Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
La valutazione di compatibilità della richiesta di giudizio abbreviato, condizionata alla finalità di economia processuale propria del rito, attiene alla complessità qualitativa e quantitativa anche delle prove contrarie richieste dal pubblico ministero.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2008, n. 5942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5942 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina Presidente del 26/11/2008
Dott. DE BERNARDINIS Silvana Consigliere SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere N. 1378
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola Consigliere N. 025727/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA BE, N. IL 22/11/1984;
avverso SENTENZA del 08/02/2008 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Galati Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Benvenuto Maurizio.
PREMESSO IN FATTO
- che la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato quella del tribunale della stessa città, che aveva condannato l'appellante AL LB, alla pena di giustizia, siccome colpevole del reato di tentato omicidio aggravato dall'aver agito per futili motivi collegabili ad una mancata precedenza (artt. 56 e 575 c.p. e art. 577 c.p., n. 4), commesso il 18 luglio 2007 in danno di EA IA OL, che aveva colpito con un coltello a serramanico, in più parti anche vitali del corpo (all'addome, al torace ed in prossimità del cuore) cagionandogli lesioni personali guaribili in giorni 70, con pericolo di morte per shock emorragico;
- che avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il AL, per il tramite del suo difensore, articolando tre motivi di impugnazione;
- che nel primo motivo di gravame sviluppato in ricorso, la difesa deduce la illegittimità della decisione impugnata per violazione di legge (art. 438 c.p.p. e segg.) e vizio di motivazione, con riferimento alla decisione dei giudici di appello di confermare l'ordinanza del tribunale di rigetto dell'istanza di ammissione a giudizio abbreviato condizionato, avendo la Corte territoriale travisato l'effettivo contenuto del provvedimento del giudice di primo grado, fondato non già su di un giudizio di superfluità delle acquisizioni documentali sollecitate dalla difesa, in quanto già prodotte dal PM, ma su di una incongrua ed illogica valutazione di incompatibilità dell'istanza con il rito abbreviato, per effetto della conseguente richiesta di prova formulata dal PM;
- che attraverso il secondo motivo di gravame il ricorrente denuncia un vizio di motivazione con riferimento all'esclusione della legittima difesa anche putativa e dell'eccesso colposo, lamentando in particolare che la decisione impugnata sarebbe conseguenza di una errata ed illogica ricostruzione dell'episodio - secondo cui il AL, contrariato da un'errata e pericolosa manovra di guida dell'EA, lo avrebbe prima inseguito con la sua vettura e poi superato, costringendolo a fermarsi, ingaggiando con lui una colluttazione, subito dopo che la parte offesa, per tenerlo lontano, l'aveva colpito con due pugni al volto - avendo la Corte territoriale valorizzato solo alcune risultanze processuali - ed in particolare quanto riferito dalla inattendibile persona offesa relativamente alla dinamica dei fatti - svalutando totalmente quelle favorevoli all'imputato, quali: la presenza nella macchina dell'imputato della sua fidanzata, con la quale si apprestava a trascorrere una serena e divertente serata;
la circostanza che la persona offesa era ubriaca;
che il piccolo coltello con il quale erano state prodotte le ferite all'EA, sebbene preso dall'imputato dalla propria macchina prima della colluttazione, era stato utilizzato solo dopo che l'EA aveva colpito con due pugni, che avevano provocato delle infrazioni delle ossa nasali;
che la fidanzata dell'imputato aveva riferito come l'EA avesse cercato di soffocare il ricorrente stringendolo al collo;
- che attraverso il terzo ed ultimo motivo di gravame il ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce l'insussistenza di un tentativo di omicidio, vuoi per assenza dell'elemento psicologico, nella forma del dolo diretto, vuoi per l'inidoneità degli atti, evidenziando che la Corte territoriale aveva recepito acriticamente le argomentazioni svolte sul punto dal primo giudice, senza valutare in alcun modo le deduzioni della difesa ed in particolare le risultanze della perizia medico legale di parte, che in riferimento alle condizioni della persona offesa all'atto del suo ricovero ospedaliero presso l'ospedale di Jesi, avevano escluso qualsiasi ipotesi di pericolo di vita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità o comunque manifestamente infondati;
- che tutte le deduzioni difensive svolte nel ricorso si risolvono, infatti, nella sostanziale riproposizione, in sede di legittimità, di questioni già esaminate e decise dai giudici di merito, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici;
- che tale rilievo vale, in primo luogo, per la censura riguardante il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, sia perché i giudici di appello, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, più che riportare nella sentenza impugnata il contenuto della decisione adottata dal giudice di primo grado (che si assume travisato o comunque male interpretato), hanno invece provveduto ad illustrare le ragioni ostative all'accoglimento, evidenziando la superfluità della integrazione probatoria richiesta, sia perché, in ogni caso, nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile qualora il giudice di primo grado, come si deduce dalla difesa del AL, per valutare la compatibilità della richiesta di giudizio abbreviato condizionato con la finalità di economia processuale proprie del rito, abbia apprezzato la complessità qualitativa e quantitativa non solo delle prove richieste dall'imputato, ma anche di quelle a controprova del P.M. (in tal senso Cass., sez. 3, sentenza n. 219 del 21/10/2004, Rv. 230915, ric. Bertelli);
- che anche le censure relative all'esclusione della scriminante, anche putativa, della legittima difesa e dell'eccesso colposo, appaiono manifestamente inammissibili, ove si consideri: (a) che le conformi valutazioni espresse dai giudici di merito sul punto - che hanno rimarcato come l'imputato avesse assunto e mantenuto in tutta la vicenda "un atteggiamento deliberatamente aggressivo", che aveva determinando una reazione della persona offesa, alla quale l'imputato aveva risposto, in ogni caso, con una condotta eccessiva rispetto all'entità del pericolo - si basano su di una ricostruzione dei fatti, completa e logica, fondata non solo sulle dichiarazioni della persona offesa, giudicate pienamente attendibili anche in ragione della leale ammissione di aver attinto per primo il AL con due cazzotti, ma anche sulle sommarie dichiarazioni rese ai carabinieri da AR TA e da TO IO, persone del tutto indifferenti alle parti in causa, acquisite al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti;
(b) che esula dai poteri di questa Corte quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, e di cui non è dimostrato in alcun modo un'eventuale travisamento;
- che considerazioni non dissimili valgono, infine, anche per le deduzioni difensive volte a confutare la qualificazione giuridica della condotta del AL come tentativo di omicidio, avendo i giudici di appello fornito adeguate e logiche motivazioni circa la sussistenza, nel caso in esame, di tutti gli elementi costitutivi, sta oggettivi che soggettivi, della contestata fattispecie, avendo evidenziato, in particolare, quanto all'idoneità ed in equivocità degli atti posti in essere dall'imputato, che la persona offesa "aveva riportato ben undici ferite da punta e taglio, una delle quali, quella all'addome, con eviscerazione e sanguinamento esterno", e che l'EA aveva rischiato la morte per dissanguamento, valorizzando a tal fine, oltre le risultanze della cartella clinica relativa all'intervento d'urgenza eseguito sulla sua persona, anche la deposizione del teste dottor Giorgio Begano in servizio al reparto di chirurgia generale dell'Ospedale di Jesi, che eseguì l'intervento;
- che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009