Sentenza 8 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/07/2002, n. 9890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9890 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO ITALIANO " CASSAZISAZION LA CORTE SI PREMA Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: vente ali se inthe aigher Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 22435/99 26802 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Cron. 1979 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere- Rep. Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Ud.05/03/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studic dal Sig.. SENTENZA 55per dirit UG. 2002 8 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLJEAL elettivamente CC PE, ON NN, domiciliati in ROMA VIA SALVATORE DI GIACOMO 66, му presso lo studio dell'avvocato PARIS CARRETTA, che li ANTONIO SARANDRIA, difende unitamente all'avvocato CANCELLERI giusta delega in atti;
- ricorrenti contro elettivamente domiciliato in ROMA MAZZONI PERNANDO, ANGEL 59, presso lo studio dell'avvocato VLE BRUNO BUOZZI STEFANO GIORGIO, che lo difende unitamente GUARDUCCI, giusta delega in 2002 all'avvocato GIANNETTO 353 atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 318/99 del Tribunale di PRATO, depositata il 22/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica мин udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Canario di citazione ritualmente notificato FE AZ conveniva in gudiz IU RE e AN VO proponendo appello contro la semenza n 1163/91 emessa dal Pretore di Prato in data 30.10.1991. T'appellante lamentava in primo luogo una errata valutazione in ordine alla occepila mancanza dei presupposti per l'azione ex art. 700 cpc ed il mancato rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato da parte del Giudice di prime cure, in secondo luogo l'errata valutazione opera dal Phetore in ordine alle risultanze probatorie emerse in corso di CRIUNI Si Coshtnis and in giudizio gli appellati chiedendo il rigetto def sepignazione proposta con integrale conferma della sentenza pretorile. ہو Con sentenza in data 7 4/22 5 99, il Tribunale di Prato accoglieva l'appello, regolando le spese Rilevaa i Collegio che correttamente il pretore aveva ravvisato nei fatti e nelle rcostanze prospettate dai ricorrenti in primo grado gli estremi precisa dalf'art 1172 c.c. per l'esercizio dell'azione di denunzia di danno Land. Per quanto atteneva alla valutazione operata dal giudice di primo grado delle risultanze probatorie, emergeva chiaramente dalla lettura della relazione tecnica ufficiale del 22 2 1989 espletata in sede di accertamento techki preventivo che esisteva nella proprietà di FE AZ una Zanell invemento con lo specifico scopo di raccolta e smaltimento delle vers vicini camp consulente tecnico evidenziava che tale opera era all epoca dell'accertamento mancante nel tratto corrispondente al muro degli appellati mentre era stata ripulita nei tratti adiacenti ai resedi del Mazzımı Ne derivava la prova che mentre il AZ aveva provveduto alla manutenzione della funzionalità della zancla adiacente ai suoi resedi, gli appe:fati non si erano preoccupati di mantenerla quando avevano effettuato i lavori di sbancamento e di costruzione del muro di confine a retta. Dunque le spese per il ripristino della preesistente zanella non potevano essere fatte gravare sul AZ, il quale avrebbe dovuto consentire l'accesso nella sui proprietà per l'esecuzione di detti lavori Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due mothy RE e VO, resiste con controricorso il AZ. Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 136.pc in relazione all'an.360, n 5, stesso codice. In particolare si censura la sentenza impugnata laddove, sulla base delle му risultanze di un accertamento tecnico preventivo, ha ritenuto sulla base della accertata mancanza (o manomissione) di una preesistente zanella in Centeria T a n che la stessa fosse ascrivibile ai coniugi onginariamente ricorrenti, trattandosi di opere inserite all'interno della propricta AZ, quanto accertato non poteva essere ricondotto ad attività dei ricontenti mot vo nor ha pregio;
e risultanze, oltretutto afferenti alla descrizione dele tato dei luoghi dell'accertamento tecnico preventivo ben potevano essere valitate dal Tribunale ai fini del decidere. Cio pesto, la sentenza impugnata ha evidenziato che la zanella era mancante nel tratto corrispondente al muro degli odierni ricorrenti, mentre era stata ripula nes tratti adiacenti ai resedi del AZ. Su tale base ha monivaitamente concluso nel senso che era da ascriversi ai coniugi J RE VO lo stato dell'opera e dunque spettava ai detti la riparazione della zanella. La deglianza non e ammissibile laddove e diretta a contrastare gli accertamenti del consulente per il tramite di una diversa ricostruzione della situazione, contestando che la zanella in cemento mancava in un luogo a proprieta del AZ) diverso da cuello risultante dai riferiti accertamenti Tecnic I ntion deve essere pertanto disatteso. Con il secondo mezzo, si adduce violazione dell'art.908 c.c. in relazione all 500 5 cpc. si sostiene che erra la sentenza impugnata nel porrc a cancy degli odierni ricorrenti l'obbligo di ricostruire la zanella all'interno della proprieta. AZ, perché tale obbligo gravava su quest'ultimo quale نهر prepratanio del fondo dominante. Premte so che il Tribunale ha qualificato l'azione proposta come di denunzia di danno tenuto (art 1172), la censura è inammissibile in quanto per la prima volta in sede di legittimità si prospetta una relazione tra fondo dommante (del AZ) e servente (dei coniugi RE VO) inting cenão cosi un lema estraneo al giudizio di merito. Essa è connessa al esaminato precedentemente laddove ritorna sulla questione dell'effettiva collocazione della zanella in cemento;
una volta accertato, in base alle considerazioni svolte in precedenza che alla manutenzione del tratie mancante erano tenuti gli odierni ricorrenti, si finisce con il ricondurre Taz e come proposta ad una diversa causa petendi non sottoposta all'esame del giudici di merito. Anche tale motivo è pertanto privo di pregio. In deintica il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenză e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La C te rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in32.00euro oltre s 1.330,00 euro per onorari. Cost deciso in Roma, il 5.3 2002 11 Presidente враговни || Corigliere estensore Mansat afaluto in IL CANCELLIERE C1 Enoto Talarico Lalezico EPOSITATO IN CANCELLERIA Пота 8 LUG. 2002 IL CANGELIERE C1 Velazco 100т мал 20,66 456T TOT. 149.77 GER. 2003 AGENZIA DELLS PH 149,77 NOVE/77 N +