Sentenza 16 novembre 2005
Massime • 1
In materia edilizia, il rilascio della concessione in sanatoria non produce automaticamente la caducazione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna per il reato edilizio, atteso che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.
Commentario • 1
- 1. Demolizione opera abusiva: si può evitare?Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2005, n. 46831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46831 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 16/11/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1252
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 16865/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VU MA, nata ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 28 ottobre 2003 dal giudice del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, quale giudice dell'esecuzione;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 16 novembre 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore Generale con le quali chiede il rigetto del ricorso.
OSSERVA
UO MA propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa il 28 ottobre 2003 dal giudice del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, quale giudice dell'esecuzione, che ha rigettato, all'esito della instaurata procedura camerale, l'istanza sotto forma di incidente intesa ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione impartito con sentenza del 10 luglio 1996 del pretore di Eboli. La ricorrente deduce, come unico motivo di annullamento, il difetto di motivazione di cui sarebbe affetta l'ordinanza impugnata per non avere il giudice a quo indicato i criteri di valutazione in base ai quali ha ritenuto illegittima la concessione in sanatoria che per il manufatto abusivamente realizzato era stata nel frattempo rilasciata del responsabile dell'U.T.U. del comune di Eboli.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha osservato quanto segue:
"Il gravame è infondato.
Se è vero, infatti, che l'esecutività del provvedimento adottato ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, u.c., e la vincolatività del relativo comando impartito al soggetto destinatario vengono meno una volta che sia stata definita la procedura di sanatoria con il rilascio della concessione, la quale, comportando la regolarizzazione dell'opera dal punto di vista amministrativo, rende incompatibile la sopravvivenza della misura ripristinatoria e ne giustifica la revoca in fase esecutiva, è anche vero che tale revoca non è, però, automatica, giacché, prima di disporla, il giudice dell'esecuzione è tenuto a controllare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.
Dalla intervenuta concessione in sanatoria non deriva, quindi, quale automatica conseguenza, la caducazione dell'ordine demolitorio poiché, altrimenti, si finirebbe non soltanto per svuotare di contenuto il compito che al giudice è demandato, ma soprattutto per vanificare il principio di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, la cui osservanza è invece essenziale al fine di garantire la più efficace tutela dell'interesse protetto. Orbene, nell'impugnata ordinanza risultano chiaramente indicate le linee argomentative in base alle quali sono stati ravvisati sussistenti nella concessa sanatoria evidenti profili di illegittimità e che si rifanno allo accertamento con efficacia di giudicato - come tale vincolante per il giudice dell'esecuzione - compiuto in sede cognitiva, in cui la questione se l'opera realizzata fosse suscettibile di essere regolarizzata era stata affrontata e risolta nel senso che essa non potesse ritenersi assentabile in quanto non ultimata prima della scadenza del termine di legge, ma principalmente - per quel che qui interessa rilevare - perché la sua volumetria eccedeva il limite di 750 mc. fissato sia dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724 sia dal D.L. n. 269 del 2003 (art. 32) come condizione indispensabile per l'ammissione al beneficio. Quest'ultima è stata la ragione essenziale, desunta dal testo motivazionale della sentenza pretorile, per negare fondamento di legittimità all'atto concessorio, il quale, peraltro, si era limitato a recepire i dati metrici e volumetrici contenuti nella relazione tecnica di parte senza che, prima della sua emanazione, si fosse proceduto alle necessarie verifiche onde accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti per il rilascio. Il ricorso è quindi destinato ad essere rigettato con addebito di spese". Questa Corte condivide pienamente le su trascritte considerazioni del Procuratore generale e le fa integralmente proprie. È appena il caso di rilevare che - stante la correttezza della decisione adottata con la ordinanza impugnata - è del tutto irrilevante la circostanza - prospettata dalla ricorrente con la memoria depositata il 27 giugno 2005 - che il medesimo giudice del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, si sarebbe pronunciato in senso diverso in un caso analogo o identico al presente.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2005