Sentenza 27 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non è richiesto, ai fini della decisione sulla consegna, che l'ordinamento dello Stato emittente presenti le stesse garanzie dell'ordinamento italiano in tema di "giusto processo", ma è necessario che esso rispetti i relativi principi garantiti dalle Carte sovranazionali, ed in particolare dall'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, cui si richiama l'art. 111 Cost. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio la pronuncia impugnata, ritenendo necessario verificare, attraverso le informazioni integrative previste dall'art. 16 legge n. 69 del 2005, se il diritto di difesa della persona richiesta in consegna sia stato garantito nel corso degli interrogatori effettuati dinanzi agli organi di polizia tedesca, ove gran parte degli addebiti sarebbero stati oggetto di confessione).
Commentari • 6
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Questioni di costituzionalità 1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale 1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità 1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità. 1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente 2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione 2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13) 2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) (ora, 18, comma 1, lett. p) 2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice 2.4. Brevità dei termini del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2012, n. 4528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4528 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 27/01/2012
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 143
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 1381/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA TE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 02/12/2011 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito, per il ricorrente, il difensore G. Bacino, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia dichiarava la sussistenza delle condizioni per la consegna del cittadino italiano TE BA, richiesta con mandato si arresto Europeo dall'autorità giudiziaria tedesca per il suo perseguimento per 191 reati, al più consistenti in violazioni della legge in materia di stupefacenti (capi da 1 a 189), nella detenzione illecita di arma comune da sparo, nella falsificazione di monete e in lesioni personali, con la condizione del suo reinvio, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. c).
La Corte di appello rilevava in particolare che lo Stato emittente aveva, attraverso la documentazione integrativa richiesta, compiutamente esposto il grave quadro indiziario posto a carico del BA in relazione alle contestazioni mossegli, costituito dalle dichiarazioni, anche confessorie, del BA (relativamente ai capi da 1 a 15, e da 16 a 161, 172, 173, da 174 a 188, 191) e della correa Scinardo, dalle dichiarazioni di altri correi e di alcuni testimoni, nonché dal sequestro di stupefacenti.
I Giudici perugini ritenevano irrilevante la circostanza che l'autorità emittente non avesse trasmesso i verbali delle suddette dichiarazioni e non prendeva in considerazione i problemi procedurali sollevati dalla difesa circa le modalità di assunzione delle dichiarazioni del BA, poiché genericamente prospettati.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore del BA, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. e art. 111 Cost., in quanto all'udienza davanti alla Corte di appello, rinviata per acquisire la documentazione integrativa dallo Stato emittente, è stato concesso alla difesa soltanto un termine ad horas per visionare gli atti, non messi in precedenza a disposizione in cancelleria. - la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) e b), dell'art. 24, comma 2, e art. 111 Cost. ed il vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello ha fatto riferimento, nella motivazione, ad alcuni interrogatori del BA in cui avrebbe confessato gran parte degli addebiti, pur trattandosi di atti inutilizzabili perché resi in violazione del diritto di difesa, in quanto assunti senza la presenza del difensore. La relativa eccezione difensiva è stata rigettata dalla Corte di appello con motivazione viziata.
- la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3, e art. 6, comma 4, lett. a), in quanto non è stata allegata la relazione sui fatti addebitati al consegnando e la Corte ha ritenuto sufficiente la mera indicazione delle fonti di prova, attribuendo in tal modo una fede assoluta e privilegiata alle dichiarazioni dello Stato emittente, mentre avrebbe dovuto richiedere le prove più significative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. È meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso. Invero, il termine fruito dal difensore per lo studio degli atti non appare ragionevole al fine di garantire il diritto di difesa. Al riguardo, deve constatarsi che, dall'esame del verbale dell'udienza del 2 dicembre 2011, risulta che la Corte di appello, a fronte dell'istanza di rinvio del difensore che lamentava di non aver potuto prendere visione, per un disguido della cancelleria, degli atti trasmessi dallo Stato emittente, ha concesso alla difesa soltanto un termine ad horas per la consultazione degli atti, sospendendo l'udienza dalle ore 9.50 alle ore 12.05 e non dando conto delle ragioni che l'hanno indotta ad avvalersi in tal senso dei suoi poteri discrezionali.
Orbene, la congruità del termine concesso alla difesa, pur dovendo essere correlata alla peculiarità della procedura della consegna del mandato di arresto Europeo - nella quale la scansione procedimentale è fissata con precisi termini entro i quali la decisione deve giungere, pena la perenzione della misura imposta a garanzia dell'esecuzione -, deve essere comunque valutata in relazione alla difficoltà del procedimento.
Nel caso in esame, posto che non era imminente la scadenza del termine L. n. 69 del 2005, ex art. 17, comma 2, (in tal senso, cfr. Sez. 6, n. 821 del 15/12/2010, dep. 17/01/2011, Velardi, Rv. 248959, secondo cui, quando la Corte d'appello richiede allo Stato membro di emissione le informazioni integrative ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 16, non è tenuta a disporre una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto per la decisione sulla richiesta di esecuzione del m.a.e., producendosi in tal caso un automatico prolungamento dei termini a norma della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2), la dilazione concessa alla difesa appare, all'evidenza,
inadeguata per prendere cognizione degli atti trasmessi dalla Procura di Darmstadt, consistenti nel mandato di arresto interno, contenente ben 191 imputazioni, nella copia della pertinente normativa (sia sostanziale che processuale) tedesca applicabile nonché nella esposizione delle fonti di prova. Deve pertanto ritenersi che il diritto di difesa non sia stato garantito.
La constatata violazione di legge comporta quindi l'annullamento della sentenza impugnata.
3. L'indicato vizio procedurale, per il suo carattere assorbente, esonera il Collegio dal considerare le residue censure del ricorrente.
È tuttavia utile sin da ora rilevare il non corretto approccio del Giudice a quo con la questione prospettata dalla difesa circa le modalità di assunzione degli interrogatori resi dal BA il 5 febbraio 2010 e l'8 aprile 2010 davanti alla polizia tedesca, nei quali avrebbe confessato gran parte degli addebiti. Salvo che il Giudice del rinvio ritenga, facendo applicazione del cosiddetto criterio di resistenza, di poter prescindere per la decisione dalla suddetta prova, appare necessario verificare, attraverso i meccanismi informativi previsti dall'art. 16 della legge attuativa del m.a.e., se nei suddetti atti sia stato garantito al BA il diritto di difesa.
Va al riguardo chiarito che esula dai poteri conferiti al giudice nazionale qualsiasi autonoma valutatone del materiale indiziario posto alla base del provvedimento cautelare (tra le tante, Sez. un.n. 4614 del 30/1/2007, Ramoci, Rv, 235348), con la conseguenza che deve escludersi che le specifiche fonti di prova, sulle quali l'autorità emittente ha fondato il suo convincimento circa la gravità indiziaria, debbano essere acquisite ai fini della decisione sulla consegna.
Ulteriore corollario di questo principio è che non possono essere oggetto del sindacato del giudice le modalità di acquisizione delle fonti di prova indicate dallo Stato emittente e le condizioni di utilizzo previste dall'ordinamento italiano, con l'unico limite che non si tratti di prove che ledono diritti fondamentali della persona (Sez. F, n. 34571 del 28/08/2008, Velcovic, in motivazione). La L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 2, stabilisce infatti in via generale che l'esecuzione della disciplina sul mandato d'arresto Europeo deve avvenire nel rispetto dei diritti e dei principi stabiliti, in particolare, dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Costituzione della Repubblica, in relazione al diritto di difesa. Come ha chiarito questa Corte, l'art. 2 cit. non richiede che l'ordinamento dello Stato emittente presenti le stesse garanzie attinenti al "giusto processo" contenute nell'ordinamento italiano, bensì che esso rispetti i relativi principi garantiti dalle Carte sovranazionali ed in particolare dall'art. 6 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, al quale si richiama l'art. Ili Cost. (Sez. 6, n. 17632 del 03/05/2007, Melina, Rv. 237078). Il meccanismo del mutuo riconoscimento, del quale è espressione il nuovo strumento di cooperazione del mandato di arresto Europeo, si fonda invero sulla fiducia reciproca che gli ordinamenti processuali degli Stati membri forniscano garanzie adeguate e comparabili: il che si realizza mediante le salvaguardie contenute nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, in particolare per quanto attiene ai diritti della difesa nei procedimenti penali, che tutti gli Stati membri devono far proprie (cfr, il Piano d'azione del Consiglio e della Commissione, del 3 dicembre 1998, concernente le modalità ottimali di attuazione delle disposizioni del Trattato di Amsterdam relative alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia).
Orbene, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che il diritto di difesa va garantito in ogni stato del procedimento. Ha in particolare chiarito che, anche se il primario scopo dell'art. 6 C.e.d.u. è "garantire un equo processo davanti ad un giudice competente ad accertare un reato", le garanzie ivi previste devono essere applicabili sin dalla fase delle indagini preliminari (Corte e.d.u., Imbrioscia c. Svizzera, 24/11/1993, p. 36), così da evitare che la equità del futuro processo possa essere seriamente compromessa da una iniziale violazione di quelle previsioni. Tra queste garanzie da assicurare già all'iniziale stadio delle investigazioni di polizia la Corte Europea ha espressamente ricompreso quella di poter beneficiare dell'assistenza di un difensore, la cui funzione in questa fase è soprattutto quella di proteggere l'indagato da abusive coercizioni e da vulnerabili situazioni (Corte e.d.u., Grande camera, 27/11/2008, Salduz c, Turchia, p. 54 e ss.; Corte e.d.u., 11/12/2008, Panovits c. Cipro, 73-76; garanzia da applicarsi anche a colui che non sia ancora formalmente indagato, cfr. Corte e.d.u., 14/10/2010, Brusco c. Francia).
La mancanza di un uniforme recepimento di tale garanzia negli ordinamenti degli Stati membri ha da ultimo sollecitato l'avvio dei lavori per l'approvazione di una direttiva per imporre norme minime comuni relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali di avere accesso a un difensore (doc. COM (2011) 326 def). Espressamente si prevede in detta proposta il diritto dell'indagato di farsi assistere ad ogni interrogatorio da un difensore. Venendo al sistema tedesco, deve rilevarsi che il codice di rito riconosce all'indagato il diritto di avere l'assistenza di un difensore in ogni stadio del procedimento (art. 137, par. 1, Strafprozessordnung, StPo) e di essere informato del diritto di consultarsi con un difensore di fiducia (art. 136 StPo), sin dal primo suo esame da parte della polizia (art. 163, par. 4, seconda frase, StPo), mentre nulla stabilisce in ordine al diritto del difensore di essere presente durante l'esame dell'indagato da parte della polizia, garantito espressamente solo per l'analogo atto effettuato dal giudice (art. 168c, par. 1, StPo) e dal pubblico ministero (art. 163a, par. 3, StPo).
Pertanto, avendo la questione dedotta dal ricorrente un fumus di fondatezza, appare rilevante accertare, alle condizioni e ai fini sopra indicati, la circostanza dedotta nel ricorso.
4. La sentenza impugnata pertanto deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, per nuovo giudizio. La cancelleria provvederà agli incombenti previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69 art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2012