Sentenza 27 ottobre 2006
Massime • 1
La mancata presentazione delle conclusioni scritte e della nota spese nel giudizio di appello non comporta la revoca implicita della costituzione di parte civile qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata, ancorché genericamente e oralmente, proposta, in quanto l'art. 153 disp.att. cod. proc. pen. non prevede alcuna sanzione al riguardo.
Commentario • 1
- 1. Art. 82 c.p.p. Revoca della costituzione di parte civilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2006, n. 38942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38942 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 27/10/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1823
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 026927/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AS, N. IL 20/04/1946;
avverso SENTENZA del 04/04/2005 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dott. D'ANGELO il quale ha chiesto annullarsi senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente alle spese per la costituzione e difesa della PC, dichiararsi nel resto inammissibile.
OSSERVA
OL AL è stato condannato alla pena di giustizia, oltre spese e risarcimento danni, perché riconosciuto colpevole del delitto ex art 612 c.p. in danno di SC CO. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza 4.4.2005, ha confermato la pronunzia di primo grado, condannando l'appellante al ristoro delle spese sostenute in secondo grado dalla PC. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e deduce violazione di norme processuali e carenza di motivazione. Argomenta come segue:
I giudici del merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato unicamente sulla base delle dichiarazioni della presunta PO, della quale assumono la attendibilità, senza specificare donde abbiano tratto tale convincimento. Erroneamente poi sono state liquidate spese in favore della PC in grado di appello, atteso che il difensore della stessa non ha rassegnato conclusioni scritte e nota spese. In realtà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 82 c.p.p., comma 2 e art. 523 c.p.p., doveva ritenersi revocata implicitamente la costituzione di PC-.
La prima censura è manifestamente infondata atteso che, come si evince dalla lettura delle sentenze di merito, non corrisponde al vero il fatto che il giudice abbia formato il suo convincimento unicamente sulla base delle dichiarazioni della PO. Infatti vengono ricordate le convergenti dichiarazioni del teste RR CO. Altra teste, la sig.ra Di CI, pur avendo affermato di non aver udito il OL minacciare il SC, ha riferito di avere udito costui esclamare: "mi stai minacciando?" La seconda censura è infondata atteso che l'art. 153 disp. att. c.p.p. non prevede sanzione alla mancata produzione da parte della
PC della apposita nota se la domanda di rifusione sia stata, sia pur genericamente (e oralmente, come nel caso in esame), proposta (ASN 199900020 - RV 214641). D'altronde neanche la mancata comparizione in appello della PC, si è ritenuto, può essere interpretata, di per sè, quale revoca ai sensi dell'art. 82 c.p.p., comma 2, valendo tale disposizione solo per il primo grado
(SU sent. n. 930 del 1995, rie. Clarke, RV 203430; ASN 199809731- RV 211323;ASN 199511783-RV 203535).
Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2006