Sentenza 22 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 14903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14903 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
ح ل REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZION TER4903/ Locazione immobile per uso non abitativo risoluzione per morosità Composta dagli Ill.mi Sig.ri Maginati R.G. N. 6384/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron.34818 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. 3862 Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Ud. 22/04/02 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: k HE AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERGAMO 3, presso 10 studio dell'avvocato MANCUSO SEBASTIANO, difesa dall'avvocato LAMICELLA EDOARDO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig. Sole per diritti € 1,55 contro 22.0.II. 2002.از IL CANCELLIERE CA MO;
- intimato avverso la sentenza n. 121/98 della Corte d'Appello di €0.77 1.1500 CATANIA, sezione Promiscua emessa e depositata il 2002 03/07/97; RG.321/1995; 958 udita la relazione della causa svolta nella pubblica F850108 1 udienza del 22/04/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per rigetto del I motivo, accoglimento del II. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO HE AN, comproprietaria di un locale ad uso non abitativo sito in Ragusa, condotto in locazione da RT AM, intimava a quest'ultimo sfratto per morosità relativamente al mancato pagamento dei canoni dei mesi di settembre e ottobre 1990, pari a complessi- ve lire 3.400.000. L'intimato si costituiva resistendo alla domanda ed eccependo di aver già spedito alla HE un assegno di lire 3.400.000, con plico po- stale non ritirato dalla destinataria. Il ET negava la convalida e rimetteva le parti be, conavanti al Tribunale di Ragusa, che, sentenza 23.11.1994/10.1.1995 dichiarava risolto il contratto di locazione e condannava il RT al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni dei mesi di settembre e ottobre 1990. Riteneva l'ipotesi dell'inadempimento grave, sia per le modalità di pagamento adottate, sia per la mancata purgazione della morosità non sanata neanche nel corso del giudizio. Proponeva appello il RT deducendo 2 l'incompetenza per valore del primo giudice e l'insussitenza del grave inadempimento. Si costituiva la HE chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte di Catania, con sentenza 3.7.1997/11.2.1998, in accoglimento dell'appello riget- 1 tava la domanda proposta dalla HE e compensava le spese di ambedue i gradi del giudizio. Osservava che l'inadempimento del conduttore, con- sistito nell'uso di una modalità di pagamento non con- templata nel contratto non era tale da giustificare la risoluzione del contratto. La HE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con la prima censura la ricorrente deduce violazio- di legge ed omessa motivazione su un punto decisivo ne della controversia. Lamenta infatti che la Corte di- strettuale non ha considerato, nel valutare la gravità dell'inadempimento, che il canone riguardava un bime- stre e pertanto l'inadempimento, che il canone riguar- pertanto l'inadempimento rientrava dava un bimestre e nelle previsioni dell'art. 5 legge n. 392/78; che il canone non fu pagato nel termine dal ET ex art. 55 legge 392/78, né successivamente;
he tutto ciò precludeva ogni valutazione della gravità 3 dell'inadempimento ai fini della risoluzione del con- tratto, essendo detta gravità predeterminata per legge. La doglianza è infondata. Le norme degli artt. 5 e 55 della legge n. 39278 non sono applicabili alle loca- zioni di immobili destinati ad uso non abitativo, Co- sicchè il giudice a quo non poteva tenerne conto nella fattispecie in oggetto per la quale doveva invece pro- cedere, come ha fatto, alla valutazione dell'inadempimento ex art. 1455 cc. Così Cass. Sez III 4.8.2000 n. 10239: "la disposi- zione contenuta nell'art. 5 della legge n. 392 del 1978, che ha prederminato la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto di locazione, è dettata per il tipo contrattuale della locazione ad uso abitativo e non è estensibile al tipo contrattuale del- la locazione per uso diverso dell'abitazione, rispetto non scarsaal quale resta operante il criterio della importanza dell'inadempimento stabilito dall'art. 1455 cc". Ne consegue l'inapplicabilità alle locazioni abi- tative anche dell'art. 55 stessa legge, per lo specifi- co riferimento in esso contenuto al predetto art.
5. Il tema della applicabilità o meno dell'art. 55 al- le locazioni non abitative, dopo il conflitto interpre- tativo da tempo emesso in sede di legittimità, è stato affrontato е deciso dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza 28.4.1999 n. 275, se- condo cui "la sanatoria giudiziale della morosità, ai sensi dell'art. 55 legge 392/78, è inapplicabile con riferimento alle locazioni di immobili per uso diverso dall'abitazione". Nessuna rilevanza assume quindi il dedotto mancato pagamento nel termine fissato dal giudice, e l'inadempimento del conduttore doveva essere valutato nei termini previsti dall'art. 1455 cc. Tale valutazio- ne è stata correttamente compiuta dal giudice a quo, con motivazione nel merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, in quanto sorretta da adeguata argomen- tazione. Con la seconda censura il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cpc, per avere la Corte omesso la pronuncia sul capo relativo alla richiesta condanna al pagamento dei canoni asseritamente insoluti. La censura non merita accoglimento. La Corte di Catania ha esaminato tale punto della controversia ed ha rilevato che il RT, pur con mo- dalità non previste dal contratto, ha adempiuto alla sua obbligazione, avendo inviato alla HE, a mez- ZO del servizio postale, un assegno bancario per l'importo dei canoni da lui dovuti. In mancanza di costituzione e difesa della parte 5 intimata, non v'è pronuncia in ordine alle spese pro- cessuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, addi 22.4.2002. Garan Fiducia IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE засиник Заба RE 01 IL CANCE Dot a prade Piallo 10 LCAN Dottes Mine 109T 123.11 456T 0,66 TOT. 149,7+ Рост 12,00 161,72 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in date 3.1..G..2006 Serie 4 versate €16144 an. 23057 44 al M .SECSANTUNY (euro p. Il Dirigente Area Servizi Dr. Marco MANCINI Il Responsal Gervizio Atti Giudiziari 3.1 Dr. Mauro RACCICHINI I B S R M A 901 * 6