Sentenza 11 gennaio 2012
Massime • 1
Integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù colui che proceda alla vendita ad altri un essere umano, atteso che in tal modo egli esercita sullo stesso un potere corrispondente al diritto di proprietà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2012, n. 10784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10784 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 11/01/2012
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 42
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 17343/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.P. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 28/2010 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 18/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Gianzi Francesco, che ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. S.P. è stato condannato, alle pene principale ed accessorie ritenute di giustizia, per i delitti di riduzione in schiavitù, reclutamento e sfruttamento della prostituzione di D.E. dalla corte di assise di Milano con sentenza emessa in data 9 aprile 2010; è stato, invece, assolto dalle residue imputazioni per insussistenza del fatto.
1.2. L'affermazione di responsabilità era fondata essenzialmente sull'esito di intercettazioni telefoniche disposte sulle utenze in uso allo S. , alla D.E. ed a tale K.K. ,
coimputato dello S. e la cui posizione veniva definita dalla corte di assise di Monza con sentenza emessa il 15 dicembre 2009. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito lo S. , approfittando della condizione di debolezza della D. , che aveva subito una grave intervento chirurgico imposto da un trauma vulvo-perineale subito, aveva esercitato poteri dominicali sulla stessa, vendendola al K. , che la aveva, poi, restituita perché, a cagione dell'operazione subita, la merce non era idonea all'uso cui era destinata;
lo S. , allora, la aveva restituita all'originario sfruttatore rumeno.
1.3. La corte di assise di appello di Milano, con sentenza emessa il 18 gennaio 2011, dopo avere rigettato una richiesta di applicazione della diminuente del rito abbreviato, già rigettata, peraltro, dal giudice di primo grado, confermava la decisione del primo giudice.
2.1. Con il ricorso per cassazione S.P. deduceva:
a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., all'art. 600 c.p. ed alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 4 essendo la motivazione della sentenza impugnata apodittica e contraddittoria. Il ricorrente poneva in evidenza che sia l'imputato che la parte lesa avevano negato che la donna versasse in condizione di soggezione, tanto è vero che aveva la disponibilità dei propri documenti e di un telefono cellulare;
negava, inoltre, il ricorrente che ricorressero elementi per ritenerlo responsabile delle ipotesi di reclutamento e sfruttamento della prostituzione.
b) la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della diminuente per il rito prevista a seguito della richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato. Il ricorrente chiariva che la richiesta di escutere la parte lesa e altri due testi affinché riferissero uno sui rapporti di frequentazione tra l'imputato e la D.E. e l'altro in ordine alla attività lavorativa svolta dallo S. non contrastava con i principi di economia processuale caratterizzanti il rito abbreviato e che, pertanto, il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato doveva ritenersi erronea.
3.1. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da S.P. sono infondati.
Deve, per ragioni sistematiche, essere trattata dapprima la questione di ordine processuale, anche se, in questa fase, l'eventuale accoglimento della richiesta difensiva potrebbe incidere soltanto sulla pena da infliggere al ricorrente.
In sede di udienza preliminare l'imputato aveva richiesto di procedere con il rito abbreviato condizionato alla escussione della parte offesa e dei testimoni K.I. e A.R. ,
affinché riferissero il primo sui rapporti di frequentazione tra l'imputato e la parte offesa D.E. ed il secondo in merito alla attività lavorativa di S.P. .
Il GIP rigettava la richiesta perché incompatibile con le esigenze di economia processuale proprie del rito abbreviato. Analoga richiesta veniva reiterata prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, ma veniva rigettata dalla corte di assise;
la corte di assise di appello confermava la validità della decisione sul punto assunta sia dal GIP che dal giudice di primo grado.
Le doglianze del ricorrente per tale decisione sono infondate. È noto che a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 479 del 1999, art. 27 all'art. 438 c.p.p., il rito speciale cd. abbreviato si configura come un diritto dell'imputato il quale può subordinarne la richiesta ad una integrazione probatoria (Sez. 4, 8 marzo 2007, n. 20179, CED 236612). In caso di richiesta condizionata il giudice, per espressa previsione dell'art. 438 c.p.p., comma 5, deve verificarne la necessità ai fini della decisione e la compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento.
Con riferimento al requisito della necessità ai fini della decisione il giudice non può accogliere la richiesta quando la integrazione probatoria non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi, ma miri esclusivamente alla valorizzazione degli elementi favorevoli alla impostazione difensiva (Sez. 2, 8 aprile 2008, n. 19645 e Sez. 6, 29 gennaio 2009, n. 8738, CED 10703; vedi anche S.U. 27 ottobre 2004, n. 44711, Wajib, CED 229175).
Quanto alla compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del rito abbreviato si è osservato in giurisprudenza che il giudice deve valutare non solo la complessità qualitativa e quantitativa delle prove richieste dall'imputato, ma anche, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, di quelle a controprova che, presumibilmente, il pubblico ministero sarà indotto a chiedere (Sez. 3, 21 ottobre 2004, n. 219, CED 230915 e Sez. 1, 26 novembre 2008, n. 5942, CED 243344). Insomma, e per concludere sul punto, la integrazione probatoria deve essere finalizzata al completamente degli elementi informativi che siano insufficienti per la decisione, e non può essere diretta ad ottenere un vero e proprio dibattimento dinanzi al GUP in contrasto con gli obiettivi di speditezza e di semplificazione perseguiti dal rito alternativo (Sez. 6, 29 gennaio 2009, n. 8738, già citata). Orbene sia il GUP che i giudici delle corti di assise si sono uniformati a tali corretti principi ed indirizzi interpretativi dell'art. 438 c.p.p., comma 5 rilevando che la richiesta di integrazione probatoria formulata dall'imputato non appariva nel complesso necessaria ai fini del decidere.
Ed, infatti, se l'esame della persona offesa, che, peraltro, aveva già reso all'atto della identificazione dichiarazioni utilizzate dalla stessa difesa per dimostrare l'assenza di responsabilità dell'imputato, poteva anche apparire necessario ai fini della decisione, non altrettanto poteva dirsi per i testimoni K. e A. , le cui dichiarazioni a favore della difesa si presentavano al GIP ed alla corte di assise del tutto irrilevanti e superflue. Quanto a quest'ultimo aspetto della irrilevanza e della superfluità è noto che l'integrazione probatoria nel rito abbreviato presuppone anche una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa;
siffatta valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretta, come nel caso di specie, da una motivazione congrua e non manifestamente illogica (Sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5229, CED 243282).
Inoltre i giudici non avrebbero potuto accogliere soltanto in parte la richiesta dell'imputato perché a fronte di una richiesta di rito abbreviato condizionato l'alternativa per il giudice è l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, essendo abnorme il provvedimento di accoglimento parziale perché inciderebbe in modo arbitrario sulle strategie difensive dell'imputato (Sez. 5, 4 marzo 2003, n. 17368, CED 224373). Infine non ha pregio il rilievo della difesa che non vi era stata alcuna richiesta di controprova del pubblico ministero perché è del tutto evidente che la eventuale richiesta dell'accusa non può che seguire l'accoglimento della istanza di rito abbreviato dell'imputato, decisione che nel caso di specie non era stata adottata.
Correttamente, però, i giudici hanno tenuto conto, nella valutazione della compatibilità della richiesta con le esigenze di semplificazione del rito, anche della possibile richiesta di controprova del pubblico ministero. Da tutto quanto detto discende la infondatezza del motivo di gravame e la correttezza dell'operato dei giudici del merito.
3.2. È infondato anche il primo motivo di impugnazione. Il motivo è, anzi, ai limiti della ammissibilità perché il ricorrente, pur avendo formalmente dedotto la violazione di legge ed il vizio della motivazione, ha, in realtà, rivolto censure alle valutazioni di merito compiute dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, cosa, evidentemente, non consentita in sede di legittimità, dal momento che compete ai giudici del merito ricostruire i fatti e valutare il materiale probatorio raccolto. Alla Corte di Cassazione spetta, invece, verificare se le valutazioni di merito siano o meno sorrette da una motivazione congrua ed immune da manifeste illogicità.
Ebbene la motivazione censurata non presenta vizi sotto il profilo della legittimità perché non è vero che essa sia apodittica e contraddittoria come sostenuto erroneamente dal ricorrente. In effetti la difesa dell'imputato è consistita nel sostenere che lo S. si sarebbe limitato ad offrire ospitalità e protezione alla ragazza, che era libera nei movimenti, non trattenuta in catene ed aveva a disposizione un telefono cellulare.
Ma, come meglio si dirà, la corte di assise di appello ha correttamente risposto a tutte queste obiezioni.
Bisogna in primo luogo considerare che la previsione di cui all'art.600 c.p. configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario oppure dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (Sez. 5, 15 dicembre 2005, n. 4012, CED 233600).
Soltanto quest'ultima fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente che sembra riferire tale qualificazione a tutte le fattispecie previste dall'art. 600 c.p., configura un reato di evento a forma vincolata. Orbene i giudici del merito hanno chiarito che nel caso di specie non vi è stata violenza o minaccia da parte dello S. per ridurre la donna in condizione di servitù, ma vi è stato approfittamento della situazione di inferiorità fisica e di necessità, nella quale versava la D.E. . Come già ricordato;
la donna, clandestina e priva di attività lavorativa, essendo dedita alla prostituzione, era in assai precarie condizioni di salute perché aveva subito un grave intervento chirurgico, che la aveva, tra l'altro, resa temporaneamente inabile ad esercitare il suo mestiere, e priva di mezzi di sostentamento.
La ragazza versava, quindi, in grave stato debolezza fisica e psichica e di bisogno materiale e morale.
La situazione di necessità di cui all'art. 600 cod. pen., che costituisce il presupposto della condotta approfittatrice, non può essere posta a paragone con lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ma va piuttosto posta in relazione alla nozione di bisogno indicata nel delitto di usura aggravata - art. 644 c.p., comma 3. La situazione di necessità va, quindi, intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale;
in altri termini - ha efficacemente notato la giurisprudenza della Suprema Corte - coincide con la definizione di "posizione di vulnerabilità" indicata nella decisione quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la L. 11 agosto 2004, n. 228 ha voluto dare attuazione (per i principi indicati vedi Sez. 3, 26 ottobre 2006, n. 2841, CED 236022). Ebbene i giudici del merito hanno dimostrato che lo S. , lungi dal limitarsi ad offrire ospitalità e cure alla ragazza in grave difficoltà, ha approfittato della grave situazione di necessità e prostrazione fisica e morale nella quale versava per ridurla in condizione di servitù ed esercitare sulla stessa poteri dominicali. In siffatta situazione ovviamente non ha nessun rilievo che la ragazza fosse in possesso di un telefono cellulare o che godesse di una certa libertà di movimento perché dagli elementi messi in evidenza dai giudici dei primi due gradi emerge la soggezione totale della D. allo S. .
Ed, infatti, dalle intercettazioni telefoniche, che il ricorrente non ha per nulla considerato, sono emersi due elementi di estrema importanza.
La ragazza, sebbene lusingata dalle profferte del K. che la invitava ad andare da lui, rispondeva che del mutamento della sua situazione il K. ne avrebbe dovuto discutere con lo S. , che aveva il potere di decidere.
Quindi la donna era perfettamente consapevole di non potere decidere sulla propria vita, spettando tale potere allo S. , che aveva ricevuto in consegna la D. da uno sfruttatore rumeno;
ciò prova in modo chiaro la condizione di assoggettamento totale della ragazza allo S. .
Ma dalle telefonate intercettate emerge altra circostanza completamente sottovalutata dalla difesa;
lo S. a telefono con il K. avviò una lunga trattativa economica per vendere la D. al K. , o per usare la greve e grave terminologia del K. per cedere la vacca.
Trattare la vendita di un essere umano significa esercitare su di esso poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà perché evidentemente è il proprietario che può cedere la res, nel caso di specie dietro compenso.
Già questa condotta è sufficiente per integrare la prima ipotesi prevista dall'art. 600 cod. pen. perché trattare la vendita di un essere umano significa esercitare sullo stesso i poteri del proprietario della res oggetto di trattativa.
Ma, come messo in evidenza dalla corte di assise di appello e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con i motivi di appello, la trattativa andò a buon fine perché il prezzo -sia pure modesto, ma, evidentemente per il suo stato di salute la ragazza, che avrebbe dovuto essere usata come prostituta, non valeva molto in quel momento - fu pagato e la ragazza venne consegnata dallo S. al K. .
Quest'ultimo, però, verificate le precarie condizioni fisiche della ragazza, che evidentemente ignorava, e la sua impossibilità o difficoltà a prostituirsi, restituì la merce - umana perché inidonea all'uso cui era destinata e pretese la restituzione del danaro versato.
Affermare di fronte a tali emergenze, debitamente messe in evidenza dai giudici del merito, che la motivazione è apodittica non è, invero, assolutamente possibile.
Quanto poi alla pretesa contraddittorietà della motivazione della motivazione impugnata si tratta di una mera affermazione perché il ricorrente non ha indicato un solo passaggio della motivazione che sarebbe affetto da tale vizio.
3.3. Le censure in ordine al ritenuto sfruttamento della prostituzione sono del tutto generiche perché il ricorrente ha dedotto il preteso vizio, ma non ha chiarito in che cosa esso potesse consistere.
Quanto alla pretesa mancanza di motivazione sul punto va detto che la corte di assise di appello ha richiamato esplicitamente la motivazione della decisione di primo grado dal momento che i rilievi contenuti nell'atto di appello non erano diversi da quelli proposti dinanzi al giudice di primo grado, non avendo mancato, però, la corte di ricordare l'episodio del trasferimento a Brescia della ragazza per esercitare la prostituzione presso tale B. e la restituzione della stessa per le sue precarie condizioni di salute. Sulle legittimità della cd. motivazione per relationem appare superfluo soffermarsi, tenuto conto della costante e consolidata giurisprudenza di legittimità sui punto.
4.1. Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese dei procedimento. Deve essere disposto l'oscuramento dei dati perché previsto dalla legge, tenuto conto della natura degli addebiti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;
Dispone l'oscuramento dei dati.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2012