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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32172/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 30 agosto 2022 e vertente
TRA nato a [...] in data [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. VIGANO' ALBERTA MARIA RITA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] in data [...], Cod. Fisc. Controparte_1
C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , in Controparte_2 persona del Sostituto-Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE RASSEGNATE ALL'UDIENZA SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE
SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C.
“Voglia il Tribunale, emettere sentenza definitiva alle seguenti condizioni:
1)Disporre la collocazione dei figli minori presso il padre;
PE1 PE2
2)Disporre per la responsabilità genitoriale esclusiva di e in capo al padre SI. Persona_3 Persona_4 autorizzandolo ad assumere tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, Parte_1 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, ad espletare tutte le partiche di natura amministrativa anche relative alla richiesta e ottenimento di documenti ivi compreso i documenti validi per
l'espatrio;
3) Incaricare i Servizi Sociali di SS e IO d'AD affinché proseguano nell'attività di controllo in relazione ai rapporti tra i minori e la madre SI.ra , autorizzando il SI. a sospendere Controparte_1 Pt_1 gli incontri nella ipotesi di accadimenti costituenti pregiudizio per i minori e di ciò informando i Servizi Sociali di SS.
Gli incontri dei minori con la madre dovranno comunque tenere conto della loro volontà stante l'età raggiunta, dei loro impegni scolastici, sportivi e di socialità;
4) Porre a carico della SI.ra l'obbligo di versare a titolo di concorso nel mantenimento dei figli la CP_1 somma mensile di € 600,00, oltre rivalutazione ISTAT da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese con decorrenza dal mese di giugno 2023 data di inizio della sua attività lavorativa, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano sempre dal giugno 2023;
5)-disporre che l'intero Assegno Unico venga percepito dal SI. Pt_1
6) Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite”.
*****************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti residenziali, la pronuncia sullo status e gli ulteriori provvedimenti del
Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30 agosto 2022, ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito concordatario in Pioltello in data 27 gennaio 2003 (trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Pioltello al n. 2, dell'anno 2003, parte II, serie A nonché successivamente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Bresso al n. 3, dell'anno 2003, parte II, serie B) con CP_1
, dalla cui unione sono nati i figli (in data 25 giugno 2007) e (in data 31
[...] PE1 PE2
pagina 2 di 16 marzo 2009), da cui si era separato con verbale di separazione consensuale del 1.12.2016 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 18.09.2017, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiedeva, altresì, di disporre l'affido esclusivo a sé dei figli minori, nelle more trasferitosi definitivamente presso il padre il 28 marzo 2022 attesi i comportamenti inadeguati e non tutelanti della madre, mantenendone il collocamento presso il padre, sospensione delle visite con la madre e poi valutarne l'avvio con modalità protette, revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla SInora e porre un contributo a carico della madre per CP_1 il mantenimento dei figli in misura di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 14 febbraio 2023, il difensore di parte ricorrente depositava ricorso e decreto di fissazione udienza regolarmente notificati alla resistente. Il Presidente f.f., non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente la parte attrice. All'esito, a parziale modifica/integrazioni delle conclusioni di cui al ricorso il difensore di parte attrice chiedeva l'affido supereslcusivo dei figli al SInor la conferma degli incarichi ai Servizi Sociali con visite in SN con la Pt_1 madre e insisteva per la revoca dell'assegnazione della casa ex coniugale alla SInora. In questa fase provvisoria il SInor si obbligava, altresì, a provvedere all'integrale mantenimento dei figli e al pagamento di tutte le Pt_1 spese straordinarie stante la situazione della SInora riservandosi nel prosieguo di richiedere un CP_1 contributo per il loro mantenimento a carico della madre, per cui al momento rinunciava. Il difensore di parte ricorrente chiedeva, infine, che in questa fase venissero assunti i provvedimenti provvisori senza che si procedesse all'ascolto giudiziale dei minori che sarebbe stato pregiudizievole oltre che superfluo, con rinvio alla prossima prima udienza da sostituirsi con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
Il Presidente si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa;
RILEVATO che la convenuta non si è costituita in giudizio né è comparsa personalmente;
RILEVATO come le parti si siano separate con verbale di separazione consensuale in data 1.12.2006 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 18.09.2017che ha previsto, per quel che rileva, l'affido condiviso dei figli minori nato il [...] e nato il [...] presso la madre nella casa ex familiare in PE1 PE2
IO D'AD in comproprietà al 50% e gravata da mutuo;
tempi di frequentazione con il padre: il martedì e giovedì dall'uscita da scuola con accompagnamento il giorno dopo a scuola, weekend alternati dal sabato alle
10,30 alla domenica alle 10,30 e l'altro weekend dal sabato alle 10.30 alla domenica alle 21,30; durante i periodi estivi e festivi come da verbale;
un contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 400 euro al mese oltre al 50% spese straordinarie.
RILEVATO come sia emerso dalle precise allegazioni del ricorrente che il quadro del nucleo sia piuttosto critico e precario, stante la situazione della madre che ha cominciato a convivere nel gennaio 2022 con un pagina 3 di 16 compagno da cui la stessa ha subito vari e ripetuti agiti violenti per cui si è dovuta recare in Persona_5
Pronto soccorso (come da certificati in atti), trovandosi la stessa peraltro assai spesso in stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche e assumendo continui comportamenti ambivalenti con il compagno, fino al grave episodio violento subito dalla SInora il 28 marzo 2022, a cui ha assistito il figlio per cui sono CP_1 PE1 stati chiamati i Carabinieri dal SI. a sua volta aggredito dal compagno della moglie in casa dove il Pt_1 medesimo era occorso e dal 29 marzo 2022 i figli si sono trasferiti a vivere a SS a casa del padre, che ha preferito per alcuni mesi andare a prendere la madre che si era trasferita per alcuni mesi a casa dei propri genitori a Pioltello e poi era rientrata a IO D'AD nella casa ex coniugale, e farle incontrare i figli fuori, fino a quando i Servizi hanno ritenuto di far interrompere gli incontri in vista dell'udienza;
RILEVATO come tale quadro sia stato confermato dai primi accertamenti dei Servizi Sociali, incaricati da questo Ufficio con il decreto di fissazione udienza, oltre che attivati dalla Procura minori che poi ha chiuso il procedimento stante la pendenza del presente giudizio, da cui è effettivamente emerso che i figli vivono a
Giussago da marzo 2022 presso il padre, dove si reca spesso la nonna paterna per aiutare il nucleo, presentando però gli stessi ancora qualche problema di socializzazione e inserimento nel tessuto sociale e amicale di SS, con tendenza a stare sempre a casa a non uscire e a non creare relazioni;
gli stessi hanno visto la madre per alcuni mesi negli incontri organizzati dal padre in presenza, poi sospesi anche perché la stessa aveva ripreso la relazione con il compagno e essendosi presentata varie volte alterata per aver bevuto, senza ancora essere riuscita a seguire con regolarità un percorso di disintossicazione;
i Servizi hanno concluso ritenendo necessario il completamento della valutazione psicodiagnostica sui figli, con adeguato supporto dell'intero nucleo, per la madre per supportarla nelle sue fragilità e nell'ambivalenza del rapporto con i figli, per i figli per aiutarli nella socializzazione con l'aiuto di un educatore professionale per i minori, la regolamentazione dei rapporti tra la madre e i figli in Spazio Neutro a cadenza mensile per il ripristino della relazione;
tali conclusioni sono confermate dall'ultima con relazione dei Servizi Sociali di IO D'AD del
16.01.2023 che hanno proceduto a colloqui con la madre, riscontrando che i minori sono stati esposti a vicende non idonee al loro corretto sviluppo psicoempotivo attivando nei ragazzi conseguenti atteggiamenti di cura e preoccupazione nei confronti della madre, ritenendo necessario rinforzare la SInora con interventi a CP_1 sostegno, attivando percorsi di supporto psicologico di sostegno alla genitorialità affinchè possa lavorare sui propri vissuti traumatici risalenti già all'infanzia che contribuiscono alla sua fragilità psicologica con il ravvio degli incontri tra la madre e i minori, che si sono detti desiderosi di riprendere i rapporti, in Spazio Neutro inizialmente con cadenza di una volta al mese per favorire la gestione dell'impegno da parte della SInora che è priva di un mezzo proprio ed è alla ricerca di un'attività lavorativa stabile;
RILEVATO che il ricorrente ha altresì riferito in udienza che, dopo l'ultimo grave episodio di violenza subito la settimana scorsa, la SInora è stata inserita, tramite il circuito viola, in una comunità protetta dove CP_1 pagina 4 di 16 attualmente si trova per tre settimane e che i figli, grazie anche all'intervento dei Servizi Sociali, attualmente stanno bene, mostrandosi un po' più inseriti nel tessuto sociale, avendo iniziato a frequentare una palestra e andando meglio a scuola;
OSSERVATO, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale inadeguatezza della madre, con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti dei figli minori, anche per averli esposti per così tanto tempo ad un clima di violenza, deve rilevarsi allo stato un'incapacità della resistente a potersi occupare dei due figli minore e a comprenderne le eSIenze e i bisogni e soprattutto a seguirli al momento nel corretto e sereno percorso di crescita;
RITENUTO, pertanto, che, in questa fase in attesa dell'esito degli accertamenti anche di seguito meglio disposti, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per il quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno di tutela attuato nei confronti dei figli, rappresentando per gli stessi, se pur ancora adeguatamente supportati dai Servizi, una figura di riferimento importante che si è occupata dei figli con continuità e responsabilità e si sta impegnando per rafforzarli e aiutarli, avendo peraltro da sempre favorito un accesso alla madre;
RITENUTO, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato, stante le difficoltà di comunicazione con la madre, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni riguardanti i minori;
RILEVATO, altresì, che attesa la delicatezza della situazione, l'interruzione di rapporti stabili tra la madre, deve essere demandato ai Servizi Sociali del Comune di SS, già incaricati con decreto di fissazione udienza, di mantenere una presa in carico effettiva e attenta dei minori e dell'intero nucleo familiare e di riavviare, solo ove la madre mostri serietà e impegno e le condizioni psicofisiche dei minori lo permettano, gli incontri tra la madre e i figli, in Spazio Neutro e con modalità osservate degli incontri, all'inizio con cadenza mensile, purché rispondenti alle eSIenze e ai bisogni dei minori stessi;
i medesimi Servizi sociali con quelli di
IO D'AD, dovranno essere altresì incaricati di attuare tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto dei minori e dei genitori nonchè di completare con urgenza l'indagine psicosociale e psicodiagnostica già delegata offrendo al Tribunale tutti gli elementi completi e utili per verificare se vada mantenuto l'assetto disposto ovvero se vadano apportate delle modifiche con tutti i suggerimenti e indicazioni e la formulazione di un progetto per i minori con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e successive relazioni con cadenza trimestrale;
pagina 5 di 16 RITENUTO che, stante il collocamento dei minori presso il padre, deve essere accolta del medesimo la domanda di revoca dell'assegnazione della casa ex coniugale alla SInora, presso cui non vivono più da tempo i minori, anche in vista nella vendita della casa medesima;
RILEVATO, infine, in punto di contribuzione economica che il ricorrente ha dichiarato di lavorare come dipendente della WerlCam di Arcore con uno stipendio che ha riferito di circa € 1570 al mese per 13 mensilità: dal 730/19 risulta un reddito di € 28.961; dal 730/20 un reddito di € 30.458; dal 730/21 un reddito di € 30.263
(pari a € 2388); dal 730/22 un reddito di € 31.540 (pari a € 2499); vive con i figli in una casa in locazione con canone di € 640 comprese le spese;
ha contratto due finanziamenti con TI per 47.023 € ed euro 7.023 le cui rate non vengono onorate;
deve versare per il mantenimento dei figli avuti da un'altra compagna PE
e (affidati all'ente) di 200 € al mese oltre alle spese straordinarie (per cui la SInora ha chiesto PE6
l'aumento al Tribunale di Monza); la casa ex coniugale di IO D'AD è messa in vendita con proposta di acquisto per € 150.000 che, previa approvazione di servirà solo a coprire il mutuo;
la SInora CP
, secondo quanto riferito dal marito, svolgeva solo qualche lavoretto saltuario;
CP_1
OSSERVATO che parte ricorrente in udienza ha apprezzabilmente in questa fase, rinunciato a chiedere un contributo al mantenimento dei figli a carico della madre, obbligandosi al mantenimento integrale degli stessi e al pagamento di tutte le spese, per cui va disposto in conformità, attesa la situazione veramente precaria della SInora, che a breve perderà anche la casa;
letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.
PQM
1) AFFIDA i figli minori nato il [...] e nato il [...], in [...] esclusiva al padre che li PE1 PE2 terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di SS via F. Baracca n. 14. Il padre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/ dovere della madre di vigilanza;
2) REVOCA l'assegnazione della casa ex familiare di IO D'AD via Bellotto n. 13 alla madre SInora
; Controparte_1
3) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di SS in collaborazione con i Servizi Specialistici anche del
Comune di IO D'AD (in relazione al Comune di residenza della madre) provvedano a mantenere un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare demandando agli stessi, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di riavviare – solo ove la madre mostri impegno e serietà, nel rispetto delle condizioni psicoemotive dei minori
e compatibilmente alle eSIenze e ai bisogni dei minori stessi – la relazione della madre e con i figli e di pagina 6 di 16 regolamentarne la frequentazione in Spazio Neutro e con modalità osservate, inizialmente con cadenza mensile con possibilità di rimodulazione e ampliamento tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per
i minori e per i genitori e della situazione psicofisica dei minori medesimi;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (anche per favorire un necessario precosse di socializzazione dei minori) e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto ai genitori, in particolare per la madre per aiutarla nel rafforzarla nelle sue fragilità e consentirle di uscire dal circuito della violenza e della dipendenza con un'attenta e effettiva presa in carico presso il NOA e favorire un accesso più sereno ai figli nonchè per il padre per consolidare e rafforzare le sue competenze genitoriali;
- di completare gli accertamenti psicodiagnostici diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione dei medesimi e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dei minori in punto in responsabilità genitoriale, se debba essere confermato o modificato l'assetto disposto con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento entro e non oltre il 30 MAGGIO
2023, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e attuando un attento monitoraggio;
4) PONE a carico di , prendendo atto della sua disponibilità, l'integrale mantenimento dei Parte_1 figli e il pagamento di tutte le loro spese straordinarie”
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza, sostituita dal deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note scritte da depositare entro il 22 giugno 2023.
Con successivi provvedimenti in atti rispettivamente del 22 giugno 2023, del 22 novembre 2023 e del 25 gennaio
2024, atteso che la parte attrice non riusciva a perfezionare la notifica dell'ordinanza presidenziale al convenuto, venivano assegnati nuovi termini e disposti i rinvii alle successive udienze sempre sostituite ex art. 127 ter c.p.c..
Con provvedimento del 13 giugno 2024, il Giudice Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio e rilevata la mancata costituzione della convenuta, benché ritualmente e tempestivamente evocata in giudizio, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c. Letta quindi la relazione dei Servizi incaricati depositata il
13.05.2023, risalente nel tempo, osservato che i Servizi incaricati non avevano trasmesso la richiesta relazione di aggiornamento, lette altresì le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. di parte attrice con le istanze e conclusioni, senza chiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. e con richiesta di assumere la causa in decisione ovvero ove la causa non fosse ritenuta matura chiedendo la pronuncia di sentenza parziale sullo status con la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., ritenuto come effettivamente la causa non apparisse ancora matura per la decisione dovendo essere acquisita relazione dei Servizi Sociali più aggiornata e pagina 7 di 16 insistendo parte attrice per un contributo economico cui aveva rinunciato in sede di udienza presidenziale, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riserva di riferire in camera di conSIlio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. nonché nuova delega ai Servizi Sociali già incaricati.
In data 19 giugno 2024 veniva pronunciata sentenza N. 6280/2024 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 20 giugno 2024.
In pari data il Collegio pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo con cui assegnava i richiesti termini ex art. 183, 6 comma c.p.c., disponeva che i Servizi Sociali del Comune di SS in collaborazione con i Servizi Sociali di IO D'AD e con i rispettivi Servizi Specialistici dell'ASST ciascuno per la parte di rispettiva competenza, proseguissero nell'attività già loro compiutamente delegata e sostituiva ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza per la discussione dei mezzi istruttori con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il 27 novembre 2024.
Con provvedimento del giorno 28 novembre 2024, il Giudice Istruttore, lette la memoria ex art. 183, comma 6
c.p.c. depositata dalla parte attrice e l'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di SS, a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori assegnati, ha pronunciato la seguente ordinanza che si riporta nella parte motiva:
“RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalla parte, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO che le prove orali come dedotte e formulate dalla parte ricorrente nella rispettiva memoria ex art.
183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti per come formulati su capitoli in parte formulati genericamente, in parte inconferenti oltre che e/o comunque superati dalle risultanze già in atti ed in parte attinenti a circostanza da documentare o documentabili (nn. 5 e 10);
OSSERVATO che la causa va rinviata per la precisazione delle conclusioni, con ordine alla parte di aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni e tutta la documentazione ivi indicata;
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalla parte attrice;
3) ORDINA alla parte attrice di provvedere entro il 31 gennaio 2025, all'aggiornamento delle informazioni sulle condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare: pagina 8 di 16 - tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi anni con buste paga/sussidi/ indennità/ emolumenti/compensi anche a titolo di AU a ogni titolo percepiti nel 2024 fino alla data di deposito;
4) RINVIA per la precisazione delle conclusioni all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni da effettuarsi entro il 12 MARZO 2025 (ore 10,00).
Con successivo provvedimento del giorno 12 marzo 2025, il Giudice Istruttore, lette le note scritte autorizzate dalla parte attrice ex art. 127 ter c.p.c. con le istanze e con la precisazione delle conclusioni, osservato che parte convenuta era stata già dichiarata contumace, lette, altresì, le relazioni pervenute in atti dai Servizi incaricati e viste le conclusioni e le richieste della parte attrice, assegnava alla parte attrice il termine perentorio di 45 giorni per il deposito di comparsa conclusionale incamerando, alla scadenza, la causa in decisione che rimetteva al
Collegio, con riserva di riferire in camera di conSIlio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 14 maggio 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalla parte attrice, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice Istruttore sopra riportata che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi ampiamente esposti qui condivisi, le istanze di prove orali come dedotte e formulate dalla medesima parte attrice.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e le risultanze acquisiste in ordine al comportamento assunto dalla madre che peraltro non ha ritenuto di costituirsi in giudizio né di presentarsi fornendo anche una sua eventuale versione dei fatti, considerando in particolar modo gli esiti emersi dagli accertamenti e dalle valutazioni effettuate dai Servizi Sociali e Specialistici incaricati consentono certamente a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale conforme e tutelante per il percorso di crescita dei figli.
Non si è ritenuto in alcun modo necessario l'ascolto dei minori (nato in data [...]) e PE1 PE2
(nato in data [...]), tenuto conto di quanto verbalizzato e riferito dal padre in assenza della convenuta, che non ha quindi articolato difese offrendo una diversa ricostruzione dei fatti o avanzato richieste ed essendo stati gli stessi minori sentiti dagli operatori sociali delegati che ne hanno raccolto le opinioni, risultando a questo punto l'ascolto dei minori superfluo oltre che pregiudizievole.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327). pagina 9 di 16 Quanto alle determinazioni economiche, evidenzia il Tribunale che è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, ai fini dell'assunzione delle statuizioni economiche, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili o finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali in atti e tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 19 giugno 2024, sentenza n. 6280/2024 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 20 giugno 2024.
La responsabilità genitoriale
Quanto alla responsabilità genitoriale sui figli minori (nato giorno 25 giugno 2007) e (nato PE1 PE2 giorno 31 marzo 2009), richiamato come il Legislatore privilegi la formula dell'affidamento condiviso, salvo però che vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore
(ovvero l'affido all'Ente) in presenza di inadeguatezza genitoriale di uno o di entrambi i genitori, deve d'altronde rilevarsi come l'affidamento condiviso presupponga di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario che risulti, nei confronti di uno o di entrambi i genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, anche in caso di conflittualità e contrasto tra i genitori.
Ciò detto, reputa il Collegio, alla luce di tutte le emergenze acquisite e in particolare dagli esiti degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e Specialistici incaricati (cfr. relazioni in atti), dalle verbalizzazioni rese dalla parte attrice e anche di quanto potuto constatare all'esito del giudizio, che l'affido esclusivo dei figli minori al padre ex art. 337 quater c.c., come già disposto e richiesto dallo stesso, costituisca un regime di responsabilità genitoriale del tutto rispondente all'interesse degli stessi minori e tutelante per garantire ai medesimi un percorso evolutivo sereno ed equilibrato, che deve pertanto essere confermato. pagina 10 di 16 Dagli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e da quanto potuto acquisire dalle verbalizzazioni della parte attrice
è emerso come il SInor sia risultato figura genitoriale che si è mostrata del tutto adeguata, Parte_1 protettiva e tutelante verso i figli minori, cui da sempre ha provveduto con continuità e responsabilità, rispondendo ai loro bisogni ed alle loro eSIenze primarie ed avendo offerto ai minori un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato.
A comprova di ciò vi sono anche le risultanze emergenti dalle periodiche relazioni di aggiornamento dei Servizi
Sociali già incaricati.
Più nello specifico, i Servizi Sociali del Comune di SS nella relazione del 31 ottobre 2024 hanno rimarcato e concluso che “come già espresso, l'attuale collocamento e regime di affido dei minori, affidati in via esclusiva al padre, risulta essere il più rispondente alle eSIenze dei ragazzi. Il SInor appare in grado di Pt_1 prendersi cura dei figli, di osservarli nelle loro specifiche caratteristiche, mostrando attenzione verso di loro e capacità organizzativa. Pur evidenziandone le criticità quando presenti, il SInore ha sempre favorito il rapporto fra i figli e la madre, SInora ”. CP_1
All'esito dei compiuti accertamenti effettuati dai Servizi Sociali delegati, deve quindi essere confermato il giudizio di piena idoneità genitoriale del padre che, nonostante le difficoltà legate alla pregressa situazione familiare e tenuto altresì conto della sofferenza e del disagio dei figli minori dovuti alla discontinuità della presenza materna nonché alla mancanza di comunicazione e di interesse da parte della stessa mamma, come riferito anche dagli stessi Servizi Sociali, è risultato una figura attenta, con risorse genitoriali consolidate, in grado quindi di assumere un ruolo genitoriale responsabile e maturo.
Ciò a fronte invece di una difficile condizione di criticità della SInora (come già evidenziato Controparte_1 nel provvedimento presidenziale) la quale, successivamente ai provvedimenti di questo Tribunale e all'intervento dei Servizi Sociali, ha mostrato ancora inadeguatezza, tenendo comportamenti non collaboranti per lunghi periodi con i Servizi Sociali, dimostrando lacune e carenze nell'assunzione di un ruolo genitoriale continuativo e responsabile e mostrando importanti fragilità emotive e psicologiche, dovute anche alla sua condizione di alcooldipendenza con assunzione di sostanze stupefacenti (cfr relazione S.S. del 16 gennaio 2023) ed essendo stata, peraltro, vittima di grave violenza subita da parte del di lei ex compagno tanto da essere stata inserita, tramite il circuito violenza, presso una comunità protetta nel febbraio 2023.
Dette lacune e circostanze hanno chiaramente avuto un impatto sulle sue competenze genitoriali e sulla sua effettiva funzione di cura e tutela dei figli e essendo state motivo di una loro forte sofferenza, PE1 PE2 essendo venuta meno negli anni di crescita la presenza materna.
Ciò nonostante, nelle varie relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali delegati, è emerso comunque un certo entusiasmo degli stessi minori verso la riapertura di un canale di comunicazione e la ripresa di rapporto tra gli pagina 11 di 16 stessi e la madre, al quale canale purtroppo inizialmente non è stato possibile dare alcuna apertura attesa l'assenza della SInora CP_1
Successivamente, si è giunti invece ad un esito positivo tanto da valutare ad una liberalizzazione dei loro incontri in Spazio Neutro ed un ampliamento degli stessi, anche tenuto conto dell'età (vedi rel. S.S. del giorno 8 ottobre
2024 e 31 ottobre 2024).
Alla luce di quanto acquisito ed emerso, pur considerato e apprezzato l'impegno della madre come risultante nelle citate relazioni ad aderire alle prescrizioni degli operatori sociali delegati, tenuto conto comunque delle fragilità importanti della donna e della discontinuità dimostrata, non avendo neppure ritenuto di costituirsi in giudizio o comunque di comparire personalmente, deve essere certamente confermato l'affidamento esclusivo dei minori al padre.
Lo stesso SInor ha riferito che dal mese di ottobre 2024 al mese di marzo 2025 la SInora Parte_1 non ha dato notizie di sé per poi ricomparire nella vita dei ragazzi all'improvviso senza Controparte_1 fornire alcuna spiegazione (cfr. Comparsa Conclusionale del 17 aprile 2025).
Le rappresentate circostanze, tenuto conto dell'assenza di ogni collaborazione e condivisione tra i genitori, soprattutto dovuta all'atteggiamento della SInora con il rischio di paralizzare l'assunzione di Controparte_1 decisioni tempestive ed efficaci nell'interesse dei figli, comportano, nell'interesse funzionale dei medesimi figli minori, la necessità che venga altresì confermata la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo allo stesso anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, educazione, istruzione, salute pratiche amministrative tra cui anche documenti validi per l'espatrio).
Quanto al collocamento, non v'è dubbio che debba essere confermato l'attuale collocamento presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione di SS, via F. Baracca n.14.
Tenuto conto della complessità della situazione del nucleo familiare e della necessità della SInora CP_1 di essere ancora supportata, come suggerito dagli stessi Servizi Sociali, con l'obiettivo dell'acquisizione
[...] di adeguate e strutturate capacità nell'esercizio della sua funzione genitoriale, il Collegio, pur tenuto conto che a breve il figlio più grande raggiungerà la maggiore età, ritiene di confermare l'incarico dei Servizi Sociali del
Comune di SS in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST e con i Servizi Sociali e
Specialistici del Comune di IO D'AD (in base al luogo di residenza della madre), di regolamentare la frequentazione tra la madre e i figli come meglio indicato in dispositivo anche in una prospettiva di liberalizzazione, tenuto conto dell'età.
Stante la complessità e delicatezza della situazione del nucleo familiare, ritiene il Collegio di dover confermare, inoltre, l'incarico ai Servizi Sociali delegati affinché continuino a svolgere l'attività di monitoraggio sull'intero nucleo familiare, con l'attivazione e prosecuzione di tutti gli interventi socio educativi anche domiciliari e pagina 12 di 16 psicologici necessari o anche solo opportuni per i minori nonché degli interventi di supporto ai genitori, soprattutto per la madre al fine di farle assumere un ruolo genitoriale maturo e responsabile.
Si provvede come da dispositivo.
La revoca dell'assegnazione della casa familiare
Con riferimento alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa ex coniugale alla SInora CP_1
il Collegio nulla dispone in merito atteso che, come risulta dagli atti, l'immobile nelle more del giudizio
[...]
è stato venduto. Pacificamente i minori già non vi abitavano più stante il loro collocamento presso l'abitazione del padre sita a SS, via F. Baracca n. 14.
Sul contributo al mantenimento della prole
Con l'ordinanza presidenziale del 14 febbraio 2023 veniva posto a carico del padre, preso anche atto della sua disponibilità manifestata, l'integrale mantenimento dei figli minori e ed il pagamento di tutte le PE1 PE2 loro spese straordinarie.
In sede di precisazione delle conclusioni, il SInor ha chiesto di porre a carico della madre il Parte_1 versamento della somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre alla partecipazione della stessa alle spese straordinarie, diversamente da quanto chiesto in sede di udienza dal medesimo.
Richiamata la situazione economica reddituale delle parti puntualmente e dettagliatamente descritta nell'ordinanza presidenziale sopraindicata, si osservano i seguenti dati aggiornati.
Il SInor continua a svolgere la professione di dipendente della WerkCam di Arcore;
nell'anno Parte_1
d'imposta del 2022 ha percepito un reddito complessivo di € 23307,43 che al netto dell'imposta per € 3187,39 e tenuto conto delle addizionali regionali Irpef, è pari ad un reddito mensile netto di circa € 1635,00 (vedi CU
2023); nell'anno d'imposta del 2023 ha percepito un reddito complessivo di € 26.681,00 che al netto dell'imposta per € 3.703,00 e tenuto conto delle addizionali regionali Irpef, è pari ad un reddito mensile netto di circa € 1850,40 (vedi CU 2024).
Con riferimento all'anno d'imposta del 2024, il SInor ha depositato le buste paga relative Parte_1 all'intero anno solare, fatta eccezione per il mese di aprile 2024 e di Settembre 2024, dalle quali emerge che lo stesso percepito uno stipendio mensile di circa € 1725,00 nei mesi di Gennaio 2024, Febbraio 2024, Marzo
2024; di € 1661,00 nel mese di maggio 2024; di € 2023,00 nel mese di Giugno 2024; di € 2109,00 nel mese di
Luglio 2024; di € 2341, 36 nel mese di Agosto 2024; di € 2021,81 nel mese di Ottobre 2024; di € 1893,98 nel mese di Novembre 2024; di € 1.652,00 nel mese di dicembre 2024.
Lo stesso continua a vivere insieme ai figli e in una casa sita a SS, via F. Baracca n.14 PE1 PE2 con canone di locazione mensile di € 640,00. pagina 13 di 16 Preme evidenziare, comunque, che il SInor ha riferito dell'avvenuta vendita della ex casa Parte_1 coniugale sita a IO D'AD, via Bellotto n.13, di cui era proprietario al 50 % con la SInora CP_1
e sulla quale gravava un mutuo (cfr. Comparsa Conclusionale del 17 aprile 2025).
[...]
Null'altro è stato aggiornato né dettagliatamente specificato dallo stesso SInor Parte_1
Quanto alla SInora dalla documentazione depositata in atti dal SInor ed acquisita Controparte_1 Pt_1 dall'Afol Città Metropolitana a seguito di richiesta di informazioni ex L. 241/90, emerge che dal 16 giugno 23 al
24 luglio 23, la stessa ha svolto attività lavorativa presso la società Opus s.r.l. e che dal 25 luglio 2023 svolgeva attività lavorativa presso la società Valori s.p.a. ( vedi documentazione in atti).
Il SInor ha riferito nei suoi scritti difensivi che la SInora aveva lasciato il luogo di lavoro Pt_1 CP_1 trasferendosi presso un nuovo compagno con il quale lavorava come commerciante in mercati rionali (vedi note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 13 giugno 2024).
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di SS del 31 ottobre 2024 emerge che la SInora CP_1 sia priva di un'occupazione lavorativa avendo dichiarato la stessa di aiutare un'amica, proprietaria di un B&B in ristrutturazione e di aver iniziato ad attivarsi per il reperimento di un lavoro.
Da ultimo, il SInor ha riferito di un lavoro che avrebbe intrapreso la SInora che la stessa, a sua Pt_1 CP_1 volta, avrebbe riferito durante un incontro ai figli (cfr. Comparsa Conclusionale del 17 Aprile 2025) anche se null'altro di più specifico è dato sapere in merito alla SInora Controparte_1
Alla luce di quanto emerso e valutato, tenuto conto della domanda della parte attrice in precedenza non spiegata, considerato che la SInora ha comunque capacità lavorativa che in precedenza ha anche impiegato e si CP_1 sta attivando in tal senso, avendo l'obbligo comunque di provvedere al mantenimento dei figli, i cui oneri di mantenimento diretto sono tutti a carico del padre, deve esserle posto a carico un contributo al loro mantenimento indiretto che va determinato tenendo comunque in conto anche la situazione di particolare fragilità della stessa per gli eventi passati e una certa precarietà, che pare pertanto equo e congruo determinare in
€ 200,00 (€ 100 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee guida del Tribunale di Milano, stante l'assenza di comunicazione e partecipazione della stessa alle decisioni dei figli, ciò con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza.
Il padre riceverà, come per legge, l'Assegno Unico per intero, provvedendo lo stesso alla cura e gestione dei figli. Si provvede, pertanto, come da dispositivo.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
pagina 14 di 16
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, dando atto che è stata già pronunciata dal
Tribunale di Milano in data 19 giugno 2024, sentenza n. 6280/2024 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 20 giugno 2024, così decide:
1) CONFERMA L'AFFIDO dei figli minori (nato in data [...]) e (nato in [...] 31 marzo PE1 PE2
2009) in via esclusiva al padre che li terrà collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione di SS, via F. Baracca n.14. Il padre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, ivi compresi al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi (affido cd. superesclusivo);
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di SS in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST
e Specialistici del Comune di IO D'AD (in relazione al luogo di domicilio/residenza Controparte_4 della SInora con passaggio di competenze in caso di diverso domicilio/residenza) ciascuno Controparte_1 per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- continuare a regolamentare e monitorare gli incontri tra la madre ed i figli, nel rispetto delle condizioni psicoemotive degli stessi e compatibilmente alle eSIenze e ai bisogni dei minori stessi, in una prospettiva di ampliamento e liberalizzazione anche tenuto conto dell'età ( prossimo alla maggiore età e già PE1 PE2 sedicenne), purchè la madre si impegni a mantenere una relazione stabile ed equilibrata con i figli;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per i minori nonché di supporto per entrambi i genitori, in particolare per la madre per continuare ad aiutarla nel rafforzarla nelle sue competenze genitoriali;
-continuare a svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori medesimi;
3) DÀ ATTO che la casa ex coniugale è stata già venduta, nulla dovendo disporre in punto di conferma della revoca dell'assegnazione;
4) CONFERMA a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei figli;
Parte_1
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità della pubblicazione della presente sentenza, mediante versamento a in via anticipata Parte_1 ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 200,00 (100,00 per ciascun figlio) importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da pagina 15 di 16 Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate;
6) CONFERMA che l'Assegno Unico per la famiglia venga percepito per intero, come per legge, dal padre SInor
Parte_1
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
8) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte costituita e per la comunicazione ai Servizi Sociali e Specialistici del Comune di SS e ai Servizi Sociali e Specialistici del
Comune di IO D'AD.
Così deciso, in Milano il giorno 14 maggio 2025.
Il Pres. rel. est. dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 30 agosto 2022 e vertente
TRA nato a [...] in data [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. VIGANO' ALBERTA MARIA RITA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] in data [...], Cod. Fisc. Controparte_1
C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , in Controparte_2 persona del Sostituto-Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE RASSEGNATE ALL'UDIENZA SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE
SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C.
“Voglia il Tribunale, emettere sentenza definitiva alle seguenti condizioni:
1)Disporre la collocazione dei figli minori presso il padre;
PE1 PE2
2)Disporre per la responsabilità genitoriale esclusiva di e in capo al padre SI. Persona_3 Persona_4 autorizzandolo ad assumere tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, Parte_1 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, ad espletare tutte le partiche di natura amministrativa anche relative alla richiesta e ottenimento di documenti ivi compreso i documenti validi per
l'espatrio;
3) Incaricare i Servizi Sociali di SS e IO d'AD affinché proseguano nell'attività di controllo in relazione ai rapporti tra i minori e la madre SI.ra , autorizzando il SI. a sospendere Controparte_1 Pt_1 gli incontri nella ipotesi di accadimenti costituenti pregiudizio per i minori e di ciò informando i Servizi Sociali di SS.
Gli incontri dei minori con la madre dovranno comunque tenere conto della loro volontà stante l'età raggiunta, dei loro impegni scolastici, sportivi e di socialità;
4) Porre a carico della SI.ra l'obbligo di versare a titolo di concorso nel mantenimento dei figli la CP_1 somma mensile di € 600,00, oltre rivalutazione ISTAT da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese con decorrenza dal mese di giugno 2023 data di inizio della sua attività lavorativa, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano sempre dal giugno 2023;
5)-disporre che l'intero Assegno Unico venga percepito dal SI. Pt_1
6) Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite”.
*****************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti residenziali, la pronuncia sullo status e gli ulteriori provvedimenti del
Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30 agosto 2022, ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito concordatario in Pioltello in data 27 gennaio 2003 (trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Pioltello al n. 2, dell'anno 2003, parte II, serie A nonché successivamente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Bresso al n. 3, dell'anno 2003, parte II, serie B) con CP_1
, dalla cui unione sono nati i figli (in data 25 giugno 2007) e (in data 31
[...] PE1 PE2
pagina 2 di 16 marzo 2009), da cui si era separato con verbale di separazione consensuale del 1.12.2016 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 18.09.2017, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiedeva, altresì, di disporre l'affido esclusivo a sé dei figli minori, nelle more trasferitosi definitivamente presso il padre il 28 marzo 2022 attesi i comportamenti inadeguati e non tutelanti della madre, mantenendone il collocamento presso il padre, sospensione delle visite con la madre e poi valutarne l'avvio con modalità protette, revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla SInora e porre un contributo a carico della madre per CP_1 il mantenimento dei figli in misura di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 14 febbraio 2023, il difensore di parte ricorrente depositava ricorso e decreto di fissazione udienza regolarmente notificati alla resistente. Il Presidente f.f., non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente la parte attrice. All'esito, a parziale modifica/integrazioni delle conclusioni di cui al ricorso il difensore di parte attrice chiedeva l'affido supereslcusivo dei figli al SInor la conferma degli incarichi ai Servizi Sociali con visite in SN con la Pt_1 madre e insisteva per la revoca dell'assegnazione della casa ex coniugale alla SInora. In questa fase provvisoria il SInor si obbligava, altresì, a provvedere all'integrale mantenimento dei figli e al pagamento di tutte le Pt_1 spese straordinarie stante la situazione della SInora riservandosi nel prosieguo di richiedere un CP_1 contributo per il loro mantenimento a carico della madre, per cui al momento rinunciava. Il difensore di parte ricorrente chiedeva, infine, che in questa fase venissero assunti i provvedimenti provvisori senza che si procedesse all'ascolto giudiziale dei minori che sarebbe stato pregiudizievole oltre che superfluo, con rinvio alla prossima prima udienza da sostituirsi con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
Il Presidente si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa;
RILEVATO che la convenuta non si è costituita in giudizio né è comparsa personalmente;
RILEVATO come le parti si siano separate con verbale di separazione consensuale in data 1.12.2006 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 18.09.2017che ha previsto, per quel che rileva, l'affido condiviso dei figli minori nato il [...] e nato il [...] presso la madre nella casa ex familiare in PE1 PE2
IO D'AD in comproprietà al 50% e gravata da mutuo;
tempi di frequentazione con il padre: il martedì e giovedì dall'uscita da scuola con accompagnamento il giorno dopo a scuola, weekend alternati dal sabato alle
10,30 alla domenica alle 10,30 e l'altro weekend dal sabato alle 10.30 alla domenica alle 21,30; durante i periodi estivi e festivi come da verbale;
un contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 400 euro al mese oltre al 50% spese straordinarie.
RILEVATO come sia emerso dalle precise allegazioni del ricorrente che il quadro del nucleo sia piuttosto critico e precario, stante la situazione della madre che ha cominciato a convivere nel gennaio 2022 con un pagina 3 di 16 compagno da cui la stessa ha subito vari e ripetuti agiti violenti per cui si è dovuta recare in Persona_5
Pronto soccorso (come da certificati in atti), trovandosi la stessa peraltro assai spesso in stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche e assumendo continui comportamenti ambivalenti con il compagno, fino al grave episodio violento subito dalla SInora il 28 marzo 2022, a cui ha assistito il figlio per cui sono CP_1 PE1 stati chiamati i Carabinieri dal SI. a sua volta aggredito dal compagno della moglie in casa dove il Pt_1 medesimo era occorso e dal 29 marzo 2022 i figli si sono trasferiti a vivere a SS a casa del padre, che ha preferito per alcuni mesi andare a prendere la madre che si era trasferita per alcuni mesi a casa dei propri genitori a Pioltello e poi era rientrata a IO D'AD nella casa ex coniugale, e farle incontrare i figli fuori, fino a quando i Servizi hanno ritenuto di far interrompere gli incontri in vista dell'udienza;
RILEVATO come tale quadro sia stato confermato dai primi accertamenti dei Servizi Sociali, incaricati da questo Ufficio con il decreto di fissazione udienza, oltre che attivati dalla Procura minori che poi ha chiuso il procedimento stante la pendenza del presente giudizio, da cui è effettivamente emerso che i figli vivono a
Giussago da marzo 2022 presso il padre, dove si reca spesso la nonna paterna per aiutare il nucleo, presentando però gli stessi ancora qualche problema di socializzazione e inserimento nel tessuto sociale e amicale di SS, con tendenza a stare sempre a casa a non uscire e a non creare relazioni;
gli stessi hanno visto la madre per alcuni mesi negli incontri organizzati dal padre in presenza, poi sospesi anche perché la stessa aveva ripreso la relazione con il compagno e essendosi presentata varie volte alterata per aver bevuto, senza ancora essere riuscita a seguire con regolarità un percorso di disintossicazione;
i Servizi hanno concluso ritenendo necessario il completamento della valutazione psicodiagnostica sui figli, con adeguato supporto dell'intero nucleo, per la madre per supportarla nelle sue fragilità e nell'ambivalenza del rapporto con i figli, per i figli per aiutarli nella socializzazione con l'aiuto di un educatore professionale per i minori, la regolamentazione dei rapporti tra la madre e i figli in Spazio Neutro a cadenza mensile per il ripristino della relazione;
tali conclusioni sono confermate dall'ultima con relazione dei Servizi Sociali di IO D'AD del
16.01.2023 che hanno proceduto a colloqui con la madre, riscontrando che i minori sono stati esposti a vicende non idonee al loro corretto sviluppo psicoempotivo attivando nei ragazzi conseguenti atteggiamenti di cura e preoccupazione nei confronti della madre, ritenendo necessario rinforzare la SInora con interventi a CP_1 sostegno, attivando percorsi di supporto psicologico di sostegno alla genitorialità affinchè possa lavorare sui propri vissuti traumatici risalenti già all'infanzia che contribuiscono alla sua fragilità psicologica con il ravvio degli incontri tra la madre e i minori, che si sono detti desiderosi di riprendere i rapporti, in Spazio Neutro inizialmente con cadenza di una volta al mese per favorire la gestione dell'impegno da parte della SInora che è priva di un mezzo proprio ed è alla ricerca di un'attività lavorativa stabile;
RILEVATO che il ricorrente ha altresì riferito in udienza che, dopo l'ultimo grave episodio di violenza subito la settimana scorsa, la SInora è stata inserita, tramite il circuito viola, in una comunità protetta dove CP_1 pagina 4 di 16 attualmente si trova per tre settimane e che i figli, grazie anche all'intervento dei Servizi Sociali, attualmente stanno bene, mostrandosi un po' più inseriti nel tessuto sociale, avendo iniziato a frequentare una palestra e andando meglio a scuola;
OSSERVATO, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale inadeguatezza della madre, con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti dei figli minori, anche per averli esposti per così tanto tempo ad un clima di violenza, deve rilevarsi allo stato un'incapacità della resistente a potersi occupare dei due figli minore e a comprenderne le eSIenze e i bisogni e soprattutto a seguirli al momento nel corretto e sereno percorso di crescita;
RITENUTO, pertanto, che, in questa fase in attesa dell'esito degli accertamenti anche di seguito meglio disposti, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per il quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno di tutela attuato nei confronti dei figli, rappresentando per gli stessi, se pur ancora adeguatamente supportati dai Servizi, una figura di riferimento importante che si è occupata dei figli con continuità e responsabilità e si sta impegnando per rafforzarli e aiutarli, avendo peraltro da sempre favorito un accesso alla madre;
RITENUTO, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato, stante le difficoltà di comunicazione con la madre, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni riguardanti i minori;
RILEVATO, altresì, che attesa la delicatezza della situazione, l'interruzione di rapporti stabili tra la madre, deve essere demandato ai Servizi Sociali del Comune di SS, già incaricati con decreto di fissazione udienza, di mantenere una presa in carico effettiva e attenta dei minori e dell'intero nucleo familiare e di riavviare, solo ove la madre mostri serietà e impegno e le condizioni psicofisiche dei minori lo permettano, gli incontri tra la madre e i figli, in Spazio Neutro e con modalità osservate degli incontri, all'inizio con cadenza mensile, purché rispondenti alle eSIenze e ai bisogni dei minori stessi;
i medesimi Servizi sociali con quelli di
IO D'AD, dovranno essere altresì incaricati di attuare tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto dei minori e dei genitori nonchè di completare con urgenza l'indagine psicosociale e psicodiagnostica già delegata offrendo al Tribunale tutti gli elementi completi e utili per verificare se vada mantenuto l'assetto disposto ovvero se vadano apportate delle modifiche con tutti i suggerimenti e indicazioni e la formulazione di un progetto per i minori con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e successive relazioni con cadenza trimestrale;
pagina 5 di 16 RITENUTO che, stante il collocamento dei minori presso il padre, deve essere accolta del medesimo la domanda di revoca dell'assegnazione della casa ex coniugale alla SInora, presso cui non vivono più da tempo i minori, anche in vista nella vendita della casa medesima;
RILEVATO, infine, in punto di contribuzione economica che il ricorrente ha dichiarato di lavorare come dipendente della WerlCam di Arcore con uno stipendio che ha riferito di circa € 1570 al mese per 13 mensilità: dal 730/19 risulta un reddito di € 28.961; dal 730/20 un reddito di € 30.458; dal 730/21 un reddito di € 30.263
(pari a € 2388); dal 730/22 un reddito di € 31.540 (pari a € 2499); vive con i figli in una casa in locazione con canone di € 640 comprese le spese;
ha contratto due finanziamenti con TI per 47.023 € ed euro 7.023 le cui rate non vengono onorate;
deve versare per il mantenimento dei figli avuti da un'altra compagna PE
e (affidati all'ente) di 200 € al mese oltre alle spese straordinarie (per cui la SInora ha chiesto PE6
l'aumento al Tribunale di Monza); la casa ex coniugale di IO D'AD è messa in vendita con proposta di acquisto per € 150.000 che, previa approvazione di servirà solo a coprire il mutuo;
la SInora CP
, secondo quanto riferito dal marito, svolgeva solo qualche lavoretto saltuario;
CP_1
OSSERVATO che parte ricorrente in udienza ha apprezzabilmente in questa fase, rinunciato a chiedere un contributo al mantenimento dei figli a carico della madre, obbligandosi al mantenimento integrale degli stessi e al pagamento di tutte le spese, per cui va disposto in conformità, attesa la situazione veramente precaria della SInora, che a breve perderà anche la casa;
letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.
PQM
1) AFFIDA i figli minori nato il [...] e nato il [...], in [...] esclusiva al padre che li PE1 PE2 terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di SS via F. Baracca n. 14. Il padre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/ dovere della madre di vigilanza;
2) REVOCA l'assegnazione della casa ex familiare di IO D'AD via Bellotto n. 13 alla madre SInora
; Controparte_1
3) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di SS in collaborazione con i Servizi Specialistici anche del
Comune di IO D'AD (in relazione al Comune di residenza della madre) provvedano a mantenere un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare demandando agli stessi, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di riavviare – solo ove la madre mostri impegno e serietà, nel rispetto delle condizioni psicoemotive dei minori
e compatibilmente alle eSIenze e ai bisogni dei minori stessi – la relazione della madre e con i figli e di pagina 6 di 16 regolamentarne la frequentazione in Spazio Neutro e con modalità osservate, inizialmente con cadenza mensile con possibilità di rimodulazione e ampliamento tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per
i minori e per i genitori e della situazione psicofisica dei minori medesimi;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (anche per favorire un necessario precosse di socializzazione dei minori) e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto ai genitori, in particolare per la madre per aiutarla nel rafforzarla nelle sue fragilità e consentirle di uscire dal circuito della violenza e della dipendenza con un'attenta e effettiva presa in carico presso il NOA e favorire un accesso più sereno ai figli nonchè per il padre per consolidare e rafforzare le sue competenze genitoriali;
- di completare gli accertamenti psicodiagnostici diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione dei medesimi e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dei minori in punto in responsabilità genitoriale, se debba essere confermato o modificato l'assetto disposto con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento entro e non oltre il 30 MAGGIO
2023, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e attuando un attento monitoraggio;
4) PONE a carico di , prendendo atto della sua disponibilità, l'integrale mantenimento dei Parte_1 figli e il pagamento di tutte le loro spese straordinarie”
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza, sostituita dal deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note scritte da depositare entro il 22 giugno 2023.
Con successivi provvedimenti in atti rispettivamente del 22 giugno 2023, del 22 novembre 2023 e del 25 gennaio
2024, atteso che la parte attrice non riusciva a perfezionare la notifica dell'ordinanza presidenziale al convenuto, venivano assegnati nuovi termini e disposti i rinvii alle successive udienze sempre sostituite ex art. 127 ter c.p.c..
Con provvedimento del 13 giugno 2024, il Giudice Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio e rilevata la mancata costituzione della convenuta, benché ritualmente e tempestivamente evocata in giudizio, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c. Letta quindi la relazione dei Servizi incaricati depositata il
13.05.2023, risalente nel tempo, osservato che i Servizi incaricati non avevano trasmesso la richiesta relazione di aggiornamento, lette altresì le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. di parte attrice con le istanze e conclusioni, senza chiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. e con richiesta di assumere la causa in decisione ovvero ove la causa non fosse ritenuta matura chiedendo la pronuncia di sentenza parziale sullo status con la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., ritenuto come effettivamente la causa non apparisse ancora matura per la decisione dovendo essere acquisita relazione dei Servizi Sociali più aggiornata e pagina 7 di 16 insistendo parte attrice per un contributo economico cui aveva rinunciato in sede di udienza presidenziale, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riserva di riferire in camera di conSIlio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. nonché nuova delega ai Servizi Sociali già incaricati.
In data 19 giugno 2024 veniva pronunciata sentenza N. 6280/2024 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 20 giugno 2024.
In pari data il Collegio pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo con cui assegnava i richiesti termini ex art. 183, 6 comma c.p.c., disponeva che i Servizi Sociali del Comune di SS in collaborazione con i Servizi Sociali di IO D'AD e con i rispettivi Servizi Specialistici dell'ASST ciascuno per la parte di rispettiva competenza, proseguissero nell'attività già loro compiutamente delegata e sostituiva ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza per la discussione dei mezzi istruttori con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il 27 novembre 2024.
Con provvedimento del giorno 28 novembre 2024, il Giudice Istruttore, lette la memoria ex art. 183, comma 6
c.p.c. depositata dalla parte attrice e l'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di SS, a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori assegnati, ha pronunciato la seguente ordinanza che si riporta nella parte motiva:
“RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalla parte, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO che le prove orali come dedotte e formulate dalla parte ricorrente nella rispettiva memoria ex art.
183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti per come formulati su capitoli in parte formulati genericamente, in parte inconferenti oltre che e/o comunque superati dalle risultanze già in atti ed in parte attinenti a circostanza da documentare o documentabili (nn. 5 e 10);
OSSERVATO che la causa va rinviata per la precisazione delle conclusioni, con ordine alla parte di aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni e tutta la documentazione ivi indicata;
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalla parte attrice;
3) ORDINA alla parte attrice di provvedere entro il 31 gennaio 2025, all'aggiornamento delle informazioni sulle condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare: pagina 8 di 16 - tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi anni con buste paga/sussidi/ indennità/ emolumenti/compensi anche a titolo di AU a ogni titolo percepiti nel 2024 fino alla data di deposito;
4) RINVIA per la precisazione delle conclusioni all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni da effettuarsi entro il 12 MARZO 2025 (ore 10,00).
Con successivo provvedimento del giorno 12 marzo 2025, il Giudice Istruttore, lette le note scritte autorizzate dalla parte attrice ex art. 127 ter c.p.c. con le istanze e con la precisazione delle conclusioni, osservato che parte convenuta era stata già dichiarata contumace, lette, altresì, le relazioni pervenute in atti dai Servizi incaricati e viste le conclusioni e le richieste della parte attrice, assegnava alla parte attrice il termine perentorio di 45 giorni per il deposito di comparsa conclusionale incamerando, alla scadenza, la causa in decisione che rimetteva al
Collegio, con riserva di riferire in camera di conSIlio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 14 maggio 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalla parte attrice, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice Istruttore sopra riportata che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi ampiamente esposti qui condivisi, le istanze di prove orali come dedotte e formulate dalla medesima parte attrice.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e le risultanze acquisiste in ordine al comportamento assunto dalla madre che peraltro non ha ritenuto di costituirsi in giudizio né di presentarsi fornendo anche una sua eventuale versione dei fatti, considerando in particolar modo gli esiti emersi dagli accertamenti e dalle valutazioni effettuate dai Servizi Sociali e Specialistici incaricati consentono certamente a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale conforme e tutelante per il percorso di crescita dei figli.
Non si è ritenuto in alcun modo necessario l'ascolto dei minori (nato in data [...]) e PE1 PE2
(nato in data [...]), tenuto conto di quanto verbalizzato e riferito dal padre in assenza della convenuta, che non ha quindi articolato difese offrendo una diversa ricostruzione dei fatti o avanzato richieste ed essendo stati gli stessi minori sentiti dagli operatori sociali delegati che ne hanno raccolto le opinioni, risultando a questo punto l'ascolto dei minori superfluo oltre che pregiudizievole.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327). pagina 9 di 16 Quanto alle determinazioni economiche, evidenzia il Tribunale che è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, ai fini dell'assunzione delle statuizioni economiche, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili o finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali in atti e tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 19 giugno 2024, sentenza n. 6280/2024 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 20 giugno 2024.
La responsabilità genitoriale
Quanto alla responsabilità genitoriale sui figli minori (nato giorno 25 giugno 2007) e (nato PE1 PE2 giorno 31 marzo 2009), richiamato come il Legislatore privilegi la formula dell'affidamento condiviso, salvo però che vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore
(ovvero l'affido all'Ente) in presenza di inadeguatezza genitoriale di uno o di entrambi i genitori, deve d'altronde rilevarsi come l'affidamento condiviso presupponga di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario che risulti, nei confronti di uno o di entrambi i genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, anche in caso di conflittualità e contrasto tra i genitori.
Ciò detto, reputa il Collegio, alla luce di tutte le emergenze acquisite e in particolare dagli esiti degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e Specialistici incaricati (cfr. relazioni in atti), dalle verbalizzazioni rese dalla parte attrice e anche di quanto potuto constatare all'esito del giudizio, che l'affido esclusivo dei figli minori al padre ex art. 337 quater c.c., come già disposto e richiesto dallo stesso, costituisca un regime di responsabilità genitoriale del tutto rispondente all'interesse degli stessi minori e tutelante per garantire ai medesimi un percorso evolutivo sereno ed equilibrato, che deve pertanto essere confermato. pagina 10 di 16 Dagli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e da quanto potuto acquisire dalle verbalizzazioni della parte attrice
è emerso come il SInor sia risultato figura genitoriale che si è mostrata del tutto adeguata, Parte_1 protettiva e tutelante verso i figli minori, cui da sempre ha provveduto con continuità e responsabilità, rispondendo ai loro bisogni ed alle loro eSIenze primarie ed avendo offerto ai minori un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato.
A comprova di ciò vi sono anche le risultanze emergenti dalle periodiche relazioni di aggiornamento dei Servizi
Sociali già incaricati.
Più nello specifico, i Servizi Sociali del Comune di SS nella relazione del 31 ottobre 2024 hanno rimarcato e concluso che “come già espresso, l'attuale collocamento e regime di affido dei minori, affidati in via esclusiva al padre, risulta essere il più rispondente alle eSIenze dei ragazzi. Il SInor appare in grado di Pt_1 prendersi cura dei figli, di osservarli nelle loro specifiche caratteristiche, mostrando attenzione verso di loro e capacità organizzativa. Pur evidenziandone le criticità quando presenti, il SInore ha sempre favorito il rapporto fra i figli e la madre, SInora ”. CP_1
All'esito dei compiuti accertamenti effettuati dai Servizi Sociali delegati, deve quindi essere confermato il giudizio di piena idoneità genitoriale del padre che, nonostante le difficoltà legate alla pregressa situazione familiare e tenuto altresì conto della sofferenza e del disagio dei figli minori dovuti alla discontinuità della presenza materna nonché alla mancanza di comunicazione e di interesse da parte della stessa mamma, come riferito anche dagli stessi Servizi Sociali, è risultato una figura attenta, con risorse genitoriali consolidate, in grado quindi di assumere un ruolo genitoriale responsabile e maturo.
Ciò a fronte invece di una difficile condizione di criticità della SInora (come già evidenziato Controparte_1 nel provvedimento presidenziale) la quale, successivamente ai provvedimenti di questo Tribunale e all'intervento dei Servizi Sociali, ha mostrato ancora inadeguatezza, tenendo comportamenti non collaboranti per lunghi periodi con i Servizi Sociali, dimostrando lacune e carenze nell'assunzione di un ruolo genitoriale continuativo e responsabile e mostrando importanti fragilità emotive e psicologiche, dovute anche alla sua condizione di alcooldipendenza con assunzione di sostanze stupefacenti (cfr relazione S.S. del 16 gennaio 2023) ed essendo stata, peraltro, vittima di grave violenza subita da parte del di lei ex compagno tanto da essere stata inserita, tramite il circuito violenza, presso una comunità protetta nel febbraio 2023.
Dette lacune e circostanze hanno chiaramente avuto un impatto sulle sue competenze genitoriali e sulla sua effettiva funzione di cura e tutela dei figli e essendo state motivo di una loro forte sofferenza, PE1 PE2 essendo venuta meno negli anni di crescita la presenza materna.
Ciò nonostante, nelle varie relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali delegati, è emerso comunque un certo entusiasmo degli stessi minori verso la riapertura di un canale di comunicazione e la ripresa di rapporto tra gli pagina 11 di 16 stessi e la madre, al quale canale purtroppo inizialmente non è stato possibile dare alcuna apertura attesa l'assenza della SInora CP_1
Successivamente, si è giunti invece ad un esito positivo tanto da valutare ad una liberalizzazione dei loro incontri in Spazio Neutro ed un ampliamento degli stessi, anche tenuto conto dell'età (vedi rel. S.S. del giorno 8 ottobre
2024 e 31 ottobre 2024).
Alla luce di quanto acquisito ed emerso, pur considerato e apprezzato l'impegno della madre come risultante nelle citate relazioni ad aderire alle prescrizioni degli operatori sociali delegati, tenuto conto comunque delle fragilità importanti della donna e della discontinuità dimostrata, non avendo neppure ritenuto di costituirsi in giudizio o comunque di comparire personalmente, deve essere certamente confermato l'affidamento esclusivo dei minori al padre.
Lo stesso SInor ha riferito che dal mese di ottobre 2024 al mese di marzo 2025 la SInora Parte_1 non ha dato notizie di sé per poi ricomparire nella vita dei ragazzi all'improvviso senza Controparte_1 fornire alcuna spiegazione (cfr. Comparsa Conclusionale del 17 aprile 2025).
Le rappresentate circostanze, tenuto conto dell'assenza di ogni collaborazione e condivisione tra i genitori, soprattutto dovuta all'atteggiamento della SInora con il rischio di paralizzare l'assunzione di Controparte_1 decisioni tempestive ed efficaci nell'interesse dei figli, comportano, nell'interesse funzionale dei medesimi figli minori, la necessità che venga altresì confermata la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo allo stesso anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, educazione, istruzione, salute pratiche amministrative tra cui anche documenti validi per l'espatrio).
Quanto al collocamento, non v'è dubbio che debba essere confermato l'attuale collocamento presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione di SS, via F. Baracca n.14.
Tenuto conto della complessità della situazione del nucleo familiare e della necessità della SInora CP_1 di essere ancora supportata, come suggerito dagli stessi Servizi Sociali, con l'obiettivo dell'acquisizione
[...] di adeguate e strutturate capacità nell'esercizio della sua funzione genitoriale, il Collegio, pur tenuto conto che a breve il figlio più grande raggiungerà la maggiore età, ritiene di confermare l'incarico dei Servizi Sociali del
Comune di SS in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST e con i Servizi Sociali e
Specialistici del Comune di IO D'AD (in base al luogo di residenza della madre), di regolamentare la frequentazione tra la madre e i figli come meglio indicato in dispositivo anche in una prospettiva di liberalizzazione, tenuto conto dell'età.
Stante la complessità e delicatezza della situazione del nucleo familiare, ritiene il Collegio di dover confermare, inoltre, l'incarico ai Servizi Sociali delegati affinché continuino a svolgere l'attività di monitoraggio sull'intero nucleo familiare, con l'attivazione e prosecuzione di tutti gli interventi socio educativi anche domiciliari e pagina 12 di 16 psicologici necessari o anche solo opportuni per i minori nonché degli interventi di supporto ai genitori, soprattutto per la madre al fine di farle assumere un ruolo genitoriale maturo e responsabile.
Si provvede come da dispositivo.
La revoca dell'assegnazione della casa familiare
Con riferimento alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa ex coniugale alla SInora CP_1
il Collegio nulla dispone in merito atteso che, come risulta dagli atti, l'immobile nelle more del giudizio
[...]
è stato venduto. Pacificamente i minori già non vi abitavano più stante il loro collocamento presso l'abitazione del padre sita a SS, via F. Baracca n. 14.
Sul contributo al mantenimento della prole
Con l'ordinanza presidenziale del 14 febbraio 2023 veniva posto a carico del padre, preso anche atto della sua disponibilità manifestata, l'integrale mantenimento dei figli minori e ed il pagamento di tutte le PE1 PE2 loro spese straordinarie.
In sede di precisazione delle conclusioni, il SInor ha chiesto di porre a carico della madre il Parte_1 versamento della somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre alla partecipazione della stessa alle spese straordinarie, diversamente da quanto chiesto in sede di udienza dal medesimo.
Richiamata la situazione economica reddituale delle parti puntualmente e dettagliatamente descritta nell'ordinanza presidenziale sopraindicata, si osservano i seguenti dati aggiornati.
Il SInor continua a svolgere la professione di dipendente della WerkCam di Arcore;
nell'anno Parte_1
d'imposta del 2022 ha percepito un reddito complessivo di € 23307,43 che al netto dell'imposta per € 3187,39 e tenuto conto delle addizionali regionali Irpef, è pari ad un reddito mensile netto di circa € 1635,00 (vedi CU
2023); nell'anno d'imposta del 2023 ha percepito un reddito complessivo di € 26.681,00 che al netto dell'imposta per € 3.703,00 e tenuto conto delle addizionali regionali Irpef, è pari ad un reddito mensile netto di circa € 1850,40 (vedi CU 2024).
Con riferimento all'anno d'imposta del 2024, il SInor ha depositato le buste paga relative Parte_1 all'intero anno solare, fatta eccezione per il mese di aprile 2024 e di Settembre 2024, dalle quali emerge che lo stesso percepito uno stipendio mensile di circa € 1725,00 nei mesi di Gennaio 2024, Febbraio 2024, Marzo
2024; di € 1661,00 nel mese di maggio 2024; di € 2023,00 nel mese di Giugno 2024; di € 2109,00 nel mese di
Luglio 2024; di € 2341, 36 nel mese di Agosto 2024; di € 2021,81 nel mese di Ottobre 2024; di € 1893,98 nel mese di Novembre 2024; di € 1.652,00 nel mese di dicembre 2024.
Lo stesso continua a vivere insieme ai figli e in una casa sita a SS, via F. Baracca n.14 PE1 PE2 con canone di locazione mensile di € 640,00. pagina 13 di 16 Preme evidenziare, comunque, che il SInor ha riferito dell'avvenuta vendita della ex casa Parte_1 coniugale sita a IO D'AD, via Bellotto n.13, di cui era proprietario al 50 % con la SInora CP_1
e sulla quale gravava un mutuo (cfr. Comparsa Conclusionale del 17 aprile 2025).
[...]
Null'altro è stato aggiornato né dettagliatamente specificato dallo stesso SInor Parte_1
Quanto alla SInora dalla documentazione depositata in atti dal SInor ed acquisita Controparte_1 Pt_1 dall'Afol Città Metropolitana a seguito di richiesta di informazioni ex L. 241/90, emerge che dal 16 giugno 23 al
24 luglio 23, la stessa ha svolto attività lavorativa presso la società Opus s.r.l. e che dal 25 luglio 2023 svolgeva attività lavorativa presso la società Valori s.p.a. ( vedi documentazione in atti).
Il SInor ha riferito nei suoi scritti difensivi che la SInora aveva lasciato il luogo di lavoro Pt_1 CP_1 trasferendosi presso un nuovo compagno con il quale lavorava come commerciante in mercati rionali (vedi note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 13 giugno 2024).
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di SS del 31 ottobre 2024 emerge che la SInora CP_1 sia priva di un'occupazione lavorativa avendo dichiarato la stessa di aiutare un'amica, proprietaria di un B&B in ristrutturazione e di aver iniziato ad attivarsi per il reperimento di un lavoro.
Da ultimo, il SInor ha riferito di un lavoro che avrebbe intrapreso la SInora che la stessa, a sua Pt_1 CP_1 volta, avrebbe riferito durante un incontro ai figli (cfr. Comparsa Conclusionale del 17 Aprile 2025) anche se null'altro di più specifico è dato sapere in merito alla SInora Controparte_1
Alla luce di quanto emerso e valutato, tenuto conto della domanda della parte attrice in precedenza non spiegata, considerato che la SInora ha comunque capacità lavorativa che in precedenza ha anche impiegato e si CP_1 sta attivando in tal senso, avendo l'obbligo comunque di provvedere al mantenimento dei figli, i cui oneri di mantenimento diretto sono tutti a carico del padre, deve esserle posto a carico un contributo al loro mantenimento indiretto che va determinato tenendo comunque in conto anche la situazione di particolare fragilità della stessa per gli eventi passati e una certa precarietà, che pare pertanto equo e congruo determinare in
€ 200,00 (€ 100 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee guida del Tribunale di Milano, stante l'assenza di comunicazione e partecipazione della stessa alle decisioni dei figli, ciò con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza.
Il padre riceverà, come per legge, l'Assegno Unico per intero, provvedendo lo stesso alla cura e gestione dei figli. Si provvede, pertanto, come da dispositivo.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
pagina 14 di 16
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, dando atto che è stata già pronunciata dal
Tribunale di Milano in data 19 giugno 2024, sentenza n. 6280/2024 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 20 giugno 2024, così decide:
1) CONFERMA L'AFFIDO dei figli minori (nato in data [...]) e (nato in [...] 31 marzo PE1 PE2
2009) in via esclusiva al padre che li terrà collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione di SS, via F. Baracca n.14. Il padre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, ivi compresi al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi (affido cd. superesclusivo);
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di SS in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST
e Specialistici del Comune di IO D'AD (in relazione al luogo di domicilio/residenza Controparte_4 della SInora con passaggio di competenze in caso di diverso domicilio/residenza) ciascuno Controparte_1 per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- continuare a regolamentare e monitorare gli incontri tra la madre ed i figli, nel rispetto delle condizioni psicoemotive degli stessi e compatibilmente alle eSIenze e ai bisogni dei minori stessi, in una prospettiva di ampliamento e liberalizzazione anche tenuto conto dell'età ( prossimo alla maggiore età e già PE1 PE2 sedicenne), purchè la madre si impegni a mantenere una relazione stabile ed equilibrata con i figli;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per i minori nonché di supporto per entrambi i genitori, in particolare per la madre per continuare ad aiutarla nel rafforzarla nelle sue competenze genitoriali;
-continuare a svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori medesimi;
3) DÀ ATTO che la casa ex coniugale è stata già venduta, nulla dovendo disporre in punto di conferma della revoca dell'assegnazione;
4) CONFERMA a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei figli;
Parte_1
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità della pubblicazione della presente sentenza, mediante versamento a in via anticipata Parte_1 ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 200,00 (100,00 per ciascun figlio) importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da pagina 15 di 16 Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate;
6) CONFERMA che l'Assegno Unico per la famiglia venga percepito per intero, come per legge, dal padre SInor
Parte_1
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
8) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte costituita e per la comunicazione ai Servizi Sociali e Specialistici del Comune di SS e ai Servizi Sociali e Specialistici del
Comune di IO D'AD.
Così deciso, in Milano il giorno 14 maggio 2025.
Il Pres. rel. est. dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 16 di 16