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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4335/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTARELLI Parte_1 C.F._1 NI ATTORE contro e per essa nella qualità di mandataria Controparte_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. CONCIO FRANCESCO Controparte_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia, per quanto attiene al merito: parte attrice, come da atto di citazione e parte convenuta, come da comparsa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale e per essa Parte_1 Controparte_1 nella qualità di mandataria d'ora innanzi per Controparte_2 brevità anche solo , al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: formula il decreto ingiuntivo opposto nr. 17936 / 2024 RG – decreto nr. 854 / 2025 DI emesso dal Tribunale di Bologna in data 09.03.2025, poiché chiesto ed ottenuto da soggetto che non ha fornito prova della propria legittimazione attiva;
accertare e dichiarare che parte ingiungente
– ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. - non può agire nei confronti del sig. non Parte_1 avendo fatto valere le proprie pretese creditorie nei confronti del debitore principale entro i termini previsti dal medesimo art. 1957 cod. civ., dovendo per l'effetto di tale norma ritenersi parte ingiungente decaduta ad agire nei confronti del fideiussore;
e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto nr. 17936 / 2024 RG – decreto nr. 854 / 2025 DI emesso dal Tribunale di Bologna in data 09.03.2025; sempre nel merito accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto nr. 17936 / 2024 RG – decreto nr. 854
/ 2025 DI emesso dal Tribunale di Bologna in data 09.03.2025 e oggetto della presente opposizione, risulta fondato su documentazione insufficiente a dimostrare la fondatezza, correttezza e legittimità del credito azionato, e in ogni caso risulta chiesto ed ottenuto per somme non dovute dal debitore ingiunto;
e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto nr. 17936 / 2024 RG – decreto nr. 854 / 2025 DI emesso dal Tribunale di Bologna in data 09.03.2025 poiché il credito non è stato provato;
infine accertare e dichiarare che la presente vertenza rientra tra le materie assoggettate a preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, contemplato per legge a pena di improcedibilità della domanda;
e pertanto dichiarare improcedibile la domanda spiegata da parte ingiungente, ove non venga dato corso – nelle forme di legge – all'esperimento del tentativo di mediazione ...con vittoria di spese, competenze e onorari>>.
2. Segnatamente, in via preliminare, parte opponente (dichiaratamente privo della qualità di consumatore) eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo opposto a causa dell'incompetenza territoriale del Tribunale intestato che lo ha emesso nei confronti dell'attore in virtù di fideiussione contenente clausola di deroga alla competenza territoriale a favore dei fori (alternativamente) di Ancona, Macerata e Pesaro.
Sempre in via preliminare, eccepisce il difetto dp legittimazione attiva della parte opposta, in asserito defetto di idonea prova dell'allegata cessione del relativo credito.
Nel merito, parte opponente eccepisce, anzitutto, la decadenza della controparte ex art. 1957 c.c. dal diritto e dalla possibilità di poter far valere la garanzia a suo tempo rilasciata;
eccepisce, altresì, l'infondatezza e mancata dimostrazione delle pretese avversarie.
3. Si è costituita parte opposta rassegnando le seguenti conclusioni: <in via preliminare: - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale bologna;
l'istanza avversaria sospensione ex art. 649 c.p.c. per mancanza dei gravi motivi;
nel merito in principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, quanto infondata fatto e diritto, tutte le motivazioni esposte presente atto e, l'effetto, confermare sua parte il decreto ingiuntivo opposto. subordinata: nella denegata ipotesi revoca, qualsiasi ragione, opposto, condannare comunque sig. parte_1
, al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo di Euro 56.026,96,
[...] oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione>>.
4. Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 16.10.25 le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c..
5. L'opposizione non può essere accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente, si rileva che, trattandosi di causa relativa a rapporto fideiussorio, secondo l'orientamento della S.C. cui l'odierno magistrato aderisce, la materia oggetto del contendere pagina 2 di 5 non appartiene a quelle per le quali è previsto il procedimento di mediazione obbligatorio [v. Cass. 31209/22 secondo cui <in via preliminare: - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale bologna;
l'istanza avversaria sospensione ex art. 649 c.p.c. per mancanza dei gravi motivi;
nel merito in principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, quanto infondata fatto e diritto, tutte le motivazioni esposte presente atto e, l'effetto, confermare sua parte il decreto ingiuntivo opposto. subordinata: nella denegata ipotesi revoca, qualsiasi ragione, opposto, condannare comunque sig. parte_1
>; conf. Cass. 26821/24].
6. Preliminarmente, sempre in rito, l'eccezione di incompetenza non è stata ritualmente formulata, non prevedendo la clausola invocata una deroga alla competenza territoriale a favore di un foro in via esclusiva (v., ex multis, Cass 33200/24 secondo cui <in via preliminare: - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale bologna;
l'istanza avversaria sospensione ex art. 649 c.p.c. per mancanza dei gravi motivi;
nel merito in principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, quanto infondata fatto e diritto, tutte le motivazioni esposte presente atto e, l'effetto, confermare sua parte il decreto ingiuntivo opposto. subordinata: nella denegata ipotesi revoca, qualsiasi ragione, opposto, condannare comunque sig. parte_1
>).
La scelta di radicare la controversia avanti al Tribunale di Bologna, luogo di residenza del garante – presidente del consiglio di amministrazione, nonché amministratore delegato dell'obbligata principale, sin dal 18/01/2001, ovverosia dalla data di costituzione (cfr. DOCC. 6 e 7–fascicolo monitorio;
Il ruolo ricoperto dall'odierno opponente emerge anche dalla documentazione contrattuale in atti, dalla quale è possibile evincere che il Sig. Pt_1 agiva per conto e nell'interesse dell'obbligata principale in veste di legale rappresentante (cfr. pagg. 2,3,7 DOC. 8 – fascicolo monitorio), è pienamente legittima alla luce del disposto di cui all'art. 18 c.p.c..
7. In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, parte opposta richiama la giurisprudenza, anche di merito, <<...secondo cui: “La cessione in blocco dei crediti da parte di una banca può essere validamente dimostrata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti: in questo caso la titolarità del credito in capo al creditore cessionario si ritiene provata senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.” (Corte appello Firenze, Sez. spec. Impresa, 15/04/2024, n. 720). Dunque, la giurisprudenza ritiene che la produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale sia strumento idoneo e sufficiente a fornire prova della titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione dei rapporti ceduti. Ad ogni modo, nel caso che ci occupa, si osserva che l'avviso di cui alla Gazzetta Ufficiale individua la banca cedente e la cessionaria, nonché le categorie di crediti oggetto di cessione, sia attraverso criteri positivi sia attraverso indici negativi, dai quali emerge senza incertezze che il credito azionato dall'odierna convenuta in via monitoria è stato oggetto di cessione “in blocco”, in favore di >. Controparte_1
Nel caso in esame, parte opposta ha allegato già in sede monitoria, altresì, il contratto di finanziamento, con relativo piano di ammortamento sottoscritto, nonché la fideiussione in esame, indizi ulteriormente sintomatici, gravi, precisi e concordanti a comprova dell'avvenuta cessione (v. Cass. 17944/23 secondo cui <in via preliminare: - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale bologna;
l'istanza avversaria sospensione ex art. 649 c.p.c. per mancanza dei gravi motivi;
nel merito in principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, quanto infondata fatto e diritto, tutte le motivazioni esposte presente atto e, l'effetto, confermare sua parte il decreto ingiuntivo opposto. subordinata: nella denegata ipotesi revoca, qualsiasi ragione, opposto, condannare comunque sig. parte_1
pagina 3 di 5 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente>>; conf. Cass. 21279/25).
8. La S.C. ha, altresì, chiarito che <n tema di prova dell'inadempimento una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, risarcimento del danno o l'adempimento deve provare fonte (negoziale legale) suo diritto ed relativo termine scadenza, limitandosi poi ad allegare circostanza della controparte, mentre al debitore convenuto spetta fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>> (v., ex multis, Cass.826/15): nel caso in esame, parte opposta, producendo in atti il contratto di finanziamento, con il piano di ammortamento contenente le scadenze delle varie rate, nonché la fideiussione in atti ed allegando il mancato pagamento per cui è causa ha ottemperato all'onere di prova ed allegazione specifica su di esso incombente, mentre parte opponente non ha fornito idonea prova contraria.
9. Priva di pregio, infatti, è anche l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.. La S.C., infatti, (v. Cass.26906/23) ha chiarito che: <nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti fideiussore è soggetta termine decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.. (principio affermato relazione ad fattispecie nella quale fideiussione, prestata nell'ambito un contratto preliminare vendita avente oggetto consegna dell'immobile costruzione, garantiva l'inadempimento sé costruttore, l'evento della crisi venditore cessando diritto momento dell'integrale soddisfacimento principale mediante trasferimento proprietà o diverso reale godimento sull'immobile dell'atto definitivo assegnazione)>>. Nel caso in esame, la clausola n. 7 prevede che “la potrà far valere i diritti derivanti dalla CP_3 fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”.
10. Peraltro si ricorda che secondo costante giurisprudenza di legittimità, ove le parti abbiano, pattuito, come nel caso in esame, una clausola (v. quella di cui al n. 8 della fideiussione) che prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Se il fideiussore ritarda nel pagamento, è tenuto a corrispondere alla gli interessi moratori CP_3 nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore del beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. La Banca dà tempestiva comunicazione al fideiussore dell'avvenuta decadenza. Il fideiussore riconosce alla Banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti”, la decadenza è evitata con mera richiesta scritta (v. da ultimo Cass 835/25, secondo cui: <in via preliminare: - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale bologna;
l'istanza avversaria sospensione ex art. 649 c.p.c. per mancanza dei gravi motivi;
nel merito in principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, quanto infondata fatto e diritto, tutte le motivazioni esposte presente atto e, l'effetto, confermare sua parte il decreto ingiuntivo opposto. subordinata: nella denegata ipotesi revoca, qualsiasi ragione, opposto, condannare comunque sig. parte_1
>). Come documentalmente dimostrato, e diversamente da quanto rappresentato dall'opponente, l'istituto di credito ha revocato in data 16/02/2016 (e non in data 10/01/2015) tutti i rapporti intrattenuti con il debitore principale, e contestualmente ha intimato il pagamento di quanto dovuto all'obbligata principale ed al garante (DOC. 11 – fascicolo pagina 4 di 5 monitorio). Sul punto, atteso che le parti hanno convenuto l'obbligo del garante di pagare la banca a “semplice richiesta scritta”, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza che occorra che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
11. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto N.854/2025 deve essere in toto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm. secondo compensi medi per le prime tre fasi di giudizio (ritenendosi, vista l'attività effettivamente svolta, la quarta assorbita nella terza a tali fini).
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma in toto il decreto ingiuntivo opposto N.854/2025 che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna a rimborsare a e per essa nella qualità di mandataria Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in Controparte_2
€ 9.850,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4335/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTARELLI Parte_1 C.F._1 NI ATTORE contro e per essa nella qualità di mandataria Controparte_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. CONCIO FRANCESCO Controparte_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia, per quanto attiene al merito: parte attrice, come da atto di citazione e parte convenuta, come da comparsa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale e per essa Parte_1 Controparte_1 nella qualità di mandataria d'ora innanzi per Controparte_2 brevità anche solo , al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che parte ingiungente
– ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. - non può agire nei confronti del sig. non Parte_1 avendo fatto valere le proprie pretese creditorie nei confronti del debitore principale entro i termini previsti dal medesimo art. 1957 cod. civ., dovendo per l'effetto di tale norma ritenersi parte ingiungente decaduta ad agire nei confronti del fideiussore;
e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto nr. 17936 / 2024 RG – decreto nr. 854 / 2025 DI emesso dal Tribunale di Bologna in data 09.03.2025; sempre nel merito accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto nr. 17936 / 2024 RG – decreto nr. 854
/ 2025 DI emesso dal Tribunale di Bologna in data 09.03.2025 e oggetto della presente opposizione, risulta fondato su documentazione insufficiente a dimostrare la fondatezza, correttezza e legittimità del credito azionato, e in ogni caso risulta chiesto ed ottenuto per somme non dovute dal debitore ingiunto;
e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto nr. 17936 / 2024 RG – decreto nr. 854 / 2025 DI emesso dal Tribunale di Bologna in data 09.03.2025 poiché il credito non è stato provato;
infine accertare e dichiarare che la presente vertenza rientra tra le materie assoggettate a preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, contemplato per legge a pena di improcedibilità della domanda;
e pertanto dichiarare improcedibile la domanda spiegata da parte ingiungente, ove non venga dato corso – nelle forme di legge – all'esperimento del tentativo di mediazione ...con vittoria di spese, competenze e onorari>>.
2. Segnatamente, in via preliminare, parte opponente (dichiaratamente privo della qualità di consumatore) eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo opposto a causa dell'incompetenza territoriale del Tribunale intestato che lo ha emesso nei confronti dell'attore in virtù di fideiussione contenente clausola di deroga alla competenza territoriale a favore dei fori (alternativamente) di Ancona, Macerata e Pesaro.
Sempre in via preliminare, eccepisce il difetto dp legittimazione attiva della parte opposta, in asserito defetto di idonea prova dell'allegata cessione del relativo credito.
Nel merito, parte opponente eccepisce, anzitutto, la decadenza della controparte ex art. 1957 c.c. dal diritto e dalla possibilità di poter far valere la garanzia a suo tempo rilasciata;
eccepisce, altresì, l'infondatezza e mancata dimostrazione delle pretese avversarie.
3. Si è costituita parte opposta rassegnando le seguenti conclusioni: <in via preliminare: - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale bologna;
l'istanza avversaria sospensione ex art. 649 c.p.c. per mancanza dei gravi motivi;
nel merito in principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, quanto infondata fatto e diritto, tutte le motivazioni esposte presente atto e, l'effetto, confermare sua parte il decreto ingiuntivo opposto. subordinata: nella denegata ipotesi revoca, qualsiasi ragione, opposto, condannare comunque sig. parte_1
, al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo di Euro 56.026,96,
[...] oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione>>.
4. Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 16.10.25 le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c..
5. L'opposizione non può essere accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente, si rileva che, trattandosi di causa relativa a rapporto fideiussorio, secondo l'orientamento della S.C. cui l'odierno magistrato aderisce, la materia oggetto del contendere pagina 2 di 5 non appartiene a quelle per le quali è previsto il procedimento di mediazione obbligatorio [v. Cass. 31209/22 secondo cui <in via preliminare: - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale bologna;
l'istanza avversaria sospensione ex art. 649 c.p.c. per mancanza dei gravi motivi;
nel merito in principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, quanto infondata fatto e diritto, tutte le motivazioni esposte presente atto e, l'effetto, confermare sua parte il decreto ingiuntivo opposto. subordinata: nella denegata ipotesi revoca, qualsiasi ragione, opposto, condannare comunque sig. parte_1
>; conf. Cass. 26821/24].
6. Preliminarmente, sempre in rito, l'eccezione di incompetenza non è stata ritualmente formulata, non prevedendo la clausola invocata una deroga alla competenza territoriale a favore di un foro in via esclusiva (v., ex multis, Cass 33200/24 secondo cui <in via preliminare: - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale bologna;
l'istanza avversaria sospensione ex art. 649 c.p.c. per mancanza dei gravi motivi;
nel merito in principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, quanto infondata fatto e diritto, tutte le motivazioni esposte presente atto e, l'effetto, confermare sua parte il decreto ingiuntivo opposto. subordinata: nella denegata ipotesi revoca, qualsiasi ragione, opposto, condannare comunque sig. parte_1
>).
La scelta di radicare la controversia avanti al Tribunale di Bologna, luogo di residenza del garante – presidente del consiglio di amministrazione, nonché amministratore delegato dell'obbligata principale, sin dal 18/01/2001, ovverosia dalla data di costituzione (cfr. DOCC. 6 e 7–fascicolo monitorio;
Il ruolo ricoperto dall'odierno opponente emerge anche dalla documentazione contrattuale in atti, dalla quale è possibile evincere che il Sig. Pt_1 agiva per conto e nell'interesse dell'obbligata principale in veste di legale rappresentante (cfr. pagg. 2,3,7 DOC. 8 – fascicolo monitorio), è pienamente legittima alla luce del disposto di cui all'art. 18 c.p.c..
7. In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, parte opposta richiama la giurisprudenza, anche di merito, <<...secondo cui: “La cessione in blocco dei crediti da parte di una banca può essere validamente dimostrata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti: in questo caso la titolarità del credito in capo al creditore cessionario si ritiene provata senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.” (Corte appello Firenze, Sez. spec. Impresa, 15/04/2024, n. 720). Dunque, la giurisprudenza ritiene che la produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale sia strumento idoneo e sufficiente a fornire prova della titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione dei rapporti ceduti. Ad ogni modo, nel caso che ci occupa, si osserva che l'avviso di cui alla Gazzetta Ufficiale individua la banca cedente e la cessionaria, nonché le categorie di crediti oggetto di cessione, sia attraverso criteri positivi sia attraverso indici negativi, dai quali emerge senza incertezze che il credito azionato dall'odierna convenuta in via monitoria è stato oggetto di cessione “in blocco”, in favore di >. Controparte_1
Nel caso in esame, parte opposta ha allegato già in sede monitoria, altresì, il contratto di finanziamento, con relativo piano di ammortamento sottoscritto, nonché la fideiussione in esame, indizi ulteriormente sintomatici, gravi, precisi e concordanti a comprova dell'avvenuta cessione (v. Cass. 17944/23 secondo cui <in via preliminare: - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale bologna;
l'istanza avversaria sospensione ex art. 649 c.p.c. per mancanza dei gravi motivi;
nel merito in principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, quanto infondata fatto e diritto, tutte le motivazioni esposte presente atto e, l'effetto, confermare sua parte il decreto ingiuntivo opposto. subordinata: nella denegata ipotesi revoca, qualsiasi ragione, opposto, condannare comunque sig. parte_1
pagina 3 di 5 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente>>; conf. Cass. 21279/25).
8. La S.C. ha, altresì, chiarito che <n tema di prova dell'inadempimento una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, risarcimento del danno o l'adempimento deve provare fonte (negoziale legale) suo diritto ed relativo termine scadenza, limitandosi poi ad allegare circostanza della controparte, mentre al debitore convenuto spetta fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>> (v., ex multis, Cass.826/15): nel caso in esame, parte opposta, producendo in atti il contratto di finanziamento, con il piano di ammortamento contenente le scadenze delle varie rate, nonché la fideiussione in atti ed allegando il mancato pagamento per cui è causa ha ottemperato all'onere di prova ed allegazione specifica su di esso incombente, mentre parte opponente non ha fornito idonea prova contraria.
9. Priva di pregio, infatti, è anche l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.. La S.C., infatti, (v. Cass.26906/23) ha chiarito che: <nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti fideiussore è soggetta termine decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.. (principio affermato relazione ad fattispecie nella quale fideiussione, prestata nell'ambito un contratto preliminare vendita avente oggetto consegna dell'immobile costruzione, garantiva l'inadempimento sé costruttore, l'evento della crisi venditore cessando diritto momento dell'integrale soddisfacimento principale mediante trasferimento proprietà o diverso reale godimento sull'immobile dell'atto definitivo assegnazione)>>. Nel caso in esame, la clausola n. 7 prevede che “la potrà far valere i diritti derivanti dalla CP_3 fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”.
10. Peraltro si ricorda che secondo costante giurisprudenza di legittimità, ove le parti abbiano, pattuito, come nel caso in esame, una clausola (v. quella di cui al n. 8 della fideiussione) che prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Se il fideiussore ritarda nel pagamento, è tenuto a corrispondere alla gli interessi moratori CP_3 nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore del beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. La Banca dà tempestiva comunicazione al fideiussore dell'avvenuta decadenza. Il fideiussore riconosce alla Banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti”, la decadenza è evitata con mera richiesta scritta (v. da ultimo Cass 835/25, secondo cui: <in via preliminare: - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale bologna;
l'istanza avversaria sospensione ex art. 649 c.p.c. per mancanza dei gravi motivi;
nel merito in principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, quanto infondata fatto e diritto, tutte le motivazioni esposte presente atto e, l'effetto, confermare sua parte il decreto ingiuntivo opposto. subordinata: nella denegata ipotesi revoca, qualsiasi ragione, opposto, condannare comunque sig. parte_1
>). Come documentalmente dimostrato, e diversamente da quanto rappresentato dall'opponente, l'istituto di credito ha revocato in data 16/02/2016 (e non in data 10/01/2015) tutti i rapporti intrattenuti con il debitore principale, e contestualmente ha intimato il pagamento di quanto dovuto all'obbligata principale ed al garante (DOC. 11 – fascicolo pagina 4 di 5 monitorio). Sul punto, atteso che le parti hanno convenuto l'obbligo del garante di pagare la banca a “semplice richiesta scritta”, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza che occorra che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
11. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto N.854/2025 deve essere in toto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm. secondo compensi medi per le prime tre fasi di giudizio (ritenendosi, vista l'attività effettivamente svolta, la quarta assorbita nella terza a tali fini).
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma in toto il decreto ingiuntivo opposto N.854/2025 che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna a rimborsare a e per essa nella qualità di mandataria Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in Controparte_2
€ 9.850,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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