Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 1
Il maggior termine di otto anni dall'estinzione dell'ultima pena, previsto per la presentazione della domanda di riabilitazione da parte dei recidivi, non è applicabile se la recidiva non sia stata dichiarata nelle sentenze di condanna. Ne consegue che è illegittima la declaratoria di inammissibilità della relativa istanza da parte del presidente del Tribunale di sorveglianza sulla base delle sole annotazioni del certificato del casellario.
Commentario • 1
- 1. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2008, n. 36751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36751 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
367 5 1 / 08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
51 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 17/09/2008
SENTENZA
N.2300/08
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. MOCALI PIERO
1. Dott.TR OV CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
"T N. 009874/2008 2.Dott. VECCHIO MASSIMO
3. Dott. ROMBOLA' MARCELLO
$1
4.Dott. PIRACCINI PAOLA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) AN AL N. IL 27/12/1958 avverso DECRETO del 17/01/2008
GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
G. D'Angelo, il quale ha TR OV lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. del dicuti the chiesto l'amillamento con ruwvio
Con decreto del 17.1.2008, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile la richiesta di riabilitazione presentata da LI LV, rilevando che l'istanza doveva considerarsi manifestamente infondata per il fatto che non era decorso il termine di otto anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna in presenza della recidiva di cui al secondo comma dell'art. 179 c.p.
Il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione denunciando l'illegittimità del provvedimento sull'assunto che la decisione era viziata da violazione di legge essendo stata applicata la recidiva semplice.
Il ricorso è fondato.
Va rilevato che la disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione delineato dall'art. 666 c.p.p. e che il modello procedimentale è costituito, dunque, dalle forme dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti: tuttavia, in forza del combinato disposto degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 2, c.p.p., la decisione di inammissibilità dell'istanza, con decreto motivato del presidente del tribunale di sorveglianza, è adottata "de plano", sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Ciò posto, nella giurisprudenza di questa Corte sono state precisate le tassative condizioni che legittimano l'emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l'inesistenza dei presupposti minimi di legge, con la precisazione che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez.
I, 4 novembre 2001, Cari;
Cass., Sez. I, 13 gennaio 2000, Angemi;
Cass., Sez. I, 30 ottobre 1996, Villa).
Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il decreto di inammissibilità è stato emesso in violazione della disposizione di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p., atteso che non sussiste una situazione di manifesta infondatezza della richiesta del condannato, 19
tanto più che nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che il maggior termine di otto anni dall'estinzione dell'ultima pena, previsto dall'art. 179, comma secondo, cod. pen. per la presentazione della domanda di riabilitazione da parte dei recidivi, non e' applicabile se la recidiva non sia stata dichiarata nelle sentenze di condanna, non potendosi dichiarare l'inammissibilità dell'istanza sulla base delle sole annotazioni del certificato del casellario (Cass., Sez. 1, 30 gennaio 1997, Ponte, rv. 207044).
Pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento presidenziale e deve disporsi che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di
Napoli per la trattazione dell'istanza.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per l'esame dell'istanza.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2008.
Il Consigliere estensore Presidente
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
IL CANCELLIERE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 SET. 2008