Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2001, n. 10892
CASS
Sentenza 7 agosto 2001

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Il ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. avverso le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche in grado di appello, sottratte al ricorso ordinario per effetto della specifica previsione dei limiti posti al giudizio di legittimità dal regio decreto n. 1775 del 1933, può, con riguardo ai vizi afferenti alla motivazione di dette sentenze, essere sperimentato, conformemente alla natura del mezzo, non per far valere omissioni, insufficienze o contraddittorietà riconducibili allo schema di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., bensì per denunciare difetti tali che si risolvano in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità della sentenza stessa al modello di cui all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., come nel caso di motivazione del tutto omessa o soltanto apparente per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni che stanno a base della decisione. (Nella specie, le Sezioni Unite - riconosciuta la necessità che la sentenza di secondo grado si fondi su una motivazione che renda chiaro il percorso argomentativo seguito per pervenire all'annullamento della pronuncia impugnata, non essendo sufficienti riferimenti generici alle risultanze istruttorie, bastevoli invece quando l'impugnazione venga rigettata con la conferma della pronuncia - hanno riscontrato il vizio della motivazione meramente apparente in una sentenza del Tribunale superiore di accoglimento del gravame sorretta da due sole affermazioni apodittiche le quali non offrivano, attesa la loro lapidarietà, alcuna possibilità di riscontro della loro fondatezza).

In tema di ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la comunicazione da parte del cancelliere del dispositivo della sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve di quarantacinque giorni previsto dall'art. 202 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, decorrendo invece tale termine dalla notificazione, a cura del cancelliere, della copia integrale del dispositivo da effettuarsi dopo la restituzione della sentenza da parte dell'ufficio del registro con l'attestazione dell'avvenuta registrazione, atteso che solo con tale notifica le parti sono messe in grado di svolgere le indagini necessarie per maturare consapevolmente la decisione circa l'eventuale impugnazione; in mancanza di tale notifica, il ricorso alle Sezioni unite è proponibile nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, trovando applicazione, anche nella indicata ipotesi, la disciplina generale di cui all'art. 327 cod. proc. civ..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2001, n. 10892
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10892
Data del deposito : 7 agosto 2001

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