Sentenza 7 agosto 2001
Massime • 2
Il ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. avverso le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche in grado di appello, sottratte al ricorso ordinario per effetto della specifica previsione dei limiti posti al giudizio di legittimità dal regio decreto n. 1775 del 1933, può, con riguardo ai vizi afferenti alla motivazione di dette sentenze, essere sperimentato, conformemente alla natura del mezzo, non per far valere omissioni, insufficienze o contraddittorietà riconducibili allo schema di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., bensì per denunciare difetti tali che si risolvano in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità della sentenza stessa al modello di cui all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., come nel caso di motivazione del tutto omessa o soltanto apparente per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni che stanno a base della decisione. (Nella specie, le Sezioni Unite - riconosciuta la necessità che la sentenza di secondo grado si fondi su una motivazione che renda chiaro il percorso argomentativo seguito per pervenire all'annullamento della pronuncia impugnata, non essendo sufficienti riferimenti generici alle risultanze istruttorie, bastevoli invece quando l'impugnazione venga rigettata con la conferma della pronuncia - hanno riscontrato il vizio della motivazione meramente apparente in una sentenza del Tribunale superiore di accoglimento del gravame sorretta da due sole affermazioni apodittiche le quali non offrivano, attesa la loro lapidarietà, alcuna possibilità di riscontro della loro fondatezza).
In tema di ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la comunicazione da parte del cancelliere del dispositivo della sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve di quarantacinque giorni previsto dall'art. 202 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, decorrendo invece tale termine dalla notificazione, a cura del cancelliere, della copia integrale del dispositivo da effettuarsi dopo la restituzione della sentenza da parte dell'ufficio del registro con l'attestazione dell'avvenuta registrazione, atteso che solo con tale notifica le parti sono messe in grado di svolgere le indagini necessarie per maturare consapevolmente la decisione circa l'eventuale impugnazione; in mancanza di tale notifica, il ricorso alle Sezioni unite è proponibile nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, trovando applicazione, anche nella indicata ipotesi, la disciplina generale di cui all'art. 327 cod. proc. civ..
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41374 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 23/12/2021, (ud. 26/10/2021, dep. 23/12/2021), n.41374 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere – Dott. BELLE' Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4056-2020 proposto da: F.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO N. 7, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DIEGO PERIFANO, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS); – intimata – …
Leggi di più… - 2. Overruling, sopravvenienze giurisprudenziali, retroattività, limitiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2001, n. 10892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10892 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di Sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
MO GI, MO LA e MO RO, quest'ultimo in proprio e quale procuratore del germano MO LE, tutti eredi di IC, SE, ON, NA, LE, AT e ET TO, elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 3, presso l'avv. Ida Gagliardi, che li rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 94 pubblicata il 9 luglio 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti SE ALBENZIO e Ida GAGLIARDI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni LO CASCIO, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e assorbimento degli altri;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21 marzo 1968 IC TO, in proprio e quale procuratore generale dei germani ON, AT, LE, NA, ET e SE, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro la Cassa per il Mezzogiorno proponendo opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione di due appezzamenti di terreno: il primo, di mq. 500, costituente frazione della particella n. 40, in catasto terreni di Santo Stefano d'Aspromonte al foglio 12, partita 2331, appartenente ad esso attore, per il quale era stata liquidata un'indennità di L. 112.000; il secondo, di mq. 340, costituente frazione della particella 56, in catasto al foglio 12, partita 1544, appartenente ai germani TO, per il quale era stata liquidata un'indennità di L. 45.695. Esponeva l'attore che nel determinare l'indennità non si era tenuto conto della natura edificatoria dei suoli, del la presenza di una sorgente d'acqua destinata all'irrigazione per la cui utilizzazione era stata pagata la somma di L. 700.000, e della intransitabilità per tutto il periodo dei lavori della strada di accesso ad alcune case utilizzate per la villeggiatura che ne aveva impedito la locazione. Chiedeva, quindi la determinazione della giusta indennità, tenuto conto anche del deprezzamento della residua parte del fondo, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di giudizio.
Con sentenza del 20 marzo 9 maggio 1978 il tribunale adito si dichiarava incompetente indicando quale giudice competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli.
Gli attori provvedevano alla riassunzione del giudizio e il tribunale regionale, con sentenza del 3 marzo - 10 aprile 1986, determinava l'indennità spettante a IC TO in L.
2.320.000 e quella spettante ai germani IC, AT, LE, NA, SE, ON e ET TO in L. 85.000; rigettava infine le domande risarcitorie.
Su gravame dei ricorrenti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando nei confronti dei ricorrenti in proprio e quali eredi del germano SE frattanto deceduto, con sentenza del 7 ottobre 1991 - 9 luglio 1999, condannava l'appellato al pagamento della maggior somma di complessive L. 18.546.500, oltre rivalutazione. Affermava al riguardo che erroneamente era stata respinta la domanda di risarcimento del danno conseguente alla perdita dell'irrigazione per la residua parte del fondo, non avendo il primo giudice tratto le debite conclusioni dai rilievi del consulente tecnico d'ufficio e dalla circostanza che ai TO era stato rilasciato un provvedimento di concessione;
sosteneva perciò che agli attori doveva essere risarcito il danno derivante dalla perdita dell'irrigazione per i terreni di cui alle particelle n. 67 di mq. 17.240 e n. 68 di mq. 35.750, che liquidava in L. 18.546.000. Rigettava per difetto di prova la domanda volta al risarcimento del danno derivante dal mancato affitto della casa ubicata sulla particella n. 67, al margine stradale.
Contro la sentenza ricorre per cassazione il Ministero dei Lavori Pubblici con sei motivi.
Resistono con controricorso NA, LA e BE TO, quest'ultimo in proprio e quale procuratore del germano Clemente, tutti eredi di SE, ON, NA, LE, AT, IC e ET TO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dai controricorrenti i quali rilevano che il ricorso è stato notificato il 15 febbraio 2000, ben oltre il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione del dispositivo della sentenza impugnata agli effetti di cui all'art. 183 del T.U. Acque Pubbliche, notificazione avvenuta con atto del 12 luglio 1999.
L'Amministrazione afferma invece nell'epigrafe del ricorso che la notificazione del dispositivo della sentenza impugnata non avrebbe mai avuto luogo e che essa sarebbe stata notificata a istanza di parte solo in data 13 gennaio 2000.
Ciò premesso, l'eccezione di inammissibilità non può trovare accoglimento poiché si fonda su una errata lettura degli artt. 183 e 202 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. L'art. 183 stabilisce infatti che il cancelliere deve provvedere dopo il deposito della sentenza ad una duplice comunicazione: deve innanzi tutto dare avviso alle parti dell'avvenuta trasmissione del la sentenza all'ufficio del registro perché esse possano provvedere alla registrazione e, entro cinque giorni dall'avvenuta restituzione della sentenza da parte dell'ufficio del registro, deve eseguirne la notificazione alle parti mediante consegna di copia integrale del dispositivo: da tale notificazione decorre il termine di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, secondo quanto prescritto dall'art. 202 che rinvia nell'ultimo comma all'art. 183 (SS.UU. 1^ dicembre 1994, n. 10245). Nella specie il cancelliere del tribunale superiore delle acque pubbliche ha provveduto a comunicare in data 12 luglio 1999 il dispositivo della sentenza, sia pure avvalendosi di un modulo prestampato privo di ogni riferimento all'art. 183 innanzi citato e senza dar avviso alle parti dell'avvenuta trasmissione della sentenza all'ufficio del registro, ma tale adempimento non può comportare l'inizio del decorso del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, che presuppone la notificazione di copia integrale del dispositivo da effettuarsi dopo la restituzione della sentenza da parte dell'ufficio del registro con l'attestazione della avvenuta registrazione: e, poiché risulta dagli atti che la registrazione è avvenuta successivamente, e cioè solo in data 4 novembre 1999, la comunicazione in questione può interpretarsi unicamente come mero invito a provvedere alla registrazione della sentenza, la cui omissione preclude il decorso del termine acceleratorio per la proposizione dell'impugnazione secondo il sistema vigente in materia (SS.UU 21 agosto 1990, n. 8534; 18 marzo 1992, n. 3353). Nè vale rilievo dei controricorrenti i quali osservano che nel caso di omessa registrazione il termine annuale di decadenza per la proposizione dell'impugnazione verrebbe a scadere pur in mancanza della notificazione del dispositivo, in quanto è previsto dalla legge che venga data immediata comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito della sentenza, salvo restando che il termine acceleratorio di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione decorre solo dalla notificazione a cura del cancelliere del dispositivo della sentenza restituita dall'Ufficio del Registro dopo l'avvenuta registrazione.
Da ciò consegue che, non essendo stata effettuata dopo l'avvenuta registrazione, la seconda comunicazione, deve ribadirsi la tempestività del ricorso del Ministero dei Lavori Pubblici, proposto nel rispetto del termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ., applicabile nella specie in caso di mancanza assoluta della notificazione (SS.UU. 10 febbraio 1996, n. 1027). Va esclusa, inoltre, l'eccepita inammissibilità del ricorso per la mancata esposizione dei fatti di causa poiché l'integrale trascrizione della sentenza impugnata nel ricorso per cassazione del Ministero dei Lavori Pubblici consente la piena conoscenza della vicenda giudiziaria ai fini dell'esame del ricorso. Superate le eccezioni di inammissibilità, va esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione degli artt. 2043 cod. civ., 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e 345 cod. proc. civ. sotto il profilo che la domanda di risarcimento dei danni per la perduta irrigazione del fondo residuo costituirebbe domanda nuova, inammissibile in appello, avendo l'attore chiesto nell'atto introduttivo del giudizio unicamente una più equa determinazione dell'indennità di espropriazione, tenuto conto della responsabilità da atto legittimo della convenuta a causa del danno permanente derivante dalla realizzazione dell'opera pubblica.
La censura non ha fondamento poiché l'interpretazione della domanda giudiziale da luogo a un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, che si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità e nella specie la sentenza di primo grado ha provveduto separatamente sulla domanda di liquidazione dell'indennità di espropriazione e sulla domanda di indennizzo per il preteso deprezzamento della residua parte del fondo, cosicché non può essere considerata domanda nuova quella diretta ad ottenere in appello il ristoro per l'asserita perdita dell'irrigazione negato dal primo giudice, salva restando la sua qualificazione giuridica. Può ora passarsi all'esame del primo motivo con il quale l'Amministrazione ricorrente denuncia la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione a causa della sua contraddittorietà, ridondante in mera apparenza.
Sostiene in particolare che la sentenza impugnata, nel riformare la pronuncia del tribunale regionale che aveva ravvisato l'inesistenza di opere destinate all'irrigazione dei fondi di cui alle particelle 67 e 68 per la mancanza di precisi elementi ricavabili dalla consulenza d'ufficio e per la carenza di prova circa l'ubicazione della sorgente sulla parte del fondo espropriata, si è limitata ad affermare che il primo giudice avrebbe dovuto trarre le debite conclusioni dai rilievi fatti dal consulente d'ufficio e dal rilascio del provvedimento di concessone n. 15612 da parte della Cassa per il Mezzogiorno.
Va premesso che il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso le decisioni del tribunale superiore delle acque pubbliche in grado di appello che sono sottratte al ricorso ordinario per effetto della specifica previsione dei limiti posti al giudizio di legittimità dal R.D. n. 1775 del 1933 - può essere sperimentato con riguardo ai vizi di motivazione, conformemente alla natura del mezzo, non già per far valere omissioni, insufficienze e contraddittorietà riconducibili allo schema dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ma solo per denunciare difetti tali che si risolvano in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità al modello di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., come nel caso in cui la motivazione sia del tutto omessa ovvero sia soltanto apparente per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni che stanno a base della decisione (SS.UU. 2 dicembre 1996, n. 10734), e il ricorrente appare consapevole di tali limiti il cui rispetto dev'essere verificato alla luce delle ragioni poste a fondamento della censura in esame.
Ciò premesso, pur consentendo con il rilievo che il giudice di appello non è tenuto ad esaminare analiticamente tutte le argomentazioni addotte nella motivazione della sentenza impugnata per pervenire alla sua riforma - sicché nella specie non va operato alcun confronto tra le due motivazioni - non può contestarsi che la sentenza di secondo grado deve fondarsi pur sempre su una motivazione che renda chiaro il percorso argomentativo seguito per pervenite all'annullamento della pronuncia impugnata, e non può limitarsi a riferimenti generici alle risultanze istruttorie, poiché questi, se possono ritenersi sufficienti quando l'impugnazione venga rigettata con la conferma della pronuncia impugnata, non possono invece giustificare di per sè soli una decisione di accoglimento. Nella specie il Tribunale Superiore non spiega in base a quali ragioni possa pervenirsi alla conclusione della risarcibilità del danno derivante, secondo la prospettazione di parte attrice, dalla soppressione della sorgente esistente sul fondo dei TO, poiché non specifica in base a quali elementi sia pervenuto al convincimento che la sorgente in questione fosse ubicata nell'area espropriata ma si limita ad un'affermazione apodittica senza confutare le diffuse argomentazioni esposte nella sentenza impugnata per contestare la fondatezza del la domanda risarcitoria avanzata dagli attori per tale titolo;
ne', poi, ulteriori argomenti possono trarsi dal richiamo ad una non meglio specificata concessione che sarebbe stata rilasciata ai TO dalla Cassa per il Mezzogiorno, di cui non si illustra nè l'oggetto ne' il contenuto.
I vizi motivazionali illustrati integrano, per la loro portata, la mera apparenza della motivazione, poiché la decisione impugnata risulta sorretta da due sole affermazioni apodittiche che non offrono alcuna possibilità di riscontro della loro fondatezza per la lapidarietà che le caratterizza;
la presenza del vizio di inesistenza della motivazione comporta perciò l'accoglimento del motivo di ricorso.
Con i successivi quattro motivi si denunziano, rispettivamente:
il vizio logico consistente nella esclusione di ogni ulteriore indennizzo per la particella 40, valutata come suolo edificatorio, e nel sostanziale incremento dell'indennità attraverso l'indennizzo del pregiudizio causato alla parte residua del fondo, conglobato dall'attore nella domanda di più equa determinazione della indennità di espropriazione (terzo motivo); la violazione dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per aver la sentenza impugnata liquidato, sotto il titolo giuridico del risarcimento del danno da illecito, la diversa indennità di cui all'art. 46 citato, in assenza dei presupposti previsti dalla legge (quarto motivo); la erronea valutazione dei principi regolatori dell'onere della prova con riferimento ad una serie di circostanze, quali: l'esistenza, l'ubicazione e la natura giuridica della sorgente, la sua portata e il quantitativo idrico emungibile, la natura e il significato del provvedimento della Cassa del Mezzogiorno indicato in motivazione, le opere di canalizzazione realizzate o da realizzarsi, la condizione fisica dei terreni di cui alle particelle 67 e 68 all'epoca dell'espropriazione, il nesso causale tra la canalizzazione da realizzarsi e la futura irrigazione delle aree da essa servite, la perdita di una concreta preesistente condizione irrigua dei fondi, la concretezza del danno e la sua permanenza (quinto motivo); l'erronea regolazione del regime delle spese di causa (se sto motivo). Dall'esposizione dei motivi anzidetti appare chiaramente la loro natura subordinata, in quanto essi acquistano rilievo solo se, all'esito del rinnovato esame delle circostanze indicate nel primo motivo, venga motivatamente accertata la presenza di una sorgente sull'area espropriata e la sua soppressione a seguito della realizzazione dell'opera pubblica.
L'esame di tali motivi resta perciò assorbito in quanto le questioni con esse proposte potranno farsi valere nel giudizio di rinvio.
In conclusione perciò, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e previo rigetto del secondo e assorbimento dell'esame dei motivi ulteriori, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, cui viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a sezioni unite, accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche cui rimette, altresì, la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2001