Sentenza 12 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2001, n. 5487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5487 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA548 7 /0 1 IN NOME DEL POPO. ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Resparsobilite SEZIONE TERZA CIVILE ax out 2043e.c Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente -Dott. Vito GIUSTINIANI R.G.N. 17988/98 - Cron. 11860 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - Rep. 1991 Dott. GI LUCENTINI Rel. Consigliere Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 23/01/01 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere CORTE SUPP O ha pronunciato la seguente Righer ste S E NTENZA dal per quits 3000 sul ricorso proposto da: # 12 APR. 2001 INAIL, in persona del suo legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV tempore, LIRE 3000 CANCELLERIA 144, presso la sede legale dell'Istituto, NOVEMBRE difeso dall'avvocato MARCELLO BRITTI, giusta delega in atti;
CG509259 ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D'ITALIA SPA, in ASSITALIA SPA LE ASSICURAZIONI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dell'Amministratore Delegato dr. Giancarlo persona dal Sig. NAIL elettivamente domiciliata in ROMA VLE GIANNINI, per diritti 1.3.000 от PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato MARINO2001 IL CANCELLIERE 123 SERRA, che la difende, giusta delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio dal Sig. SERRA nonchè contro 3000 per diritti L. 20 GIU.2001 COMUNE DI FOLGARIA;
IL CANCELLIERE - intimato LIRE 1500 avverso la sentenza n. 400/97 della Corte d'Appello di CANCELLERIA TRENTO, emessa 1'11/11/97 e depositata il 26/11/97 (R.G. 167/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica 0993630 0096918 udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. GI LUCENTINI;
udito l'Avvocato Marcello BRITTI;
udito l'Avvocato Aldo SEMINAROTI (per delega Avv. Ruasciata copia M. SERRA); Blog. IMAIL udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per diritti L. 17000+3 # 6.7 of Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso IL CANCELLE per il rigetto del ricorso. DIRITTI DID DIRIT AR HIVA 3 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata l'11 luglio 1991 l'Istituto Nazionale 44 per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro esponeva che il 10 luglio 1986 BR DR, dipendente della s.n.c. DR, cui il Comune di Folgaria aveva commesso l'esecuzione di opere sugli impianti dell'acquedotto comunale, era rimasto vittima di un mortale incidente mentre lavorava all'interno di una centralina, di proprietà dello stesso Comune, dove si trovavano apparecchiature elettriche per il controllo del livello dell'acqua; che il Pretore di Rovereto, Giudice del El en lavoro, adito dagli eredi del defunto DR, aveva ritenuto - in contrasto con il giudice penale, il quale aveva negato il nesso causale fra la morte e la presenza di apparecchiature elettriche in loco- che l'evento mortale era attribuibile "ad elettrocuzione avvenuta durante l'espletamento dell'attività lavorativa", e pertanto aveva condannato II.N.A.I.L. a corrispondere ai ricorrenti le prestazioni di legge. Deducendo che la dispersione di elettricità all'interno della cabina era da ricondursi a difetto di manutenzione, con conseguente responsabilità dell'Amministrazione comunale di Folgaria ex artt. 2049 e 2050 c.C., conveniva quest'ultima davanti al Tribunale di Rovereto, affinché fosse condannata, ex art. 1916 c.c., al pagamento di lire 159.563.663. Radicatosi il contraddittorio, il Comune di Folgaria chiedeva -ed otteneva- di chiamare in causa l'Assitalia s.p.a., dalla 3 quale era assicurato per la responsabilità civile, per esserne manlevato. Si costituiva il terzo chiamato, che a sua volta, autorizzato, chiamava in causa la società DR. Ritenuta la causa in decisione, il Tribunale dichiarava che il Comune di Folgaria era privo di legittimazione passiva, conseguentemente rigettando ogni domanda proposta in causa, e la sentenza, impugnata dall'I.N.A.I.L., era confermata dalla Corte d'appello di Trento. Per la cassazione della sentenza l'I.N.A.I.L. ha proposto ricorso sulla base di un motivo. qluceut Resiste con controricorso l'Assitalia. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2049, 2093, 2050 C.C., nonché motivazione illogica e contraddittoria, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia pressoché ignorato il fatto, pur segnalato, secondo cui il Comune di Folgaria era parte del Consorzio intercomunale, e, come tale, "proprietario, ovvero, nell'ipotesi più riduttiva, comproprietario dei manufatti dell'acquedotto di sua pertinenza territoriale, e quindi responsabile della manutenzione dei medesimi, ed in particolare di quelli comportanti l'utilizzo di energia elettrica". Per difetto di manutenzione della centralina, in effetti, aveva 4 inteso agire contro lo stesso Comune -ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero dell'art. 2050 c.c., in riferimento all'art. 2049 c.c.-, risultando dagli atti di causa che il pavimento di essa era ricoperto, quel giorno, da circa 3 centimetri d'acqua, e che alcuni fili metallici vi "pescavano" dentro;
che solo l'indomani l'elettricista del Comune, tale Roberto Cuel, che aveva l'incarico della custodia e della manutenzione dell'acquedotto, aveva provveduto al distacco della corrente elettrica. Osserva il Collegio che la Corte d'appello confermò la prima decisione, di rigetto della domanda dell'I.N.A.I.L., così flucent motivando: 11 DR era stato trovato, pressoché esanime, da AU Laste, all'interno della centralina del vecchio acquedotto, dove, sentendo il rumore di uno scroscio d'acqua, era entrato per portare via alcuni attrezzi usati nei precedenti lavori in quella cabina, inondata d'acqua, v'era passaggio di corrente elettrica, ancorché a bassa tensione. Peraltro, non era dato di sapere con certezza, atteso il contrasto tra le conclusioni del giudice penale e del giudice della causa previdenziale, quale fosse la causa del decesso del DR (tant'è che si sarebbe dovuto procedere, in quella sede, ad ulteriori accertamenti peritali). "Volendo peraltro, in ipotesi, aderire soggiungeva alla tesi sostenuta dall'attore e condivisa a suo tempo dal Pretore, secondo cui l'operaio morì 'per folgorazione per passaggio di 5 corrente elettrica in ambiente allagato', resta(va) da stabilire chi (fosse) tenuto alla custodia e vigilanza di quel manufatto dell'acquedotto ed alla sua manutenzione". La difesa dell'istituto, in comparsa conclusionale 28 ottobre 1997, aveva infine preso atto della circostanza, riferita in sede penale dai Carabinieri di Bolzano, che esso manufatto era di proprietà del Consorzio Acquedotto Intercomunale di Folgaria, Lavarone, Luserna e Terragnolo. ΑΙ riguardo, non poteva essere condiviso l'assunto dell'I.N.A.I.L. secondo cui, se "il Comune di Folgaria è parte del Consorzio Intercomunale Folgaria, Lavarone, Luserna e Terragnolo, ciò significa che è EL proprietario (0 comunque comproprietario nell'ipotesi più sua pertinenza riduttiva) dei manufatti dell'acquedotto di territoriale", poiché "il consorzio con attività esterna, nel quale l'organizzazione comune pone in essere rapporti giuridici anche con terzi estranei, come si deve ritenere nella fattispecie in presenza dell'appalto stipulato con la DR, quale entità giuridica autonoma, è portatore di interessi propri, anche patrimoniali, distinti dalle singole imprese consorziate”. In sostanza, il giudice del merito confermò la decisione del Tribunale, di rigetto, sulla base di due autonome, gradate, considerazioni, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la decisione impugnata: anzitutto, non era provato che il decesso del DR fosse da attribuire a folgorazione conseguente a difetto di manutenzione della centralina de qua;
in secondo 6 luogo, anche ad ammettere "in ipotesi" la folgorazione, era comunque risultato che quella centralina era di proprietà non già del Comune di Folgaria, ma del Consorzio Intercomunale di Folgaria, Lavarone, Luserna e Terragnolo, onde responsabile del fatto dannoso sarebbe potuto essere, eventualmente, lo stesso Consorzio, e non il consorziato Comune di Folgaria. Ebbene il non essere stata censurata, dall'I. N.A.I.L., la prima statuizione comporta la perfetta applicabilità alla fattispecie del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed Дишил autonome. e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa, specifica impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (ex plurimis, Cass. 24 novembre 1998 n. 11902, Cass. 18 aprile 1998 n. 3951, Cass. 10 gennaio 1995 n. 237). Appena notandosi, incidentalmente, che se la centralina era di proprietà del Consorzio Intercomunale di cui sopra, secondo l'incensurabile accertamento del giudice d'appello- non poteva anche esserne proprietario, o comproprietario, uno degli enti partecipanti al Consorzio, per il solo fatto di partecipavi, non 7 resta che rigettare il ricorso. Il rimborso delle spese di questa fase del giudizio, nella liquidazione di cui in dispositivo, segue la soccombenza dell'.N.A.I.L.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l'I.N.A.I.L. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 77.000 oltre onorari, liquidati in lire 5.000.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza hores sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 23 290000 gennaio 2001. ✓ IL CONS IDENTE АPRES IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 12 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista f тни c e r f ( 800 N O E ס כ