Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2002, n. 5120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5120 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
SUPRE 05 1 2 0 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE SEZIONI UNITE CIVILI $ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Primo Presidente Dott. Nicola MARVULLI R.G.N. 20800/00 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione- Cron.15637 Rep. M39 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere- Dott. Ernesto LUPO Consigliere- Ud. 08/02/02 Dott. Roberto PREDEN Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSA UFFICIO COPIE Dott. Enrico ALTIERI Consigliere - Richiesta copla studio dal Sig. Sale Dott. Michele VARRONE Consigliere per diritti € 3.10 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere - 11.04.02 IL CANCELLIERE - Rel. Consigliere- Dott. AR Gabriella LUCCIOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI HE RL, HE RI, HE NO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato MARA CURTI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI MOLIN, giusta delega in calce al ricorso;
-- ricorrenti 2002 contro 165 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del -1- domiciliata in ROMA, VIA DEI Presidente pro-tempore, PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avverso la sentenza n. 101/00 del Tribunale superiore acque pubbliche di ROMA, depositata il 14/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. AR Gabriella LUCCIOLI;
udito l'Avvocato Daniela GIACOBBE, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RL, AR e LI GH proponevano appello dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia in data 3 novembre 1997 - 23 luglio 1998 che aveva rigettato la loro domanda diretta ad ottenere nei confronti della Provincia autonoma di Trento l' accertamento che il limite tra il demanio idrico relativo al torrente Canali e la loro proprietà delle particelle 1118, 1116/1 e 1117/1 nel Comune di Tonadico, per quanto residuato dopo i mutamenti del corso delle acque, era costituito dalla attuale arginatura del torrente stesso, ovvero, in alternativa, che la loro proprietà si era estesa sino a ricomprendere una porzione della particella n. 2173/11 costituita dall' alveo abbandonato fino alla linea mediana del letto preesistente, con la condanna dell' Amministrazione convenuta al risarcimento del danno subito a causa dell' occupazione di dette particelle per l'esecuzione dell' opera di arginatura del corso d' acqua. Con sentenza del 22 maggio - 14 luglio 2000 il Tribunale Superiore rigettava l' appello, osservando che il primo giudice, ritenuta l' applicabilità alla fattispecie in esame del vecchio testo degli artt. 946 e 947 c.c., aveva rilevato che il fatto naturale da considerare quale possibile fonte dei mutamenti produttivi dell' effetto giuridico dedotto era l' alluvione del torrente Canali avvenuta nel 1966, la quale. secondo quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio - aveva provocato l' invasione di un vasto terreno, ed anche delle particelle 1116/1 e 1117/1 e parzialmente della particella 1118, che successivamente le acque si erano ritirate, andando tuttavia a formare un letto diverso, che la Provincia era quindi intervenuta a sistemare l' esistente e che i lavori di sistemazione e di arginamento avevano infine portato alla scoperto, liberandole dalle acque che naturalmente le avevano invase, alcune porzioni delle suindicate particelle. Sulla base di tali accertamenti in fatto il Collegio riteneva corretta la conclusione giuridica offerta dal Tribunale Regionale nell' escludere la ricorrenza dei requisiti di cui al richiamato art. 946 c.c., nella sua pregressa formulazione, atteso che l' originaria immersione delle particelle nell' alveo ne aveva operato l' acquisizione al demanio idrico, mentre la successiva emersione era ascrivibile all' opera di sistemazione, che lungi dal preservare lo stato dei luoghi era intervenuta a correggerlo. Osservava altresì, in relazione al motivo di appello concernente la ritenuta prescrizione della domanda risarcitoria con il quale si era - contestato alla sentenza di primo grado di non aver tenuto conto che tale domanda ineriva al negato riconoscimento della proprietà - che detta sentenza, pur affermando che era decorsa la prescrizione quinquennale, aveva anche dato atto che erano passati più di dieci anni, al momento della proposizione dell' azione, dalla arginatura del torrente da parte della Provincia. Rispetto a tale accertamento ed al suo valore argomentativo non era stata formulata alcuna censura dagli appellanti, i quali non avevano neppure indicato quale termine di prescrizione dovesse a loro avviso ritenersi applicabile, nè quale ne fosse la decorrenza, onde il motivo di impugnazione si profilava inammissibile per mancanza di interesse. 2 Avverso tale sentenza RL, AR e LI GH hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi a queste Sezioni Unite deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la Provincia autonoma di Trento. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando omissione, contraddittorietà e difetto di motivazione, violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., violazione di legge, con riguardo alla mancata applicazione degli artt. 946 e 947 c.c., si censura la sentenza impugnata per aver prestato una formale ed acritica adesione alle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza neppure riscontrarne la corrispondenza con le risultanze dell' espletata consulenza tecnica di ufficio e senza dar ragione del rovesciamento dell' accertamento in fatto compiuto dall' esperto, il quale aveva correttamente fatto riferimento al livello ordinario di piena del torrente. Si prospetta altresì un errore di ultrapetizione, rilevandosi che nel precedente giudizio dinanzi al Tribunale ordinario, poi dichiaratosi incompetente, la Provincia aveva riconosciuto che l' occupazione delle aree rivendicate era conseguenza di un evento naturale, produttivo del mutamento del corso del torrente. Si deduce ancora che la domanda proposta faceva esclusivo riferimento alla situazione determinatasi a seguito della alluvione del 1966, cui era seguito l' abbandono del vecchio alveo e la creazione di uno nuovo, con l' emersione delle particelle oggetto di causa, che il consulente tecnico aveva considerato come non appartenenti al demanio idrico e rispetto alle quale doveva ritenersi verificato il 3 fenomeno acquisitivo di cui al testo all'epoca in vigore dell' art. 946 C.C. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 946 e 947 c.c., anche con riguardo agli artt. 957 e 822 c.c. ed all' art. 3 della legge della Provincia di Trento 8 luglio 1976 n. 18, si censura la sentenza impugnata per aver arbitrariamente ravvisato un unitario sviluppo ultradecennale tra l' alluvione, l' espansione dei detriti e la creazione di un nuovo alveo da un lato, e l'acquisto delle particelle in conseguenza della realizzazione di un nuovo percorso di scorrimento e della successiva opera di sistemazione dall' altro. Si rileva in contrario che i ricorrenti avevano acquistato le particelle abbandonate dal vecchio alveo nel 1966 e che a distanza di circa dieci anni, come rilevato dal consulente tecnico e come incontestato in giudizio, l' Amministrazione aveva preso atto della situazione consolidando l'argine. Si osserva ancora che la situazione da prendere a riferimento, per determinare l' effetto acquisitivo della proprietà, era quella del livello normale di piena. Si deduce altresì che secondo il testo previgente dell' art. 947 c.c. l' effetto ostativo all' acquisto della proprietà è collegato all' esecuzione di interventi di sistemazione, da provare dal soggetto che li alleghi, e che nella specie non solo l' Amministrazione non aveva fornito la prova che l' originario abbandono del vecchio alveo fosse stato prodotto dall' opera dell' uomo, ma aveva anzi ammesso il contrario, dando atto che la modificazione verificatasi nel 1966 era stata determinata esclusivamente dall' alluvione. Si rileva inoltre che quelli successivi erano stati meri interventi di consolidamento, che avevano lasciato immutato il corso naturale del torrente. Si osserva ancora che la ritenuta natura demaniale delle particelle in questione contrasta con le risultanze della consulenza tecnica e con la documentazione acquisita, e che comunque tale qualificazione va attribuita soltanto allo spazio compreso tra le sponde del fiume, fino al limite delle piene normali, solitamente suscettibili di utilizzazione agraria, con esclusione della zona invasa dalle acque in occasione di piene straordinarie o alluvioni occasionali. Si denuncia infine il vizio di ultrapetizione con riguardo alla natura delle aree abbandonate. Tali motivi, da esaminare congiuntamente in quanto propongono censure in parte identiche, in parte fondate su argomentazioni logicamente collegate, sono inammissibili, sotto tutti i profili prospettati. Va innanzi tutto ricordato che secondo l' orientamento consolidato di queste Sezioni Unite il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in grado di appello sottratte al ricorso ordinario per effetto della specifica - previsione dei limiti posti al giudizio di legittimità dall' art. 200 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 - può essere sperimentato, con riguardo ai vizi motivazionali, non già per far valere omissioni, insufficienze o contraddittorietà riconducibili al paradigma dell' art. 360 n. 5 c.p.c., ma soltanto per denunciare difetti che si sostanzino in mancanza o mera apparenza della motivazione per l' assenza di un iter argomentativo idoneo ad esprimere le ragioni della decisione, così da incidere sul modello stesso di sentenza descritto dall' art. 132 n. 4 c.p.c. e da determinarne la nullità ai sensi dell' art. 360 n. 4 c.p.c. ( v. per tutte Cass. S.U. 1998 n. 8597; 1998 n. 11355; 1999 n. 401; 2000 n. 493; 2001 n. 9321; 2001 n. 10892; 2001 n. 14541). Non possono pertanto trovare ingresso in questa sede tutte le doglianze contenute nei motivi sopra sintetizzati diretti a prospettare meri difetti motivazionali inquadrabili nell' ambito dell' art. 360 n. 5 c.p.c. Non è peraltro configurabile nella sentenza impugnata una ipotesi di motivazione inesistente nel senso innanzi precisato, atteso che il tessuto argomentativo nel quale essa si articola appare pienamente idoneo ad evidenziare il processo logico seguito nel ritenere che l' immersione delle particelle in contestazione nell' alveo originario del torrente ne avesse determinato l' acquisizione al demanio idrico e che successivamente al mutamento del corso delle acque ed alla formazione di un letto diverso l' emersione delle particelle stesse fosse stata prodotta dall' intervento razionalizzante della Pubblica Amministrazione, diretto a sistemarne e delimitarne il percorso, con esclusione dell' acquisizione della proprietà a titolo originario da parte dei proprietari del fondo rivierasco. Nè i ricorrenti possono essere seguiti nel tentativo di far valere le violazioni di legge denunciate attraverso la prospettazione di una diversa scansione temporale degli eventi e dei mutamenti verificatisi nel corso del torrente, ovvero attraverso l' attribuzione di una diversa rilevanza causale all' opera di sistemazione operata dall' Amministrazione Provinciale, sostanziandosi tali profili di censura, al di là del riferimento formale al vizio di violazione di legge, in un inammissibile riesame del merito, anche mediante una non consentita lettura diretta della consulenza tecnica di ufficio. Vanno inoltre disattese le residue doglianze dirette a denunciare la violazione dell' art. 112 c.p.c., atteso che, come è noto, il vizio di "ultra" ed "extra" petizione ricorre solo quando il giudice abbia pronunciato oltre i limiti delle pretese ed eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all' oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, e non è pertanto configurabile in relazione alle ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza ( v. per tutte Cass. S.U. 2001 n. 15982; 1999 n. 2572). Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e ss. c.c. con riferimento agli artt. 832 e ss. c.c., nullità della motivazione, si censura la sentenza impugnata per aver ravvisato un difetto di interesse dei ricorrenti alla pronuncia sulla pretesa risarcitoria sul rilievo che non era stata dedotta in sede di impugnazione la questione della demanialità degli argini, non considerando che l'azione promossa era essenzialmente rivolta alla applicazione degli artt. 946 e 947 c.c. Si censura inoltre la qualificazione di detta pretesa come di risarcimento da illecito, trattandosi invece di domanda diretta ad ottenere il ristoro del danno subito per il negato riconoscimento del diritto di proprietà di quella parte del letto del fiume lasciato libero in conseguenza del fenomeno alluvionale. Anche tale motivo è inammissibile. Il primo dei due profili nei quali esso si articola si fonda su una non corretta lettura della sentenza impugnata, che non ha affatto ritenuto il difetto di interesse degli appellanti ad una pronuncia nel merito della pretesa risarcitoria, bensì il difetto di interesse e quindi l' inammissibilità del relativo mezzo di gravame a dolersi della - statuizione sulla prescrizione, avendo gli stessi appellanti omesso ogni indicazione a fronte dell' affermazione del primo giudice che il termine prescrizionale quinquennale era decorso e che comunque erano passati più di dieci anni dal compimento dei lavori di arginatura da parte della Provincia - circa il termine di prescrizione a loro avviso applicabile e circa la sua decorrenza. Quanto all' ulteriore rilievo contenuto nello stesso motivo, va osservato che il Tribunale Superiore, nell' esercizio del proprio potere di interpretazione della domanda giudiziale, ha rilevato che la pretesa risarcitoria, nei termini in cui era stata formulata sin dal primo grado del giudizio, era diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito per l' occupazione di parte del fondo in occasione dell' esecuzione delle opere di arginatura del torrente: fronte di tale accertamento inutilmente ed impropriamente i ricorrenti prospettano, al fine di adombrare una imprescrittibilità della pretesa in discorso, il mancato riconoscimento del loro diritto di proprietà. Il ricorso deve essere in conclusione dichiarato inammissibile. I ricorrenti vanno pertanto condannati in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 62,00 , oltre quelle prenotate a debito, ed €2.000,00 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione l' 8 febbraio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Miley Presidi EL CANCELLIERE C Glovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 10 APR. 2002- IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in date.LU.
6.2002. Surte „4. 160,10 29789 aln it versate €....... CENTOSESSANTA/10. 109T 129,11 (euro. p. Il Dirigenteba Servizi (Dott.ssa AR DI FILIPPO) Responsable Santo Atti Giudiziari 456T 30,99 (D ACCICHINI ทาว T E A D R T TOT. 160,10 N E า ก ง