Cass. pen., sez. II, sentenza 14/01/2009, n. 5229
CASS
Sentenza 14 gennaio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'integrazione probatoria nel rito abbreviato presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata. (Nella fattispecie, relativa alla richiesta di integrazione circa prove in sostanza già assunte, la Corte ha precisato che il rito speciale non deve comunque essere illegittimamente piegato per attivare in maniera surrettizia il meccanismo del contraddittorio, in contrasto con la natura del giudizio abbreviato che prevede una decisione allo stato degli atti).

Commentari2

  • 1Art. 62 - Giudizio abbreviato
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviato
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/01/2009, n. 5229
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5229
Data del deposito : 14 gennaio 2009

Testo completo