Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 20/02/2026, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11393/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11393 del 2025, proposto da
MA IT LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Celeste Liso, Fabio Lofrese, Sabino Sernia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
di sentenza avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa RA EL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 2 ottobre 2025 e depositato in data 3 ottobre 2025, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 231/2025 pubblicata in data 24 marzo 2025 nel ricorso RG n. 1542/2024, ritualmente notificata, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ accerta e dichiara il diritto di LI MA IT al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato (anche parzialmente) da ciascuno svolti come da ricorsi introduttivi e segnatamente per gli aa.ss. 2020/21 e 2024/25; per l’effetto, disapplicata la legge 107/2015, nonché il DPCM 23.09.2015 nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016, condanna il Ministero a costituire in favore delle parti ricorrenti attualmente di ruolo o comunque inseriti nelle graduatorie per le supplenze, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione delle somme corrispondenti ai suddetti anni di servizio, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa; in favore dei ricorrenti cancellati dalle predette graduatorie condanna il Ministero al risarcimento dei danni da quantificarsi in misura corrispondente a quello della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, oltre interessi legali dalla cancellazione dalle graduatorie e nei limiti della prescrizione decennale da ciò decorrente ”.
1.1 Afferma la parte ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
2. In data 7 ottobre 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
4.2 Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025), mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO OM, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
RA EL BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA EL BA | RO OM |
IL SEGRETARIO