Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
L'integrazione probatoria nel rito abbreviato presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata. (Nella fattispecie, relativa alla richiesta di integrazione circa prove in sostanza già assunte, la Corte ha precisato che il rito speciale non deve comunque essere illegittimamente piegato per attivare in maniera surrettizia il meccanismo del contraddittorio, in contrasto con la natura del giudizio abbreviato che prevede una decisione allo stato degli atti).
Commentari • 2
- 1. Art. 62 - Giudizio abbreviatohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/01/2009, n. 5229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5229 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 14/01/2009
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 131
Dott. RENZO Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 036153/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA BR VI, N. IL 30/05/1982;
avverso SENTENZA del 10/07/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PRESTIPINO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori Avv. MILAN Maurizio del foro di Verona e FADALTI Luigi del foro di Treviso entrambi di fiducia, che insistono per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 10.7.2008, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa del 16.1.2008, appellata da DA MA, assolveva lo stesso dai reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica accusatoria, per non avere commesso il fatto, confermava il giudizio di responsabilità formulato dal Tribunale nei confronti dell'appellante in ordine al reato di cui al capo 3), e riduceva la pena già determinata dal giudice di primo grado ad anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, sostituendo inoltre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione temporanea e revocando l'interdizione legale. Il fatto per il quale la Corte territoriale aveva confermato il giudizio di condanna è relativo alla ricettazione di un'autovettura AUDI S4 A4200 Avant tg. CH 195 WS, provento del furto consumato in danno della soc. Filippi s.r.l. in Vedelago (TV).
La corte rilevava che in ordine a tale delitto si registrava la piena coincidenza delle propalazioni accusatorie di due soggetti originariamente coimputati con il MA, e che avevano poi definito la propria posizione patteggiando la pena. Nelle premesse, peraltro, i giudici del gravame sottolineavano la congruità della valutazione di attendibilità effettuata nei confronti dei due dichiaranti dal Tribunale, ritenendola non smentita dalle generiche affermazioni della difesa sulle ragioni di convenienza processuale che avrebbero suggerito le chiamate di correo, ne' dalle secondarie divergenze nel racconto dei fatti emerse nel confronto tra le rispettive dichiarazioni. Negavano, inoltre, i giudici del gravame che, potesse in concreto influire sul giudizio di attendibilità dei due dichiaranti, la circostanza che gli stessi fossero stati assistiti dal medesimo difensore.
Hanno proposto separati ricorsi per cassazione i difensori dell'imputato. Il particolare, l'avv. Luigi Fadalti deduce il vizio di violazione della legge processuale in relazione all'art. 106 c.p.p., comma 4 bis e art. 192 c.p.p., e comunque il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in quanto carente, illogica e contraddittoria in ordine alla valutazione dell'attendibilità dei due chiamanti in correità.
Il ricorrente eccepisce al riguardo l'inammissibilità del reciproco riscontro di due chiamate di correo, in assenza di elementi diversi di conferma delle dichiarazioni, rilevando che, comunque, la necessità di un riscontro estrinseco delle due chiamate, diverso dalla loro semplice convergenza, tanto più si sarebbe imposto nella specie, considerando che l'autonomia delle due fonti dichiarative era inficiata dalla circostanza dell'unicità della difesa tecnica. Con un secondo, subordinato, motivo, il ricorrente lamenta il difetto di della motivazione della sentenza impugnata in ordine al motivo di gravame concernente la mancata ammissione dell'imputato al rito abbreviato da parte del gip, in quanto subordinata all'esame dei due predetti collaboranti.
Con l'ultimo motivo, deduce il ricorrente l'inosservanza della legge penale, da parte della Corte territoriale, in punto di mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, e di determinazione del concreto trattamento sanzionatorio che avrebbe dovuto essere contenuto nel minimo edittale.
L'avv. Maurizio Milan, sviluppa motivi analoghi a quelli del codifensore in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle chiamate di correo e alla mancata ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato.
I ricorrenti chiedono quindi, in linea principale, l'annullamento della sentenza impugnata, con le stazioni consequenziali;
in subordine, la riduzione di pena dipendente dall'ingiustificato rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato proposta a suo tempo dall'imputato. Rileva anzitutto, la corte, quanto al problema della unicità del difensore dei due imputati di reato connesso autori delle fondamentali propalazioni accusatorie contro il MA, che l'inosservanza del disposto di cui all'art. 106 c.p.p., comma 4 bis, secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa (oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore) soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità (cfr. Cass. Sez. U, 22/02/2007 Dike). Nella specie, come risulta dalla motivazione delle sentenze di merito, le accuse dei due dichiaranti, pur pienamente convergenti nel loro nucleo essenziale, presentavano marginali differenze nella ricostruzione di dettagli secondari, ricostruzione peraltro in un certa misura caratterizzata da incertezze mnemoniche di entrambi i collaboratori, perfettamente spiegabili, secondo i giudici territoriali, con il tempo trascorso dall'epoca dei fatti. Ma l'assoluta autonomia delle fonti di accusa è confermata anche dal parziale esito assolutorio del giudizio di appello in ordine ad alcuni fatti di ricettazione, in ordine ai quali la corte territoriale rileva la troppo incerta indicazione dell'imputato da parte dello IO, tale da non consentire in termini di "assoluta tranquillità", la verifica del riscontro della specifica accusa nella convergenza con le più sicure dichiarazioni del NO. Tali circostanze, opportunamente sottolineate dai giudici territoriali, escludono qualunque sospetto di una gestione "coordinata" delle dichiarazioni, indicando che i due dichiaranti hanno genuinamente attinto al loro personale patrimonio di conoscenza dei fatti. Sotto questo profilo, appare inoltre del tutto congrua la sottolineatura, da parte dei giudici di merito, dell'esito delle individuazioni fotografiche effettuate dai due collaboranti, trattandosi di atti non suscettibili di manipolazioni "dichiarative". Infine, è pacifica l'utilizzabilità del criterio della convergenza del molteplice con riferimento al riscontro incrociato delle dichiarazioni di più collaboranti, dovendosi aggiungere che i giudici territoriali inquadrano le dichiarazioni del NO e dello IO in un più ampio contesto probatorio, di cui il ricorrente non contesta specificamente la concludenza. Quanto al motivo concernente la mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato, previo riconoscimento dell'ingiustificato rigetto della relativa istanza, ritualmente proposta e coltivata nel corso del giudizio, sia pure subordinatamente all'esame dei collaboranti, va rilevato che i giudici di merito hanno pur sinteticamente argomentato al riguardo, rilevando l'incompatibilità del supplemento istruttorio con le finalità di economia processuale proprie del giudizio abbreviato. In effetti, già la lettura dei capi di imputazione, da conto delle ragioni espresse nella sentenza impugnata, i fatti contestati all'imputato essendo alquanto articolati nel tempo e nello spazio, e riguardo alle modalità esecutive. Ma la questione vera è che il rito abbreviato condizionato presuppone la necessità di un'integrazione probatoria, non essendo ammissibile che attraverso la relativa richiesta si persegua in sostanza lo scopo di attivare il meccanismo del contraddittorio nella formazione della prova, in contrasto con la natura del rito speciale, normalmente indirizzato ad una decisione allo stato degli atti. E la valutazione della "necessità" dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato (sia d'ufficio che su richiesta dell'imputato) non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, e non si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa (cfr. Corte di Cassazione 18/10/2007 Mirizzi). Orbene, nella specie la richiesta di giudizio abbreviato condizionato si riferiva a prove già assunte, e costituenti la parte più rilevante dell'impianto istruttorio, talché si sarebbe trattato non tanto di un'attività di integrazione probatoria, quanto di una pressoché integrale replica delle attività di indagine preliminare, nella direzione di un non meglio definibile approfondimento delle risultanze di prova già acquisite. Sotto questo profilo, peraltro, le deduzioni del ricorrente appaiono alquanto generiche, e propongono una inammissibile valutazione alternativa a quella della sentenza impugnata, rispetto all'apprezzamento "di merito" delle discordanze nelle dichiarazioni dei due collaboranti, tutt'altro che gravi, secondo i giudici di merito, al punto che la sentenza di primo grado le aveva integralmente valorizzate per un totalitario giudizio di condanna, mentre i giudici del gravame le ritennero bensì insufficienti in relazione ad una parte del compendio accusatorio,ma per ragioni assolutamente compatibili con il rinnovato giudizio di attendibilità degli stessi collaboranti, Nè sarebbe stata ragionevole la formulazione di una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, considerando che erano in questione incertezze mnemoniche dell'uno o dell'altro collaborante, ancor meno superabili nella progressiva distanza di tempo dai fatti. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2009