Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/2001, n. 9811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9811 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SU 981 1 /01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO LAVORI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente Dott. Mario R.G.N. 1491/99 Cron..22414 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 3324Rep. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 03/05/01 Rel. Consigliere BUCCIANTE - Consigliere Dott. Ettore CORTE SU R PICASSAZIONE ha pronunciato la seguente COPE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 120oo sul ricorso proposto da: #19 LUG. 200T COOP CIRCOLO METALMECCANICI SRL, in persona del legale IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore Presidente del Cons. Amm.re 1755 1.3000 CANCELLERIA Sig. SI ME, elettivamente domiciliato in ROMA VLE B BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato PUNZI & D'ALESSIO, difeso dall'avvocato ROMITO DF022530 GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente DF022480
contro
CI ME, elettivamente domiciliato in ROMA OF022455 2001 VIA F DE SANTIS 15, difeso dall'avvocato BIA RAFFAELE 752 C\O PELLEGRINI A, giusta delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 1071/97 della Corte d'Appello Rilasciata copia legale alSig.Gardin di BARI, depositata il 24/11/97; per diritti 18000+6 il 250IT. 2001.. udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 03/05/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
l'Avvocato Giuseppe ROMITO, difensore del udito l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato Antonio PELLEGRINO, per delega dell'Avv. R. BIA, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del settimo e dell'ottavo motivo di ricorso ed il rigetto degli altri motivi. LIRE 5000 CANCELLERIA 0 N271354 LIRE 200 CANCELLERIA N271855 AG488460 N271860 AU626835 -2- Svolgimento del processo Con atto notificato in data 11/11/1983 NI AT, titolare dell'omonima impresa di costruzioni, conveniva in giudizio la società co- operativa edilizia a r.l. Circolo Metalmecanici in Rutignano. Esponeva l'attore di aver costruito per la committente convenuta in virtù del con- - tratto di appalto 25/11/980 un complesso residenziale per il corrispettivo di £ 3.270.000.000: il costo finale dell'opera, a causa di quanto dovutogli per lavori extracontratto, revisione prezzi, impianto di riscaldamento ed in- teressi, aveva raggiunto l'importo di £ 5.290.155.000 a fronte del quale ave- va ricevuto acconti per un totale di £ 3.275.156.000. Il AT, quindi, chiedeva la condanna della società cooperativa al pagamento della differen- za in £ 2.014.990.000, oltre accessori. La cooperativa convenuta si costituiva e chiedeva: il rigetto della doman- : da dell'attore; la condanna del AT al risarcimento del danno per il ri- tardo nella consegna dell'opera appaltata;
la condanna dell'attore alla esecu- zione delle opere necessarie per l'esatto adempimento, ovvero la riduzione del corrispettivo dovuto;
la condanna del AT al rimborso delle corri- spondenti somme ed al risarcimento del danno. La convenuta chiamava in causa NI LI, presidente della cooperativa sino al 19/10/1983, per essere tenuta indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli che pote- vano derivarle dall'accoglimento delle domande proposte dal AT, non- ché al risarcimento dei danni prodotti dalla sua temeraria gestione. NI LI resisteva alla domanda della società cooperativa. Con sentenza 1/2/1989 l'adito tribunale di Bari: a) dava atto che la co- operativa doveva al AT, a saldo, £ 75.152.353; b) condannava l'attore a 3 rimuovere le difformità ed i vizi, descritti dal c.t.u., nel termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza;
c) condannava la cooperativa a pagare la somma di cui al capo a) a seguito dell'esecuzione delle opere di cui al capo b), con gli interessi legali sino all'effettivo pagamento. Il tribunale, per quel che ancora rileva in questa sede, riteneva pagate dalla cooperativa all'attore complessive £ 4.881.731.385 (di cui, in parti- colare, £ 327.000.000 per la cosiddetta integrazione del prezzo) e dovute all'impresa AT £ 4.956.883.738. Avverso la detta sentenza proponevano appello, in via principale, il Ce- cinati e, in via incidentale, la cooperativa e l'LI. La corte di appello di Bari, con sentenza 26/7/1991, in parziale riforma dell'impugnata decisione, assolveva l'LI dalla domanda di garanzia proposta nei suoi confronti. La corte di merito osservava, tra l'altro, che il AT non aveva negato di aver ricevuto la somma di £ 327.000.000 e che l'impossibilità giuridica di imputare la detta somma ad un accordo aggiunti- vo, perfezionato e vincolante per la cooperativa, comportava la necessità di imputare la somma medesima all'importo spettante all'impresa per il corri- spettivo di appalto, variazione, revisione prezzi, ecc. NI AT ricorreva per cassazione deducendo quattro motivi. La cooperativa edilizia resisteva con controricorso e proponeva ricorso inci- dentale sorretto da otto motivi. Questa Corte, con sentenza 23/2/1995, accoglieva i primi due motivi del ricorso principale con i quali il AT aveva denunciato l'errore com- - messo dalla corte di appello nel ritenere la scrittura integrativa del contratto di appalto non vincolante per la cooperativa – affermando che: a) il caso 4 concreto andava deciso alla stregua degli articoli 2384 e 2384 bis c.c. ( con riferimento alle parti relative all'inopponibilità ai terzi in buona fede sia dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori delle società aventi tale rappresentanza, sia dell'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dall'amministratore in nome della società) e non degli articoli 1393 e 1398 c.c. come ritenuto dal giudice del merito;
b) doveva escludersi, in base alla sentenza della corte di appello, che il AT avesse agito intenzionalmente in danno della società; c) il ricorso incidentale della cooperativa era infon- dato anche per la parte concernente l'assoluzione dell'LI dalla do- manda di garanzia. Il AT riassumeva il giudizio nei confronti della cooperativa chie- dendone la condanna al pagamento della somma complessiva di £ 1.113.459.668 (£ 327.000.000, quale maggior credito, oltre gli importi per revisione prezzi, interessi ed IVA ). La cooperativa, costituitasi, eccepiva, tra l'altro, che la scrittura integrati- va le era inopponibile e, comunque, era nulla per mancanza di causa. La corte di appello di Bari, con sentenza 24/11/1997 pronunciata in sede di rinvio, condannava la società cooperativa al pagamento in favore del Ce- cinati della somma di £ 1.113.459.668, in aggiunta a quella di £ 75.152.353 di cui all'impugnata decisione del tribunale, oltre ulteriori interessi contrat- tuali su £ 327.000.000 a decorrere dall'1/6/1995 sino al soddisfo. Osservava il giudice del rinvio: che era infondata l'eccezione sollevata dalla cooperati- va relativa al difetto di integrazione del contraddittorio per non essere stato citato in riassunzione anche l'LI; che unico rapporto "vivo" sostan- ziale e processuale era quello intercorrente tra l'appellante in riassunzione e 5 la cooperativa posto che i rapporti tra queste parti e l'LI avevano dato luogo a cause tra loro scindibili per cui l'assoluzione nel merito di quest'ultimo con efficacia di giudicato non poteva essere messa in dubbio alla stregua della pronuncia rescindente;
che nel caso in esame, trattandosi di giudizio di rinvio, non era consentito alcun ampliamento del thema deci- dendum anche in forza delle preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione che copriva il dedotto ed il deduci- bile e, quindi, anche tutte le questioni, prospettabili dalle parti o rilevabili di ufficio, quale necessario presupposto della pronuncia di annullamento;
che quindi non era consentito esaminare l'eventualità di una inopponibilità alla cooperativa della scrittura integrativa per i motivi esposti in sede di rinvio dopo che la sentenza di annullamento aveva ritenuto vincolante ed opponi- bile alla cooperativa la detta scrittura;
che l'esame della prospettata malafe- de del AT era precluso dalla sentenza rescindente la quale aveva affer- mato l'inesistenza di tale circostanza;
che del pari era inammissibile l'eccezione circa l'asserita nullità della scrittura integrativa per mancanza di causa o per falsità; che la validità di tale atto costituiva presupposto logico- giuridico di quanto affermato nella sentenza di annullamento in ordine alla opponibilità del medesimo alla cooperativa;
che al AT competevano £ 327.000.000 in aggiunta all'importo liquidatogli dal tribunale, oltre interes- si, integrazione del prezzo ( trattandosi comunque di integrazione del corri- spettivo del prezzo di appalto) ed IVA il tutto da quantificare in base ai criteri di cui alla c.t.u. già utilizzati dal primo giudice e coperti da giudicato interno;
che, in definitiva, al AT spettavano complessive £ 1.113.459.668, oltre interessi dal 1° giugno 1995 sino al soddisfo. 16 La cassazione della citata sentenza della corte di appello di Bari, pronun- ciata in sede di rinvio, è stata chiesta dalla società cooperativa a r.l. Circolo Metalmeccanici con ricorso affidato ad otto motivi. NI AT ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la società cooperativa denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 102, 331, 332, 392, 393 e 394 c.p.c., non- ché insufficiente motivazione. Sostiene la ricorrente che, per effetto della chiamata in causa di NI LI, nelle fasi dell'impugnazione si è determinato un litisconsorzio necessario tra le parti originarie del giudizio ed il chiamato in causa: tutti, dopo il giudizio di appello e quello di cassa- zione, avrebbero dovuto partecipare anche al giudizio di rinvio secondo i principi al riguardo più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità. Il motivo è infondato. In proposito è appena il caso di osservare che questa Corte, con la citata sentenza di annullamento 23/2/1995, ha dichiarato inammissibile l'ottavo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società cooperativa avverso il capo della decisione 26/7/1991 della corte di appello di Bari con il quale era stata esclusa una responsabilità di GI LI, terzo chiamato in cau- sa, nei confronti di detta società ed era stata rigettata la domanda di garanzia da quest'ultima proposta. Il detto capo della sentenza di appello è quindi passato in giudicato per cui l'LI, dopo la sentenza di annullamento, non è più parte del giudizio avente ad oggetto solo il rapporto tra il AT ed la società cooperativa. Correttamente, pertanto, il giudice di rinvio ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti 7 : dell'LI il quale, estraneo ormai al prosieguo della lite in sede di rin- vio, ha ritenuto di non riassumere la causa per ottenere il rimborso delle spese del giudizio di legittimità: la cooperativa ricorrente non ha di certo interesse a dolersi di tale scelta dell'LI. Con il secondo motivo di ricorso la cooperativa denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 276, 324, 392, 393 e 394 c.p.c. e 2909 c.c., nonché insufficiente motivazione. Deduce la società ricorrente che la sentenza di annullamento non contiene statuizioni sulla validità ed efficacia della scrittura integrativa in questione non avendo costituito oggetto dell'accertamento effettuato nel corso dei gradi di giudizio di merito né il profilo della nullità del contratto per insussistenza di causa o per la mala fe- de del AT, né il profilo dell'esistenza in capo all'LI, alla data della stipula, dei poteri rappresentativi e gestori di essa cooperativa. Per- tanto le dette questioni potevano essere riproposte in sede di rinvio senza al- cuna violazione dell'articolo 394 c.p.c. Peraltro la corte barese ha equivo- cato la portata della sentenza rescindente non solo sotto l'aspetto degli ac- certamenti in fatto rimessi al giudice del rinvio e da quest'ultimo erronea- mente ritenuti preclusi, ma anche in ordine agli effetti sostanziali prodotti dalle decisioni di merito. In particolare il giudice del rinvio ha attribuito alla sentenza di annullamento una statuizione sulla “vincolatività ed opponibili- tà" dell'atto aggiuntivo di cui non vi è traccia nella detta sentenza nella quale si afferma l'obbligo del giudice del rinvio di valutare l'atto alla stre- gua degli articoli 2384 e 2384 bis c.c. fermo restando l'esame delle altre "deduzioni delle parti" riservate "al giudice del merito": dalla declaratoria dell'opponibilità ad essa cooperativa dell'atto integrativo non è derivata la 8 preclusione del sindacato sulla validità dell'atto stesso. E' inoltre arbitrario attribuire alla sentenza di annullamento l'effetto di una statuizione con effi- cacia di giudicato sull'insussistenza della malafede del AT. Con il terzo motivo la società cooperativa denuncia violazione e falsa ap- plicazione degli articoli 1325, 1398, 1418, 1421 e 2697 c.c., 115, 116 e 117 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione. Ad avviso della ricor- rente il AT non ha dimostrato l'esistenza di una valida obbligazione di essa cooperativa consacrata nell'atto aggiuntivo, sicché il giudice del rinvio ha errato nel non dichiarare nullo tale atto mancando la prova della sua cau- sa. Il AT, inoltre, non ha fornito la prova della riferibilità dell'atto ad essa cooperativa in quanto sottoscritto dall'LI quale suo presidente e legale rappresentante in carica. La questione della sottoscrizione dell'atto al momento in cui l'LI era presidente di essa società cooperativa avreb- be dovuto costituire oggetto, da parte del giudice del rinvio, di quel “nuovo esame" disposto con la sentenza di annullamento all'esito della valutazione delle “deduzioni delle parti" rimaste assorbite in sede di legittimità: di tale nuovo esame non vi è traccia nella sentenza impugnata. Con il quarto motivo di ricorso la società cooperativa, denunciando vio- lazione e falsa applicazione degli articoli 1398, 2384 e 2384 bis c.c. e omes- sa o insufficiente motivazione, deduce che la questione dell'esistenza in ca- po all'LI del potere di deliberare l'atto aggiuntivo non ha costituito (e non poteva costituire per essere stata assorbita in sede di appello) oggetto di esame nel giudizio di legittimità. A tale accertamento era invece tenuta la corte barese nel giudizio di rinvio che costituisce la sede naturale per l'esame delle questioni assorbite nel giudizio di appello. 9 Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazio- ne degli articoli 2384, 2384 bis, 2697, 2727 e 2729 c.c., 115, 116 e 117 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione. Secondo la cooperativa il giudice di rinvio ha errato nel non aver sanzionato l'inopponibilità dell'atto integrativo ad essa società ricorrente per il dolo del AT: non esiste, in- fatti, una pronuncia con autorità di giudicato circa l'esclusione del dolo da parte del AT ed è erroneo affermare in applicazione dei principi in - tema di disciplina del giudizio di rinvio la preclusione dell'esame dell'esistenza o meno di tale dolo. La Corte rileva l'inammissibilità e, in parte, l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di tratta- zione, possono essere esaminate in via congiunta per la loro evidente stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, quale più quale meno e sotto vari profili, essenzialmente le questioni relative: all'oggetto, all'ambito ed ai limiti del giudizio di rinvio;
all'individuazione dei principi di diritto affermati nella sentenza di annullamento (vincolanti per il giudice del rin- vio) e delle problematiche costituenti il presupposto logico-giuridico di detta sentenza;
agli accertamenti delle pregresse fasi di merito ed alle preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la pronuncia di cassazione. Occorre premettere che, come più volte affermato da questa Corte, nell'ipotesi di cassazione della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio è vincolato ad uniformarsi al princi- pio di diritto esplicitamente o implicitamente enunciato in sede di legittimi- tà, nonché ad attenersi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Pertanto, allorquando una sentenza della Corte di 10 cassazione abbia fissato, ex articolo 384 c.p.c., i criteri che devono informa- re la risoluzione della controversia, tutte le questioni in proposito preceden- temente dedotte devono intendersi implicitamente decise, quale presupposto necessario, logicamente inderogabile, della pronuncia espressa in diritto, con la conseguenza che la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa è rinviata non solo ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai punti di diritto e presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella precorsa fase di merito, quali premesse logico-giuridiche della pronuncia di annullamento. I limiti del giudizio di rinvio, infatti, non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il "thema deciden- dum”, prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclu- sioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, onde neppure le questioni conoscibili di ufficio, non rilevate dal giudice di legittimità, possono in sede di rinvio essere dedotte o esaminate, giacché il loro riesame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione in contrasto con il principio della loro intangi- bilità: non è quindi consentito rimettere in discussione in sede di rinvio le questioni anzidette ostandovi il giudicato interno ( nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 14/6/2000 n. 8125; 1/6/2000 n. 7279; 9/2/2000 n. 1437). Le decisione impugnata è conforme agli indicati principi costantemente affermati nella giurisprudenza di legittimità e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto e che la società ricorrente ha mosso con le censure in esame. Al riguardo deve essere evidenziato che dalla lettura degli atti processuali - attività consentita in questa sede attesa la natura ( in procedendo ) di alcu- ni dei vizi denunciati e da quanto esposto nella sentenza impugnata e so- 11 : pra riportato nella parte narrativa che precede, risulta che: 1) con la sentenza di primo grado il tribunale di Bari ha incluso, nell'importo versato dalla co- operativa al AT a titolo di corrispettivo dell'appalto, anche la somma di £ 327.000.000 che, secondo la tesi dell'appaltatore, sarebbe stata pagata dalla committente in esecuzione di un accordo integrativo per attività svolte al di fuori ed in aggiunta rispetto a quelle oggetto del contratto di appalto e separatamente pattuite;
2) il detto capo della pronuncia del tribunale è stato confermato dalla corte di appello ( con la sentenza di secondo grado del 26/7/1991) la quale ha affermato che la scrittura aggiuntiva, richiamata a sostegno della tesi del AT, non poteva "essere opposta alla cooperativa in quanto non di data certa e in quanto l'LI non aveva il potere di modificare il corrispettivo di appalto deliberato dall'assemblea dei soci e trasfuso nel contratto registrato" onde la giuridica impossibilità, ex articoli 1393 e 1398 c.c., "di imputare le £ 327.000.000 ad un accordo aggiuntivo perfezionato e vincolante che comportava e comporta la necessità di impu- tarle alle somme comunque spettanti all'impresa per corrispettivo di appal- to"; 3) avverso la pronuncia di secondo grado il AT ha proposto ricorso per cassazione denunciando, tra l'altro, violazione e falsa applicazione degli articoli 1393, 1398, 2384 e 2384 bis c.c. ( sostenendo la vincolatività della scrittura integrativa e la sua opponibilità alla cooperativa in quanto firmata dal suo presidente e legale rappresentante) e degli articoli 2702 e 2704 c.c. (deducendo che la cooperativa non aveva disconosciuto la provenienza della scrittura e la sua sottoscrizione da parte del proprio presidente ); 4) con la sentenza di annullamento 2083/1995 sono state ritenute fondate le dette cen- sure del AT ed è stato affermato che la corte di merito aveva violato le 12 norme dettate dai citati articoli 2384 e 2384 bis c.c. e che il AT non aveva agito "intenzionalmente in danno della società". Ciò posto è evidente la correttezza della decisione del giudice del rinvio il quale ha sostanzialmente affermato di dover decidere la controversia te- nendo conto ed applicando - nel rispetto di quanto affermato nella sentenza di annullamento - le norme dettate dagli articoli 2384 e 2384 bis c.c. secon- do le quali: a) le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori della società non sono opponibili ai terzi che non abbiano agito intenzio- nalmente in danno della società; b) non può essere opposta ai terzi in buona fede l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società. Coerentemente, quindi, il giudice del rinvio ha ritenuto di non poter esa- minare – per le preclusioni connesse al giudicato implicito formatosi con la sentenza di annullamento - le questioni prospettate dalla cooperativa in sede di rinvio relative: alla inopponibilità della scrittura integrativa in quanto firmata da NI LI privo, al momento della sottoscrizione, del potere di rappresentare la società; alla separazione tra potere rappresentativo del presidente e potere gestorio del consiglio di amministrazione;
alla mala- fede del AT;
alla nullità del contratto integrativo per mancanza di causa o per falsità. Sul punto è sufficiente osservare che, come già segnalato, con le sentenze di primo e di secondo grado i giudici del merito hanno affermato la non op- ponibilità alla cooperativa della scrittura integrativa in questione ( per man- canza di data e per carenza del potere del presidente della cooperativa di sottoscrivere il detto atto ) ritenendo necessariamente - come logica premes- 313 1 sa ed in assenza di specifiche e contrastanti deduzioni difensive delle parti - la validità del contratto contenuto in detta scrittura in quanto privo di vizi comportanti la nullità del negozio. Inoltre, con la sentenza di annullamento, è stato accolto il secondo moti- vo del ricorso con il quale il AT - deducendo che la cooperativa non aveva disconosciuto la provenienza della scrittura aggiuntiva e la sua sotto- scrizione da parte del proprio presidente - aveva criticato la decisione della corte di appello circa la non opponibilità di tale scrittura “in quanto non di data certa". La sentenza di secondo grado è stata quindi cassata ed al giudice del rinvio è stato rivolto solo l'invito di procedere ad un nuovo esame te- nendo conto delle disposizioni dettate dagli articolo 2384 e 2384 bis c.c., senza alcun accenno a questioni di nullità del contratto di cui alla scrittura integrativa - per mancanza di causa o per altri motivi di invalidità ed, anzi, con espressa esclusione della mala fede del AT. Pertanto le deduzioni delle parti implicanti accertamenti di fatto che nella sentenza di annullamento sono state ritenute "assorbite poiché riser- vate al giudice del merito" - non possono riferirsi alle questioni di diritto concernenti la validità del contratto aggiuntivo ( questioni non prospettate nel giudizio di legittimità ) dovendo riguardare solo ed esclusivamente l'opponibilità alla cooperativa della scrittura e la vincolatività della stessa per la società. D'altra parte dalla lettura della sentenza di annullamento non risulta, né è stato dedotto dalla società cooperativa nei motivi di ricorso in esame, la riferibilità delle dette deduzioni delle parti nel giudizio di legitti- mità alla questione della nullità del contratto aggiuntivo per mancanza di causa o per falsità. Tale questione, di conseguenza, non poteva essere pro- 14 spettata nel giudizio di rinvio avente ad oggetto, dopo la pronuncia di an- nullamento, solo la problematica concernente la valutazione – alla luce delle normativa di cui agli articoli 2384 e 2384 bis - dell'opponibilità o meno alla società cooperativa della scrittura integrativa in questione. Con il sesto motivo di ricorso la società cooperativa denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1193 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. e omessa o insufficiente motivazione. La ricorrente sostiene che, come dedotto nel giu- dizio di rinvio e al contrario di quanto di quanto immotivatamente affermato dalla corte di merito, nel caso di riconosciuta opponibilità ad essa cooperati- va dell'atto integrativo, l'importo di £ 327.000.000 - pari al compenso indi- cato in tale atto e pacificamente pagato - avrebbe dovuto essere imputato a prezzo dell'appalto: sicché sarebbe restato da pagare il detto importo, quale corrispettivo delle prestazioni aggiuntive indicate nella scrittura integrativa, non soggetto a revisione e quindi costituente un debito meno oneroso: l'atto integrativo aveva infatti lo scopo di remunerare onorari professionali estra- nei all'istituto della revisione applicabile solo al compenso per lavori. Pe- raltro, secondo la ricorrente, il AT non aveva il diritto di ottenere nel 2 presente giudizio il pagamento della somma di £ 327.000.000 posto che l'esistenza dell'atto aggiuntivo era stata da lui dedotta in via di eccezione e non per conseguire il pagamento del relativo importo. La sentenza impu- gnata è pertanto viziata di ultrapetizione avendo disposto il pagamento di una somma che non costituiva oggetto della domanda originaria avanzata dall'attore in primo grado. Anche questo motivo non è fondato posto che, letti gli atti processuali e interpretate le domande e le tesi difensive del AT, emerge con evidenza 15 l'insussistenza della denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c. e risulta corretta la decisione del giudice del rinvio il quale, nell'imputare il versa- mento della somma di £ 327 milioni - pacificamente effettuato in favore dell'appaltatore a pagamento delle prestazioni aggiuntive di cui alla scrit- tura integrativa e nell'affermare il diritto del AT ad ottenere l'integrazione del prezzo di appalto per una somma di pari importo, è rima- sto nell'ambito del petitum e della causa petendi ed ha emesso una pronun- cia corrispondente alle domande, alle istanze ed alle eccezioni prospettate dalle parti come formulate e precisate nei giudizi di merito. Il AT, sin dal primo grado del giudizio, ha precisato di aver ricevuto la somma in questione separatamente dal compenso per l'appalto concor- dato nel relativo originario contratto e di non aver inserito tale somma nell'atto di citazione in quanto oggetto di autonoma intesa con la commit- tente e collegata a prestazioni in altra sede regolate: secondo l'appaltatore l'importo di £ 327 milioni riguardava un'opera aggiuntiva il cui costo era stato già corrisposto dalla cooperativa committente. Il AT, quindi, non ha considerato la somma di £ 327 milioni - ricevuta e conteggiata separata- mente come parte del prezzo di appalto.- Inoltre nella sentenza di primo grado il tribunale di Bari ha espressa- mente precisato che la somma di £ 327 milioni era stata pacificamente pa- gata al di fuori degli stati di avanzamento "per la cosiddetta integrazione del prezzo". D'altra parte la stessa cooperativa - come risulta dagli scritti difensivi del giudizio di primo grado - ha ammesso che l'LI ( ossia il proprio pre- 16 : sidente) aveva dichiarato di aver effettivamente pagato al AT la som- ma in questione in virtù di quanto pattuito con la scrittura integrativa. Da quanto precede deriva che il versamento dell'importo di £ 327 milioni deve ritenersi essere stato effettuato in favore dell'appaltatore in esecuzione della scrittura integrativa ed a titolo di compenso per le prestazioni aggiun- tive e diverse rispetto a quelle originariamente concordate nel contratto di appalto. Da ciò la non imputabilità di detto versamento al prezzo di appalto e la conseguenza necessità di riconoscere al AT il diritto ad ottenere il pagamento della indicata somma a titolo di completamento della riscossione dell'ammontare complessivo del corrispettivo spettantegli nell'intera misura prevista e determinata nell'originario contratto di appalto. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applica- zione degli articoli 1346, 1372, 1664, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omessa o : insufficiente motivazione. Deduce la società cooperativa che, una volta ac- clarata l'imputazione dell'accertato pagamento al AT della somma di £ 327.000.000 quale corrispettivo dell'appalto, l'ulteriore credito di pari im- porto riconosciuto in forza dell'atto aggiuntivo non può essere maggiorato per la revisione peraltro riconosciuta dal giudice del rinvio nella misura ri- chiesta dal AT pur non avendo questi fornito alcuna prova sul punto essendosi limitato a richiamare i criteri adottati dal c.t.u. Con l'ottavo motivo la società cooperativa denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1193, 1219, 1224, 1282, 1667, 2697, 2909 c.c., 112, 116 e 324 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione. La ricor- rente sostiene che è illegittima la condanna al pagamento degli interessi sulla somma di £ 327.000.000 a far tempo dalla domanda ( 11/11/1983) si- 17 no al soddisfo. La corte di merito ha accolto la domanda del AT oblite- rando il problema dell'individuazione del titolo della pretesa e qualificando l'importo di £ 327.000.000 quale integrazione del corrispettivo dell'appalto dopo aver apoditticamente affermato l'irrilevanza della questione dell'imputazione dell'avvenuto pagamento di detta somma. Inoltre la con- danna al pagamento degli interessi si pone in contrasto con le norme che di- sciplinano l'autorità del giudicato essendo definitiva la statuizione del giu- dice di primo grado relativa all'inesigibilità del corrispettivo residuo del Ce- cinati dovuto "soltanto all'esito della riduzione degli edifici secondo la pre- visione contrattuale". La corte di appello ha infatti confermato tale capo della pronuncia del tribunale chiarendo che questa aveva congelato "la diffe- renza risultante a credito dell'impresa fino all'esecuzione delle modifiche e perciò (per sollecitarle ) senza diritto ad interessi di sorta”. Il AT, in ogni caso, avrebbe dovuto provare che il criterio della quantificazione degli interessi fosse quello fatto proprio dal c.t.u. e non limitarsi ad una vaga quantificazione degli stessi. I detti motivi -da esaminare congiuntamente riguardando entrambi le stesse questioni concernenti la sussistenza o meno del diritto del AT ai crediti relativi alla revisione ed agli interessi ( con riferimento alla somma di £ 327 milioni ), i criteri di calcolo di tali crediti accessori, nonché l'immediata esigibilità delle somme a tale titolo riconosciute all'appaltatore - sono fondati nei sensi e nei limiti di seguito precisati. Come già osservato esaminando il sesto motivo di ricorso, il versamento della somma di £ 327 milioni deve essere imputato a pagamento non del prezzo di appalto ( come ritenuto nelle sentenze di primo e di secondo gra- 18 : do) bensì dell'importo pattuito con la scrittura integrativa per le prestazioni aggiuntive e diverse da quelle indicate nell'originario contratto di appalto. Da ciò deriva, come logica conseguenza, che al AT deve essere ricono- sciuto il diritto a ricevere un pari importo a titolo di integrazione del corri- spettivo concordato nel contratto di appalto e che i giudici di primo e di se- condo grado avevano ritenuto già versato per l'asserita ( ed errata ) non op- ponibilità alla cooperativa della scrittura integrativa. Esattamente, quindi, il giudice del rinvio ha riconosciuto all'appaltatore il diritto, in aggiunta alla somma in questione e con riferimento al relativo ammontare, a tutti i crediti accessori pattuiti con il contratto di appalto per revisione prezzi, interessi ed IVA. Il giudice del rinvio ha quindi quantificato il credito spettante al AT per le dette causali in complessive £ 1.113.459.668 pervenendo a tale risul- tato con l'aggiunta alla somma iniziale di £ 327 milioni ( ed a quella di € 19.693.558 per IVA ) degli importi di £ 90.186.600 per revisione prezzi e di £ 676.579.510 per interessi. Tali ultime somme sono state però generica- بسیج mente determinate dal giudice del rinvio "in base ai criteri di cui all'espletata c.t.u. già utilizzati dal primo giudice e coperti da giudicato in- terno", senza alcun chiarimento o precisazione in ordine al contenuto dei detti criteri ed allo sviluppo contabile derivante dalla loro applicazione sì da poter consentire il controllo analitico dell'esattezza di quanto riconosciuto a titolo di revisione prezzi e di interessi. Inoltre il giudice del rinvio non ha considerato ( omettendo ogni motiva- zione al riguardo) che il tribunale, con la sentenza di primo grado, aveva ri- dotto a £119.335.678 gli interessi calcolati dal c.t.u. in £ 160.276.076 ( ciò 19 per l'asserito ma inesistente - errore commesso dal consulente nel calcola- re gli interessi anche sulla somma di £ 327 milioni di cui alla scrittura inte- grativa) ed aveva riconosciuto al AT - a titolo di integrazione del prez- -zo di appalto il credito di £ 75.152.353 precisando espressamente che su tale somma non spettavano ulteriori interessi né sussisteva “obbligo attuale di pagamento in difetto di puntuale adempimento da parte dell'impresa Ce- cinati" dell'obbligazione concernente la rimozione dei vizi dell'opera la- mentati dalla cooperativa committente ed accertati dal c.t.u. Con la detta sentenza (capi 2 e 3 del relativo dispositivo) il tribunale aveva quindi con- dannato da un lato il AT a rimuovere le difformità ed i vizi riscontrati dal c.t.u. e, da altro lato, la cooperativa a pagare il saldo del prezzo ( deter- minato in £75.152.353) "soltanto all'esito delle riduzioni degli edifici se- condo le previsioni contrattuali” e “con interessi legali fino all'effettivo pa- : gamento". Le dette statuizioni del tribunale sono state confermate dalla corte di ap- pello con la sentenza 26/7/1991 nella quale risulta precisato che il tribunale - negando all'appaltatore il saldo fino ai necessari ripristini aveva esatta- mente applicato i principi concernenti, in tema di appalto, le garanzie per vizi e difetti dell'opera eseguita e che consentivano all'appaltante di rifiuta- re il pagamento del corrispettivo dell'opera, oltre che degli interessi e della svalutazione, prima dell'eliminazione dei vizi e delle difformità. Nella deci- sione del giudice di secondo grado è stato altresì chiarito che gli interessi correttamente riconosciuti dal tribunale all'appaltatore riguardavano “i pa- gamenti ritardati rispetto alla scadenze contrattuali ....e non già il resi- 2 20 0 duo credito maturato successivamente sulla cui corresponsione incombe la condizione dell'eliminazione dei vizi". Di tali statuizioni - passate in giudicato - delle sentenze di primo e di se- 120000 condo grado il giudice del rinvio, come dedotto dalla società cooperativa TOT. 370000 con i motivi di ricorso in esame, non ha tenuto conto né nell'individuare i criteri di calcolo da utilizzare per determinare le somme spettanti al AT per revisione ed interessi sull'importo di £ 327 milioni riconosciuto all'appaltatore - in aggiunta alle £ 75.152.353 allo stesso già attribuite con le dette sentenze - a titolo di corresponsione dell'integrale prezzo di appalto, né nel fissare le modalità ed i tempi del pagamento delle somme ancora complessivamente spettanti al AT. In definitiva vanno rigettati i primi sei motivi del ricorso e, in accogli- mento del settimo e dell'ottavo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice di appello, designato nella corte di appello di Lecce, che provvederà ad un nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra esposti ed uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi sei motivi di ricorso, accoglie il settimo e l'ottavo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Lecce.anche per Roma 3 maggio 2001 Il presidente Il consigliere estensore Spadone IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna CANCELLERIA DEPOSITATO 1.9 LUG. 2001 Roma CELLIERE CI 21