Sentenza 26 gennaio 2001
Massime • 2
I motivi del ricorso per cassazione debbono investire, a pena di inammissibilità, questioni, o temi di contestazione, che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni involgenti accertamenti di fatto non compiuti, in quanto non richiesti, in sede di merito. (Nella specie, si censuravano in sede di legittimità le conclusioni del consulente tecnico recepite nella sentenza impugnata, senza che la tempestività della prospettazione dei relativi rilievi nel giudizio di merito risultasse dalla sentenza stessa, ne' da adeguata indicazione contenuta nel ricorso con specificazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni di cui si tratta erano state formulate.)
L'elezione di domicilio presso il procuratore è limitata, ove non risulti espressamente il contrario, ad un solo grado del giudizio. Ne consegue che la notificazione dell'atto di impugnazione ad un legale che non abbia più la rappresentanza processuale della parte, ne' ne sia domiciliatario, come nel giudizio di primo grado, è da ritenere inesistente, in quanto eseguita presso una persona ed in un luogo in ordine ai quali non sussiste, in quella fase, alcun collegamento con il destinatario dell'atto.
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Pervengono alla Scrivente, da parte delle strutture dipendenti, richieste di chiarimenti in ordine alla iscrivibilita\' di ipoteche giudiziali sulla base di provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale, nell\'ambito del procedimento di separazione tra coniugi, ai sensi dell\'art. 708 c.p.c., nonche\' sulle relative modalita\' di cancellazione. Al riguardo, si osserva quanto segue. L\'art. 2818 c.c., dopo aver identificato al primo comma gli atti ed i provvedimenti che costituiscono titolo idoneo per l\'iscrizione dell\'ipoteca giudiziale, al secondo comma, in via residuale, stabilisce che l\'idoneita\' in tal senso spetta anche a tutti i provvedimenti giudiziali "...ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA RI VED, AN, AN FR, AN SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GREGORIANA 56, presso lo studio dell'avvocato GALOPPI GIOVANNI, che li difende unitamente all'avvocato LOREDANA GAGLIASSO, (per proc. spec. n. rep. 14696 del Notaio Dott. LONGO in VerceLL il 6/6/2000), ed all'avvocato VENTURA SE per delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PAI DEMM S.P.A. in persona dell'Amm.re delegato;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n.^ 21662/98 proposto da:
DEMM SPA GIÀ PAI DEMM SPA GIÀ DALDI, in persona del leg. rapp. Amm.re delegato Ing. LODOVICO ANTONIO RAIMONDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DÈ PREFETTI 26, presso lo studio dell'avvocato PRESTANO SALVATORE, che lo difende unitamente all'avvocato MASTRANDREA ANGELO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RA RI VED AN, AN FR, AN SE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 187/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 18/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato GALOPPI Giovanni, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato ORESTANO Salvatore, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, deposita altresì sentenza della Corte di Appello di Torino, nonché ai fini della pratica forense è presente il Dott. Patrizi Alessandro;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbito il 2^ motivo del ricorso incidentale, rigetto del ricorso incidentale nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 9.6.70, IO HI - premesso che, quale titolare d'un'impresa produttrice di macchine agricole, aveva stipulato con la Spa F.LL AL & TT(poi divenuta Spa Pai DE)due contratti d'appalto - nel febbraio e nel settembre 1968 - aventi ad oggetto la lavorazione di alberi di trazione per avanzamento destinati a mietitrebbiatrici;
che l'appaltatrice non aveva correttamente eseguito il trattamento termico di bonifica degli alberi commessi;
che, per effetto di tale inadempienza, gli alberi si erano rotti provocando l'inutilizzabilità delle macchine prodotte e vendute dalla propria impresa - conveniva in giudizio innanzi al tribunale di VerceLL la Spa F.LL AL & TT chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e d'immagine, quantificati in L. 200.000.000 ovvero nella maggior somma che fosse stata accertata in corso di causa.
Costituendosi, la Spa AL & TT contestava le avverse domande, chiedendone il rigetto ed opponendo che il motivo della rottura era da ricondurre alla sola responsabilità progettuale dello stesso HI.
La causa, interrotta per l'intervenuto faLLmento del HI, veniva proseguita dal curatore faLLmentare, all'uopo autorizzato dal giudice delegato, che officiava lo stesso Avv. Ventura, già originario difensore dell'attore.
Successivamente, IO HI rientrava in bonis, per effetto dell'intervenuta omologa del concordato preventivo dal parte della corte d'appello di Torino e dell'accertamento del suo adempimento dal parte del tribunale di VerceLL, onde il detto Avv. Ventura, ritenendo di poter rappresentare la parte in virtù dell'originario mandato per procura a margine dell'atto di citazione, proseguiva nell'attività difensiva, ora nuovamente in nome e per conto del HI, senza farsi da questi conferire nuovo mandato ad litem.
Espletata c.t.u., il tribunale di VerceLL, in accoglimento dell'eccezione, sollevata dalla convenuta, in merito all'estinzione della procura ad litem del difensore dell'attore, dichiarava improcedibili le domande da questo proposte.
Avverso tale decisione proponevano appello AR RA, vedova HI, nonché NC e PE HI, quali eredi del defunto IO HI, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza.
Si costituiva la Spa Pai DE. (già Spa F.LL AL &
TT) contestando l'avverso gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza 18.2.98, la corte d'appello di Torino - ritenuto che, in mancanza d'una nuova procura ad litem rilasciata dall'ex faLLto tornato in bonis, riacquistasse efficacia l'originaria procura, rimasta quiescente durante il periodo in cui la parte aveva perduto la capacità processuale;
che anche dall'interpretazione dell'art. 78 L.F. emergesse la funzione pubblica della procura alle liti, donde l'indipendenza di questa dalle vicende del mandato conferito dalla parte al difensore;
che dovessero, dunque, distinguersi i contratti di mandato di diritto sostanziale, regolati dal codice civile, da queLL aventi ad oggetto la rappresentanza in giudizio, regolati dalla legge processuale e, pertanto, idonei a produrre effetti anche al di là del verificarsi di cause comportanti la perdita della capacità della parte rappresentata;
che, quanto al merito della controversia, i danni derivanti dalla rottura degli alberi fossero da considerare causati, in parte, da un errore di progettazione dello stesso HI ed, in parte, dall'inesatta prestazione eseguita dall'appaltatrice Spa Pai DE con modalità diverse da quelle pattuite;
che tuttavia, l'inadempimento da parte della Spa Pai Demin alla prestazione promessa s'inserisse in un contesto ancora molto simile alla fase di sperimentazione, da parte della ditta HI, del nuovo modello di mietitrebbiatrice;
che, pertanto, l'insuccesso della campagna di vendita del 1969 di tale nuovo modello fosse non tanto consequenziale al grave inadempimento dell'appaltatrice, quanto, piuttosto, rappresentasse l'effetto d'una sperimentazione condotta con l'ausilio di consulenti improvvisati e parzialmente faLLta anche per l'imprudenza degli stessi;
che, dunque, anche alla stregua delle risultanze della consulenza, il concorso causale nella produzione dell'evento dannoso, costituito dall'insuccesso delle vendite di 39 mietitrebbiatrici nella campagna 1969, fosse attribuibile alla Spa Pai DE solo nella misura del 20%;
che a quest'ultima non fosse addebitabile il danno da immagine, poiché derivato dall'inesperienza del progettista;
che, del pari, non fosse imputabile alla Spa Pai DE nemmeno il faLLmento della ditta HI, in quanto causato dalla grave crisi in cui la stessa versava già da due anni in conseguenza dello sforzo economico correlato alla lunga fase di sperimentazione - dichiarava risolti per inadempimento dell'appaltatrice i contratti d'appalto stipulati inter partes in VerceLL nel febbraio e nel settembre 1968; condannava la Spa Pai DE. al risarcimento dei danni in favore degli eredi HI, liquidato nella misura di L. 31.489.868, ed a rimborsare agli stessi un terzo delle spese d'entrambi i gradi del giudizio ponendo a carico dei HI i due terzi delle spese di c.t.u.. Avverso tale sentenza AR RA vedova HI, NC e PE HI proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.
Resisteva la Spa Pai DE con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi, preliminarmente, disporre la riunione dei due ricorsi, principale ed incidentale, ex art. 335 CPC. . Con il primo motivo, i ricorrenti - denunziando insufficiente ed illogica motivazione su di un punto della sentenza essenziale ai fini della decisione nonché violazione e mancata applicazione dell'obbligo di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato ex art. 112 CPC - si dolgono che la corte territoriale abbia omesso d'esaminare l'inadempimento dell'appaltatrice, reale oggetto della causa, omettendo anche di pronunziarsi su tale preciso punto controverso e prendendo, invece, in considerazione le tesi dilatorie addotte dalla controparte;
abbia, perciò, emesso una pronunzia affetta da vizio d'extrapetizione o, quanto meno, non corrispondente alla domanda.
Con il secondo motivo i ricorrenti - denunziando insufficiente ed illogica motivazione della sentenza su di un punto essenziale ai fini della decisione - si dolgono che la corte territoriale abbia erroneamente affermato la sussistenza d'un momento di "sperimentazione tardiva", al fine di giustificare il drastico ridimensionamento dell'importanza dei danni provocati dall'inadempimento dell'appaltatrice; non abbia tenuto in alcun conto le risultanze degli atti prodotti ed acquisiti nel corso della fase istruttoria, tali da smentire l'esistenza di detta "fase sperimentale", comunque avulsa da ogni politica aziendale e dalla stessa realtà del mondo commerciale e produttivo.
I surriportati motivi, che, per comunanza degli argomenti, possono essere trattati congiuntamente, non meritano accoglimento. Premesso, infatti, che la corte territoriale non ha affatto omesso di pronunziarsi sull'oggetto della domanda ne' da questo si è discostata, avendo riconosciuta la responsabilità per inadempimento della convenuta, sia pure nella limitata misura ritenuta corrispondente a quella dell'accertato suo concorso causale nella determinazione del danno, quale emerso dall'istruttoria, ed ha, consequenzialmente, dichiarato risolti i contratti e condannato la convenuta stessa al risarcimento in misura proporzionale al detto accertato concorso causale, devesi rilevare come gli esaminati motivi si traducano, in sostanza, nella prospettazione di tesi volte a dimostrare, attraverso una lettura degli atti di causa difforme da quella risultante dall'impugnata sentenza, la responsabilità esclusiva dell'inadempimento della controparte nella determinazione del danno.
Escluso, dunque, che possa ravvisarsi il dedotto vizio di violazione dell'art. 112 CPC, resta da esaminare se sussistano gli estremi del vizio di motivazione, oggetto delle censure sviluppate con entrambi i motivi in esame, in ordine all'affermazione circa la sussistenza del concorso causale della situazione soggettiva e dei comportamenti dell'originario attore, da un lato, e dell'inadempimento della convenuta, dall'altro, nella determinazione del danno e circa la quantificazione della partecipazione di ciascuna delle parti nel concorso stesso, nonché, anzi in via preliminare, se il vizio stesso sia stato correttamente e, quindi, utilmente dedotto. La decisione della corte territoriale sui punti in questione si basa, infatti, non su ipotesi astratte attribuibili, come sembrano voler prospettare i ricorrenti, ad una molto personale ed incontrollabile interpretazione dei fatti da parte del giudice, ma su dati obiettivi desunti dalle risultanze istruttorie - consulenza tecnica, documenti acquisiti, deposizioni testimoniali - come dimostra il complesso della motivazione, quale si evince all'esame della parte motiva integrato con quello della parte espositiva, laddove i molti fatti storici preprocessuali e processuali riferiti ai fini della ricostruzione della vicenda rappresentano anche l'antecedente logico-giuridico delle ragioni della decisione successivamente sviluppate e che quei fatti storici implicitamente presuppongono.
Orbene, questa Corte, nel delineare i termini generali della questione, ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere, in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi - com'è appunto nel caso in esame - il motivo di ricorso per cassazione in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito come, in fine, non si possa imputare al detto giudice d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ch'egli non abbia ritenuti significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - com'è dato, appunto, rilevare nel caso de ciuo - da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. Esaminando i motivi di ricorso alla luce di tali principi ne appare evidente il difetto del requisito della specificità, in quanto, avendo la corte territoriale basato il proprio convincimento in ordine ai punti salienti della controversia - queLL sui quali maggiormente s'appuntano le censure - sugli accertamenti tecnici fatti effettuare, sui documenti acquisiti, sulle deposizioni testimoniali assunte e ritenute pertinenti, tali fonti del detto convincimento avrebbero dovuto essere assoggettate a puntuale analisi onde dimostrarne l'erroneità dei contenuti ovvero dell'interpretazione datane dal detto giudice, mentre alla lettura delle argomentazioni nei motivi stessi sviluppate non è dato affatto desumere l'esatto contenuto delle risultanze istruttorie contrarie o diversamente interpretate invocate a sostegno delle tesi esposte. In particolare, basandosi l'impugnata sentenza essenzialmente sulle risultanze degli accertamenti tecnici fatti eseguire d'ufficio, i motivi non potevano essere limitati a censure apodittiche d'erroneità e/o d'inadeguatezza della motivazione od anche d'omesso approfondimento di determinati temi d'indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle esposte dal consulente d'ufficio e recepite dal giudice;
era, per contro, necessario che i ricorrenti non solo riportassero per esteso, svolgendo concrete e puntuali critiche, le risultanze e gli elementi di causa ritenuti insufficientemente od erroneamente valutati, ma evidenziassero e specificassero altresì le esatte controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che assumono essere state formulate, direttamente od in relazione alle tesi del consulente di parte, e dal giudice neglette.
Ciò sotto due distinti profili: in primo luogo, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, è condizione d'ammissibilità del motivo il consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della decisività, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo, dei mezzi istruttori non ammessi e/o delle risultanze assunte erroneamente od insufficientemente valutate;
in secondo luogo, per il principio di preclusione, nel giudizio di legittimità, di temi nuovi di dibattito non precedentemente affrontati nella fase di merito, principio applicabile anche alle censure mosse alle conclusioni del consulente tecnico (e, per esse alla sentenza che le abbia recepite) con la conseguenza che dette contestazioni sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione sempre che ne risulti la tempestiva prospettazione innanzi al giudice di quella fase e che la tempestività di tale prospettazione risulti, a sua volta, dalla sentenza impugnata o, in difetto, da adeguata indicazione contenuta nel ricorso, con la specificazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette erano state formulate, onde consentire al giudice di legittimità di controllare ex actis la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la questione proposta, ovvio essendo come una censura che si sostanzi, di fatto, in un'istanza d'ulteriore diversa indagine istruttoria, della quale non si deduca ne' dimostri aver già formato oggetto di specifica adeguata richiesta in sede di merito, non possa formare oggetto d'esame in sede di legittimità neppure sotto il profilo del mancato suo esame o della sua reiezione.
Orbene, esaminando il caso di specie, devesi rilevare come, anzi tutto, nelle deduzioni dei ricorrenti non risulti adeguatamente esplicitato se, in quali termini, in quali occasioni e con quali atti, alla corte di merito fossero stati prospettati errori del consulente d'ufficio, così nel rilievo e nell'elaborazione dei dati posti a base della relazione commessaglì come nello svolgimento dell'iter logico iniziato con l'analisi di quei dati e terminato con le rassegnate conclusioni, così come neppure ne risulta se, in quali esatti termini e con quali precise finalità, alla corte stessa fossero stati richiesti una nuova consulenza od un supplemento di quella già espletata, tanto più necessario attese le critiche che si assume fossero state rivolte all'opera svolta dal consulente d'ufficio; i ricorrenti si limitano a generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio ed a trarne le proprie personali conclusioni per dimostrare l'assunta erroneità delle argomentazioni del consulente d'ufficio e della corte territoriale, così traducendosi il motivo non in una specifica censura ma in una semplice prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice a quo del tutto irrilevante in questa sede, attenendo all'ambito della discrezionalità del giudice del merito nella valutazione dei fatti e nella formazione del proprio convincimento, dei quali si finisce per chiedere una revisione, e non ai vizi del convincimento stesso rilevanti ex art. 360 CPC. Basandosi, poi l'impugnata sentenza anche sulle deposizioni testimoniali e sulle acquisizioni documentali, onde contestarne l'interpretazione i ricorrenti avrebbero dovuto altresì, delle une e delle altre, riportare l'integrale contenuto e non effettuarne una parziale e frammentaria ricostruzione basata sull'estrapolazione di singole loro componenti o sulla prospettazione per riassunto del significato di esse quale dagli stessi soggettivamente inteso e da contrapporre alle valutazioni del complesso delle emergenze istruttorie effettuate nella sentenza impugnata.
Per il che gli esaminati motivi risultano non solo infondati, in quanto la corte territoriale ha fornito una motivazione più che esauriente ed immune da vizi logici del raggiunto convincimento, particolarmente puntuale sull'indicazione delle fonti di esso proprio in relazione agli argomenti assoggettati a critica dai ricorrenti, ma anche inammissibili, in quanto privi della dovuta specificità. Con il terzo motivo i ricorrenti - denunziando falsa interpretazione ed errata applicazione dell'art. 91 CPC - si dolgono che la corte territoriale abbia ritenuto di porre a loro carico i due terzi delle spese d'entrambi i gradi del giudizio e della c.t.u., censurando tale determinazione come del tutto illogica, quanto meno in relazione al giudizio di secondo grado, laddove avrebbe dovuto essere rilevata la totale soccombenza della parte convenuta, con la conseguente condanna della stessa al pagamento integrale delle spese di detto giudizio, ed incomprensibile, anche perché totalmente priva di motivazione, in relazione alle spese di c.t.u, poste in maggior percentuale a carico della parte parzialmente vittoriosa. Il motivo non merita accoglimento.
Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, anche al di fuori dei casi particolari d'impugnazione ex art. 111 Cost. e ferma l'esclusione dalla condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito con le quali sia stata disposta la compensazione delle spese giudiziali, parziale od anche totale, è comunque limitato all'accertamento dell'avvenuto richiamo, da parte dei giudici stessi, dei giusti motivi richiesti dall'art. 92 CPC, il provvedimento di compensazione non necessitando di specifica motivazione ove a tale lata previsione normativa, ampiamente derogatoria del principio generale posto dal precedente art. 91 CPC, venga effettuato esplicito riferimento nell'esercizio del discrezionale potere dei detti giudici di valutare, in relazione a tutte le vicende processualì prese in considerazione, l'opportunità d'una pronunzia in tal senso (da ultimo: Cass. 12.3.99 n. 2216, 19.5.98 n. 4997, 6.5.98 n. 4575, 21.2.98 n. 1887, 8.10.97 n. 9762, 23.6.97 n. 5607). Il sindacato di legittimità può estendersi all'esame della motivazione solo ove i giusti motivi previsti dall'art. 92 CPC, oltre che enunziati, siano stati anche sviluppati formando oggetto di specifiche argomentazioni, in tal caso essendovi luogo a verificare così l'idoneità in astratto dei motivi stessi a giustificare la pronunzia come la logicità ed adeguatezza delle argomentazioni svolte al riguardo, giacché vizi in tal senso sarebbero indicativi d'un erroneo processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, mentre resterebbe, comunque, escluso l'accertamento in concreto di detti motivi, quaestio facti la cui valutazione si sottrae al sindacato medesimo (cfr. le pronunzie sopra citate). Nel caso di specie, la corte di merito, avendo fatto riferimento, oltre che alla durata "sproporzionata" del giudizio, all'esito complessivo della lite - e solo come dettaglio aggiuntivo all'accoglimento parziale della domanda in misura assai limitata rispetto alla pretesa formulata in primo grado ed iterata in secondo - ha operato una valutazione generica e complessiva per la quale ha ritenuto giustificata la compensazione delle spese nella disposta misura utilizzando, evidentemente, l'espressione in senso omologo alla ricorrenza dei giusti motivi, onde, in conformità al richiamato costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia, la pronunzia non necessitava di motivazione ulteriore al riguardo. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso principale va, dunque, respinto.
L'esame dei motivi del ricorso incidentale è, invece, precluso dall'inammissibilità dello stesso.
Il controricorso ed il ricorso incidentale con lo stesso atto proposto vanno, infatti, notificati al ricorrente, giusta quanto espressamente prescritto dal combinato disposto degli artt. 370 pr. co. e 371 pr. co. CPC, nel domicilio da questi eletto in Roma con il ricorso o, in difetto di tale adempimento, presso la cancelleria della Corte di cassazione, giusta quanto del pari espressamente prescritto dall'art. 366 sec. co. CPC.
L'atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale in esame, per contro, risulta notificato non nel domicilio eletto dai ricorrenti con l'atto introduttivo del presente giudizio, in Roma alla Via Bastioni di Michelangelo n. 3 presso l'Avv. Monica Savoni, bensì nel domicilio eletto dagli stessi ai fini del pregresso giudizio d'appello, in Torino alla Via S. Valfrè n. 18 presso l'Avv. Carlo Caprioli.
Notificazione siffatta è, dunque, da considerare inesistente, giacché, come le SS.UU. di questa Corte hanno avuto ripetutamente occasione d'evidenziare, l'elezione di domicilio presso il procuratore, al pari del mandato anche se da questo ontologicamente distinta, è limitata ad un solo grado del giudizio ove non risulti espressamente il contrario;
onde la notificazione dell'impugnazione ad un legale che più non abbia la rappresentanza processuale della parte ne' più sia della stessa domiciliatario sarebbe eseguita presso una persona ed in un luogo in ordine ai quali non sussiste, a quel momento, alcun collegamento con il destinatario dell'atto e, per tal motivo, inesistente (Cass. SS.UU. 20.11.82 n. 6248, 23.4.87 n. 3947, 4.11.96 n. 9539). Nel caso di specie il venir meno del detto collegamento è del tutto evidente ove si consideri che non solo si è avuta un'espressa elezione di domicilio in Roma, ma che, inoltre, il mandato all'Avv. Caprioli e l'elezione di domicilio presso di lui in Torino erano espressamente limitati al "presente giudizio di appello", giusta la procura a margine dell'atto d'impugnazione della sentenza di primo grado.
D'altronde, la diversa tesi sostenuta da isolate pronunzie in contrasto con il riferito prevalente indirizzo (Cass. 20.6.95 n. 6947, 16.11.95 n. 11875), per la quale sussisterebbe, comunque, un qualche collegamento tra il domicilio eletto presso il procuratore officiato per il precedente grado o la precedente fase del giudizio e la parte destinataria dell'atto da notificare, non tiene evidentemente conto - nella riscontrabile apoditticità delle relative motivazioni - dell'oggettiva insussistenza del preteso collegamento da qualsivoglia punto di vista, in quanto la nuova elezione di domicilio: logicamente, non può avere altro significato se non quello d'escludere la persistenza della precedente;
giuridicamente, determina il venir meno degli effetti della precedente e ne produce di nuovi con essi incompatibili e tali da non consentire alcuna legittima indagine officiosa circa la possibile ultrattività d'una manifestazione di volontà dalla parte espressamente modificata e sostituita;
fattualmente, esclude qualsiasi onere per la parte di rendersi informata presso il proprio precedente domiciliatario e per questi d'informare un cliente con il quale non ha più alcun rapporto una volta esaurito lo scopo, temporalmente e funzionalmente delimitato, del mandato ricevuto e della connessa domiciliazione.
Ciò a maggior ragione ove l'atto notificato sia un controricorso avverso il ricorso per cassazione - anche se contenente un ricorso incidentale, giusta l'evidenziato richiamo dell'art. 371 pr. co. CPC al precedente art. 370 pr. co. - ove si consideri come il legislatore, con il combinato disposto degli artt. 370 pr. co. e 366 sec. co. CPC, abbia espressamente previsti come luoghi della notificazione il domicilio eletto o, in difetto, la cancelleria della Corte di cassazione, in tal guisa, attese la natura e la disciplina particolari del giudizio di legittimità, privilegiando la sede del giudice adito quale unico luogo di riferimento alternativo al domicilio eletto in ordine a qualsiasi notizia attinente al giudizio stesso ed, al contempo, escludendo qualsiasi altro luogo. L'inesistenza, a differenza dalla nuLLtà, non consente possibilità alcuna di sanatoria;
solo ad abundantiam, pertanto, può rilevarsi come i ricorrenti non abbiano svolto difesa alcuna se non in udienza ed in via subordinata, previa contestazione in via principale dell'invalidità della notifica del controricorso e del ricorso incidentale, sugli argomenti di questi ultimi, ond'è che neppure si potrebbe sostenerne la validità per aver essi comunque raggiunto lo scopo.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese della presente fase del giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile l'incidentale, rigetta il principale e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2001