1461). Si è perciò ritenuto che, in ipotesi di cancellazione dall'albo professionale del difensore domiciliatario (ipotesi cui può assimilarsi la morte del difensore), l'estinzione ex lege del rapporto professionale comporti anche il venir meno dell'elezione di domicilio, con conseguente ritualità della notifica dell'impugnazione fatta alla parte personalmente (Cass., 22 aprile 1997, n. 3468). Nel caso in esame già si è rimarcato lo stretto collegamento esistente tra il conferimento della procura all'avv.Scarpa e l'elezione di domicilio con lui in Vallo della Lucania presso lo studio dell'avv. Baratta. Tale collegamento impone di concludere che il venir meno del rapporto professionale con l'avv. Scarpa, per la morte di quest'ultimo, abbia fatto cessare anche l'efficacia dell'elezione di domicilio con lui operata presso lo studio dell'avv. Baratta. Pertanto la notificazione della sentenza andava effettuata personalmente al comune di Albanella, ai sensi dell'art. 286 comma secondo c.p.c., ma non presso il domicilio eletto in Vallo della
Lucania (ormai venuto meno), bensì presso la sede del detto Comune. Ne deriva che la notifica eseguita il 22 ottobre 1993 non era comunque idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, sicché l'appello proposto dal comune di Albanella non poteva essere considerato tardivo in base al percorso argomentativo seguito dalla corte distrettuale.
Pertanto la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata e la causa va rinviata per l'ulteriore esame ad altro giudice, che si designa nella corte di appello di Napoli, la quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1999