Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2007, n. 36390
CASS
Sentenza 6 luglio 2007

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La fonoregistrazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle persone offese, pur non costituendo prova "diretta" in quanto non è attività tipica di documentazione fornita di una propria autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di cui è vietata l'utilizzazione (art.191 cod.proc.pen.) ma tra quelle "atipiche" in quanto non disciplinate dalla legge (art.189 cod.proc.pen.), da considerarsi legittima perchè volta ad assicurare l'accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti.

In tema di reati sessuali, la regola generale della procedibilità a querela prevista dall'art. 609 septies, comma primo, cod. pen. non viene meno nel caso di connessione "apparente" tra il fatto ed un altro delitto procedibile d'ufficio (art. 609 septies, comma quarto n. 4, cod.pen.), ovvero quando non sussiste il fatto contestato con il delitto connesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2007, n. 36390
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36390
    Data del deposito : 6 luglio 2007

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