Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 2
Anche gli importi corrisposti, dagli sponsorizzatori, all'organizzatore di uno spettacolo o di una manifestazione in cui si utilizzino economicamente opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore, vanno ricompresi nella base di calcolo dei diritti di autore.
Tra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai sensi dell'art. 1708 cod. civ. , sono ricompresi nel suo ambito, vanno considerati quelli che si riconnettono all'attività espressamente consentita e ne costituiscono l'ulteriore svolgimento naturale, e non anche quelli che non si pongano come necessari e conseguenziali per l'adempimento del mandato, costituendone invece un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione dell'oggetto. Al fine di un tal tipo di valutazioni, e perciò al fine di stabilire contenuto ed estensione del mandato conferito per l'espletamento di una determinata attività, ovviamente non si può non tener conto di atti il cui compimento sia reso obbligatorio dalla legge, dovendosi ritenere - anzi - che in un tal caso neppure si ponga concretamente un problema di individuazione dei limiti del mandato, perché il mandante (salva l'ipotesi di un espresso divieto formulato al mandatario) non può comunque ignorare che il mandatario è tenuto al rispetto della legge.
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- 1. Condomini morosi e transazione. Manca mandato? Avvocato senza onorarioAccesso limitatoRiccardo Bianchini · https://www.altalex.com/ · 16 aprile 2014
- 2. Condominio: sì al compenso extra per l'amministratore per l'attività esorbitanteAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5932 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLA LETTERATURA 30, presso l'avvocato DELEDDA MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZELASCHI PIER FURIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ASSOCIAZIONE MUSICA INSIEME;
- intimata -
e sul 2° ricorso n° 06472/97 proposto da:
ASSOCIAZIONE MUSICA INSIEME, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso l'avvocato E. ZERELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERO PUPPINI, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLA LETTERATURA 30, presso l'avvocato DELEDDA MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZELASCHSI PIER FURIO, giusta delega a margine del ricorso principale;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1419/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 30/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione "Musica Insieme" proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Bologna, avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su ricorso della Siae, il Presidente dello stesso Tribunale le aveva intimato il pagamento, a titolo di compensi per diritti d'autore, della somma di lire 11.974.560, corrispondente alla percentuale del 7,50% sul totale dei contributi corrispostile dalle aziende che aveva sponsorizzato la sua stagione concertistica 1987/88. Poiché la Siae aveva agito sulla base delle clausole nn. 10 e 7,
rispettivamente delle condizioni generali e di quelle particolari di cui al permesso-spettacoli in data 6 novembre 1987, l'opponente ne deduceva la nullità per mancanza di causa e per violazione dell'art.2597 c.c., nonché l'infondatezza della pretesa in relazione alla natura dei proventi di sponsorizzazione, l'invalidità dell'accordo per suo errore nel consenso e, comunque, l'inefficacia di dette clausole nei suoi confronti, perché stipulate dalla mandataria IN EG in difetto del relativo potere.
Nella resistenza della Siae, il Tribunale adito, con sentenza del 22 dicembre 1994, accoglieva l'opposizione e revocava, quindi, il decreto ingiuntivo, ritenendo che la EG non avesse esorbitato dal mandato conferitole dall'associazione nel sottoscrivere il "permesso spettacoli", ma che le menzionate clausole andavano interpretate nel senso che nei proventi su cui calcolare i diritti d'autore non rientravano le somme corrisposte dagli "sponsors", i quali non sono fruitori degli spettacoli musicali.
Sulle impugnazioni principale della Siae ed incidentale dell'Associazione Musica Insieme (che riproponeva le domande e le eccezioni disattese o non esaminate dai primi giudici), la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 30 dicembre 1996, rigettava il gravame della Siae.
Premesso che aveva carattere assorbente il primo motivo dell'appello incidentale proposto dall'associazione, riguardante l'eccesso della EG dal mandato conferitole, la Corte ne riteneva la fondatezza, perché dall'esame del "permesso spettacoli e trattenimenti" in data 6 novembre 1987 emergeva che la stessa EG era stata delegata esclusivamente a provvedere alle operazioni di vidimazione e pagamento dei diritti dovuti alla Siae: conseguentemente, aveva esorbitato da detti limiti con l'assumere l'obbligo di corresponsione di ulteriori compensi non previsti dalla normativa sul diritto di autore.
Per la cassazione di tale sentenza la Siae ha proposto ricorso con tre motivi. Resiste l'Associazione Musica Insieme con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale subordinato con un unico motivo, resistito dalla Siae con controricorso. Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, i ricorsi principale ed incidentale vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché vizio di motivazione, la ricorrente principale lamenta che la Corte di merito sia incorsa in un errore evidente, avendo affermato - peraltro, apoditticamente - che erano in discussione ulteriori compensi non previsti dalla normativa sul diritto d'autore, mentre il "thema decidendum" era ed è quello della determinazione della base di calcolo di tali diritti, se, cioè, si debbano o meno calcolare anche le somme che l'Associazione "Musica Insieme", organizzatrice dei concerti, ha introitato a titolo di sponsorizzazione. Con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e difetto di motivazione, la stessa Siae censura la sentenza impugnata per non aver considerato che, con le clausole n. 10 delle condizioni generali e n. 7 di quelle particolari del c.d. permesso spettacoli, si era convenuto che il calcolo dei compensi per diritti d'autore venisse effettuato anche sui proventi da sponsorizzazione, tanto più che la delega rilasciata dall'associazione alla EG prevedeva espressamente che quest'ultima dovesse non soltanto ottenere la vidimazione dei biglietti, ma anche il pagamento dei diritti.
Con il terzo mezzo, infine, denuncia violazione dell'art. 1708 c.c., in relazione agli artt. 15 l. n. 633/41 e 19 d.p.r. n. 640/72: la Corte di Appello, affermando che la EG, nell'assumere l'obbligo di corrispondere compensi non previsti dalla legge, aveva ecceduto dai poteri conferitile, non ha considerato che tutti gli atti posti in essere dalla mandataria erano giuridicamente collegati e che, ai sensi dell'art. 1708 c.c., il mandato comprende gli atti necessari per legge al suo espletamento. Secondo la ricorrente, infatti, per ottenere la vidimazione dei biglietti l'organizzazione di una rappresentazione musicale deve munirsi sia della dichiarazione prevista dall'art. 19 d.p.r. n. 640/72, che del c.d. permesso spettacoli, con tutte le sue clausole.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono fondate.
Muovendo dalla duplice premessa che la pretesa della Siae era dichiaratamente fondata sulle clausole pattizie di cui ai punti 10 e 7, rispettivamente, delle condizioni generali e di quelle particolari del permesso spettacoli e trattenimenti rilasciato all'associazione il 6 novembre 1987 e che il mandato conferito alla EG era quello di provvedere alle operazioni di vidimazione (dei biglietti e abbonamenti) e pagamento dei diritti alla Siae, la Corte di merito ha ritenuto che eccedesse dal mandato l'assunzione dell'obbligo di pagare compensi non dovuti per legge:
conseguentemente, ha affermato che le indicate pattuizioni erano inefficaci nei confronti dell'associazione rappresentata. In realtà, la stessa associazione controricorrente ammette che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la EG non aveva pattuito ulteriori compensi non dovuti dalla normativa sul diritto d'autore, ma si era limitata a concordare le modalità di determinazione della base su cui calcolare l'importo dei diritti medesimi: in altri termini, che la questione relativa ai poteri conferiti alla mandataria andava - e va - considerata in riferimento all'inclusione o meno dei proventi da sponsorizzazione nel calcolo dei diritti d'autore complessivamente dovuti alla Siae. Indipendentemente dall'imprecisione della locuzione adoperata, tuttavia, la Corte territoriale, interpretando le clausole contenute nel c.d. permesso spettacoli sottoscritto dalla EG, ha chiaramente inteso affermare che la stessa mandataria non aveva il potere di impegnare l'associazione a corrispondere i diritti d'autore anche sui proventi da sponsorizzazione, tant'è che ha ritenuto inefficaci, nei confronti della mandante, le condizioni contrattuali sulla cui base la Siae pretendeva il pagamento di tali diritti (da effettuare, in particolare, "sui contributi e sui proventi da chiunque e comunque corrisposti").
Così individuava la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, la critica della ricorrente, complessivamente considerata, deve ritenersi idonea a contestarne il fondamento giuridico, essendo incentrata nella tesi secondo cui non solo l'ottenimento del c.d. permesso spettacoli, ma anche le clausole previste dagli artt. 10 delle condizioni generali e 7 della condizioni particolari di detto permesso costituiscono atti necessari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1708 c.c.: se è vero che, quanto alla ricomprensibilità dei proventi da sponsorizzazione nella base di calcolo dei diritti d'autore, le censure non adducono argomenti specifici, limitandosi, sul punto, alla prospettazione della necessarietà per legge dell'atto posto in essere dalla mandataria EG, è anche vero che l'obbligo di articolare il gravame con sufficiente grado di specificità va correlato con la motivazione della sentenza impugnata, sicché i motivi possono essere meno articolati quando detta motivazione sia - come nel caso di specie - sostanzialmente apodittica, perché priva di precisa indicazione delle ragioni giuridiche che la sorreggono (cfr., tra le altre, Cass. 6335/98 e 355/97). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai sensi dell'art. 1708 c.c., sono ricompresi nel suo ambito, vanno considerati quelli che si riconnettono all'attività espressamente consentita e ne costituiscono l'ulteriore svolgimento naturale, e non anche quelli che non si pongano come necessari e conseguenziali per l'adempimento del mandato, costituendone invece un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione dell'oggetto ("ex multis", Cass. 6353/81, 1911/73, 3784/71, 2662/68: per lo stesso principio, con riferimento ad ipotesi specifiche, cfr. Cass. 2387/97, 7891/94 e 11650/92). È del tutto evidente, poi, che, al fine di stabilire contenuto ed estensione del mandato conferito per l'espletamento di una determinata attività, non si può non tener conto di atti il cui compimento è reso obbligatorio dalla legge: dovendosi ritenere, anzi, che in tal caso neppure si ponga concretamente un problema di individuazione dei limiti del mandato - comportante un accertamento rimesso, di regola, al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione -, perché il mandante non può comunque ignorare che il mandatario è tenuto al rispetto della legge (salva l'ipotesi, non ricorrente nella specie, di un espresso divieto al mandatario da parte del mandante). Ne deriva, per un verso, che il travalicamento dei limiti del mandato può configurarsi soltanto in caso di estraneità degli atti posti in essere dal mandatario, nel senso che essi non costituiscano svolgimento naturale dell'attività delegata, ovvero non siano previsti dalla legge come obbligatori per il compimento di tale attività: per altro verso, che di eccesso o difetto di rappresentanza e di conseguente inefficacia, nei confronti del mandante, del negozio stipulato dal mandatario (o di singole clausole di esso) può parlarsi esclusivamente al ricorrere di siffatto travalicamento.
È alla stregua di tali principi che va verificata la conformità a diritto dell'affermazione della Corte di merito, secondo cui, il mandato conferito alla EG consistendo nel provvedere alle operazioni di vidimazione ed al pagamento dei diritti dovuti alla Siae, le condizioni pattuite con il permesso spettacoli del 6 novembre 1987 erano inefficaci nei confronti dell'associazione mandante, perché eccedenti i poteri attribuiti. La questione, infatti, va esaminata con riferimento al concetto di atto necessario, di cui all'art. 1708 c.c. Premesso che, nel caso di specie, non è in discussione l'obbligo, previsto per gli esercenti e gli organizzatori degli spettacoli dall'art. 19 d.p.r. n. 640/72, di farne preventiva dichiarazione ("sottoscritta dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale") alla Siae, delegata dall'amministrazione finanziaria alla riscossione della relativa imposta, occorre rilevare che la vidimazione dei biglietti e/o abbonamenti ed il pagamento dei diritti d'autore non possono prescindere dall'autorizzazione che la Siae rilascia ai sensi dell'art. 180 l. n. 633/41. In virtù di tale norma, infatti, l'attività di intermediazione, riservata in via esclusiva alla stessa Siae, è preordinata alla "concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica delle opere tutelate", alla "percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni" e, infine, alla "ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto" (v. anche l'art. 171 della stessa legge per le relative sanzioni).
Nell'esercizio di questa attività di intermediazione, la Siae rilascia permessi che, secondo autorevole dottrina, si configurano come contratti-tipo ex art. 1342 c.c., contenenti condizioni generali di contratto, ai sensi dell'articolo 1341 dello stesso codice. Contrariamente a quanto sembra ritenere l'odierna controricorrente, la natura pattizia di tali permessi non esclude, di per se stessa, che per taluni aspetti il loro contenuto possa essere ricondotto ad obblighi derivanti dalla legge: in altri termini, che le parti, pur in attuazione dell'autonomia negoziale, possano stabilire clausole o condizioni derivanti dalla legge sul diritto d'autore, così operando un sostanziale rinvio alla normativa in materia o riproducendo, sul piano negoziale, obbligazioni che trovano la loro fonte direttamente nella legge.
È allora evidente, con riferimento al caso di specie, che di eccesso della EG dal mandato conferitole dall'associazione di provvedere, oltre che alla vidimazione dei biglietti o abbonamenti, anche al pagamento dei diritti d'autore, si può parlare nel solo caso in cui la stessa mandataria non fosse comunque tenuta a ricomprendere i proventi da sponsorizzazione nella base di calcolo di tali diritti ed avesse pattuito, al fine di ottenere il permesso spettacoli, una condizione non necessaria per legge. Sulla questione se quanto corrisposto dallo sponsorizzatore all'organizzatore di uno spettacolo o di una manifestazione, in cui si utilizzino economicamente opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore, debba o meno essere calcolato ai fini del pagamento dei relativi diritti, non risultano precedenti di questa Corte, che ha avuto modo di affrontare il diverso problema dell'inclusione di detti proventi nella base imponibile dell'imposta sugli spettacoli e di risolverlo affermativamente, in virtù sia dell'art. 3, comma 2, lett. c) d.p.r. n. 640/72 (a tenore del quale, nella base imponibile va ricompreso "ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività"), sia della considerazione che la sponsorizzazione è uno strumento per sostenere i costi dello spettacolo e consente, quindi, che essi si riversino in minor misura sul prezzo dei biglietti (Cass. nn. 428 e 429 del 1996: nello stesso senso, da ultimo, Cass. 12738/98, anche con riferimento al d.lgs. n. 313/97). La soluzione,
comunque, deve essere affermativa anche in tema di calcolo per il pagamento dei diritti d'autore.
Occorre precisare che, a tal fine e con riferimento al caso di specie, non viene direttamente in rilievo la natura del c.d. contratto di sponsorizzazione (che, in via generale, comprende una serie di ipotesi, nelle quali il soggetto sponsorizzato si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome per promuovere, dietro corrispettivo, un marchio od un prodotto specificamente marcato: cfr. Cass. 5086/98 e 9880/97), ma l'effetto contributivo dello "sponsor" nei confronti dell'organizzatore dello spettacolo musicale, in funzione dell'attività promozionale ed in relazione all'esecuzione dell'opera musicale.
In altri termini, con riguardo alla specifica questione se l'organizzatore sia tenuto o meno a corrispondere i diritti d'autore anche sui proventi ricevuti dallo "sponsor", la sponsorizzazione va intesa come qualsiasi contributo al finanziamento dello spettacolo, versato a scopo promozionale:
concetto, questo, che è stato espressamente individuato - sia pure in sede di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, ma con evidenti implicazioni di carattere generale - dall'art. 8, comma 12, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a tenore del quale "per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti". Tale contributo, quindi, si pone in stretta relazione con lo spettacolo musicale, cioè, con l'opera o le opere eseguite: la menzionata sentenza di questa Corte n. 428/96, pur rilevando che la sponsorizzazione è riconducibile al concetto ampio di pubblicità, tuttavia ha esattamente precisato che, a differenza dalla seconda, la prima è in rapporto non di mera occasionalità, ma di connessione con lo spettacolo, istituendosi uno specifico abbinamento tra quest'ultimo e lo scopo promozionale. Lo "sponsor", allora, si configura come fruitore dell'opera eseguita durante lo spettacolo musicale: non certamente perché immediato destinatario della sua esecuzione, ricavandone un godimento culturale e/o estetico, ma nel senso che ne trae una diretta utilità, in piena corrispondenza con lo scopo promozionale che lo ha indotto all'esborso in favore dell'organizzatore.
Se è così, i proventi da sponsorizzazione vanno ricompresi nella base di calcolo dei diritti d'autore: nella specie, la EG, avendo ricevuto dall'Associazione Musica Insieme il mandato di provvedere al pagamento di tali diritti (oltre che alla vidimazione), non poteva esimersi dall'assumere, nei confronti della Siae, l'obbligazione di ricomprendervi i proventi da sponsorizzazione, quale atto necessario per legge al compimento del mandato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1708 c.c. Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte felsinea, non si è verificato alcun eccesso del mandato e che le clausole contenute nel c.d. permesso spettacoli, sottoscritto dalla EG il 6 novembre 1987, erano - sotto questo profilo - efficaci nei confronti dell'associazione mandataria.
In accoglimento del ricorso principale, quindi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, designato in diversa Sezione della Corte di Appello di Bologna, che, attenendosi al principio di diritto enunciato, provvederà al nuovo giudizio di gravame, anche in ordine ai motivi ritenuti assorbiti per effetto dell'affermata sussistenza di un eccesso dal mandato. Va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con il quale, denunciando violazione di legge ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, l'Associazione Musica Insieme prospetta questioni non esaminate dalla Corte di merito, attinenti agli effetti dell'obbligazione di corrispondere i diritti d'autore sui proventi da sponsorizzazione, asseritamente assunta in carenza di potere.
Al giudice di rinvio è demandato anche di provvedere sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 GIUGNO 1999.