Sentenza 20 marzo 2009
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la rimessione in libertà dell'estradando prevista dall'art. 16, par. 5 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, può intervenire solo quando il termine di perenzione dell'arresto di 40 giorni non sia ancora decorso. In tal caso, il termine è sospeso e riprende a decorrere dalla data dell'eventuale ripristino dell'arresto stesso fino al compimento del quarantesimo giorno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2009, n. 28501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28501 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/03/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Franco - Consigliere - N. 666
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 6809/2009
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HO RO (alias UZ RO), nato il [...] a [...]. Ceca);
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia 9 febbraio 2009. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Angelo DI POPOLO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. ZAMBELLI Massimo, il quale ne ha chiesto per l'accoglimento.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 9 febbraio 2009 la Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'istanza del difensore di OL RO, alias UZ RO, volta a ottenere la dichiarazione d'inefficacia della misura cautelare applicatagli, quale estradando nella Repubblica Ceca, per decorrenza del termine di quaranta giorni dall'arresto per la proposizione della domanda di estradizione.
Avverso l'ordinanza l'OL ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- erronea applicazione dell'art. 715 c.p.p., comma 6 e art. 16, comma 4, Conv. Europea di Estradizione 13 dicembre 1957 (art. 606 c.p.p., lett. b)) per omessa declaratoria di inefficacia della misura cautelare applicata per effetto del decorso del termine decadenziale di quaranta giorni per la presentazione della domanda di estradizione. L'impugnazione è fondata.
Risulta dall'ordinanza impugnata che l'arresto provvisorio dell'estradando è stato eseguito il 22 gennaio 2009 e che la comunicazione da parte del Ministro della Giustizia, con nota del 29 gennaio 2009, che la Repubblica Ceca aveva presentato domanda di estradizione di OL RO (alias UZ RO) il precedente 22 gennaio 2009, ossia oltre i quaranta giorni dalla data di esecuzione dell'arresto.
Ora, l'art. 16 della Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata dall'Italia con la L. 30 gennaio 1963, n.300, che detta la disciplina dell'arresto provvisorio, al quarto comma stabilisce testualmente che la detenzione non potrà in alcun caso superare 40 giorni dal momento dell'arresto.
Il decorso del termine senza che la domanda di estradizione sia pervenuta comporta il venir meno del titolo della custodia e la perenzione dell'arresto (Cass., Sez. 6, 33 settembre 2000 n. 3396, ric. Samakova N.), insuscettibile di proroga secondo la previsione normativa, con la conseguenza che l'arrestato dev'essere rimesso immediatamente in libertà. Infatti, il titolo dell'arresto, che ne giustifica l'esecuzione in via provvisoria, è costituito dalla domanda di estradizione, la cui trasmissione intempestiva determina la perenzione dell'arresto stesso (art. 715 c.p.p., comma 6) (Cass., Sez. 6, 31 marzo 2004 n. 19636, ric. Ouattara). La liberazione provvisoria, prevista nell'art. 16 cit. C.E.E., comma 4 come sempre possibile con le cautele necessarie per prevenire la fuga dell'estradando, si riferisce al periodo di vigenza dell'arresto e non può intervenire quando questo è divenuto inefficace per l'infruttuosa decorrenza del termine.
Ne deriva che la statuizione dell'ultima parte dell'art. 16 cit. C.E.E., secondo la quale la liberazione non preclude, nel caso in cui la domanda di estradizione intervenga successivamente, il nuovo arresto, deve intendersi con riferimento alla parte del termine di quaranta giorni non ancora decorsa per l'intervento della liberazione stessa, non, quindi, al predetto termine una volta che sia definitivamente scaduto. Vale a dire che la liberazione provvisoria, assistita dalle prescritte cautele, può intervenire prima della scadenza del termine di quaranta giorni dall'arresto e tuttavia non implica una nuova decorrenza del termine, ma la sospende e lo stesso riprende a decorrere dalla data dell'eventuale ripristino dell'arresto stesso fino al compimento del quarantesimo giorno. Pertanto la successiva trasmissione della domanda di estradizione da luogo a una nuova procedura, secondo le regole che la disciplinano. Nella specie l'estradando è stato arrestato il 12 dicembre 2008, per cui il termine di quaranta giorni, compreso quello dell'esecuzione (Cass., Sez. 6, 12 luglio 2004 n. 35895, ric. Orkisz: Sez. 6, 11 maggio 1993 n. 1395, ric. Sartiane Bratuini), si è compiuto col 31 gennaio 2009. Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata senza rinvio con immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Seguono le comunicazioni di rito.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2009