Sentenza 9 ottobre 1997
Massime • 1
L'autenticazione di firma è atto tipico del notaio o altro p.u., disciplinato dall'art. 2703 cod., civ., quale sostitutivo del suo riconoscimento da parte dell'autore. Essa, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. citato, consiste nella attestazione da parte del p.u. che la sottoscrizione di un atto è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrivente. Compie perciò falso ideologico punibile a norma dell'art. 479 cod. pen. il notaio che, ricevendo l'atto per cui è richiesta l'autenticazione della firma, attesti contrariamente al vero che la firma è stata apposta in sua presenza, da persona della cui identità si è fatto certo. Solo la falsità in attestazione atipica, e cioè non consistente nell'attestazione di cui all'art. 2703 cod. civ., potrebbe integrare la più lieve ipotesi prevista dall'art. 480 cod. pen., relativa solo alla provenienza della sottoscrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/1997, n. 11867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11867 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 9/10/1997
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Lucio TOTH " N.1283
3. " Pasquale PERRONE " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N.6941/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SS TO, n. Viterbo il 30.12.92;
avverso sentenza 7.11.96 C. A. Roma, che conferma sentenza Tribunale Roma del 18.12.91;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere M. ROTELLA;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S. P. G. Dr. G. GALATI che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore Avv. A. ADDAMIANO.
Ritenuto in fatto
1 - SE TO è stato condannato in 1^ e 2^ grado per il delitto di cui all'art. 479 CP perché, nella sua qualità di notaio, il 16.11.83 attestava falsamente che UL TI aveva apposto in sua presenza la firma su dichiarazione di vendita di autovettura (a. 1 rec., pena condonata DPR 865/86). Con il ricorso denuncia: violazione dell'art. 479 CP e 1350 n. 11 CC, perché non avendo redatto l'atto, il notaio non era rogante, ma meramente certificante, dovendo solo verificare l'autenticità della firma su documento formato dai contraenti ed in sè valido, per cui doveva ravvisarsi il reato di cui all'art. 480 CP, da dichiararsi estinto per prescrizione;
violazione art. 133 - 62 bis CP, perché la sentenza, negando le generiche, si rifà a pendenze di numero imprecisato per reati analoghi, senza tener conto delle doglianze specifiche e trascurando in fatto la tardissima età (a.85) dell'imputato e l'assenza di precedenti penali.
2 - Il primo motivo è infondato. L'autenticazione di firma è atto tipico del notaio o altro p. u., disciplinato dall'art. 2703 CC, quale sostitutivo del suo riconoscimento da parte dell'autore. Essa (2^ co.) consiste nell'attestazione da parte del p.u. che la sottoscrizione di un atto è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrivente. Pertanto compie falso ideologico punibile a norma dell'ari. 479 CP il notaio che, ricevendo l'atto per cui è richiesta l'autenticazione, attesti contrariamente al vero che la firma è stata apposta in sua presenza, da persona della cui identità si è fatto certo, perché l'attestazione concerne vuoi il fatto altrui della sottoscrizione, da lui direttamente percepito, che l'accertamento, da lui compiuto, dell'identità del sottoscrittore. In questa luce potrebbe integrare il minor reato di cui all'art. 480 CP solo la falsità in attestazione atipica, e cioè non consistente in autenticane di cui all'art. 2703 CC, ma la provenienza della sottoscrizione, senza riferimento alla percezione o all'accertamento (cfr. cass., sez. V, 10.10.1990, Colombo, Cass. pen. 1992, 1805). Nella specie, dato il fatto contestato e ritenuto, si versa indubitabilmente nell'ipotesi di cui all'art. 479 CP. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la sentenza dà conto delle ragioni che escludono la richiesta diminuzione di pena per circostanze atipiche, la cui adozione implica la necessità di giustificarla (cfr. la lettera dell'art. 62 bis CP), e dà conto di indici negativi in senso contrario ex art. 133 CP, per se stessi incensurabili, onde gli argomenti di merito addotti sono inapprezzabili in questa sede.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1997