Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/1997, n. 11867
CASS
Sentenza 9 ottobre 1997

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L'autenticazione di firma è atto tipico del notaio o altro p.u., disciplinato dall'art. 2703 cod., civ., quale sostitutivo del suo riconoscimento da parte dell'autore. Essa, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. citato, consiste nella attestazione da parte del p.u. che la sottoscrizione di un atto è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrivente. Compie perciò falso ideologico punibile a norma dell'art. 479 cod. pen. il notaio che, ricevendo l'atto per cui è richiesta l'autenticazione della firma, attesti contrariamente al vero che la firma è stata apposta in sua presenza, da persona della cui identità si è fatto certo. Solo la falsità in attestazione atipica, e cioè non consistente nell'attestazione di cui all'art. 2703 cod. civ., potrebbe integrare la più lieve ipotesi prevista dall'art. 480 cod. pen., relativa solo alla provenienza della sottoscrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/1997, n. 11867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11867
    Data del deposito : 9 ottobre 1997

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