Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2009, n. 28501
CASS
Sentenza 20 marzo 2009

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In tema di estradizione per l'estero, la rimessione in libertà dell'estradando prevista dall'art. 16, par. 5 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, può intervenire solo quando il termine di perenzione dell'arresto di 40 giorni non sia ancora decorso. In tal caso, il termine è sospeso e riprende a decorrere dalla data dell'eventuale ripristino dell'arresto stesso fino al compimento del quarantesimo giorno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2009, n. 28501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28501
    Data del deposito : 20 marzo 2009

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