Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4843/ 2024 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Cessazione effetti civili di matrimonio iscritta al n. 4843/2024 RG promossa con ricorso depositato il 30.8.24 da
(CF ), con l'avv. PESCHIULLI Parte_1 C.F._1
ANTONIO CARLO del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ), con l'avv. SAMA' AMELIA Controparte_1 C.F._2
del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto :cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle conclusioni concordi delle parti assunte all'udienza del 21.1.2025 pagina 1 di 8
Con ricorso debitamente depositato la ricorrente conveniva in giudizio il resistente al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione consensuale nella quale vi era stata la comparizione avanti al Presidente del Tribunale il
9.3.2022 e la pronuncia della successiva omologa in data 17.3.2022. Di fatto dopo aver ricordato le condizioni della separazione si soffermava sui rapporti tra i due figli minori
– (8.10.2009) e (4.9.2011) – ed il padre e quindi sulle condizioni Per_1 Per_2
economiche delle parti. Concludeva così chiedendo , oltre alla pronuncia del divorzio,
l'affido condiviso dei due , con collocazione prevalente presso la stessa, ipotizzava il diritto di visita del padre, chiedeva un assegno di mantenimento di € 250,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie chiedendo di poter percepire integralmente l'AU.
Si costituiva il resistente che dopo aver evidenziato le difficoltà del secondo figlio, contestava alcune frasi utilizzate dalla ricorrente e correlate al suo rapporto con la prole, concludendo per la pronuncia di stato, l'affido condiviso dei due figli, con il collocamento differenziato, come era ormai vigente da tempo e correlato mantenimento ordinario e straordinario diretto da parte del genitore collocatario .
Nell'ambito della prima udienza le parti raggiungevano un accordo che veniva fatto proprio come provvedimenti urgenti da parte del giudice delegato e quindi la causa era rimessa subito avanti al Collegio per la decisione.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/04/2001 nel Comune di TREVIGLIO - dalla loro unione sono nati i figli in data 8.10.2009 e in data 4.9.2011, ancora Per_1 Per_2
minori.
pagina 2 di 8 I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale: detta comparizione è del 9.3.2022, mentre il ricorso è stato depositato il 30.8.2024. Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Possono venire sostanzialmente recepite le condizioni indicate dalle parti perché tese al raggiungimento dell'interesse della prole.
La condivisa responsabilità genitoriale rende del tutto superfluo ogni audizione dei minori.
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
TREVIGLIO il 25/04/2001 tra , nata a [...] Parte_1
il 10/02/1975, e , nato a [...] il [...] Controparte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TREVIGLIO di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2001 , parte II, serie A, n. 8;
pagina 3 di 8 dispone in conformità degli accordi delle parti:
-1. affido condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente di Per_2
presso il padre e di presso la madre;
Per_1
-2 gli incontri con l'altro genitore saranno disciplinati nel seguente modo:
quanto a la signora possa vederlo e tenerlo Per_2 Parte_1
con sé ogni volta lo desideri ed almeno un giorno a settimana, indicativamente il venerdì, salvo diverso accordo, e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e con i turni di lavoro della signora , Parte_1
ed ogni week end dalle ore 14,00 del sabato pomeriggio sino alle ore 21,00 della domenica, salvo diversi accordi.
Quanto a il signor potrà vederla e tenerla con sé Per_1 Controparte_1
ogni volta lo desideri ed almeno un giorno a settimana, salvo diverso accordo, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, ed ogni week end dalle ore 14,00 del sabato pomeriggio sino alle ore 21,00 della domenica, salvo diverso accordo.
Quanto alle festività natalizie, di fine anno e pasquali, dichiarare che e Per_1
trascorreranno con i genitori ad anni alterni il giorno di Natale o di Santo Per_2
Stefano, il 31 dicembre o il primo dell'anno ed il giorno di Pasqua o di Pasquetta.
Quanto alle vacanze estive disporre che trascorrerà con il padre le Per_1
vacanze estive per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro la prima metà del mese di maggio di ciascun anno, salvo diversi accordi, e trascorrerà con la madre le vacanze estive per un periodo di Per_2
due settimane, anche non consecutive, da concordare entro la prima metà del mese di maggio di ciascun anno, salvo diversi accordi.
Tutte le ulteriori vacanze scolastiche saranno equamente suddivise tra i genitori con accordi presi, di volta in volta, dalle parti.
- 3. il mantenimento ordinario dei minori è a carico del genitore collocatario;
pagina 4 di 8 -4. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per la prole in ragione del 60% il padre e del 40% la madre, ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Bergamo che si riporta integralmente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite pagina 5 di 8 didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese pagina 6 di 8 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
-5. Spese di lite compensate.
pagina 7 di 8 Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 23.1.2025
IL PRESIDENTE est.
pagina 8 di 8